Bere una birra da fermi in auto non basta per contestare la guida in stato di ebbrezza

Non è possibile contestare il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica a chi si limita a bere una birra restando fermo all’interno della propria auto, in mancanza di una effettiva condotta di guida. In un caso del genere, l’accertamento risulta illegittimo e la patente, se sospesa, deve essere restituita.

Questo è quanto stabilito dal TAR Puglia con la sentenza n. 10 del 5 gennaio 2026. Il caso riguarda un uomo identificato dai Carabinieri all'interno di un'area di servizio carburanti, in una zona non soggetta al pubblico transito, mentre si trovava seduto al posto di guida di un'autovettura intento a bere una birra . I militari lo sottoponevano al test alcolemico tramite etilometro, che rilevava un valore compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Sulla base di tale risultato veniva contestata la violazione dell'articolo 186, comma 2, lett. a), del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica), con conseguente sospensione della patente da parte della Prefettura . Circa un mese dopo , la stessa persona veniva nuovamente fermata dai Carabinieri, questa volta alla guida di un'altra vettura, e nei suoi confronti veniva adottato un ulteriore provvedimento prefettizio, questa volta di revoca della patente . L'automobilista proponeva ricorso e il TAR Puglia, con la sentenza in esame, ha annullato il provvedimento prefettizio, ritenendo fondato il ricorso quanto alla legittimità del verbale di accertamento della violazione dell'articolo 186 CdS. Secondo il TAR, infatti, la disciplina della guida in stato di ebbrezza è finalizzata alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e richiede la presenza di un pericolo concreto per l'incolumità degli utenti della strada . Di conseguenza, quando il controllo del tasso alcolemico è effettuato nei confronti di una persona che si trova all'interno di un veicolo fermo, la contestazione della violazione di cui all'articolo 186, comma 2, lett. a), è legittima solo se, sulla base delle circostanze di fatto, si possa ragionevolmente dedurre che il soggetto abbia guidato poco prima del controllo , o stia per riprendere la marcia in stato di ebbrezza . Nel caso in esame, i Carabinieri hanno eseguito il test mentre il ricorrente si trovava da circa venti minuti all'interno del veicolo, fermo, intento a consumare una bevanda. Secondo il TAR: il lieve superamento del limite alcolemico era verosimilmente riconducibile al consumo della birra sul posto ; il fatto che il controllo sia avvenuto a breve distanza dall'abitazione dell'interessato induceva a ritenere che egli non avrebbe ripreso a circolare ; le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che attestavano la permanenza dell'auto nell'area di servizio già da venti minuti prima dell'accertamento, confermavano l' assenza di qualsiasi condotta di guida in quel lasso di tempo .   Pertanto, in mancanza di un collegamento concreto tra lo stato di ebbrezza e una effettiva o imminente circolazione del veicolo , la contestazione dell'articolo 186, comma 2, lett. a), è stata ritenuta illegittima. Il TAR ha pertanto annullato il provvedimento di sospensione della patente, facendo venir meno anche il successivo provvedimento di revoca emesso sulla stessa base.

Presidente Palliggiano – Relatore Dibello Diritto 1.- Con il ricorso in esame, il signor -OMISSISha impugnato il provvedimento emesso dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, - Prot. Uscita n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida ctg. “CE” n. -OMISSISrilasciata in data -OMISSIS” e ne ha chiesto l'annullamento al Tar. 2.- La vicenda portata al vaglio del Collegio prende le mosse il 29 ottobre del 2024 alle ore 1:20 circa, allorquando il deducente veniva fermato dai CC all'interno dell'area di servizio Agip ubicata lungo la via Barletta della città di Andria mentre, trovandosi seduto al posto del conducente di una MI. CO. tg. -OMISSISnella zona retrostante il distributore non soggetta a pubblico transito, era intento a consumare una birra in compagnia di tale -OMISSIS-. I militari componenti della pattuglia, lo sottoponevano al controllo del tasso alcolemico a mezzo di etilometro che rilevava un valore “superiore a 0,5, ma non a 0,8 g/l”, per la qual cosa, gli contestavano la violazione dell'articolo 186, comma 1, lettera A) e gli irrogavano la sanzione pecuniaria pari ad €. 543,00, oltre alle sanzioni accessorie della sospensione della patente – poi notificatagli il 5 novembre 2024- e della decurtazione di n. 10 punti dalla stessa. 3.- Riferisce il ricorrente che sia il processo verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della strada , sia l'ordinanza di sospensione della patente di guida erano sospesi dal Giudice di pace di Andria adito con ricorso, con provvedimento del 22 gennaio 2025. 4.- Il 30 novembre 2024 il deducente era nuovamente fermato dai CC intorno alle 21.30 circa alla guida di una Mercedes di sua proprietà. Il ricorrente spiegava ai militari di essersi dovuto recare presso un cantiere edile di pertinenza della ditta -OMISSIS- della quale era direttore tecnico e amministratore delegato con accesso esclusivo al di fuori degli orari di lavoro - dopo essere stato allertato da un interlocutore che gli rappresentava una situazione di pericolo per l'incolumità dei passanti in prossimità della zona dell'interramento ferroviario della stazione di Andria. Nell'occasione i CC gli contestavano, tuttavia, la violazione di cui all' articolo 218, comma 6 del codice della strada “perché circolava abusivamente con veicolo sopra indicato (nella specie ME. GL. 300 tg. -OMISSIS-) nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a tempo determinato”. Gli stessi militari applicavano le sanzioni accessorie del ritiro della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo. 5.- In data -OMISSIS-, a seguito del citato verbale dei Carabinieri del 30.11.2024, al ricorrente veniva notificato il provvedimento della Prefettura di Barletta-Andria-Trani – Prot. Uscita n. -OMISSIS-, oggetto del presente ricorso, con la quale veniva decretata la REVOCA della patente di guida catg. “CE” nr. -OMISSIS-, rilasciata in data -OMISSIS-, ed ogni altro documento di guida di cui è titolare il Signor -OMISSIS-, informandolo che, ai sensi dell' articolo 219 comma 3 bis del C.d.S. non potrà conseguire una nuova patente se non dopo almeno due anni dalla definitività del provvedimento. 6.- Ritenendo il provvedimento illegittimo, il sig. -OMISSISlo ha impugnato deducendo le seguenti violazioni 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'articolo 218 COMMA 6 CDS – PRESUPPOSTO ILLEGITTIMO DELLA REVOCA: ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA ILLEGITTIMA SOSPENSIONE DELLA PATENTE AD OPERA DEL GIUDICE DI PACE DI ANDRIA. 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI articolo 4 L.N. 689/1981 E articolo 54 C.P. (SUSSISTENZA DELLO STATO DI NECESSITA'). 3) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPOR-ZIONALITÀ E DI ADEGUATEZZA DELLA SANZIONE. 7.- L'U.T.G. – Prefettura di Barletta-Andria-Trani si è costituito in giudizio e ha depositato una relazione con la quale ha fatto presente che, dopo l'ordinanza cautelare che ha sospeso l'efficacia del provvedimento di sospensione della patente di guida, l'Ufficio competente ha provveduto alla restituzione del documento di guida all'interessato. Quest'ultimo ha depositato una memoria conclusionale ai sensi dell' articolo 73 del codice del processo amministrativo rappresentando di avere proposto, nell'ambito del procedimento incardinato innanzi al Giudice di pace di Andria, querela di falso avverso il verbale di contestazione dei CC del 29 ottobre 2024. 8.- Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025, la controversia è passata in decisione. 9.- Il ricorso è fondato in relazione alla lamentata violazione dell' articolo 186, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 285 del 1992 . La norma richiamata disciplina la fattispecie della guida in stato di ebbrezza derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche prevedendo, quale sanzione accessoria, la sospensione della patente di guida. Si tratta, con tutta evidenza, di una fattispecie preordinata a scongiurare il pericolo di conseguenze pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti della strada che il soggetto postosi alla guida in una condizione di alterazione psico fisica può determinare. L'accertamento della condotta di guida in stato di ebbrezza richiede, di norma, la verifica del tasso alcolemico della persona sottoposta al controllo stradale secondo le modalità regolamentari. Quando il controllo da parte degli accertatori viene eseguito nei riguardi di soggetto all'interno di un veicolo fermo, la contestazione della violazione di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a) può avvenire legittimamente solo in presenza di circostanze tali da ritenere plausibile che la persona fermata abbia effettivamente posto in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma. E' necessario, in altri termini, che le circostanze di fatto presenti al momento del controllo facciano ragionevolmente pensare che vi sia stata immediatamente prima del controllo una condotta illegittima di guida, o che chi viene sottoposto a controllo del tasso alcolemico riprenderà la marcia a bordo del veicolo nella predetta condizione di alterazione psicofisica indotta dal consumo di alcool. Nel caso di specie, i militari dell'Arma dei CC hanno eseguito la verifica del tasso alcolemico nei riguardi del ricorrente mentre costui si trovava a bordo di un veicolo non di sua proprietà, intento a consumare una bevanda in compagnia dell'intestatario del veicolo, in un'area retrostante ad una stazione di servizio della città di Andria e in prossimità della propria abitazione. A ulteriore riprova di una condotta inattiva da parte del ricorrente, sono stati prodotti i fotogrammi delle videocamere di sorveglianza dalla visione dei quali è possibile, peraltro, verificare che il deducente, all'atto del controllo, stazionava nell'area di servizio da almeno venti minuti a veicolo spento. 10.- Alla luce delle predette circostanze, non contestate in giudizio dall'Amministrazione resistente, ritiene il Collegio che non vi fossero i presupposti per elevare la contestazione di guida in stato di ebbrezza di cui all' articolo 186, comma 2, lettera a) del codice della strada . Va, in primo luogo, rilevato che il leggero superamento del tasso alcolemico è dipeso verosimilmente dal consumo della bevanda sul posto da parte del sig. -OMISSIS-, constatato personalmente dai verbalizzanti, il che fa dubitare che il ricorrente abbia guidato in precedenza in una condizione conclamata di ebbrezza alcolica; e, ancora, significativa è la circostanza, protestata dal ricorrente, che il controllo sia avvenuto a pochi passi dall'abitazione del deducente, il che fa pensare al fatto che costui non avrebbe ripreso a circolare a bordo della vettura, anche in ragione dell'ora notturna. Infine, il permanere del veicolo nella stazione di servizio già da venti minuti all'atto dei controlli dei CC fa presumere una condotta inattiva sotto il profilo della circolazione stradale posto che, pur essendo la fermata del veicolo una fase della guida del medesimo, occorre senz'altro, a fini sanzionatori, che tra le due fasi non vi sia un considerevole intervallo di tempo capace di invalidare i risultati dell'alcoltest. 11. Deve quindi ritenersi che la sospensione della patente di guida sia stata illegittimamente disposta dalla Prefettura competente per territorio. 12. La successiva revoca del documento di guida è stata adottata sulla base di un illegittimo presupposto dal momento che si tratta di sanzione applicabile in caso di valido accertamento della fattispecie della circolazione abusiva nel periodo di efficacia della sospensione della patente, ai sensi dell' articolo 218, comma 6 del codice della strada . 13.- Per quanto sopra argomentato, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto della particolarità della controversia. P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all 'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19 6 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.