La Corte e.d.u. ha dichiarato contrastante con l’articolo 8 Conv. e.d.u., che tutela il diritto fondamentale della vita privata e familiare e quindi la riservatezza, il diritto degli uffici delle imposte, negli accertamenti tributari, di acquisire dagli istituti bancari dati, notizie e documenti, in violazione del principio di legalità, a causa della scarsa qualità della legge italiana che consente un illimitato e insindacabile potere discrezionale, senza un controllo del giudice in contraddittorio.
Le due disposizioni legislative censurate dalla Corte Due sono state le disposizioni della legge italiana dichiarate contrastanti con l'articolo 8 Conv. e.d.u., entrambe riguardanti gli accertamenti tributari previsti dalla normativa dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi . La prima disposizione è l'articolo 51, comma 2, del decreto Pres. Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), che consente agli uffici, per l'adempimento dei loro compiti, oltre che a procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, tra l'altro, anche richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione , anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie . Possono essere richiesti, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo in materia di intermediazione finanziaria può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati; si possono richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. La seconda disposizione di legge dichiarata contrastante con l'articolo 8 Conv. e.d.u. è l' articolo 32, comma 1, del decreto Pres. Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che stabilisce che gli uffici delle imposte , per l'adempimento dei loro compiti, possono , oltre che procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, acquisire dati, notizie e documenti, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria . Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati, muniti di apposita autorizzazione, presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste . La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l' acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici . Gli uffici possono acquisire, previa autorizzazione del comandante regionale, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati pure ai fini dell'accertamento anche in altri settori impositivi. I principi di legalità, accessibilità e prevedibilità ribaditi dalla Corte La Corte ribadisce in primo luogo che l'espressione previsto dalla legge , ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Conv. e.d.u., richiede, in primo luogo, che la misura contestata abbia un fondamento nel diritto interno . In secondo luogo, che il diritto interno sia accessibile alla persona interessata . In terzo luogo, che la persona interessata sia in grado, se necessario con un'adeguata consulenza legale, di prevedere le conseguenze del diritto interno per sé e, in quarto luogo, che il diritto interno sia compatibile con lo stato di diritto (si veda, tra le altre, De Tommaso c. Italia [GC], n. 43395/09, § 107, 23 febbraio 2017). La Corte sottolinea inoltre che il concetto di legge deve essere inteso nel suo senso sostanziale , non in quello formale . Esso include pertanto tutto ciò che costituisce il diritto scritto, compresi gli atti normativi di rango inferiore alle leggi, e la giurisprudenza pertinente (si veda, ad esempio, Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia, nn. 48151/11 e 77769/13, § 160, 18 gennaio 2018). Di conseguenza, nel valutare la legittimità di un'ingerenza, e in particolare la prevedibilità del diritto interno in questione, la Corte e.d.u. tiene conto sia del testo della legge sia del modo in cui è stata applicata e interpretata dalle autorità interne. È l'interpretazione pratica e l'applicazione della legge da parte dei tribunali nazionali che deve garantire agli individui la protezione contro le interferenze arbitrarie (vedi Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri contro Italia, nn. 36617/18 e altri 12, § 96, 6 febbraio 2025). Il diritto nazionale soddisfa tali requisiti soltanto se prevede una certa tutela giuridica contro le ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche nei diritti tutelati dalla Convenzione. Ribadisce la sentenza che, in materia di diritti fondamentali, «sarebbe contrario allo Stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica sanciti dalla Convenzione, che un potere discrezionale legale concesso all'Esecutivo si esprimesse in termini di potere illimitato» . Di conseguenza, «la legge deve indicare con sufficiente chiarezza la portata di tale potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio» . Il livello di precisione richiesto alla legislazione nazionale – che non può in ogni caso prevedere ogni eventualità – dipende in larga misura dal contenuto dello strumento in questione, dal settore che intende coprire e dal numero e dalla qualifica dei destinatari (v. Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri, § 97, e Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia, n. 24117/08, § 130, 14 marzo 2013, con ulteriori richiami). La Corte osserva che, sebbene l'articolo 8 Conv. e.d.u. non contenga requisiti procedurali espliciti nei ricorsi presentati ai sensi di tale disposizione, ha sottolineato che i concetti di legalità e di stato di diritto in una società democratica richiedono anche che le misure che incidono sui diritti umani siano soggette a «una qualche forma di procedimento in contraddittorio dinanzi a un organo indipendente competente a esaminare tempestivamente le motivazioni della decisione e le prove pertinenti» (v. Ivashchenko v. Russia, no. 61064/10, § 74, 13 febbraio 2018, con ulteriori citazioni). Con specifico riferimento alle misure in questione nel caso in esame, la Corte ha già ritenuto in passato che sia legittimo per le autorità statali accedere e persino divulgare, nell'ambito di procedure formalizzate, i dati bancari al fine di valutare se un ricorrente abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali e, in caso contrario, intraprendere le azioni legali necessarie (cfr. G.S.B. c. Svizzera, cit., § 95). Tuttavia, in tali circostanze, la Corte deve accertarsi che sussistano garanzie sufficienti e adeguate contro l'arbitrarietà (ibidem, § 96), inclusa la possibilità di un effettivo riesame della misura in questione. In questo contesto, la Corte ha ritenuto che un successivo riesame giurisdizionale può offrire una tutela sufficiente qualora una procedura di riesame in una fase precedente compromettesse lo scopo di un'indagine o di una sorveglianza . L'applicazione dei principi generali al caso di specie La Corte osserva che le misure in questione erano previste dalla legge, in particolare dall'articolo 51 § 2 del decreto n. 633/1972 e dall'articolo 32 § 1 del decreto n. 600/1973, e che le parti non hanno contestato l'accessibilità di tali disposizioni. Tuttavia, le parti non erano d'accordo sulla questione se la base giuridica delle misure contestate, così come derivata dalle citate disposizioni interne, fosse conforme ai requisiti di qualità del diritto imposti dall'articolo 8 della Conv. e.d.u. Tenuto conto della portata delle doglianze dei ricorrenti, la Corte ritiene necessario valutare se la base giuridica abbia delimitato l'ambito di discrezionalità conferito alle autorità nazionali e se abbia previsto sufficienti garanzie procedurali in grado di proteggere i ricorrenti da qualsiasi abuso o arbitrarietà . La questione della delimitazione dell'ambito di discrezionalità conferito alle autorità nazionali La Corte rileva in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 51 § 2 del decreto n. 633/1972 e dell'articolo 32 § 1 del decreto n. 600/1973, l'accesso ai dati bancari di un contribuente può essere autorizzato al fine di svolgere funzioni di ufficio tributario che, come definite dall'articolo 51 § 1 del decreto n. 633/1972, riguardano la verifica del rispetto degli obblighi fiscali dei contribuenti. Secondo la Corte, le condizioni indicate nelle suddette disposizioni legislative, considerate singolarmente, non sono sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità conferito alle autorità nazionali . In particolare, il mero riferimento alla necessità di valutare l'adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti conferisce «un potere discrezionale illimitato agli uffici delle imposte» , in quanto dispongono di un'autorità non regolamentata per valutare se attuare le misure contestate e per definire l'ambito delle informazioni da richiedere, che, per definizione, è molto ampio. Tuttavia, la sentenza, ribadendo che il concetto di “legge”, ai sensi della Conv. e.d.u., include atti normativi di rango inferiore alle leggi, la Corte ritiene che in materia fiscale le condizioni stabilite nelle disposizioni legislative applicabili possano essere più ampie e generiche, a condizione che siano successivamente specificate e chiarite in altri strumenti di rango inferiore o nella giurisprudenza interna pertinente. In tale contesto, la Corte rileva che alcuni criteri aggiuntivi sono stati stabiliti nelle circolari amministrative adottate e pubblicate dall'Amministrazione finanziaria e presentate dal Governo . In particolare, la circolare n. 131/1994 stabiliva che i controlli fiscali sui dati bancari potevano essere effettuati nei confronti di determinati contribuenti: evasori fiscali totali o quasi totali, soggetti privi di registrazioni contabili o con registrazioni contabili palesemente inaffidabili, soggetti che effettuavano operazioni di import-export, soggetti che avevano emesso e/o utilizzato fatture per operazioni inesistenti e soggetti la cui capacità finanziaria era palesemente in netto contrasto con il reddito dichiarato. La circolare ha inoltre chiarito che la richiesta di autorizzazione all'attuazione delle misure contestate doveva essere motivata , al fine di fornire all'organo autorizzante elementi di valutazione utili per consentirgli di verificare la legittimità formale e sostanziale della richiesta. Inoltre, la stessa circolare stabiliva che le verifiche fiscali dei dati bancari potevano essere effettuate solo quando altri mezzi di valutazione dell'adempimento degli obblighi fiscali si fossero rivelati inefficaci e sulla base di un'analisi costi-benefici. Inoltre, la circolare n. 25/E/2014 stabiliva che le verifiche fiscali dei dati bancari dovevano essere effettuate solo in presenza di significative difformità in una dichiarazione dei redditi (“significativa anomalia dichiarativa”) e idealmente quando un ufficio delle imposte aveva già avviato un'indagine fiscale, mentre la circolare n. 16/2016 aggiungeva che l'uso di tali verifiche doveva essere appropriato e finalizzato a ottenere valutazioni credibili e affidabili . La Corte si dichiara disposta ad accettare che i criteri chiari e dettagliati stabiliti nelle circolari adottate e pubblicate dall'Amministrazione finanziaria possano essere sufficienti a integrare le disposizioni nazionali applicabili e a delimitare l'ambito di discrezionalità conferito alle autorità nazionali, a condizione che siano vincolanti per le stesse. Tuttavia, ciò non sembra essere il caso. In particolare, la Corte non può fare a meno di rilevare che, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, l'autorizzazione non deve necessariamente contenere una motivazione. Ne consegue che le autorità non sono tenute a giustificare l'esercizio dei loro poteri motivando le loro decisioni e dimostrando così di seguire i criteri stabiliti nelle disposizioni nazionali pertinenti, comprese le circolari amministrative, il che comporta l'esercizio di un potere discrezionale illimitato (cfr. Bernh Larsen Holding AS e altri, § 130). Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la base giuridica delle misure contestate non fosse in grado di delimitare sufficientemente l'ambito di discrezionalità conferito alle autorità nazionali e, di conseguenza, non soddisfacesse il requisito di “qualità del diritto” di cui all'articolo 8 della Conv. e.d.u . La questione dell'esistenza di garanzie procedurali sufficienti a tutelare i ricorrenti da qualsiasi abuso o arbitrarietà Passando a valutare se il diritto interno prevedesse garanzie procedurali sufficienti a tutelare i ricorrenti da qualsiasi abuso o arbitrarietà , la Corte osserva che i ricorrenti lamentavano il fatto che l'Amministrazione finanziaria non li avesse informati delle richieste di ottenere dati bancari direttamente dagli istituti bancari. La Corte rigetta la questione, ribadendo che l'articolo 8 Conv. e.d.u. non può essere interpretato nel senso che conferisce a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in tali questioni, incluso il contribuente interessato, il diritto alla notifica preventiva di verifiche fiscali legittime o di scambi di informazioni fiscali (cfr. Othymia Investments B.V. c. Paesi Bassi (dec.), n. 75292/10, § 44, 16 giugno 2015). Né tale diritto può essere dedotto dal diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla CGUE, nelle circostanze in cui esso può essere applicabile in situazioni che hanno natura transfrontaliera o quando è richiesta l'assistenza reciproca tra autorità. Per quanto riguarda la diversa censura mossa dai ricorrenti, secondo cui le misure contestate non erano state sottoposte a un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante , la Corte osserva che nel caso di specie, ai sensi del diritto interno, non era richiesta un'autorizzazione giurisdizionale preventiva . In particolare, il quadro giuridico interno richiedeva che le misure fossero autorizzate dal direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o dal suo direttore regionale, oppure dal capo regionale della Guardia di Finanza. Sul punto la Corte ritiene che considerazioni di efficienza in materia fiscale (cfr. Bernh Larsen Holding AS e altri, § 130) e la necessità di non compromettere la finalità delle misure contestate (cfr. Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri, § 122) potrebbero giustificare l'assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante . Tuttavia, in questo contesto, la Corte deve valutare se vi fossero altre garanzie efficaci e adeguate contro abusi e arbitrarietà, in particolare un successivo riesame indipendente o giurisdizionale . In particolare, e tenendo conto delle censure dei ricorrenti, la Corte deve valutare se le misure contestate siano state sottoposte a un controllo giurisdizionale o indipendente ex post . Esaminerà pertanto se i rimedi invocati dal Governo – un ricorso alle commissioni tributarie, un ricorso alle commissioni civili e un ricorso al Garante del contribuente – siano conformi ai requisiti imposti dalla Conv. e.d.u. Per quanto riguarda il ricorso alle commissioni tributarie, la Corte osserva che, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto n. 546/1992, l'autorizzazione all'accesso ai dati bancari di un contribuente non è un atto impugnabile autonomamente dinanzi alle commissioni tributarie . Come chiarito dalla giurisprudenza nazionale, tale autorizzazione non può essere impugnata autonomamente dinanzi alle commissioni tributarie in quanto considerata un mero atto preparatorio. La Corte prende atto della giurisprudenza presentata dal Governo, secondo cui, qualora le misure in questione nel caso di specie diano luogo a un avviso di accertamento, il contribuente in questione può impugnare l'autorizzazione a consultare il proprio conto bancario dinanzi alle giurisdizioni tributarie . In particolare, poiché tale autorizzazione è considerata un atto preparatorio la cui illegittimità incide sulla validità dell'avviso di accertamento, il contribuente può sollevare ricorsi avverso l'atto che autorizza la consultazione dei propri dati bancari, impugnando l'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto n. 546/1992. Dopo aver esaminato attentamente il materiale sottopostole, la Corte non è convinta dall'argomentazione del Governo secondo cui ciò costituirebbe un rimedio giurisdizionale ex post effettivo ai sensi della sua giurisprudenza (cfr. Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri, cit., § 126, che riguarda un contesto diverso – accesso e ispezione dei locali commerciali). In primo luogo, la giurisprudenza nazionale ha chiarito che un atto che autorizza le misure contestate non deve essere motivato e che la validità di un avviso di accertamento fiscale non può essere inficiata da un'irregolarità o addirittura da una mancanza di autorizzazione . Inoltre, il Governo non ha fornito alcun esempio giurisprudenziale in cui tale rimedio – contestare l'autorizzazione – sia stato utilizzato con successo. Tenuto conto di tali fattori, la Corte non vede come si possa ritenere che l'autorizzazione incida sulla legittimità di un avviso di accertamento fiscale . In secondo luogo, il Governo ha osservato che la disponibilità di tale rimedio dipenderebbe dal fatto che le misure in questione abbiano portato all'emissione di un avviso di accertamento fiscale contestato dal contribuente e che tale avviso si basi su prove ottenute consultando un conto bancario. Pertanto, la Corte ritiene che l'esistenza e l'accessibilità di tale rimedio siano incerte e possano esistere solo in un momento futuro (cfr. Société Canal Plus e altri c. Francia, n. 29408/08, § 40, 21 dicembre 2010). Infine, ai sensi dell'articolo 57 del decreto n. 633/1972 e dell'articolo 43 del decreto n. 600/1973, un avviso di accertamento fiscale può essere emesso diversi anni dopo la presentazione di una dichiarazione dei redditi o il momento in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata. A tale riguardo, la Corte ribadisce che un ricorso effettivo deve essere disponibile entro un termine ragionevole (cfr., mutatis mutandis , Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. Francia, n. 29613/08, § 28, 21 dicembre 2010, e Société Canal Plus e altri, § 40), e ritiene che un ricorso che (eventualmente) diventi disponibile dopo diversi anni non possa essere considerato sufficientemente rapido (cfr. Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri, § 129). Quanto precede è sufficiente per concludere che un ricorso ai tribunali tributari non costituirebbe un ricorso giurisdizionale effettivo ex post . Non è pertanto necessario che la Corte esamini se il quadro giuridico interno preveda un ricorso appropriato e sufficiente in caso di accertamento di un'irregolarità. In ogni caso, la Corte ribadisce che la questione se il risarcimento sia appropriato e sufficiente è stata generalmente considerata dipendente da tutte le circostanze del caso, tenuto conto, in particolare, della natura della violazione della Convenzione in gioco (vedere, in un contesto diverso, Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 116, CEDU 2010, e Contrada c. Italia (n. 4), n. 2507/19, §§ 55 e 62-65, 23 maggio 2024). Per quanto riguarda il ricorso ai tribunali civili , la Corte rileva che il Governo ha menzionato tale ricorso senza fare riferimento ad alcun esempio giurisprudenziale in cui la sua disponibilità e accessibilità fossero state previste dalla Corte di cassazione, o in cui fosse stato utilizzato con successo dinanzi ai tribunali di grado inferiore. A tale riguardo, la Corte ribadisce che devono essere presi in considerazione solo i ricorsi che possono fornire una soluzione alle doglianze del ricorrente . In particolare, l'esistenza di tali ricorsi deve essere sufficientemente certa, non solo in teoria ma anche in pratica, altrimenti essi non avranno la necessaria accessibilità ed efficacia. Inoltre, spetta allo Stato convenuto dimostrare che tali condizioni siano soddisfatte (cfr. Janosevic c. Svezia (dec.), n. 34619/97, 26 settembre 2000). Nel caso di specie, nonostante l'obiezione dei ricorrenti circa l'effettività di tale ricorso, il Governo non è riuscito a dimostrare, con riferimento ad una giurisprudenza costante e provatamente consolidata in casi simili a quelli dei ricorrenti, che il ricorso fosse sufficientemente certo non solo in teoria ma anche in pratica e offrisse almeno alcune prospettive di successo (cfr. Mikolajova c. Slovacchia, n. 4479/03, § 34, 18 gennaio 2011, e Brazzi c. Italia, n. 57278/11, § 49, 27 settembre 2018). In ogni caso, anche supponendo che il ricorso al giudice civile esistesse nella pratica, nel caso di specie, in cui le disposizioni interne applicabili non richiedevano che le misure contestate fossero motivate prima della loro attuazione , la Corte non vede quale tipo di controllo tali giudici avrebbero potuto garantire . Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che il Governo non è riuscito a dimostrare l'esistenza concreta del rimedio in questione e che, in ogni caso, tale rimedio non sarebbe stato efficace ai sensi dell'articolo 8 della Conv. e.d.u. Per quanto riguarda il ricorso al Garante del Contribuente ai sensi dell' articolo 13 della legge n. 212/2000 , la Corte osserva che, come affermato nella sentenza n. 25212 del 24 agosto 2022 della Corte di cassazione , tale autorità non emette decisioni vincolanti, ma si limita a formulare raccomandazioni all'amministrazione finanziaria. La Corte ribadisce che i poteri e le garanzie procedurali di cui dispone un'autorità sono rilevanti per determinare se un ricorso sia effettivo (cfr. Tagayeva e altri contro Russia, nn. 26562/07 e altri 6, § 620, 13 aprile 2017, e Centre for Legal Resources per conto di Valentin Câmpeanu contro Romania [GC], n. 47848/08, § 149, CEDU 2014). Pertanto, è imperativo che il ricorso sia proposto dinanzi a un organo che, pur non essendo necessariamente giurisdizionale, sia indipendente dall'esecutivo e garantisca l'equità del procedimento, offrendo, per quanto possibile, un processo in contraddittorio. Le decisioni di tale autorità devono essere motivate e giuridicamente vincolanti (vedere, mutatis mutandis, Centrum för rättvisa c. Svezia [GC], n. 35252/08, § 273, 25 maggio 2021; Big Brother Watch e altri c. Regno Unito [GC], nn. 58170/13 e altri 2, § 359, 25 maggio 2021; e SegerstedtWiberg e altri c. Svezia, n. 62332/00, § 120, CEDU 2006 VII). Pertanto, la Corte ritiene che un ricorso al Garante del contribuente – un organo che si limita a supervisionare l'attività delle autorità fiscali e non può emettere decisioni vincolanti – non costituirebbe un rimedio effettivo ai fini delle garanzie contro l'arbitrarietà richieste dall'articolo 8 della Conv, e.d.u. Conclusioni della sentenza Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che le misure contestate non siano state sottoposte a un effettivo controllo giurisdizionale o indipendente ex post e quindi respinge l'eccezione preliminare del Governo basata sul mancato esaurimento dei ricorsi interni. La Corte conclude che, anche qualora si potesse affermare che le misure contestate abbiano una base giuridica generale nel diritto italiano, tale diritto non soddisfa i “requisiti di qualità” imposti dalla Conv. e.d.u. In particolare, pur tenendo conto dell'ampio margine di discrezionalità degli Stati contraenti in materia di dati bancari, vale a dire informazioni puramente finanziarie, e dell'importanza dell'obiettivo di misure analoghe in materia fiscale, la Corte ritiene che « il quadro giuridico interno abbia concesso alle autorità nazionali un'ampia discrezionalità sia per quanto riguarda le condizioni di attuazione delle misure contestate sia per quanto riguarda la portata di tali misure ». Allo stesso tempo, tale quadro «non ha fornito sufficienti garanzie procedurali, in quanto le misure contestate non sono state sottoposte a un controllo giurisdizionale o indipendente». Quindi, il quadro giuridico interno non ha garantito ai ricorrenti il livello minimo di protezione a cui avevano diritto ai sensi della Conv. e.d.u. La Corte ritiene che, in tali circostanze, non si possa affermare che le ingerenze in questione fossero previste dalla legge , come richiesto dall'articolo 8 § 2 della Conv. e.d.u. La Corte e.d.u. conclude, pertanto, con cinque voti contro due, dichiarando che vi è stata una violazione dell'articolo 8 Conv. e.d.u. Osservazioni La sentenza merita plauso perché ribadisce fondamentali principi nel procedimento amministrativo tributario . Anche se la sentenza esamina il caso solo sotto il profilo del rispetto dell'articolo 8 Conv. e.d.u., in sostanza essa riporta l'accertamento tributario italiano alle regole del “ giusto processo ” ex articolo 111 Cost. e dell'“equo processo” imposto dall'articolo 6 Conv. e.d.u., nei quali i principi di legalità, accessibilità e prevedibilità della disposizione legislativa, nonché quelli processuali di giurisdizionalità e contraddittorio, non possono essere calpestati.