Ai fini della configurabilità dello “ strepitus fori ”, occorre che la diffusione della notizia non si attenga alle comuni modalità di informazione.
La Corte di Appello di Catanzaro, nella qualità di giudice della riparazione, con ordinanza ha accolto l'avanzata domanda per l' ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento penale, per i cui reati (articoli 81, 319, 319- bis , corruzione, e 321), l'accusato è stato definitivamente assolto. Interpone ricorso per Cassazione l'interessato, lamentando tra l'altro «illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del danno economico derivante dal licenziamento ingiustamente subito e dallo strepitus fori ». Le conclusioni del Procuratore Generale sono state per il rigetto dell'impugnazione. Limitatamente al dedotto strepitus fori , si richiama, preliminarmente, il principio secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che tra le conseguenze ulteriori che possono essere oggetto di indennizzo possa ricomprendersi una voce a titolo di danno esistenziale da clamore mediatico , atteso che il pregiudizio di questo danno extrapatrimoniale non è distinto da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale ( Cass., sez. IV, n. 6913, 12 febbraio 2021 ). Comunque, si scrive in sentenza, «ai fini della configurabilità dello “ strepitus fori ” di cui tenere conto nella liquidazione dell'indennizzo, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazioni , connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico , sia per l' assertività della notizia nel senso della penale responsabilità dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato ( Cass., sez. IV, 2624 del 13 novembre 2018 , dep. 2019)». Al riguardo, la difesa ha allegato un solo articolo di stampa , in cui si specifica, tra l'altro, che il detenuto è stato scarcerato, considerandosi, in aggiunta, che si tratta di una testata giornalistica a diffusione limitata. Si consideri che la difesa non ha dedotto e dimostrato «uno specifico danno ulteriore subito dal nominato a causa della pubblicazione della suddetta notizia». I giudici hanno concluso, con motivazione adeguata, che nel caso di specie non si configuri «un pregiudizio mediatico ulteriore rispetto a quello normalmente connesso a un'inchiesta giudiziaria , sulla base di una valutazione di merito ponderata e non arbitraria, insindacabile in sede di legittimità».
Presidente Dovere – Relatore Ranaldi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.