È impugnabile il diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa

«Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato».

Il caso La Corte di Appello di Venezia, riformando in punto pena la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Belluno, ha ritenuto D.L. responsabile del delitto previsto dall' articolo 572, secondo comma, c.p. (capo A), in continuazione con il reato di lesioni personali aggravate ex articolo 576, primo comma, n. 5), c.p. (capo B). Le condotte delittuose sarebbero state tenute in danno della moglie convivente (i maltrattamenti sarebbero stati commessi, in ipotesi d'accusa, «dal marzo 2021 all'attualità», essendo stato il ricorrente colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 01/04/2023; le lesioni personali sarebbero state consumate in data 11/02/2023). La Corte di Appello di Venezia – riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, poste in regime di equivalenza con le aggravanti contestate al capo A), aumentata la pena per la continuazione con il capo B) e ridotta la sanzione per il rito prescelto – ha dunque condannato il ricorrente alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, confermando nel resto le statuizioni penali e civili della sentenza di primo grado. Per quanto di interesse in questa sede, occorre anche evidenziare che la Corte di appello di Venezia ha inoltre: disatteso la richiesta formulata dal ricorrente di invio ad un centro di giustizia riparativa ; valorizzato positivamente il comportamento post delictum del ricorrente (che ha intrapreso un percorso presso un centro anti-violenza), riconoscendo all'uopo le circostanze attenuanti generiche; negato, tuttavia, che vi fossero i presupposti per disporre la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva , in considerazione della gravità dei reati in contestazione, della durata delle condotte illecite e del fatto che le pene sostitutive non appaiono adeguate a garantire la funzione special-preventiva rieducativa della sanzione inflitta. Avverso tale sentenza, il difensore di D.L. proponeva ricorso per Cassazione articolando sei motivi. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduceva cumulativamente: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accesso dell'imputato a programmi di giustizia riparativa .  Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), c.p.p. (e, comunque, in violazione di legge processuale e vizio di motivazione) – la mancata assunzione di una prova decisiva : il ricorrente, durante il giudizio di merito, avrebbe sollecitato l'acquisizione d'ufficio della certificazione medica relativa all'episodio di lesioni oggetto di contestazione al capo B). Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della sussistenza di cui all' articolo 572, secondo comma, c.p. , contestata al capo A). Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articolo 572 e 582 c.p. La Corte di Appello di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il delitto di maltrattamenti.  Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli articolo 84, 572 e 582 c.p. Il delitto di lesioni contestato al capo B) sarebbe stato considerato in concorso materiale con il delitto di maltrattamenti contestato al capo A). Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e processuale e, comunque, mancata valutazione di prova decisiva e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il ricorso è fondato limitatamente al primo e sesto motivo e deve essere, nel resto, rigettato. Le motivazioni della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione relativamente al primo motivo inerente il rigetto all'accesso al programma di giustizia riparativa ha coerentemente osservato come: «il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di  procedibilità del reato» (in tal senso l'informazione provvisoria relativa alla decisione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte all'udienza del 30/10/2025,decidendo il ricorso rubricato al R.G. n. 4108/2025). Ad analoga conclusione erano del resto già pervenute alcune decisioni delle sezioni semplici, affermando che « è ricorribile per cassazione , unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l' ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato , senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio (Sez. 3, n. 24149 del 26/02/2025, C., Rv. 288263 - 01)». È altresì fondato il sesto motivo di ricorso. Secondo la Corte di Cassazione le motivazioni della Corte d'Appello di Venezia sono viziate: «da un lato nella parte in cui sembra postulare la necessità che, quale condizione per accedere ad una pena sostitutiva , vi debba essere un previo percorso di risocializzazione “consolidato e definitivamente compiuto”; dall'altro lato, nella parte in cui ritiene elemento ostativo alla sostituzione della pena detentiva la persistente pericolosità sociale del prevenuto». Secondo la Cassazione, « non vi è incompatibilità assoluta tra persistenza di una residua quota di pericolosità sociale e applicazione di una pena sostitutiva». In questa prospettiva, la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare la ragione per cui la residua quota di pericolosità sociale del ricorrente sia incompatibile con l'applicazione di una pena sostitutiva, eventualmente corredata da «opportune prescrizioni» ( articolo 58 legge n. 689/1981 ), ivi comprese quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi da questa frequentati, specificamente prevista dall'articolo 56- ter , secondo comma, legge n. 689/19. Per tutte le ragioni suesposte, la Corte di Cassazione sesta sezione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ammissione al programma di giustizia riparativa e alle pene sostitutive , con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.

Presidente Giordano  – Relatrice Natale Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.