Confermata la revoca della patente, confermato il fermo del veicolo. Respinta la tesi difensiva, secondo cui la condotta illecita sussisterebbe solo ove si facesse inversione ad U attraversando così lo spartitraffico.
Presidente Mocci – Relatore Maccarrone Fatti di causa C.C. aveva proposto opposizione avverso al verbale di contestazione, con connesso fermo amministrativo di autoveicolo, redatto dalla Polizia Stradale di Cuneo il ( omissis ), con il quale le era stata contestata la violazione dell'art.176 co 19 CdS per aver effettuato inversione a U del senso di marcia «sullo svincolo antistante il casello di esazione di Mondovì. Nella circostanza entrava in territorio autostradale percorrendo la corsia telepass e subito dopo effettuava inversione uscendo dallo stesso casello di Mondovì, sempre utilizzando la corsia telepass» -così la sentenza del Tribunale di Cuneo riporta il testo della contestazione contenuta nel verbale opposto, a pag.2-. L'opposizione, accolta dal Giudice di Pace, era stata invece, in integrale riforma del deciso di primo grado, respinta dal Tribunale di Cuneo in base alle seguenti considerazioni: -è pacifico che il verbale di accertamento con cui è stata contestata a C.C. la contravvenzione sub iudice non è stato impugnato con querela di falso; esso gode quindi di fede privilegiata ex art.2700 c.c. ; dalla lettura del verbale non emergono contraddittorietà, come affermato dall'incolpata, dato che è chiaramente spiegata la manovra vietata posta in essere, con possibilità di ricostruzione della condotta tenuta scevra da dubbi; la correttezza della ricostruzione dell'occorso è riscontrata dal fatto che l'estratto dei transiti presso l'Ufficio Pedaggi ( omissis ) s.p.a., registrava il veicolo abbinato al telepass utilizzato dall'appellata in entrata alle ore 13,36,07 al casello di Mondovì e in uscita allo stesso casello alle ore 13,36,45; -la violazione contestata non richiede necessariamente il superamento di uno spartitraffico ma è sufficiente il cambio di carreggiata, e sono da ricomprendere nella categoria di carreggiate, rampe e svincoli, anche le aree «immediatamente circostanti i caselli autostradali, poiché le manovre di inversione provocherebbero grave turbamento alla circolazione in una zona utilizzata esclusivamente per l'uscita e l'entrata in autostrada, essendo inaspettata la presenza di veicoli che non mantengono un assetto di marcia conforme a quello ivi previsto» (nella motivazione si riporta Cass. n.11441/2020). Propone ricorso per cassazione C.C., affidandolo a cinque motivi. Non c'è controricorso ma solo una costituzione dell'Avvocatura dello Stato che chiede di partecipare ad una eventuale udienza pubblica -in concreto non fissata, essendo stati il ricorso rimesso a decisione per l'odierna adunanza in camera di consiglio-. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di critica C.C. prospetta una carenza di legittimazione passiva in capo alla Prefettura citata in giudizio -in concreto quella di Cuneoper le contravvenzioni del codice della strada elevate dalla Polizia Stradale. Rileva la ricorrente che, essendo stato i verbali di accertamento delle violazioni redatti dalla Polizia Stradale, la legittimazione in causa sarebbe stata del Ministero dell'Interno e non della Prefettura di Cuneo. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Sotto il primo profilo, la Prefettura di Cuneo si è costituita in primo grado con i propri funzionari e ha proposto appello a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, la quale nulla ha rilevato sul punto sanando ogni ipotetica irritualità -cfr. l' art.4 l. n.260/1958 e l'interpretazione costante che ne offre la giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n.13886/2010 con riguardo alle violazioni del codice della strada , e Cass. n.32938/2021 ), anche con riferimento al caso di specie, prima dell'intervento dell' art.7 d. lgs. n.150/2011 e dell'introduzione dell'art.204 bis CdS, di cui si dirà oltre-. Sotto il secondo profilo, il giudizio di opposizione avanti al Giudice di Pace di Mondovì è stato proposto da C.C. con impugnazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada contestate dalla Polizia Stradale, quindi ai sensi degli art.204 bis CdS e 7 d. lgs. n.150/2011, in alternativa al ricorso al Prefetto disciplinato all' art.204 del C.d.S. L'articolo 7 cit. prevede, al comma 5, che per il procedimento di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada avanti all'Autorità Giudiziaria <<La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni>>. Ne consegue che è stata ben citata la Prefettura di Cuneo, la quale si è legittimamente costituita a mezzo di funzionari nel giudizio avanti al Giudice di Pace, ha proposto ritualmente appello a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ed è stata legittimamente intimata nell'ambito del presente ricorso per cassazione. 2. Con il secondo motivo C.C. lamenta la <<violazione e falsa applicazione dell' art.2700 c.c. , rilevante ex art.360 n.3 c.p.c. >> Il verbale di accertamento sarebbe contraddittorio e, ciononostante, il Giudice d'appello ne vorrebbe superare le contraddizioni con il richiamo di elementi di valutazione esterni, inammissibilmente. La corretta individuazione dell'illecito contestato sarebbe infatti fondamentale per tutelare il diritto di difesa della ricorrente e, poiché specificare il luogo di inversione sarebbe fondamentale per l'applicazione rigorosa dell' art.2700 c.c. , ne conseguirebbe la nullità del verbale impugnato. Il motivo è infondato. Il Tribunale di Cuneo ha esaminato il verbale di accertamento elevato il 21.12.2017 escludendo che esso presentasse contraddittorietà o incertezze sulla ricostruzione della condotta tenuta dalla ricorrente, precisando che non era rilevante <<comprendere il luogo esatto della prima inversione del senso di marcia a fronte del fatto che è stata contestata una seconda inversione in ‘territorio autostradale', come si legge nel verbale>>: gli altri elementi probatori “esterni” sono stati valorizzati dal Tribunale di Cuneo non al fine di interpretare il verbale -il cui testo era stato ritenuto chiaroma come ulteriore riscontro della sua intrinseca chiarezza -in particolare sono stati valorizzati a tal fine l'estratto cronologico dell'utilizzo del dispositivo telepass installato sulla vettura della ricorrente, e l'estratto dei transiti registrati dall'apparato telepass presso l'Ufficio Pedaggi della società concessionaria (OMISSIS) s.p.a.-. In concreto, C.C. propone inammissibilmente come violazioni di legge pretese criticità dell'iter motivazionale che ha portato alla decisione impugnata che vorrebbero invece colpire le attività di interpretazione e di valutazione del materiale probatorio, costituenti prerogativa esclusiva del Giudice di merito, alle quali la ricorrente vorrebbe sostituire una diversa scelta interpretativa a proprio vantaggio. 3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la <<violazione e falsa applicazione del comma 1 lett.a) e commi 19 e 22 dell' art.176 del codice della strada , rilevante ex art.360 n.3 c.p.c. >> Mancherebbe comunque, secondo la ricorrente, il presupposto di operatività della norma, che prevede l'ipotesi di inversione di marcia effettuata “sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli” delle autostrade attraversando lo spartitraffico oppure il fatto di percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito. Estendere l'operatività della norma alle aree dei caselli di entrata/uscita significherebbe violare il principio di tassatività che governa pure gli illeciti amministrativi. Anche il motivo in esame è infondato. La Corte di merito ha interpretato l'art.176 comma 1 lett. a) e commi 19 e 22 CdS, costituente il riferimento normativo delle violazioni contestate alla ricorrente, facendo corretto riferimento alle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Questa Corte, già con la pronuncia n.17037/2005, aveva evidenziato che: <<In tema di circolazione stradale, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dall' articolo 176, comma 1, lettera a), cod. strada non riguarda soltanto le manovre compiute sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'articolo 175, comma 1 , ma anche all'altezza dei varchi , zone queste ultime fra le quali sono comprese le aree immediatamente circostanti i caselli autostradali - nella fattispecie, all'interno di un'autostrada, e cioè oltre il casello di ingresso nella stessa -, in quanto il conducente che inverta il senso di marcia in dette aree provoca grave turbamento alla circolazione, ove si consideri che gli altri utenti, percorrendo una zona utilizzabile esclusivamente al fine di uscire o entrare in autostrada, non si attendono la presenza di autoveicoli che non tengano un assetto di marcia conforme a quello da loro stessi tenuto>>. Nello stesso senso si sono espresse le pronunce successive, in particolare Cass. n.16573/2006 (ove si precisa che le aree interessate dei caselli sono quelle anteriori e posteriori), Cass. n.22904/2006 (che precisa, in motivazione, come <<I caselli sono posti infatti nelle carreggiate stesse delle autostrade (cd. barriere ) oppure lungo le rampe o gli svincoli di collegamento con altre autostrade o con la viabilità ordinaria. Nei relativi piazzali, pertanto, l'invertire il senso di marcia rientra senz'altro nella testuale previsione della disposizione di cui si tratta, la quale mira a sanzionare così comportamenti non meno pericolosi (data la normale presenza di più intenso traffico e nonostante la minore velocità dei veicoli) di quello che consiste nel tenere una tale condotta in altre parti della sede autostradale …>>) e, più di recente Cass. n.11441/2020. L'assunto per cui la condotta illecita sussisterebbe solo ove, contemporaneamente, si facesse inversione ad U attraversando così lo spartitraffico, è affermazione della ricorrente che non trova riscontro né nel dato letterale, né nella ratio della norma sanzionatoria richiamata. Si intende dare continuità all'orientamento interpretativo sopra esplicitato, che tiene conto della lettera della disposizione delineante la condotta illecita in concreto sanzionata in sede amministrativa in modo specifico, senza alcuna violazione dell' art.1 l. n.689/81 , e della sua ratio, valorizzando adeguatamente l'interesse pubblico sotteso alla tutela della sicurezza nella circolazione stradale, anche per la salvaguardia dell'incolumità delle persone in essa coinvolte, alla quale la norma è finalizzata. 4. Con il quarto motivo di critica C.C. lamenta la <<violazione e falsa applicazione degli art.91 e 92 c.p.c. e della l. n.247/2012 in materia di liquidazione dei compensi per la professione forense>>. In primo grado la Prefettura di Cuneo si era costituita senza Avvocatura dello Stato ma con funzionari, e quindi non le dovevano essere riconosciute le spese processuali di primo grado; in ogni caso, i compensi dovuti per il primo grado sarebbero stati calcolati erroneamente. Il motivo di ricorso in esame è fondato in relazione al primo profilo di doglianza esposto, assorbente rispetto al secondo. Il Tribunale di Cuneo ha liquidato a favore della Prefettura di Cuneo le spese dei due gradi di giudizio secondo le tariffe forensi. Nel primo grado di giudizio la Prefettura di Cuneo si era però costituita a mezzo di un proprio funzionario: per tale grado avrebbero dovuto esserle riconosciute quindi solo le spese vive e non l'importo di € 3.370,00 comprensivo anche di onorari. <<Costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 11389/2011 e Cass. n. 30597/2017 ) - al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ragion per cui, in tal caso, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota>> -cfr. Cass. n.4536/2021 e, nello stesso senso, Cass. n.19470/2024 . 5. Il quinto motivo di ricorso prospetta una <<eccezione di incostituzionalità della norma invocata dagli agenti accertatori per violazione dell' art.3 della Costituzione >> La violazione contestata prevede una sanzione elevatissima, la revoca necessaria della patente e il fermo del veicolo: tutto ciò appare sproporzionato rispetto alla reale lesività della condotta ascritta alla ricorrente, tenuta in prossimità dei caselli autostradali -si richiama Corte Cost. n.88/2019 in relazione all'art.222 CdS, considerato parzialmente illegittimo laddove non prevede la possibilità della sospensione della patente in luogo della sua revoca, in materia di omicidio stradale e lesioni stradali-. Questa Corte non ritiene di raccogliere la sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 176 comma 1 lett. a) e commi 19 e 22 CdS, non essendo condivisibili i rilievi di asserita violazione del disposto dell' art.3 Cost. evidenziati dalla ricorrente: l'individuazione e l'entità delle sanzioni da applicare, operate dal legislatore, sono coerenti con la gravità attribuita agli illeciti contemplati dalla norma in esame valutati per la loro intrinseca pericolosità, presunta a prescindere dal caso concreto. In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso, con rigetto degli altri; la sentenza del Tribunale di Cuneo deve essere cassata con rinvio allo stesso Tribunale che, in diversa composizione, dovrà decidere sulle spese del primo grado di giudizio applicando il principio di diritto sopra evidenziato, emergente dai precedenti specifici di questa Corte in materia di riconoscimento delle spese in ipotesi in cui la PA sia rappresentata da un funzionario. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cuneo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.