L’opposizione avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce una causa di valore indeterminabile (e non “indeterminato”) ai fini della liquidazione del compenso dell’avvocato che ha assistito la parte opponente e, in caso di discostamento dalla prospettazione dell’attore, il giudice deve esporre il ragionamento adottato.
Nel caso esaminato, la decisione era viziata dalla mancanza di motivazione in ordine allo scaglione tariffario applicato . In particolare, il giudice si era discostato dalla qualificazione della causa come “di valore indeterminabile”, prospettata dall’attore (l’avvocato richiedente), senza dare conto delle ragioni di tale diversa valutazione. L’avvocato aveva chiesto al GIP la liquidazione del proprio compenso per l’attività svolta in favore del soggetto che aveva impugnato il diniego di ammissione al gratuito patrocinio . La vicenda si colloca nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 99 d.P.R. n. 115/2002, relativo all’impugnazione del decreto di diniego del patrocinio a spese dello Stato. Il GIP aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione , ritenendo che la competenza spettasse al giudice civile. Avverso tale provvedimento era stata proposta opposizione al Tribunale ai sensi dell’articolo 170 del medesimo d.P.R. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione, aveva sì liquidato il compenso, ma riferendosi allo scaglione tariffario previsto per le cause di valore inferiore a 1.100 euro , discostandosi così dall’indicazione del professionista, che aveva qualificato la causa come di valore indeterminabile. Di qui, il ricorso in cassazione, con il quale l’avvocato deduceva che non si era tenuto conto del fatto che la causa presupposta riguardava l’impugnazione di un provvedimento di rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato , privo per sua natura di un valore economico diretto. Secondo il ricorrente, il giudice aveva quindi errato nel discostarsi dalla qualificazione della controversia come di valore indeterminabile, senza fornire una motivazione specifica sul diverso scaglione di valore applicato. Nell’accogliere il ricorso, la Corte di Cassazione enuncia un principio di diritto di portata generale, applicabile alle controversie in materia di compensi e onorari degli avvocati, al quale dovrà attenersi anche il giudice del rinvio: «la determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa ; nel caso in cui, invece, non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato».
Presidente Grasso – Relatore Cortesi Rilevato che: 1. L'avvocato J.M. chiese al giudice per le indagini preliminari di Bologna che gli fosse liquidato il compenso di sua spettanza per l'attività prestata in favore di R.T. nel procedimento di opposizione ex articolo 99 del d.P.R. n. 115/2002, promosso avverso il decreto che ne aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un procedimento penale. Il g.i.p. dichiarò non luogo a provvedere sull'istanza, ritenendo la liquidazione di competenza del giudice civile. 2. Detto provvedimento fu opposto dal M.J. innanzi al Tribunale, ai sensi dell'articolo 170 del d.P.R. n. 115/2002. Il giudice adìto accolse l'opposizione, liquidando tuttavia il compenso con riferimento agli importi previsti per le cause di valore inferiore ad € 1.100,00, anziché per le cause di valore indeterminabile, come indicato dal richiedente. 3. L'avvocato M.J. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell' articolo 132, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente osserva che il Tribunale ha individuato lo scaglione di riferimento per la determinazione del suo compenso senza indicare le ragioni di tale statuizione, e ciò quantunque egli avesse svolto puntuali considerazioni nel sostenere che la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile. 2. Il secondo motivo denunzia violazione degli articolo 13 della l. n. 247/2012 e degli articolo 4, 5 e 6 del d.m. 55/2012 (con riferimento al punto 2 della Tabella allegata al medesimo decreto), nonché 10 ss. cod. proc. civ. La censura ha a oggetto il merito dell'ordinanza impugnata, sottoposta a critica in ordine al mancato rilievo del fatto che la causa presupposta aveva ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di rigetto al patrocinio a spese dello stato, come tale «privo di valore monetario»; su tale base, il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il valore della causa fosse indeterminabile e liquidare il suo compenso in misura conseguente. 3. Il primo motivo è fondato, restando in tale decisione assorbito lo scrutinio del secondo. 3.1. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, la determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti ove il giudice non ritenga di discostarsi da essa; tuttavia, nel caso in cui non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato (in questi termini si veda, ad es., Cass. n. 8884/2024 ). La censura del ricorrente, pertanto, coglie nel segno laddove evidenzia che, a fronte delle considerazioni da lui svolte in punto al valore indeterminabile del giudizio principale, il Tribunale si è limitato ad indicare un diverso scaglione di riferimento, senza evidenziare le ragioni della propria scelta. 3.2. Né tali ragioni possono desumersi implicitamente dalla motivazione del provvedimento impugnato. In proposito, giova ricordare che per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi solo la domanda il cui valore non può essere determinato, e non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi in corso di causa, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della decisione (in questo senso, fra le altre, Cass. n. 1499/2018 ; Cass. n. 25553/2011 ; Cass. n. 3372/2007 ). L'ordinanza impugnata difetta del minimo elemento che consenta di stabilire la ragione del parametro individuato. 3.3. Sussiste dunque un'ipotesi di motivazione apparente, che ricorre, com'è noto, quando, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, quest'ultima è tuttavia motivata in modo che non consente «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da esse al risultato enunciato» (così, espressamente, Cass. n. 4448/2014 ; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 25767/2024 ). La motivazione, infatti, ancorché materialmente esistente, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del relativo ragionamento, sì da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. U, n. 8053/2014 ). Un tale vizio è causa di nullità della sentenza, in quanto ne comporta il venir meno della finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016 ). 4. Il primo motivo va dunque accolto, con assorbimento della restante censura. L'ordinanza impugnata è conseguentemente cassata con rinvio al giudice a quo affinché decida conformandosi al seguente principio di diritto: «La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa; nel caso in cui, invece, non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato». Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Presidente del Tribunale di Bologna, o a magistrato all'uopo delegato, purché diverso da quello che ha deciso il provvedimento.