Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito mediante “strumenti finanziari partecipativi” (nella specie, una propria azione ordinaria per ogni euro di credito definitivamente accertato), non può agire in executivis – invocando il possesso di un titolo esecutivo complesso, costituito in thesi dalla sentenza di condanna e dalla sentenza di omologa del concordato […].
[..] Qualora il terzo non abbia adempiuto - né per ottenere la consegna di detti strumenti finanziari, ai sensi dell' articolo 605 c.p.c. , né per l'esecuzione di obblighi di fare, ai sensi dell' articolo 612 c.p.c. , in quanto non può per definizione configurarsi un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né la mera sentenza di omologa può giustificare, di per sé, una simile pretesa, non avendo natura condannatoria e non potendo dunque essa costituire un titolo esecutivo, rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell' articolo 474 c.p.c. . I fatti di causa C.N.A., con atto di precetto , intimò a P. s.p.a. la consegna di n. 347.641.513 azioni ordinarie del valore nominale di € 347.641.513, oltre al pagamento della somma di € 19.677,25 per compensi e spese di precetto. In particolare, C.N.A. affermò di essere creditrice di P. in forza: della proposta di concordato, omologata con sentenza del Tribunale di Parma, confermata con sentenza della Corte d'appello di Bologna, sottoscritta dalla nuova P. s.p.a. in qualità di assuntore del concordato delle società del “vecchio” Gruppo P. in amministrazione straordinaria specificate nell'atto di precetto; del verdetto della giuria ( jury verdict ) reso con la sentenza della Superior Court of New Jersey; dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, che ha dichiarato efficace nel nostro ordinamento la sentenza del New Jersey nei confronti delle società P.; della sentenza della Corte di cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dalle Società Parmalat in A.S. avverso la suddetta ordinanza della Corte d'appello di Bologna. Il giudizio di primo grado P. s.p.a., propose opposizione al precetto per consegna, ex articolo 615, comma 1, c.p.c. , contestando il diritto dell'opposta di procedere alla minacciata esecuzione forzata nei suoi confronti in forza degli invocati titoli. Il giudizio di opposizione ex articolo 615, comma 1, c.p.c. venne definito con sentenza con cui il Tribunale di Milano, dopo aver rilevato che la «tipologia di esecuzione preannunciata con il precetto opposto» era quella per «l'esecuzione per consegna di beni mobili di cui all' articolo 605 c.p.c. , successivamente attuata in sede esecutiva con un procedimento ai sensi dell' articolo 612 c.p.c. , a sua volta sospeso dal giudice dell'esecuzione», accolse l'opposizione stessa proprio in relazione alla minacciata (e poi attuata) azione esecutiva per obblighi di fare. Il giudizio di appello P. propose dunque appello contro detta sentenza, impugnando le statuizioni con cui - benché in astratto - si affermava la possibilità, per C.N.A., di avviare azioni esecutive nei suoi confronti, specie con riguardo alla coercibilità della consegna di azioni non dematerializzate esistenti e destinate ai creditori. C.N.A., costituitasi nel giudizio, propose appello incidentale, contestando la prima decisione nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile l'esecuzione, quanto meno sulle azioni (pari a n. 84.850.323) di cui era già stata deliberata l'emissione dal Consiglio di amministrazione di P. La Corte d'appello di Milano rigettò l'appello incidentale di C.N.A., stante l'incoercibilità e l'infungibilità dell'obbligo di cui si era chiesta la tutela in sede esecutiva, e dichiarò inammissibile l'appello principale di P. per mancanza dell'interesse ad agire, in quanto « nessun effetto pregiudizievole può dirsi derivato dalla pronuncia oggetto di gravame a carico di Parmalat S.p.A., risultata totalmente vittoriosa rispetto all'opposizione proposta nei suoi confronti da Citibank N.A. ai sensi dell' articolo 615 c.p.c. » Il ricorso per cassazione Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.N.A. Con ricorso successivo (da qualificarsi, pertanto, incidentale), P. s.p.a. ha anch'essa impugnato la sentenza d'appello, in forza di otto motivi. La decisione della Corte - L'accoglimento del ricorso incidentale La Corte ha ritenuto di dover esaminare prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale di P., considerando decisamente errata l'affermazione della Corte d'appello di Milano secondo cui P. era risultata, nel giudizio di primo grado, totalmente vittoriosa, atteso che, invece, la sua opposizione era stata accolta solo in parte. L'interesse all'impugnazione della prima decisione in capo a P. era dunque da considerare indiscutibilmente sussistente, posto che essa aveva principalmente contestato la stessa esistenza di un valido titolo esecutivo a sostegno della minacciata esecuzione , con conseguente negazione del diritto di C.N.A. di procedere ad esecuzione forzata per la consegna di azioni in virtù del “complesso” titolo esecutivo azionato. L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale travolge ex se , ai sensi dell' articolo 336, comma 1, c.p.c. , la sentenza d'appello e, ripristinando la piena cognizione sul merito della controversia anche come delineato dalle domande ed eccezioni dell'intimata P., comporta l'assorbimento sia del ricorso principale, sia di tutti i restanti motivi del ricorso incidentale. La decisione nel merito La sentenza d'appello è dunque cassata in relazione al motivo accolto, restando assorbite tutte le ulteriori doglianze proposte dalle parti; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell' articolo 384, comma 2, c.p.c. , con l'accoglimento dell'opposizione all' esecuzione a suo tempo proposta da P. in relazione al precetto notificato il 23.4.2019: infatti, va affermata l'inesistenza di idoneo titolo esecutivo a sostegno della minacciata esecuzione per consegna di n. 347.641.513 ordinarie P., da parte dell'intimante . Ora, nella prospettazione di C.N.A. come conclamata nel precetto opposto, il titolo esecutivo a sostegno della minacciata esecuzione per consegna delle azioni P. sarebbe costituito dalla sentenza del New Jersey di condanna delle società del vecchio Gruppo P. al pagamento di USD 431.318.824,84 (pari ad € 347.641.513,00), resa esecutiva in Italia con statuizione ormai definitiva; ma la proposta concordataria, definitivamente omologata, secondo l'intimante avrebbe convertito «la condanna al pagamento di moneta ivi contenuta in condanna alla consegna di azioni», in forza del meccanismo della “ eterointegrazione del titolo esecutivo ”; ciò perché detta proposta concordataria prevederebbe - in thesi - l'obbligo del terzo assuntore del concordato (ossia, della nuova Parmalat s.p.a.) di adempiere il debito concordatario verso ciascun creditore mediante datio in solutum , ossia mediante la consegna di una propria azione ordinaria per ogni euro di credito definitivamente accertato. Il titolo esecutivo complesso - L'orientamento dottrinale Il tema del titolo esecutivo complesso è stato affrontato in dottrina specialmente con riguardo al titolo di formazione stragiudiziale: in forza della combinazione di due o più documenti, tutti dotati, in particolare, della forma occorrente ai sensi dell' articolo 474, comma 1, n. 3, c.p.c. e rappresentativi di una “porzione” del diritto sostanziale così complessivamente rappresentato, è possibile agire in executivis per ottenere coattivamente la soddisfazione del diritto, perché dotato, proprio per effetto della detta combinazione, dei requisiti della già evocata “triade” di cui alla citata disposizione, ossia di certezza, liquidità ed esigibilità. In buona sostanza, per richiamare categorie note alla dottrina, l'unico titolo esecutivo in senso sostanziale è rappresentato da due o più documenti , che complessivamente considerati costituiscono l'unico titolo esecutivo in senso documentale (giacché, di regola, nessuno tra detti documenti è in grado di supportare, di per sé, l'azione esecutiva), che attribuisce al titolare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto idoneo a dimostrare la sussistenza dei necessari requisiti del diritto. L'orientamento giurisprudenziale In giurisprudenza, quanto al titolo di formazione stragiudiziale , si è da tempo affrontato il tema, essendosi affermato che il titolo esecutivo complesso può configurarsi non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche «in altre ipotesi, in cui il titolo non è idoneo da solo a documentare, in relazione al diritto che esso racchiude, i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla norma, perché questi non sussistevano (in tutto o in parte) al tempo di formazione dello stesso (titolo) e si sono realizzati successivamente, venendo documentati in atti separati» (così Cass. n. 4293/1979 , in motivazione). Non mancano tuttavia, nella stessa giurisprudenza di questa Corte, precedenti riferibili propriamente al titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, benché generalmente per negarne la configurabilità. La caratteristica tipica del titolo esecutivo complesso La caratteristica tipica del titolo esecutivo complesso consiste non già nella combinazione di elementi spuri, consacrati in due o più documenti , a vario titolo concorrenti a delineare un numero indeterminato di prestazioni astrattamente esigibili - ricostruibili a mo' di mosaico - che eventualmente possano aggradare al creditore, ma nella convergenza di ciascun elemento documentale, se dotato della necessaria forma, verso la inequivoca rappresentazione e dimostrazione di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell' articolo 474 c.p.c. Le peculiarietà della vicenda concreta C.N.A. pretenderebbe di sostituire il proprio diritto derivante dall'unico titolo esecutivo in suo possesso (appunto, la sentenza del New Jersey, recante la condanna al pagamento di somma di denaro in suo favore) con altro diritto (quello alla consegna di azioni), fondato però su una pronuncia giudiziale (sentenza di omologa del concordato) che non reca affatto una condanna dell'assuntore in tal senso e non può, dunque, di per sé costituire titolo esecutivo, perché l'omologa dà copertura giurisdizionale al contenuto della proposta concordataria, che è pur sempre di natura ( lato sensu ) negoziale, posto che l' articolo 184 l.fall. esprime il principio dell'obbligatorietà del concordato omologato nei confronti di tutti i creditori anteriori. Da quanto precede, risulta dunque evidente che l'iniziativa esecutiva di C.N.A. s'è basata proprio su un palese equivoco di fondo , allorché ritiene di configurare una “ fase esecutiva di una procedura concordataria ”. Le conclusioni della Corte In definitiva, l'opposizione all'esecuzione proposta da P. è accolta , con conseguente declaratoria della inesistenza del diritto di C.N.A. di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la consegna delle azioni di cui all'atto di precetto del 23.4.2019, per non essere titolare l'intimante di alcun titolo esecutivo al riguardo, per come descritto in precetto, e tanto in applicazione del seguente principio di diritto : «il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito mediante “strumenti finanziari partecipativi” (nella specie, una propria azione ordinaria per ogni euro di credito definitivamente accertato), non può agire in executivis – invocando il possesso di un titolo esecutivo complesso, costituito in thesi dalla sentenza di condanna e dalla sentenza di omologa del concordato, qualora il terzo non abbia adempiuto - né per ottenere la consegna di detti strumenti finanziari, ai sensi dell' articolo 605 c.p.c. , né per l'esecuzione di obblighi di fare, ai sensi dell' articolo 612 c.p.c. , in quanto non può per definizione configurarsi un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né la mera sentenza di omologa può giustificare, di per sé, una simile pretesa, non avendo natura condannatoria e non potendo dunque essa costituire un titolo esecutivo, rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell' articolo 474 c.p.c. ».
Presidente De Stefano - Relatore Saija Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.