Avvocati sempre sotto i riflettori anche sui social

Il CNF ribadisce che gli avvocati devono mantenere dignità e decoro anche sui social e nella vita privata, pur esercitando il diritto di critica.

L'avvocato, per la funzione sociale che svolge, è tenuto a un comportamento più rigoroso rispetto al cittadino comune, sia nella vita professionale sia in quella privata. È quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 195/2025, pubblicata il 9 dicembre scorso sul sito del Codice Deontologico. In particolare, secondo il CNF, l'avvocato deve mantenere dignità e decoro in ogni situazione , comprese le interazioni sui social network , a tutela della reputazione e dell'immagine dell'avvocatura. Il caso: un commento ironico finisce in procedimento disciplinare La vicenda trae origine dall'esposto inviato al Coa di Pordenone dal Sindaco di un Comune il quale segnalava che l'avvocato ricorrente, nel commentare un post sui social, aveva usato “ insinuazioni ”, che avrebbero indotto il lettore a supporre la commissione di un reato da parte del segnalante. Nello specifico, secondo l'esposto presentato dal Sindaco, l'avvocato, nel commento, avrebbe insinuato che la scelta dei revisori dei conti di quel comune era stata effettuata senza condizionamenti politici, ma evidenziandolo in maniera ironica. L'avvocato, notiziato della segnalazione, tuttavia, sosteneva che il suo commento non conteneva alcuna affermazione offensiva o lesiva dell'onore del Sindaco. Il procedimento disciplinare e il richiamo verbale Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste, dopo aver valutato il contesto e le circostanze, aveva emesso un richiamo verbale , ritenendo che la condotta del professionista fosse di lieve e scusabile portata disciplinare seppur «il sarcasmo » che traspariva dal post inducesse «a far ritenere di aver utilizzato volutamente tale figura retorica per rimarcare un significato di contenuto esattamente contrario». Sennonché, la portata delle affermazioni non veniva giudicata di per sé «lesiva dell'onore e del decoro dell'esponente» bensì «esercizio del diritto di critica sacrosanto nel nostro ordinamento». L'avvocato impugnava il provvedimento davanti al CNF, chiedendo l'archiviazione del procedimento e il non doversi procedere e sottolineando la contraddittorietà del provvedimento impugnato. La decisione del CNF Il CNF, nel decidere, ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'avvocato ha il dovere di mantenere decoro e dignità in ogni ambito, anche nella vita privata e sui social, a tutela dell'immagine dell'avvocatura (cfr. sentenze CNF n. 269/2024 e n. 311/2024). Tuttavia, il Consiglio ha sottolineato che le frasi pronunciate dall'incolpato non erano offensive né sconvenienti e rientravano nel diritto di critica , esercitato, tramite un commento, seppur sarcastico, inserito in un contesto di altri commenti su un post pubblicato dallo stesso Sindaco. Pertanto, il ricorso è stato accolto e il richiamo verbale annullato.

CNF n. 195/2025