In tema di deposito telematico degli atti, quando la normativa transitoria consente la possibilità di deposito alternativo a quello telematico, deve ritenersi ammissibile l’uso della PEC.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, Quarta Sezione penale, con la sentenza in commento, affermando che, fino al 31 marzo 2025, per i procedimenti disciplinati dal Titolo I del Libro VI c.p.p. – tra cui il giudizio abbreviato – era consentito il deposito degli atti anche con modalità non telematiche, inclusa la PEC , in quanto la disciplina transitoria non la esclude. Tale conclusione discende dall'interpretazione dell'articolo 3, commi 4 e 9, del D.M. n. 217/2023, come successivamente confermato dal D.M. n. 206/2024 . La decisione si inserisce nel contesto della “ Riforma del Processo Penale Telematico ”, attuata attraverso il D.M. n. 217/2023 e il D.M. n. 206/2024 , che regolano in dettaglio le modalità di deposito, comunicazione e notificazione degli atti in via telematica. La riforma ha previsto un regime di “ doppio binario ” (analogico e telematico) per agevolare il passaggio al processo penale telematico: se, da un lato, dal 1° gennaio 2025 il deposito deve avvenire in via ordinaria esclusivamente in modalità telematica, dall'altro è stata introdotta una deroga temporanea fino al 31 marzo 2025 , che consente il deposito anche con strumenti non telematici, tra cui la PEC, per determinati procedimenti come il giudizio abbreviato. Questo regime transitorio è stato pensato per accompagnare gradualmente la digitalizzazione del sistema giudiziario , limitando i disagi operativi connessi all'introduzione delle nuove regole. Il caso trae origine da un ricorso contro un'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile un atto di appello depositato via PEC , ritenendo che tale modalità violasse le disposizioni sul deposito telematico introdotte dal D.M. n. 206/2024 . La difesa ha impugnato il provvedimento sostenendo che, in forza del D.M. n. 217/2023, come confermato dal D.M. n. 206/2024 , il deposito tramite PEC doveva considerarsi valido fino al 31 marzo 2025 . Ha inoltre dedotto un impedimento tecnico al deposito telematico: la mancata registrazione, sul portale del processo penale telematico, della nomina del difensore, che aveva reso impossibile effettuare il deposito telematico dell'appello nei termini, senza colpa del ricorrente o del suo avvocato. La Corte di Cassazione ha quindi riconosciuto la piena ammissibilità del deposito via PEC nel periodo coperto dalla disciplina transitoria , annullando così l'ordinanza impugnata.
Presidente Dovere – Relatore Giordano Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.