La Suprema Corte ha ribadito che, nel processo del lavoro, il compenso per la fase istruttoria non spetta automaticamente, ma solo se è effettivamente svolta attività istruttoria o di trattazione ulteriore rispetto alle mere allegazioni, secondo i criteri del d.m. n. 55/2014.
Il caso trae origine da un giudizio promosso da una lavoratrice agricola contro l'INPS per l'accertamento dell'insussistenza di un indebito relativo all'indennità di disoccupazione agricola percepita tra il 1986 e il 1989. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando prescritto il diritto dell'ente alla ripetizione delle somme e ponendo le spese a carico dell'INPS. In appello, la Corte aveva confermato la decisione quanto alla prescrizione, ma aveva negato il riconoscimento del compenso per la fase istruttoria in favore della difesa della lavoratrice, ritenendo che la causa fosse stata definita sulla base delle sole allegazioni, senza effettivo svolgimento di attività istruttoria distinta. Investita del ricorso per cassazione, articolato come violazione dell' articolo 91 c.p.c. e dell' articolo 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014 , la Suprema Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 10206/2021 : la sola produzione documentale , o la reiterazione di deduzioni , non integra di per sé “fase istruttoria” ai fini tariffari. In particolare, nel rito del lavoro – caratterizzato da una sequenza accelerata e, tendenzialmente, da un'unica udienza di discussione ex articolo 420 c.p.c. – il compenso per la fase istruttoria è dovuto solo quando siano svolte concrete attività istruttorie o di trattazione ulteriori , finalizzate alla decisione. In assenza di tali attività, la voce non può essere riconosciuta. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'INPS (euro 3.000, oltre accessori) e disponendo il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell' articolo 13, commi 1‑ bis e 1‑ quater , d.P.R. 115/2002 .
Presidente Mancino – Relatore Solaini Rilevato che Con sentenza del giorno 22.5.2025 n. 403, la Corte d'appello di Napoli respingeva il gravame proposto da N.N.P. avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva accolto la domanda proposta da quest'ultima, volta ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito preteso dall'Inps per l'importo di euro 9.644,41, relativo all'indennità di disoccupazione agricola percepita nel periodo 1.1.1986- 31.12.1989. Il Tribunale, sulla base delle allegazioni delle parti, dichiarava la prescrizione del diritto dell'Istituto alla ripetizione delle somme asseritamente indebite, liquidando l'importo delle spese a carico dell'Inps nella misura di euro 1.865,00, oltre accessori. La Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, rigettava il gravame della N.N.P., volto a lamentare la mancata liquidazione della fase istruttoria, in quanto la decisione di primo grado era fondata sul mero riscontro, già in punto di allegazione, della prescrizione estintiva del diritto alla ripetizione dell'indebito, senza che fosse stata svolta alcuna attività ricompresa nella fase istruttoria, secondo le tabelle forensi, quantomeno avendo riguardo al processo del lavoro, nel quale, a differenza che nel rito civile ordinario, non è prevista alcuna scansione procedimentale delle attività in successive udienze, giacché tutte le attività processuali, compresa l'attività istruttoria, vengono svolte nell'ambito dell'unica udienza di discussione. Avverso la sentenza della Corte d'appello, N.N.P. ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre l'Inps ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell' articolo 91 c.p.c. e dell'articolo 4 comma 5, lett. c) del DM n. 55/14, in relazione all' articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. , perché erroneamente la Corte d'appello aveva negato il compenso per la fase istruttoria, benché sussistessero attività ricomprese nella suddetta fase. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall' articolo 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” ( Cass. n. 10206/21 ). Nella specie, in via preliminare, il motivo difetta di specificità, in quanto il ricorrente fonda la censura sui documenti indicati alla p. 5 del ricorso, senza riportarli nel medesimo ricorso e senza “localizzarli” ( articolo 366, primo comma n. 5 c.p.c. ) ed inoltre, contesta l'accertamento espresso dalla Corte d'appello, secondo cui le richiamate deduzioni a verbale erano meramente riproduttive delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo e non integravano, perciò, attività nuove o diverse, rispetto a quelle già compiute nella fase introduttiva e/o decisionale, né l'esame dei documenti, neppure riportati, induce a una diversa conclusione, cosicché appare fondato il convincimento che con la censura proposta, il ricorrente abbia inteso ridiscutere il merito della causa. Nel merito della censura, va detto, come già dianzi rimarcato, che nel processo del lavoro, diversamente da quanto accade nel rito civile ordinario, non è prevista alcuna scansione procedimentale delle attività in successive udienze, giacché tutte le attività processuali, compresa l'attività istruttoria vengono svolte nell'ambito dell'unica udienza di discussione, di cui all' articolo 420 c.p.c. (suscettibile di rinvio, purché non ingiustificato, ai sensi dell' articolo 420 u.c. c.p.c. ), all'esito della quale il giudice decide la causa, dando lettura del dispositivo. E nella specie, la Corte d'appello ha espresso, come detto, un accertamento secondo il quale la causa era stata decisa sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, essendo risultata irrilevante qualsiasi ulteriore attività istruttoria, se non la reiterazione con identico contenuto in ciascuna delle udienze di rinvio, delle deduzioni inserite a verbale alla prima udienza. Pertanto, va detto che nella sequenza accelerata del processo del lavoro, il compenso per la fase istruttoria non spetta sempre, cioè, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività strettamente istruttorie che siano finalizzate alla decisione finale, nell'ambito della (tendenzialmente) unica udienza di discussione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di euro 3.000,00, oltre euro 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.