Con legge n.1 del 7 gennaio 2026 il Parlamento ha approvato “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, numero 20, e altre disposizioni, nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa per danno erariale”.
L'iniziativa legislativa, avviatasi nel dicembre 2023, era espressamente legata al tema della c.d. “paura della firma” e di quelli che sarebbero i suoi effetti paralizzanti o comunque comportanti ritardi nell'azione amministrativa. In qualche modo l'iniziativa, nella quale confluiva il ddl Candiani, si “saldava” con la decretazione d'urgenza del 2020 (articolo 21 del D.L. 76/2020) tesa a limitare la responsabilità dei pubblici agenti – amministratori e funzionari - allo scopo di favorire la ripresa post-covid. Non si può qui non rilevare come il tema della “paura della firma”, benchè assurto a prima “causa” delle importanti disposizioni in commento, non sia stato oggetto, nel concreto, di preventive accurate analisi e ricerche finalizzate a verificarne seriamente l'effettività. Eppure, tali analisi erano possibili (e, direi, doverose), semplicemente acquisendo i dati tratti dalle banche dati della Corte dei conti e resi pubblici in occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari. Per esempio, nell'anno 2022, tutte le procure regionale della Corte dei conti, rispetto a ben oltre 10.000 istruttorie, promossero solo 1051 giudizi di responsabilità (fonte Corte dei conti - Memoria del PG per l'inaugurazione anno giudiziario 2023), molti dei quali – secondo statistiche consolidate dall'esperienzaper svariate ragioni destinati a concludersi con sentenze di rigetto. Fatti salvi i 159 giudizi (su 1051) per indebite percezioni di aiuti eurounitari. Ciò non ostante, l' articolo 1 della legge in esame, sostanzialmente sulla base di una suggestione (la paura della firma) ha apportato significative modifiche al regime giuridico della responsabilità amministrativa per danno erariale , restringendone ulteriormente il perimetro e attenuandone il rigore (il tutto proprio nel momento in cui si esige maggiore attenzione legata all'attuazione del PNRR e all'impiego dei relativi fondi). Sembra in realtà che lo stereotipo al quale in generale si è riferito implicitamente il Legislatore sia stato quello del pubblico amministratore locale, non considerando la marginalità delle fattispecie relative agli enti locali (circa il 38% sul totale dei giudizi promossi). La nuova norma introduce poi una definizione di “colpa grave” che, in larga misura, è tratta pari pari dalla giurisprudenza della stessa Corte dei conti; definizione che peraltro nei passaggi essenziali era stata già recepita dal vigente Codice degli appalti , di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36, all'articolo 2, comma 3. Destano invero perplessità altre due innovative prescrizioni: la prima riguarda la presunzione della buona fede dei titolari degli organi politici , fatti salvi i casi di dolo, «quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso». Anche in questo caso un esame della corrente giurisprudenza avrebbe forse evitato una norma che sembra superflua e che ha il sapore di un favor reso alla politica: in realtà la separazione ex lege tra atti di indirizzo politico e attività gestionali di competenza della dirigenza imponeva già al giudice contabile di tener conto dei diversi ambiti di competenza e quindi di responsabilità. La seconda prescrizione, e forse la più controversa, è relativa alla limitazione ex lege della condanna ad una quota parte (max 30%) del danno accertato, salvo i casi di illecito arricchimento. Qui sembra potersi dire che il Legislatore, nell'intento di tener conto della “ fatica dell'amministrare ” (di cui alla sentenza Corte cost.n.132/2024 ), non abbia tenuto nella giusta ed opportuna considerazione che riducendosi il risarcimento ad una modesta quota parte del danno concreto e attuale, la maggior parte del danno stesso rimarrebbe a carico della collettività. Una “spesa” sulla cui copertura bisognerebbe forse riflettere. Più in generale, tutto proteso a ricercare rimedi per evitare la c.d. paura della firma, il Legislatore sembra che non abbia considerato che il principale obiettivo del sistema della responsabilità amministrativa deve essere la deterrenza nei confronti di condotte dolose o gravemente colpose e lo stimolo ad operare con attenzione e nel rispetto della legge.
Legge n. 1/2026; in G.U. del 7 gennaio 2026, n. 4