La controversia ha ad oggetto le modalità di acquisizione delle informazioni bancarie, quali, ad esempio, lo storico delle transazioni e altre operazioni poste in essere dai contribuenti Ferrari e Bonassisa.
Fatto I ricorrenti si sono lamentati della mancanza di sufficienti garanzie procedurali in grado di proteggerli da qualsiasi abuso o arbitrarietà posti in essere dall'Ufficio, in particolare dell'assenza di un controllo giudiziario o indipendente ex ante e/o ex post degli strumenti di controllo adottati dagli Uffici. I contribuenti eccepivano, pertanto, una eccessiva discrezionalità nell'esercizio dell'attività di controllo bancario e carenze sotto il profilo processuale e di tutela procedimentale. In particolare, l'autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari era stata concessa dai Direttori dell'autorità fiscale, trattandosi, pertanto, di un'autorizzazione di natura meramente amministrativa. Principio di diritto « La normativa italiana in tema di indagini bancarie viola l' articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ». Conclusioni La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si pronuncia ancora una volta sulla normativa tributaria italiana e sulla possibile violazione delle disposizioni a tutela dei diritti umani. Si rammenta che il 6 febbraio 2025 la Corte Edu, nella nota sentenza “ Italgomme ” si era espressa in materia di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eccependo che la normativa italiana di cui agli articolo 33 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972 non fosse conforme alle prescrizioni dell'articolo 8 Cedu , il quale è posto a garanzia del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza e vieta l'ingerenza di una autorità pubblica nella vita privata e familiare, nel domicilio e nella corrispondenza di un cittadino, a meno che «tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altru i ». I giudici nel caso Italgomme avevano rilevato una « interference with the right to respect for “home” and “corrispondence », dichiarando espressamente che la normativa italiana viola le tutele prescritte dalla Convenzione. A quella pronuncia, ha fatto seguito un'altra dell'11 dicembre 2025, con cui la Corte (in merito alla controversia Case of Agrisud 2014 S.r. l. semplificata and others v. Italy), chiamata a pronunciarsi su ricorsi presentati da aziende che lamentavano la lesione dell'articolo 8 Cedu , per effetto dell'esercizio da parte degli Uffici dei poteri di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, ha asserito nuovamente che la normativa italiana in tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali costituisce una violazione dell'articolo 8 Cedu . L'8 gennaio 2026 è arrivata un'altra pronuncia della Corte Edu, questa volta ad essere oggetto di disamina, è stata la normativa italiana in tema di indagini bancarie ( articolo 51 d.P.R. n. 633/72 ) e la sua conformità agli articolo 8 e 46 della Carta Europea dei diritti dell'uomo, norme poste a garanzia del rispetto dei diritti umani. Si rammenta che l'articolo 51 predetto è rubricato « Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto » e prescrive una pluralità di poteri istruttori riconosciuti all'amministrazione finanziaria per l'effettuazione del controllo fiscale avente ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto. Tra questi vi è il potere di acquisire «previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa » dati, notizie e informazioni relative a qualunque tipo di rapporto che il contribuente abbia intrattenuto con gli operatori finanziari. È proprio sull'autorizzazione che si concentra costantemente la Corte Europea dei diritti dell'uomo. L'autorizzazione, infatti, dovrebbe essere tale da far comprendere la “necessità” dello strumento utilizzato (indagini bancarie) rispetto al fine perseguito (recupero erariale), in ossequio al principio di proporzionalità. Già nella sentenza “Italgomme”, infatti, la Corte si era soffermata sulla necessità di rafforzare la motivazione contenuta nell'autorizzazione, la quale si presenta come uno strumento di contemperamento tra dovere contributivo e diritti dei contribuenti. La normativa italiana risulta insufficiente a garantire la tutela minima dei contribuenti , in particolare, se si considera che consultare il conto bancario di una persona equivale a porre in essere un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata. Non è, pertanto, sufficiente un provvedimento amministrativo autorizzatorio occorrendo, invece, un provvedimento avente natura giurisdizionale, dal momento che si tratta di acquisire dati che attengono alla sfera privata del contribuente. Nel caso di specie , dunque, gli Uffici accedendo alle informazioni bancarie solo mediante un'autorizzazione amministrativa avevano posto in essere un'ingerenza nella “vita privata” dei contribuenti. Appaiono, dunque, una serie di criticità tra cui: la natura amministrativa del provvedimento autorizzatorio e l'assenza di giustiziabilità, in quanto il contribuente può avanzare richiesta di tutela al giudice soltanto in caso di notifica di uno degli atti autonomamente impugnabili elencati all' articolo 19 del Dlgs. n. 546/92 e, dunque, al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento. Come si legge nella sentenza, « that even if there could be said to be a general legal basis for the impugned measuresin the italian law, that law does not meet the quality requirements imposed under the convenction ». I giudici proseguono ancora affermando che, sebbene sia riconosciuta una ampia discrezionalità agli Stati membri in materia di acquisizione di dati bancari, la normativa italiana appare espressione di una discrezionalità “ unfettered ” e, pertanto, in pregiudizio dei diritti fondamentali. I giudici evidenziano che « the domestic legal framework did not provide the applicants with the minimum degree oof protection to wich they were entitled under the convencion », ovvero, la normativa italiana non contiene le prescrizioni minime di tutela dei diritti dei contribuenti. Pertanto, i giudici della Corte Europea dei diritti dell'uomo concludono affermando che la normativa italiana in tema di indagini bancarie viola l' articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo .
Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell'8 gennaio 2026 (case of Ferrieri and Bonassisa v. Italy)