Ci sono sentenze che risolvono un problema. E ce ne sono altre che, più silenziosamente, insegnano come i problemi andrebbero affrontati. La decisione n. 469 del 2026 della Corte di Cassazione appartiene a questa seconda categoria. Non tanto – o non solo – per ciò che decide in punto di confisca dopo la prescrizione, quanto per il modo in cui costringe l’interprete a interrogarsi sul linguaggio del giudice e sul suo peso costituzionale e convenzionale.
Il tema è noto, quasi abusato: è possibile disporre o mantenere la confisca quando il reato è estinto per prescrizione? La risposta, da tempo, non è più un tabù. Ma la sentenza in commento mostra come, anche quando il risultato finale appare “acquisito”, il percorso per arrivarci resti tutt'altro che neutro. La confisca oltre la prescrizione: un terreno già dissodato, ma non pacificato La Cassazione si muove su un terreno che la giurisprudenza di legittimità ha già ampiamente dissodato. A partire dalla stagione inaugurata dalle Sezioni Unite Lucci , il principio è chiaro: la confisca diretta – specie quando obbligatoria – può sopravvivere alla prescrizione , purché sia sorretta da un accertamento incidentale sulla responsabilità, funzionale esclusivamente alla misura ablativa. L'articolo 578- bis c.p.p., introdotto nel 2018, ha dato veste normativa a questo approdo. Non ha creato una rivoluzione; ha piuttosto messo per iscritto ciò che la giurisprudenza già praticava. Anche nella sentenza n. 469/2026, questo quadro non viene messo in discussione. E sarebbe stato sorprendente il contrario. La confisca del profitto , specie quando si tratta di denaro – bene fungibile per eccellenza – resta qualificata come confisca diretta , insensibile all'allegazione di una provenienza lecita della specifica somma. È una costruzione che può piacere o meno, ma che oggi rappresenta un dato stabile dell'ordinamento. Fin qui, nulla di realmente nuovo. Il vero nodo: non se confiscare, ma come motivare Il punto di frizione, ed è qui che la sentenza diventa interessante, non è la confisca in sé. È il linguaggio utilizzato per giustificarla . La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – ed è bene ricordarlo subito – non ha censurato l'Italia per aver disposto una confisca dopo la prescrizione. Ha censurato il modo in cui i giudici interni hanno parlato dell'imputato. Le parole, in quel caso, hanno oltrepassato una linea sottile ma decisiva: da accertamento incidentale funzionale alla confisca, a vera e propria attribuzione di responsabilità penale. Ed è qui che la sentenza della Cassazione n. 469/2026 mostra una consapevolezza non scontata: la presunzione di innocenza non si viola solo con i dispositivi, ma anche – e talvolta soprattutto – con le motivazioni. Non è una scoperta recente, certo. La Corte EDU lo ripete da anni: nel valutare il rispetto dell'articolo 6 § 2 CEDU , il linguaggio del giudice non è un dettaglio stilistico. È sostanza. Dire che “le prove confermano la responsabilità” di chi non può più essere dichiarato colpevole non è una semplice sbavatura lessicale; è un corto circuito giuridico. In questo senso, la sentenza ci ricorda qualcosa che spesso dimentichiamo: il giudice non scrive solo per convincere, ma anche per delimitare. Ogni parola in più può diventare una parola di troppo. L'articolo 628-bis c.p.p.: ammissibile, sì. Risolutivo, no Un altro passaggio meritevole di attenzione riguarda l'istanza proposta ai sensi dell'articolo 628- bis c.p.p. La Cassazione ne riconosce l'ammissibilità anche in un caso come questo, in cui la decisione interna ha applicato una misura di sicurezza patrimoniale a seguito di prescrizione . È un'apertura importante, perché conferma una lettura non formalistica del rimedio: ciò che conta non è l'etichetta della decisione, ma il suo contenuto sostanziale e l'eventuale attribuzione, anche implicita, di responsabilità penale. Ma – ed è un “ma” decisivo – l'ammissibilità non coincide con l'accoglimento. La Corte traccia un confine netto: la violazione accertata dalla Corte EDU è di natura esclusivamente motivazionale e non ha inciso causalmente sul danno patrimoniale. Nessun nesso, dunque, tra il linguaggio improprio e la perdita dei beni. Da qui il rigetto della richiesta di revoca della confisca. Una conclusione che può lasciare insoddisfatti, ma che è difficile definire incoerente sul piano sistematico. La correzione della motivazione come rimedio “chirurgico” La soluzione adottata dalla Cassazione ha qualcosa di chirurgico. Se il problema è nel linguaggio, si interviene sul linguaggio. Non sul resto. Attraverso il richiamo all' articolo 619 c.p.p. , la Corte individua il rimedio adeguato: espungere le espressioni che veicolano un significato di colpevolezza, lasciando intatto l'accertamento incidentale sulla provenienza illecita dei beni. È una distinzione sottile, ma decisiva . E, soprattutto, è una distinzione che prende sul serio la presunzione di innocenza senza trasformarla in un grimaldello demolitorio di ogni effetto patrimoniale. In filigrana, emerge un'idea precisa: non ogni violazione convenzionale impone la caducazione del provvedimento. Occorre guardare alla natura del vizio , alla sua incidenza concreta, al suo raggio d'azione. Qui il vulnus è reale, ma circoscritto. E come tale va trattato. Qualche considerazione conclusiva Questa sentenza, a mio avviso, dice qualcosa di importante a chi scrive provvedimenti prima ancora che a chi li impugna. Ricorda che l'accertamento incidentale non è una “condanna mascherata” e non può essere raccontato come tale. Ricorda che la confisca dopo la prescrizione è un istituto delicato, che vive in equilibrio su una linea sottile tra effettività e garanzie. E ricorda, soprattutto, che il linguaggio giuridico non è mai innocente. In un'epoca in cui si tende a misurare tutto in termini di risultati, questa decisione invita a rallentare lo sguardo e a tornare alla forma. Non per formalismo, ma per rispetto dei diritti . Perché, nel diritto penale più che altrove, il modo in cui si dice una cosa finisce spesso per essere la cosa stessa. E forse è proprio questo il merito più duraturo della Cassazione n. 469/2026: averci ricordato che anche quando il processo finisce, le parole restano. E continuano a produrre effetti.
Presidente Montagni – Relatore Branda Ritenuto in fatto 1. Ep.Lu., a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, ha proposto richiesta ai sensi dell' articolo 628 bis cod. proc. pen. , al fine di ottenere l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalle decisioni assunte nei suoi confronti dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 26 giugno 2014, divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso per cassazione da parte della Terza Sezione di questa Corte in data 13 gennaio 2016. L'interessato ha esposto che, nonostante la dichiarazione di prescrizione dei reati contestati, la Corte di appello aveva disposto la confisca dell'intero complesso alberghiero sito in P, fino alla concorrenza della somma di Euro 844.120,95, quale provento diretto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La misura era stata giustificata dai giudici nazionali sulla base della precedente condanna nel giudizio di primo grado, avendo ritenuto che l'accertamento di responsabilità compiuto in quella sede fosse rimasto sostanzialmente inalterato, pur in presenza della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione. Il richiedente ha richiamato la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in data 19 dicembre 2024, accogliendo il suo ricorso, ha accertato la violazione dell'art.6, par. 2, della Convenzione; ha conseguentemente formulato istanza diretta a ottenere l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata, disponendo la revoca della sentenza applicativa della confisca. 2. Quanto alla vicenda sostanziale, il Sig. Ep.Lu., rivestiva la qualifica di amministratore e socio della società Promotourist Srl, operante nel settore della costruzione e gestione di strutture turistiche. Nel periodo compreso tra il 2001 e il 2003, la predetta società conseguì erogazioni pubbliche destinate alla realizzazione di una struttura alberghiera. Nel 2005, il ricorrente fu attinto da imputazione per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 640-bis del codice penale , nonché per ulteriori fattispecie criminose connesse. L'imputazione ascritta concerneva specificamente la presentazione, nella qualità di amministratore della Promotourist Srl, di informazioni e documenti mendaci alle autorità pubbliche competenti, al fine di conseguire illecitamente erogazioni pubbliche. Con sentenza del 6 marzo 2008, il Tribunale di Sala Consilina pronunciò condanna nei confronti del ricorrente per la maggior parte delle imputazioni contestate, ivi compresa quella di truffa aggravata, irrogò la pena detentiva di tre anni e sei mesi di reclusione, dispose il pagamento di un risarcimento in favore delle autorità pubbliche danneggiate e ordinò la confisca di beni di valore equivalente al profitto del reato ai sensi degli articoli 640 bis e 322 ter cod. pen. Avverso tale decisione, il ricorrente interpose appello. Con sentenza del 26 giugno 2014, la Corte di appello di Salerno dichiarò l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti al ricorrente; nondimeno, procedette a un esame nel merito della responsabilità penale del ricorrente, al fine di verificare se sussistessero i presupposti per l'assoluzione ai sensi dell' articolo 129 cod. proc. pen. All'esito dello scrutinio, la Corte distrettuale ritenne che le argomentazioni difensive e gli elementi probatori addotti dal ricorrente non giustificassero una pronuncia assolutoria, concludendo espressamente che le prove addotte non potessero che confermare la constatazione della responsabilità dell'Ep.Lu. riguardo alle accuse penali. In ordine alla misura ablativa, revocò la confisca per equivalente delle quote societarie e dispose, in sua vece, la confisca diretta dell'immobile alberghiero fino alla concorrenza di Euro 844.120,95. In proposito, affermò che l'estinzione del reato non impediva l'irrogazione della misura di sicurezza della confisca, atteso l'avvenuto accertamento incidentale della responsabilità penale del ricorrente. Il ricorrente impugnò la sentenza di appello mediante ricorso per cassazione. Con sentenza del 13 gennaio 2016, la Corte di cassazione confermò integralmente la pronuncia impugnata, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite Lucci (Sez. U, n. 31617 del 21/07/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01), che aveva risolto il previgente contrasto giurisprudenziale, stabilendo il principio secondo cui la confisca diretta dei beni può essere disposta anche in caso di pronuncia di non luogo a procedere, a condizione che sia intervenuta una precedente condanna e che l'accertamento della responsabilità dell'imputato sia rimasto successivamente inalterato nel merito. Nel ricorso proposto dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'Ep.Lu. deduceva, in primo luogo, che la confisca dei proventi del reato, disposta successivamente alla declaratoria di prescrizione, difettasse di una base giuridica sufficientemente prevedibile, in violazione dell'articolo 7 della Convenzione, che sancisce il principio di legalità delle pene. In secondo luogo, lamentava che la contrastante giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine all'applicabilità della confisca dei proventi di reato successivamente alla dichiarazione di prescrizione avesse comportato la violazione del principio della certezza del diritto, componente essenziale del diritto a un equo processo garantito dall'articolo 6, par. 1, della Convenzione. In terzo luogo, denunciava che i giudici interni, nel disporre la confisca, lo avessero ritenuto colpevole dei reati ascritti nonostante la dichiarazione di prescrizione, in violazione del suo diritto di essere presunto innocente fino all'accertamento legale della colpevolezza, garantito dall'articolo 6, par. 2, della Convenzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto le prime due doglianze e, invece, ha accolto la terza, accertando che vi è stata violazione dell'articolo 6, par. 2, della Convenzione. Al riguardo, ha osservato che i Tribunali interni non si erano limitati a valutare l'origine illecita dei beni confiscati, ma avevano dichiarato esplicitamente che il ricorrente era penalmente responsabile in ordine al reato in questione. Tale conclusione è stata corroborata dal riconoscimento, da parte del Governo italiano, che la Corte di appello aveva sostanzialmente confermato la constatazione della responsabilità contenuta nella sentenza di primo grado, nonché dal linguaggio utilizzato dalla Corte di appello nell'esaminare l'applicazione dell' articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. La Corte europea ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale, dichiarando che, per quanto concerne il danno patrimoniale, non è stata ravvisata alcuna relazione causale sufficiente tra la constatata violazione e il danno patrimoniale denunciato dal ricorrente. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe. Considerato in diritto 1. L'istanza proposta ai sensi dell' articolo 628 bis cod. proc. pen. è ammissibile. Va premesso che la lettura della norma invocata, anche alla luce di criteri interpretativi convenzionalmente orientati, consente di estendere il rimedio anche all'ipotesi in cui la sentenza censurata dalla Corte Edu abbia applicato la misura di sicurezza della confisca, a seguito di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione. Questa interpretazione fa leva principalmente su due argomenti. In primo luogo, la formula ampia utilizzata dalla norma, riferita al sottoposto a misure di sicurezza , non è incompatibile con l'estensione al soggetto destinatario di una misura di sicurezza reale. Dunque, l'apertura del rimedio anche a chi abbia subito una misura di sicurezza viene a ricomprendere l'ipotesi in cui la sentenza abbia applicato la misura della confisca diretta del profitto del reato. È indubbio che la misura applicata nel caso di specie costituisca una misura di sicurezza. La stessa Corte Edu, al par. 70, in ordine alla qualificazione delle differenti forme di confisca ai sensi del diritto interno, ha osservato che la confisca diretta di cui agli articoli 240 e 322 ter del CP è generalmente considerata costituire una misura di sicurezza piuttosto che una pena. I Tribunali interni hanno dichiarato anche che la confisca diretta non ha un fine punitivo, ma è piuttosto finalizzata a ripristinare la situazione economica precedentemente esistente e a evitare l'accumulo di beni di origine illecita . Invero, prosegue la Corte, la confisca riguardava beni che erano considerati derivanti direttamente dalla commissione di reati. Pertanto, sembra che il suo principale fine fosse stato quello di privare i ricorrenti dei profitti dei loro reati. (...) la misura in questione è caratterizzata da alcuni elementi che la rendono più paragonabile alla restituzione di un arricchimento ingiustificato... fine che non è di natura punitiva (paragrafi 73-74 -76). In secondo luogo, occorre osservare che ai fini dell'attivazione del rimedio, quel che rileva non è tanto la formale ascrivibilità della pronuncia giudiziale al genus condanna , bensì il fatto che il provvedimento giurisdizionale, quale che sia la sua denominazione, contenga un concreto accertamento sulla responsabilità. In tal senso depone anche il testo dell'' articolo 578 bis cod. proc. pen. (come novellato dal D.Lgs. n. 21/2018 ), il quale ha previsto che, quando sia stata disposta la confisca prevista dall' articolo 240 bis, comma 1, cod. pen. o da altre disposizioni di legge (il riferimento evoca le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali), il giudice dell'impugnazione (Corte di appello o Corte di cassazione), nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, deve operare un accertamento incidentale di responsabilità, valido ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato onde verificare se essa debba essere disposta/confermata o meno. La Relazione al D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, chiarisce che, in tal modo, è stata estesa alle indicate statuizioni di confisca la disciplina già stabilita dall' articolo 578 cod. proc. pen. in relazione alle statuizioni sugli interessi civili nei medesimi casi. Del resto, anche la Corte di Strasburgo, nella sua giurisprudenza, ha sottolineato la rilevanza del contenuto sostanziale della decisione interna, dovendosi verificare se essa abbia comportato - anche solo implicitamente o indirettamente - l'attribuzione di una responsabilità penale al ricorrente, a prescindere dall'etichetta formale apposta alla pronuncia (cfr., Corte eur., Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia, ric. n. 1828/06). Infine, quanto alla legittimazione del ricorrente, essa discende dall'accoglimento del suo ricorso da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha accertato la violazione della Convenzione, e dal rispetto delle formalità e dei termini prescritti dall' articolo 628 bis cod. proc. pen. 2. Accertata l'ammissibilità della richiesta, occorre ora esaminare i motivi su cui essa si fonda. Come si è accennato, la richiesta proposta dal Sig. Ep.Lu. si basa sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 2024, divenuta definitiva il 28 aprile 2025. In particolare, la decisione ha riguardato i ricorsi proposti da Ep.Lu. e Ba.Fr., ma ha esaminato le loro posizioni in modo distinto, accertando violazioni differenti nei confronti di ciascuno di essi. Per quanto concerne la posizione di Ep.Lu., la Corte ha rigettato le doglianze relative all'articolo 7 e all'articolo 6, par. 1, e invece ha accertato esclusivamente la violazione dell'articolo 6, par. 2, della Convenzione. La circostanza assume rilievo determinante per la delimitazione dell'ambito del rimedio esperibile in sede nazionale. 2.1 In ordine alla prima doglianza, relativa alla violazione dell'articolo 7 della Convenzione, la Corte europea ha preliminarmente rilevato che la norma in questione si applica esclusivamente alle pene, ed ha conseguentemente esaminato se la misura di confisca applicata al ricorrente potesse essere qualificata come tale ai sensi della Convenzione. All'esito di tale scrutinio, con riguardo alla natura ed alla finalità della misura, ha osservato che la confisca aveva riguardato beni generati da reati ed era diretta a privare i ricorrenti dei profitti dei loro crimini: la stessa era, pertanto, inquadrabile come restituzione di un arricchimento ingiustificato, e non come sanzione penale (anche perché, in concreto, mancavano gli indicatori della natura penale della sanzione: il grado di colpevolezza dell'autore non aveva influito sulla determinazione dell'importo dei beni da confiscare). I giudici europei hanno osservato che la confisca è l'espressione di un crescente consenso internazionale a favore del ricorso a misure di confisca, al fine di mettere fuori circolazione i beni di provenienza illecita - indipendentemente dal fatto che sia stata o meno accertata una responsabilità penale (par. 76) - e che, secondo la giurisprudenza consolidata, tali misure ripristinatorie non sono sanzioni penali. In conclusione, i giudici europei hanno ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 7 della Convenzione, escludendo che la misura ablatoria in sé, nella sua configurazione normativa e nella sua applicazione al caso concreto, avesse comportato violazione del principio nullum crimen, nulla poena sine lege. 2.2 La seconda doglianza, relativa alla violazione dell'articolo 6, par. 1, della Convenzione, concerneva la dedotta inosservanza del principio della certezza del diritto, quale componente essenziale del diritto a un equo processo. Il ricorrente aveva lamentato che la contrastante giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine all'applicabilità della confisca dei proventi di reato successivamente alla dichiarazione di prescrizione avesse comportato la violazione del principio della certezza del diritto. La Corte europea ha tuttavia rigettato nel merito tale doglianza, concludendo che non vi è stata inosservanza dell'articolo 6, par. 1, della Convenzione sotto il profilo della certezza del diritto. La Corte ha riconosciuto l'esistenza di differenze significative e di lunga data nella giurisprudenza della Corte di cassazione, ma ha ritenuto che il meccanismo interno di risoluzione dei contrasti giurisprudenziali si fosse dimostrato efficace nel caso del ricorrente, atteso che la questione fu risolta secondo le indicazioni cui erano pervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali, con la sentenza Lucci del 2015, posero fine al contrasto. In dettaglio, nel caso in esame, il contrasto giurisprudenziale italiano in ordine alla applicabilità della confisca dopo la prescrizione si era protratto per anni ed aveva riguardato una questione di importanza generale, potenzialmente applicabile ad un gran numero di persone, sicché poteva ritenersi che la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione fosse stata caratterizzata da profonde e annose divergenze idonee a generare la lesione. Veniva rilevato come, prima della sentenza Lucci , vi erano state due pronunce delle Sezioni Unite, nei casi Carlea (1998) e De Maio (2008), che non avevano impedito ulteriori modifiche dell'interpretazione. Tuttavia, secondo la Corte Edu, il contrasto, per quanto protratto, non aveva violato le garanzie previste dall'articolo 6, par. 1, della Convenzione, dato che l'ordinamento italiano ha previsto un sistema di risoluzione dei conflitti interpretativi e che tale meccanismo è stato attivato in concreto, consentendo la risoluzione del contrasto stesso (parr. 109, 112 della decisione). La Corte europea ha evidenziato che il raggiungimento della coerenza nell'applicazione del diritto pertinente può richiedere tempo e che periodi di giurisprudenza contrastante possono essere tollerati senza compromettere la certezza del diritto, a condizione che l'ordinamento giuridico interno si dimostri - come nel caso di specie - in grado di risolvere i contrasti. Inoltre, ha osservato che, nel caso portato alla sua attenzione, mentre la sentenza della Corte d'Appello era stata pronunciata quando persisteva ancora il contrasto, la sentenza definitiva era stata emessa dalla Corte di cassazione dopo la pronuncia Lucci , sicché doveva ritenersi che il meccanismo per comporre i contrasti giurisprudenziali esisteva in astratto ed era stato utilizzato efficacemente in concreto. In sintesi, ha affermato che il sistema processuale italiano aveva garantito, nel caso di specie, la certezza della base legale della confisca, tenuto conto della prevedibilità delle fisiologiche divergenze processuali, dell'esistenza di meccanismi compositivi delle stesse, e della loro concreta e virtuosa applicazione. Pertanto, nel caso del ricorrente Ep.Lu., è stata esclusa la violazione del principio di certezza del diritto. 2.3 La terza doglianza, concernente la violazione della presunzione di innocenza garantita dall'articolo 6, par. 2, della Convenzione, costituisce l'unica censura accolta dalla Corte europea. La Corte ha preliminarmente richiamato i principi consolidati nella propria giurisprudenza in materia di presunzione di innocenza, precisando che l'articolo 6, par. 2, della Convenzione tutela il diritto di essere presunto innocente fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Al riguardo, ha chiarito che tale principio debba essere applicato anche alle dichiarazioni contenute nella stessa decisione che pronunci l'assoluzione o disponga il non luogo a procedere. Incidentalmente, ha comunque precisato che la protezione offerta dall'articolo 6, par. 2, della Convenzione non dovrebbe essere interpretata in modo da precludere ai Tribunali nazionali di disporre forme di confisca non basate su condanna, purché nel farlo essi non attribuiscano all'interessato la responsabilità penale. In proposito, ha rilevato di essere consapevole del crescente ricorso, sia nei sistemi giuridici interni che a livello internazionale, a forme di confisca non basate su una condanna, in base alle quali i giudici possono essere chiamati a disporre la confisca di beni di origine illecita anche in assenza di una condanna. L'evoluzione normativa è stata ritenuta legittima e non contrastante, di per sé, con la presunzione di innocenza, a patto che i Tribunali, nell'applicare tali misure, non attribuiscano la responsabilità penale all'interessato. Il criterio interpretativo è fondato sulla rilevanza che la Corte Edu dà al linguaggio utilizzato nei provvedimenti e può essere sintetizzato nei seguenti termini: il giudice o l'autorità amministrativa devono evitare che i provvedimenti collegati ad assoluzioni o a declaratorie di prescrizione decise nell'ambito del procedimento penale, funzionali ad altri e diversi fini rispetto all'accertamento di responsabilità penale (ad esempio volti all'applicazione della confisca senza condanna in caso di prescrizione o al ristoro dei danni subiti da errore giudiziario), si traducano in una condanna sostanziale, per l'utilizzo di un linguaggio improprio che suggerisca l'opinione di colpevolezza dal punto di vista penale di chi sia stato già invece assolto o prosciolto per prescrizione. Nel caso di specie, la Corte ha esaminato se le sentenze dei Tribunali interni avessero comportato una esplicita attribuzione della responsabilità penale al ricorrente, tenendo conto sia del linguaggio che della motivazione delle decisioni interne, nonché del contesto circostante. È stato osservato che l'articolo 322-ter del codice penale esige una condanna quale presupposto per la confisca, e che, secondo l'interpretazione seguita dai giudizi nazionali nella causa in esame, tale requisito sarebbe stato soddisfatto anche in caso di estinzione del reato, purché il ricorrente sia stato considerato responsabile in primo grado e tale sentenza sia rimasta successivamente inalterata nel merito. Si è rilevato che il presupposto di una condanna penale quale precondizione necessaria della confisca, accompagnata, nel caso concreto, dalla specifica constatazione del fatto che la condanna di primo grado era rimasta sostanzialmente inalterata nel merito, costituisse un chiaro indizio del fatto che la confisca era stata disposta perché il ricorrente era stato considerato penalmente responsabile. In aggiunta, la Corte di appello aveva esplicitamente equiparato tali dichiarazioni a una piena constatazione della responsabilità. La Corte europea ha pertanto concluso che, nel presente caso, i giudizi nazionali non avessero limitato l'indagine alla mera valutazione dell'origine illecita dei beni confiscati, ma al contrario, avessero affermato esplicitamente che il ricorrente fosse penalmente responsabile. La Corte ha precisato che le conclusioni dei giudici interni rispecchiavano la loro opinione della colpevolezza del ricorrente in ordine al reato in questione e del fatto che, se non fosse intervenuta la decisione di non luogo a procedere, egli sarebbe stato condannato. 3. Tanto premesso, la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione, così come proposta, è da ritenersi infondata. Si rammenta che Ep.Lu. ha espressamente formulato istanza diretta a ottenere l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata, mediante la revoca della sentenza applicativa della confisca. 3.1 Un primo aspetto rilevante, in senso ostativo all'accoglimento dell'istanza, è rappresentato dalle statuizioni della Corte europea in materia di equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione. Tali statuizioni, infatti, delimitano con precisione quali siano le conseguenze pregiudizievoli che la Corte ha ritenuto derivare dalla violazione accertata e, a contrario, quali invece non siano riconducibili causalmente a tale violazione. Il ricorrente aveva formulato domanda di equa soddisfazione, articolando le proprie richieste in termini di danno patrimoniale, corrispondente al valore dei beni confiscati, di danno non patrimoniale e spese processuali. La domanda relativa al danno patrimoniale è stata respinta. La Corte europea ha infatti esplicitamente dichiarato che, per quanto concerne il danno patrimoniale, non risulta ravvisata alcuna relazione causale efficiente tra la constatata violazione e il danno patrimoniale denunciato dal ricorrente. La statuizione assume portata dirimente ai fini della delimitazione dell'ambito del rimedio esperibile in sede nazionale, anche in considerazione del fatto che la Corte europea non ha censurato la confisca sotto il profilo della sua legittimità sostanziale o della sua proporzionalità, ma ha ritenuto che i giudici interni, nel motivare la misura ablatoria, abbiano violato la presunzione di innocenza mediante l'attribuzione esplicita della responsabilità penale al ricorrente, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Ne consegue che la violazione accertata dalla Corte europea ha natura essenzialmente motivazionale, nel senso che investe non già il contenuto dispositivo della sentenza, ma il linguaggio adottato dai giudici nazionali per giustificare l'applicazione della confisca. La suddetta circostanza comporta che il rimedio esperibile in sede nazionale non può consistere nella revoca della confisca, così come richiesta in questa sede, ma deve limitarsi all'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dall'attribuzione esplicita della responsabilità penale in violazione della presunzione di innocenza. 3.2 Il rigetto dell'istanza trova ulteriore fondamento nei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di applicazione dell' articolo 628 bis cod. proc. pen. Invero, si è puntualmente affermato che l'accoglimento della richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni presuppone che la violazione convenzionale abbia avuto effettiva incidenza, per natura e gravità, sul provvedimento pronunciato nei confronti del richiedente, tale per cui, se quella violazione non vi fosse stata, l'esito del procedimento sarebbe stato ragionevolmente diverso (Sez. 5, n. 30182 del 15/05/2025, Gullotti, Rv. 288592). L'argomento serve a verificare se, nel caso concreto, la violazione accertata dalla Corte europea legittimi l'intervento riparatorio, come richiesto, mediante il rimedio straordinario previsto dall' articolo 628 bis cod. proc. pen. La giurisprudenza richiamata ha inoltre stabilito che è possibile, in linea astratta, che lo strumento previsto dall' articolo 628 bis cod. proc. pen. si applichi anche nel caso in cui l'accertata violazione abbia evidenti ricadute su altri, differenti diritti collegati, derivandone effetti pregiudizievoli di questi. Tuttavia, è stato precisato che deve trattarsi di violazioni il verificarsi delle quali abbia natura tale da plasmare in negativo il volto del principio, diverso, che si ritiene violato e che viene, quindi, azionato. In altri termini, non è sufficiente una generica connessione tra la violazione accertata e altri diritti teoricamente collegati, ma è necessario dimostrare che la prima abbia effettivamente inciso, per natura e gravità, su tali altri diritti. La citata sentenza della Quinta Sezione di questa Corte ha inoltre chiarito che, soprattutto in caso di istanze fondate su una violazione accertata dalla Corte europea e collegata in via strumentale a quella effettivamente azionata, è necessario che il richiedente dimostri adeguatamente come la stessa, per natura e gravità, abbia inciso sugli esiti del procedimento e sulla decisione. Pertanto, si tratta di fissare, in capo al richiedente, oneri di specificità della costruzione dell'istanza che sono funzionali alla stessa indagine affidata dal legislatore alla Corte di cassazione sulla natura e gravità della violazione accertata dalla Corte europea rispetto agli effetti pregiudizievoli lamentati. Applicando tali principi al caso di specie, emerge con chiarezza che gli effetti pregiudizievoli eliminabili mediante il rimedio non possono consistere nella revoca della confisca, e ciò per una pluralità di ragioni convergenti. In primo luogo, come si è già evidenziato, l'oggetto della violazione accertata dalla Corte europea non è la confisca dei beni in sé, ma il linguaggio utilizzato dai giudici interni per giustificarla. La violazione dell'articolo 6, par. 2, della Convenzione è consistita nell'avere i giudici interni dichiarato esplicitamente che il ricorrente era penalmente responsabile e utilizzato un linguaggio che rispecchiava la loro opinione della colpevolezza del ricorrente. Tale constatazione è dirimente: se la violazione riguarda il percorso motivazionale e non il risultato, l'effetto pregiudizievole eliminabile non può consistere nel risultato stesso, ossia la confisca, ove non sia stata prospettata adeguatamente l'incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione. In secondo luogo, l'assenza di nesso causale tra la violazione dell'articolo 6, par. 2, della Convenzione e il danno patrimoniale, esplicitamente affermata dalla Corte europea, comporta che, per le stesse ragioni, questa Corte non può disporre la revoca della confisca o la restituzione dei beni confiscati, neppure quale conseguenza indiretta dell'accertata violazione della presunzione di innocenza. I principi affermati dalla quinta Sezione, nella sentenza suindicata, trovano puntuale applicazione anche al caso di specie, per il quale la Corte europea ha esplicitamente escluso l'incidenza della violazione accertata sulla perdita patrimoniale, e sul punto l'istanza in esame non formula alcun rilievo specifico idoneo a superare la rilevata assenza di causalità. Deve ribadirsi che il rimedio previsto dall' articolo 628 bis cod. proc. pen. non può essere utilizzato per conseguire risultati che la stessa Corte europea non ha ritenuto causalmente derivati dalla violazione accertata. Pertanto, nel caso di specie, gli effetti pregiudizievoli eliminabili mediante il rimedio sono esclusivamente quelli eziologicamente collegati all'attribuzione esplicita della responsabilità penale al ricorrente in violazione della presunzione di innocenza, tra i quali non rientra la perdita patrimoniale conseguente alla confisca. La soluzione è del resto coerente con i principi generali richiamati dalla Corte europea, la quale ha chiarito che la protezione offerta dall'articolo 6, par. 2, della Convenzione non dovrebbe essere interpretata in modo da precludere ai Tribunali nazionali di disporre forme di confisca non basate su condanna, purché nel farlo essi non attribuiscano all'interessato la responsabilità penale. Ne discende che la confisca può essere legittimamente disposta anche in assenza di condanna definitiva, a condizione che la motivazione della misura non comporti l'attribuzione della responsabilità penale all'interessato, ma si limiti a rilevare l'origine illecita dei beni sulla base degli elementi oggettivi acquisiti. Nel caso in esame, occorre sottolineare che non è oggetto di specifica contestazione il più limitato accertamento della provenienza illecita dei beni confiscati, comunque contenuto nella sentenza della Corte di appello. Nel concreto, quindi, il vizio accertato può essere rimosso mediante la rettifica della motivazione, senza alcuna possibilità di revocare la misura ablatoria. 3.3 Le ragioni che sostengono la suddetta conclusione trovano ulteriore conferma nel testo della decisione di cui si chiede l'attuazione. Infatti, giova rammentare che la sentenza della Corte europea del 19 dicembre 2024 ha avuto a oggetto i ricorsi proposti da Ep.Lu. e Ba.Fr., ma ha esaminato le loro posizioni in modo distinto, accertando violazioni differenti nei confronti di ciascuno di essi. Per quanto concerne la posizione di Ep.Lu., è stata accertata esclusivamente l'inosservanza dell'articolo 6, par. 2, della Convenzione, mentre ha rigettato le doglianze relative all'articolo 7 e all'articolo 6, par. 1, della stessa Convenzione. Per quanto concerne invece la posizione di Ba.Fr., è stata accolta una distinta censura, con la quale era stata eccepita la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che tutela il diritto di proprietà. Quest'ultima violazione concerne l'insufficiente prevedibilità dell'ingerenza nel diritto di proprietà del ricorrente Ba.Fr., derivante dalla confisca disposta nei suoi confronti. Di conseguenza, la decisione ha concluso nel senso che, al momento pertinente, la confisca dei beni del secondo ricorrente non era fondata su una base giuridica sufficientemente prevedibile (par.157). L'accertamento della violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nei confronti di Ba.Fr. non può essere esteso anche in relazione alla posizione di Ep.Lu., al fine di ottenere la revoca della confisca o la restituzione dei beni confiscati, anche in considerazione del fatto che, per quest'ultimo, la Corte europea ha respinto le censure afferenti alla violazione dei principi di certezza del diritto (articolo 6, par. 1) e nulla poena sine lege (art.7). La violazione accertata nei confronti di Ep.Lu. concerne esclusivamente l'articolo 6, par. 2, della Convenzione e non già l'articolo 1 del Protocollo n. 1. La distinzione tra le posizioni di Ep.Lu. e Ba.Fr. si spiega con la diversità dei profili sanzionati. Nel caso di Ep.Lu., la violazione accertata attiene alla motivazione, nella parte in cui ha comportato l'attribuzione esplicita della responsabilità penale in violazione della presunzione di innocenza. Nel caso di Ba.Fr., per contro, la violazione accertata ha riguardato la prevedibilità della base normativa dell'ingerenza nel diritto di proprietà, e in particolare la circostanza che la norma applicata per disporre la confisca nei suoi confronti non era sufficientemente chiara e prevedibile, in violazione del principio di legalità che governa le ingerenze nel diritto di proprietà tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. La differenziazione comporta conseguenze rilevanti sull'ambito del rimedio esperibile ai sensi dell' articolo 628-bis del codice di procedura penale . Se fosse stata accertata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione anche nei confronti di Ep.Lu. per insufficiente prevedibilità della base normativa della confisca, allora sarebbe stato ipotizzabile il ricorso al rimedio per ottenere la revoca della confisca, in quanto disposta in assenza di una base normativa sufficientemente chiara e prevedibile, configurando quindi un'ingerenza arbitraria nel diritto di proprietà. 4. Per tutte le ragioni esposte, la richiesta, così come formulata, deve essere rigettata, conseguendone la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. 5. Occorre precisare che l'accertata violazione dell'articolo 6, par. 2, della Convenzione presenta carattere esclusivamente motivazionale e può quindi essere rettificata mediante il rimedio previsto dall' articolo 619 cod. proc. pen. , atteso che la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1933/14 del 26 giugno 2014 contiene comunque l'autonomo riscontro della provenienza illecita dei beni, elemento che, per come ritenuto in linea generale dalla stessa Corte EDU, è sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento ablatorio. Vanno pertanto escluse le espressioni che, nella parte motivazionale della sentenza, rappresentano un linguaggio discriminatorio rispetto alla persona dell'imputato in relazione alla presunzione di innocenza. 5.1 Prima di procedere alla specifica individuazione di tali espressioni, si rende necessario richiamare i principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di presunzione di innocenza, i quali definiscono i confini invalicabili del linguaggio motivazionale. La Corte EDU, ai paragrafi 121-126 della sentenza in commento, ha delineato la duplice dimensione della tutela accordata dall'articolo 6, par. 2, della Convenzione. La presunzione di innocenza opera, nel suo primo aspetto, quale presidio procedurale che attraversa l'intero processo penale, imponendo requisiti rigorosi in ordine all'onere della prova, alle presunzioni di fatto e di diritto, al diritto di non autoincriminarsi, e vietando con fermezza ogni espressione prematura di colpevolezza da parte del giudice o di altri pubblici ufficiali (causa Allen c. Regno Unito, n.25424/09, par. 93, CEDU 2013). Nel suo secondo aspetto, la presunzione di innocenza persegue il fine di proteggere coloro che sono stati assolti da un'accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, dall'essere trattati dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato di cui sono stati accusati (par.122). La ratio di questa tutela risiede nella consapevolezza che, senza una protezione effettiva che assicuri il rispetto dell'assoluzione o della decisione di non luogo a procedere anche nei procedimenti successivi o paralleli, le garanzie di un equo processo rischierebbero di risolversi in un simulacro privo di effettività, tradendo la funzione stessa della giustizia penale. La Corte ha precisato che tale protezione si estende alle dichiarazioni contenute nella stessa decisione che pronuncia l'assoluzione o dispone il non luogo a procedere, poiché è proprio in quel momento che il rischio di stigmatizzazione dell'imputato si manifesta con maggiore evidenza. Quindi, ha sottolineato, con formula destinata a segnare un punto fermo nella giurisprudenza convenzionale, che, nei casi concernenti il rispetto della presunzione di innocenza, il linguaggio utilizzato dalla persona responsabile della decisione riveste importanza cruciale nel valutare la compatibilità della decisione e della sua motivazione con l'articolo 6, par. 2, della Convenzione (par.125). Questi principi costituiscono il parametro ermeneutico in base al quale deve essere scrutinata la motivazione delle decisioni nazionali che, pur disponendo il non luogo a procedere, adottino contestualmente provvedimenti ablatori nei confronti dell'imputato. 5.2 Con riferimento al caso concreto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'esaminare la suindicata sentenza della Corte di Appello di Salerno, ha rilevato che alcune espressioni contenute nella motivazione, pur inserite in un tessuto argomentativo giuridicamente rigoroso e attento all'applicazione dei principi giurisprudenziali, risultavano incompatibili con la presunzione di innocenza. È doveroso segnalare che la motivazione adottata dalla Corte di Appello rispecchiava le modalità argomentative delle coeve pronunce giurisprudenziali interne. In prosieguo di tempo, si è progressivamente affermata, nella giurisprudenza europea, una accentuata sensibilità verso l'adozione di un linguaggio motivazionale rigorosamente calibrato sul rispetto del principio di presunzione di innocenza, con particolare riferimento ai casi in cui intervengano cause estintive del reato. Orbene, al paragrafo 9, viene riportato il seguente passaggio della sentenza di appello nel quale si affermava che le prove addotte non possono che confermare la constatazione della responsabilità dell'Ep.Lu. riguardo alle accuse penali . È altresì richiamato un ulteriore brano motivazionale nel quale si dichiarava che quando, come nel caso di specie, vi è un effettivo accertamento della responsabilità, vi è allora la possibilità di disporre la confisca - anche in relazione a un reato estinto (...) segue che la garanzia di un pieno accertamento della responsabilità (...) deve essere considerata soddisfatta . Nella stessa decisione della Corte europea è stato ritenuto che la specifica constatazione del fatto che la condanna in primo grado era rimasta sostanzialmente inalterata nel merito, nonostante l'intervenuta prescrizione, costituisse un chiaro indizio del fatto che il ricorrente era stato considerato penalmente responsabile. Emerge qui, con evidenza, il primo nucleo della violazione: l'impiego di formule non necessarie al raggiungimento del risultato decisorio, che hanno finito per significare l'attribuzione di una responsabilità penale in assenza dei presupposti per tale formale attribuzione. La Corte EDU ha quindi concluso che l'uso di espressioni univocamente significative della colpevolezza in capo al primo ricorrente, nonostante fosse stato disposto il non luogo a procedere, ha inciso sul suo diritto di essere presunto innocente (par. 135 e 136). La pronuncia si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, nel quale è stato costantemente ribadito che il linguaggio utilizzato nelle decisioni giurisdizionali non è mero ornamento retorico, ma sostanza stessa del giudizio, capace di ledere diritti fondamentali quando trasmodi nel significato di attribuzione di responsabilità penale a chi, per effetto di una causa estintiva, non può essere ritenuto colpevole. È di particolare rilievo, sul piano sistematico, quanto è stato chiarito al paragrafo 129: l'ordinamento convenzionale non preclude l'applicazione di misure ablatorie anche in presenza di cause di estinzione del reato, ma esige che la motivazione si arresti sulla soglia dell'accertamento di tipo incidentale sulla provenienza illecita dei beni sottoposti a confisca, senza sconfinare nell'attribuzione della colpevolezza. Infine, viene ribadito che nell'esaminare la conformità di una dichiarazione o di una decisione all'articolo 6, paragrafo 2, è decisivo tenere conto della natura e del contesto del procedimento nel quale è stata effettuata la dichiarazione o è stata adottata la decisione (al par. 126, è richiamata la causa Bikas c. Germania del 2018, n.76607/13, par.47, 25 gennaio 2018). 5.3 Alla luce di tali considerazioni, si rende necessario procedere all'emenda della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1938/14 del 26 giugno 2014, nella parte motivazionale in cui è stato utilizzato il linguaggio sopra ripotato che è risultato incompatibile con il principio convenzionale della presunzione di innocenza come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Occorre sottolineare che la sentenza della Corte di Appello conteneva già, nel proprio tessuto motivazionale, l'accertamento incidentale e il riscontro della provenienza illecita dei beni, elementi di per sé sufficienti a fondare la legittimità del provvedimento ablatorio. La natura esclusivamente motivazionale della violazione accertata comporta che l'attivazione del rimedio previsto dall' articolo 619 cod. proc. pen. , attraverso l'eliminazione delle sole espressioni discriminatorie che hanno come significato l'attribuzione esplicita della responsabilità penale al ricorrente, sia misura necessaria e al contempo sufficiente a rimuovere il vulnus alla presunzione di innocenza, preservando l'efficacia del provvedimento ablatorio. Sussiste infatti una sottile ma fondamentale distinzione tra l'accertamento incidentale - espressamente qualificato come tale - che si limiti a verificare un presupposto fattuale necessario - e l'utilizzo di espressioni che attribuiscono esplicitamente la qualifica di autore del reato, le quali risultano incompatibili con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei confronti della persona dell'imputato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.