L’ordine di deindicizzazione ex post apposto sul decreto di archiviazione non determina nessun automatismo. Esattamente come avveniva prima della Riforma Cartabia, il destinatario di tale ordine può valutare il caso concreto operando il bilanciamento degli interessi in gioco.
Nell' ordinanza 34217 del 26.12.25 in tema di indicizzazione delle notizie online sui procedimenti penali poi archiviati , gli Ermellini formulano il principio di diritto secondo cui l'annotazione (sul provvedimento di archiviazione) ordinante la deindicizzazione ex post non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza lasciando spazio alla valutazione sul bilanciamento in concreto dei diritti in gioco operata -di volta in voltadal motore di ricerca o dal Garante Privacy o dall'Autorità Giudiziaria. L'articolo 64-ter commi 1 e 3 disp. att. c.p.p. determina in capo all'interessato solo una presunzione relativa di fondatezza dell'istanza di no index ampiamente valutabile dai destinatari. L' articolo 64- ter disp. att. c.p.p. non è innovativo : la valutazione si ancora ai criteri consueti precedentemente indicati dalle Linee Guida 5/2019 dell'EDPB e dalle Linee Guida 26.11.2014 del WP29 nonché sulla base dei criteri individuati dalla giurisprudenza e dai Garanti Privacy interni. Alcuni di questi criteri sono stati applicati dal Tribunale di Napoli confermato dall'attuale Cassazione: il criterio del ruolo svolto nella vita pubblica dall'interessato e il criterio della persistenza dell'attualità della notizia. Il caso La vicenda sottesa all'ordinanza in commento attiene ad un processo penale, poi archiviato dal Tribunale di Bari con decreto del 22.10.22, a carico di un avvocato e professore universitario che -sfruttando l'articolo 64-ter comma 3 (deindicizzazione ex post ) disp. att. c.p.p. introdotto dalla legge Cartabia - ha chiesto l'annotazione per la deindicizzazione dei contenuti ancora online inerenti al fatto giudiziario. Nel frattempo, aveva ottenuto da Google il no index di 13 url ma non di altri contenuti restanti. Munito del provvedimento di annotazione, l'interessato ha chiesto nuovamente al motore di ricerca la deindicizzazione degli articoli rimasti ma gli è stato opposto un netto rifiuto sostenendo che le notizie indicizzate risultavano puntualmente aggiornate con l'esito dell'archiviazione del processo e quindi riportavano in modo fedele ed aggiornato tutta la storia giudiziaria che aveva coinvolto l'interessato. Quest'ultimo, evidentemente di contrario avviso, ha inoltrato reclamo al Garante della Privacy ma con scarsa fortuna, in quanto tale Autorità con provvedimento n.430 del 28 settembre 2023 ha rigettato il reclamo. È seguita l'impugnazione di fronte al Tribunale di Napoli che con sentenza n.8080 del 24.09.24 ha ugualmente rigettato l'annullamento del provvedimento del Garante. Infine, l'interessato si è rivolto agli Ermellini che però hanno ritenuto infondato il ricorso formulando il principio di diritto secondo cui l'annotazione ordinante l'indicizzazione ex post non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza lasciando spazio alla valutazione sul bilanciamento in concreto dei diritti in gioco operato dal motore di ricerca o dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria. Cosi gli Ermellini : « in tema di protezione dei dati personali , l'annotazione della deindicizzazione prevista dall' articolo 64- ter , commi 1 e 3, disp. att. cod. proc. pen. […], apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo. Ne consegue che i medesimi soggetti che già anteriormente all'entrata in vigore di detta norma si occupavano di vagliare le corrispondenti domande – ovverosia, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca oppure l'autorità amministrativa preposta o, infine, l'autorità giudiziaria – continuano ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando, nel concreto, la tutela da apprestare al soggetto interessato all'oblio ed i diritti all'informazione, di cronaca e connessi » ( Cass. Ordinanza 34217 del 26.12.25 Pres. Acierno, Rel. Campese, pag.28). Questa interpretazione trae forza dal richiamo all' art.17 GDPR rilevabile nell' articolo 64- ter disp. att. c.p.p. , richiamo che introduce il diritto alla cancellazione nei paragrafi 1 e 2 (cancellazione dei link o url secondo le Linee guida EDPB 5/2019) ma anche le relative deroghe nel paragrafo 3. Presunzione relativa della fondatezza dell'istanza di no index e deroghe al diritto all'oblio L' art.17 GDPR stabilisce il diritto di cancellazione dei dati personali ma ne stabilisce anche i criteri di deroga. Proprio quest'ultima flessibilità dell'istituto introduce l'opinabilità di applicazione nel rapporto tra diritto alla cancellazione e libertà di espressione e di informazione (anche diritto di accedere alle informazioni) secondo quanto stabilito nel paragrafo 3. In questa ipotesi di deroga si applicano il criterio del tempo; della rilevanza pubblica delle informazioni; della relativa attualità ed esattezza; del ruolo ricoperto dall'interessato nella vita pubblica. Il richiamo ( «ai sensi e nei limiti dell' articolo 17 ») dell'articolo 64 ter disp. att. cpp all' art.17 GDPR e alle deroghe ivi previste giustifica la possibilità di valutare l'ordine di no index ed anche la possibilità di non aderirvi. Conseguentemente si deduce che la presunzione di fondatezza dell'istanza di deindicizzazione ex post non può che essere relativa . Infatti, ove fosse assoluta non sarebbe ammesso alcun potere di valutazione. Gli Ermellini infatti osservano a pagg. 21 e 22: « Orbene, proprio quest'ultimo inciso (“ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679”) giustifica l'interpretazione del comma 3 del citato articolo 64-ter come prospettata dai controricorrenti e sostanzialmente accolta dal tribunale partenopeo, posto che la scelta di un rinvio mobile alla indicata disposizione del GDPR ed a quanto in essa specificamente stabilito in tema di diritto all'oblio e di suo bilanciamento con altri interessi non può che comportare una presunzione solo relativa di fondatezza dell'istanza di deindicizzazione ( rectius : della fondatezza della richiesta dell'interessato a che il gestore del motore di ricerca si uniformi all'annotazione di cui all'articolo 64-ter, comma 3, predetto apposta su uno dei provvedimenti menzionati dal comma 1 della medesima norma), lasciando, così, un margine di discrezionalità al gestore del motore di ricerca per decidere sulla ( rectius : aderire alla richiesta di) deindicizzazione ». L'art.64-ter disp. att. c.p.p. non è innovativo. Deindicizzazione secondo i criteri delle consuete Linee Guida, della giurisprudenza e dei Garanti Privacy nazionali Gli Ermellini osservano che l' articolo 64- ter disp. att. c.p.p. non è innovativo pag. 22 e pag. 24: «la norma, del resto, nemmeno presenta carattere realmente innovativo […] dal momento che, secondo la giurisprudenza e la prassi costante del Garante, l'esito favorevole del procedimento penale già assurge a parametro rilevante da considerare ai fini della decisone dell'istanza di deindicizzazione. Essa, poi, limita la tutela agli esiti positivi del procedimento penale (sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione), laddove, invece, il diritto all'oblio – almeno nella forma della deindicizzazione – è già riconosciuto anche all'interessato che, seppur condannato, beneficia della non menzione della sentenza di condanna (cfr. provvedimento del 21 luglio 2022 dello stesso Garante). […] Pag.24: In definitiva, non si può che concordare con l'impostazione degli odierni controricorrenti, sostanzialmente fatta propria dal provvedimento del tribunale partenopeo qui impugnato, dovendosi escludere che la normativa di nuovo conio abbia carattere realmente innovativo » . Pertanto, da questa assenza di novità normativa dell' articolo 64- ter disp. att. c.p.p. dobbiamo dedurre che la deindicizzazione ex post nell'ambito dei motori di ricerca debba avvenire sempre secondo i consueti precedenti criteri indicati dalle Linee Guida 5/2019 dell'EDPB e dalle Linee Guida 26.11.2014 del WP29 nonché sulla base dei criteri individuati dalla giurisprudenza e dai Garanti Privacy interni. Alcuni di questi criteri sono stati applicati dal Tribunale di Napoli confermato dalla Cassazione: il criterio del ruolo svolto nella vita pubblica dall'interessato (nel nostro caso: avvocato e professore universitario) e il criterio della persistenza dell'attualità della notizia. Criterio di deroga al diritto all'oblio: svolgere un ruolo nella vita pubblica Il caso della deindicizzazione ex post nei motori di ricerca è contemplato dall'articolo 17 par.1 lett. c) GDPR riferito all'articolo 21 par.1 GDPR ovvero l'ipotesi dell'opposizione all'ulteriore trattamento eseguito per motivo di interesse pubblico (stampa) ex articolo 6 par. 1 lett. e) GDPR quando non esistano motivi legittimi per continuare il trattamento che prevalgano sui diritti dell'interessato. Questi motivi legittimi o deroghe al diritto all'oblio si individuano nel caso concreto col bilanciamento secondo i criteri indicati dalle Linee Guida dei Garanti UE nonché sulla base dei criteri individuati dalla giurisprudenza e dai Garanti Privacy interni. Uno dei principali criteri per ammettere la deroga è l'inquadramento dell'interessato come soggetto che svolge un ruolo nella vita pubblica. Le Linee Guida 5/2019 dell'EDPB al riguardo osservano che «48. La Corte ha altresì ritenuto che i diritti degli interessati prevarranno, in linea generale ( CGUE, causa C-131/12, sentenza del 13 maggio 2014 , punto 99; CGUE, causa C-136/17, sentenza del 24 settembre 2019 , punto 53 ), sull'interesse degli utenti di Internet ad avere accesso all'informazione tramite il fornitore del motore di ricerca. Tuttavia, ha individuato diversi fattori che possono influenzare tale determinazione. Tra di essi figurano: la natura dell'informazione o il suo carattere sensibile, in particolare l'interesse degli utenti di Internet ad avere accesso all'informazione, il quale può variare a seconda del ruolo che tale persona interessata riveste nella vita pubblica ». L'EDPB rammenta che le richieste di no index si valutano sulla base delle proprie Linee Guida 5/2019 unitamente alle Linee Guida 26.11.2014 del Working Party 29: «31. Pertanto, i criteri di deindicizzazione definiti dal gruppo Articolo 29 nelle linee guida sull'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione nella causa C-131/12 «Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González» possono ancora essere utilizzati dai fornitori di motori di ricerca e dalle autorità di controllo per valutare una richiesta di deindicizzazione fondata sul diritto di opposizione (articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del RGPD )». Le Linee Guida 26.11.2014 del Working Party 29 sull'attuazione della CGUE Costeja 13.05.2014 a proposito del criterio “ruolo svolto nella vita pubblica” osservano che «la CGUE ha previsto un'eccezione per le richieste di deindicizzazione provenienti da interessati che svolgono un ruolo nella vita pubblica, se sussiste un interesse del pubblico ad avere accesso alle informazioni che riguardano tali interessati. Si tratta di un criterio più ampio di quello relativo alla circostanza per cui l'interessato sia una “figura di pubblico rilievo”. Cosa deve intendersi per “ruolo nella vita pubblica”? Non è possibile definire univocamente quale debba essere il ruolo nella vita pubblica svolto da una persona affinché sia giustificato l'accesso del pubblico alle informazioni riguardanti tale persona tramite i risultati di una ricerca su Internet. Tuttavia, a titolo di esempio, si può ritenere che politici, alti dirigenti della pubblica amministrazione, imprenditori e professionisti (eventualmente iscritti ad albi professionali) svolgano solitamente un ruolo nella vita pubblica. Ciò milita a favore della possibilità per il grande pubblico di cercare informazioni pertinenti al ruolo ed alle attività pubbliche di tali soggetti. Un primo criterio pratico consiste nel capire se l'accesso del pubblico ad una determinata informazione (reperita attraverso una ricerca a partire dal nome dell'interessato) potesse tutelare i membri del pubblico stesso da comportamenti professionali o pubblici riprovevoli» (“Criteri n.2: L'interessato svolge un ruolo nella vita pubblica? Si tratta di una figura di pubblico rilievo?” in Linee Guida 26.11.2014 del Working Party 29 (WP29) sull'attuazione della CGUE Costeja 13.05.2014). Criterio di deroga al diritto all'oblio: persistenza dell'attualità della notizia Il criterio della persistenza dell'attualità della notizia viene spiegato chiaramente dal Garante Privacy nel provvedimento n.430 del 28 settembre 2023 con cui ha rigettato il reclamo dell'interessato. Il Garante osserva che il bilanciamento dev'essere eseguito secondo i criteri del tempo; della rilevanza pubblica delle informazioni e della loro attualità; dell'esattezza; del ruolo svolto nella vita pubblica. In particolare, l'Autorità evince “ la persistenza dell'attualità della notizia ” dalla pubblicazione di recenti articoli sullo stato dell'istruttoria del reclamo in oggetto perché queste recenti pubblicazioni hanno rinnovato l'attenzione mediatica alla vicenda giudiziaria, attenzione mediatica che attesta dunque la persistenza dell'attualità della notizia. Così il Garante Privacy nel provv. n.430 del 28 settembre 2023 secondo cui la valutazione sull'attualità è «confortata dalla presenza in rete di informazioni riguardanti l'attuale procedimento pendente innanzi all'Autorità, e che oppone l'interessato a Google, che hanno costituito oggetto di alcuni articoli pubblicati nel XX - vedasi https://... e https://... - i quali hanno inevitabilmente conferito alle notizie relative al procedimento penale che ha coinvolto l'interessato, ivi inclusa la sua conclusione favorevole, una rinnovata attenzione mediatica, confermando in tal modo la rilevanza della stessa e l'assenza dei presupposti per invocare il riconoscimento del diritto all'oblio ».