La Cassazione interviene nuovamente sul tema della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e sull’uso corretto delle tabelle del Tribunale di Milano.
Il caso nasce dal decesso di un uomo colpito da angina instabile, ricoverato in Ospedale per essere sottoposto ad intervento in circolazione extracorporea per rivascolarizzazione coronarica e sostituzione valvolare aortica. Le condizioni cliniche peggioravano rapidamente fino alla morte. I congiunti ottenevano in primo grado il riconoscimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis (con esclusione iniziale del fratello), decisione poi riformata in appello con incremento degli importi per vedova e figli e riconoscimento di euro 25.000 al fratello per la perdita del rapporto parentale. Vedova, figli e fratello ricorrono in Cassazione lamentando violazione degli articolo 1226, 2056 e 2059 c.c. : la Corte d'appello, pur dichiarando di applicare le tabelle di Milano , aveva utilizzato lo schema previgente (minimo/massimo) rispetto al momento del primo grado di giudizio. Di fatto, erano quindi state ignorate le tabelle 2022 basate sul sistema “a punto variabile” , già invocate dagli appellanti. La Suprema Corte accoglie il motivo, richiamando il principio affermato da Cass. n. 37009/2022: le tabelle di Milano 2022 costituiscono criterio idoneo di liquidazione equitativa del danno parentale, fondato sul punto variabile in base a cinque parametri (età delle parti, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della relazione), ferma la possibilità di una equità “pura” motivata. Ciò posto, se il giudice di merito sceglie di avvalersi delle tabelle, non può però utilizzare una versione ormai ritenuta inadeguata dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per nuova quantificazione del danno, anche quanto alle spese.
Presidente Graziosi – Relatore Cricenti Fatti di causa M.M. veniva colpito da angina instabile e pertanto ricoverato al Pronto Soccorso di ( omissis ) e poi trasferito all'Ospedale di ( omissis ), dove, effettuato un esame diagnostico, veniva operato in circolazione extracorporea (CEC) per rivascolarizzazione coronarica (CABG) e sostituzione valvolare aortica. In pochi giorni le sue condizioni però peggioravano fino al decesso. Il Tribunale di Perugia, a seguito di relativa domanda dei congiunti del de cuius, ha riconosciuto risarcimento alla vedova e ai figli, sia iure proprio che iure hereditatis, negandolo invece al fratello. La decisione di primo grado è stata oggetto di appello sia da parte di vedova e figli, che hanno preteso un maggiore risarcimento, sia da parte del fratello; è stata altresì oggetto di appello incidentale da parte della Azienda Ospedaliera di ( omissis ), che ha chiesto la rinnovazione della consulenza tecnica. La Corte di Appello di Perugia ha rigettato l'appello incidentale, mentre, in accoglimento di quello principale, ha riformato la decisione di primo grado, riconoscendo un risarcimento maggiore a vedova e figli e attribuendo risarcimento del fratello, cui ha liquidato euro 25.000 per la perdita del rapporto parentale. La decisione è ora nuovamente oggetto di impugnazione da parte di vedova, figli e fratello della vittima, con un motivo di ricorso. Non si è costituita l'Azienda Ospedaliera intimata. Ragioni della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 1226, 2056 e 2059 c.c. La tesi è la seguente. Nel riconoscere e liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, i giudici di appello hanno dichiarato di avvalersi delle tabelle di Milano, ma hanno applicato quelle precedenti, e superate, ossia hanno applicato quelle esistenti al momento della decisione di primo grado, anche se, dopo tale decisione, ne erano sopravvenute di aggiornate. L'applicazione delle precedenti tabelle, secondo i ricorrenti, ha altresì comportato il ricorso ad un criterio superato, quanto al danno parentale, poiché basato sulla individuazione di un minimo e di un massimo, anziché seguendo il sistema c.d. del punto (p. 12 del ricorso); sistema, questo, dichiarato non adeguato da questa Suprema Corte, e quindi sostituito in nuove tabelle. I ricorrenti sottolineano che avevano posto la questione in appello: <<Anche a mezzo della memoria di replica in sede di appello, gli odierni ricorrenti insistevano affinché la Corte di Appello volesse liquidare le voci di danno non patrimoniale in questione, in applicazione delle nuove tabelle >> (p. 16 del ricorso). 2. Il motivo è fondato. La Corte di Appello ha seguito le tabelle presenti al momento in cui il danno è stato liquidato in primo grado, come espressamente dichiarato in sentenza (p. 9), ovvero quelle contenenti criteri erronei e poi sostituiti. D'altronde, il giudice di appello ha proceduto ad una nuova e diversa valutazione del danno rispetto al primo grado: a fortiori non può avvalersi di criteri previsti in quel momento (nella specie valore tra un minimo ed un massimo) che erano sono stati ritenuti non corretti (valore del punto). E' infatti regola che <<Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema a punto variabile (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione a forbice ) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura , purché sorretta da adeguata motivazione>> (Cass. 37009/ 2022, in un caso analogo, in cui erano state applicate tabelle precedenti a quelle del 2022 e ritenute dunque superate da queste ultime). In conclusione, fermo che naturalmente non si tratta di criteri normativi, se tuttavia il giudice intende adottarli, non può seguirne una forma inadeguata alla luce di specifica giurisprudenza di questa Suprema Corte. 3. Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Si dispone l'oscuramento dei nomi e dei dati personali dei ricorrenti, sussistendone i presupposti di legge. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia. Dispone l'oscuramento dei nomi e dei dati personali dei ricorrenti.