In tema di patrocinio a spese dello stato, è inammissibile il ricorso per cassazione sulle spese se proposto con rito penale e senza notifica, dovendo seguire le forme del rito civile ex articolo 170 d.p.r. 115/2002.
La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 393/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'ambito di un procedimento relativo all' ammissione al patrocinio a spese dello Stato , con specifico riguardo al capo dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato irripetibili le spese del procedimento di opposizione al diniego di ammissione. L'originaria istanza, dapprima dichiarata inammissibile, era stata accolta in sede di opposizione, con contestuale declaratoria di irripetibilità delle spese; avverso tale sola statuizione sulle spese, il difensore di fiducia – tramite sostituto processuale – ha proposto ricorso per cassazione. Il Collegio richiama un orientamento ormai consolidato in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, secondo cui: l'impugnazione sulla legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nella competenza delle sezioni penali, mentre alle sezioni civili spetta conoscere esclusivamente dei ricorsi che traggano origine dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex articolo 170 d.P.R. n. 115/2002 , anche se emesso in un giudizio penale. In tale cornice, la controversia oggetto del giudizio di legittimità non verteva più sul diniego di ammissione al patrocinio, ormai superato dall'accoglimento dell'opposizione, bensì esclusivamente sulla regolamentazione delle spese del procedimento di opposizione, censurata per asserita violazione degli articolo 91, 92 e 132 c.p.c. nonché degli articolo 34 e 111 Cost. Il punto qualificante della decisione, di sicuro interesse pratico per avvocati e magistrati, riguarda la forma del ricorso per cassazione in tali ipotesi: viene ribadito che il ricorso avverso il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – emesso a seguito di rituale opposizione – deve essere proposto nelle forme del rito civile ai sensi dell'articolo 170 d.P.R. n. 115/2002. Se, invece, vengono seguite le forme del rito penale e il ricorso non viene notificato ad alcuna parte, il rimedio è inammissibile . Nel caso di specie, il ricorso non era stato notificato, con conseguente automatica declaratoria di inammissibilità, indipendentemente dalle censure articolate sulla irripetibilità delle spese. La Cassazione enuncia, quindi, un principio di diritto di immediata spendibilità operativa: il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio nel processo penale, che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, deve essere proposto nelle forme del rito civile ex articolo 170 d.P.R. 115/2002; qualora siano state seguite le forme del rito penale e non vi sia stata alcuna notifica, il ricorso è inammissibile.
Presidente Manna - Relatore Cavallari Svolgimento del processo L.M., nella qualità di sostituto processuale dell'Avv. Rosemary Patrizi Dos Anjos, difensore di fiducia di M.A., ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, contro il capo dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 29 aprile 2021 relativo alla regolamentazione delle spese processuali della causa, concernente l'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e con il quale era stata affermata la sussistenza dei presupposti per dichiarare irripetibili le spese processuali. Quest'ordinanza, inoltre, aveva disposto l'ammissione di M.A. al patrocinio statale. In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex articolo 380 bis c.p.c. del 20 aprile 2024, il ricorrente ha presentato istanza di decisione in adunanza. Parte ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1) Il ricorso va dichiarato inammissibile. L'istante contesta il provvedimento del Tribunale di Milano sopra menzionato con il quale il giudice, oltre ad ammettere M.A. al patrocinio a spese dello Stato (dopo che la sua istanza era stata precedentemente dichiarata inammissibile), aveva dichiarato irripetibili le spese del relativo procedimento. La giurisprudenza ha chiarito che, “In tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'articolo 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale” (Cass., Sez. 6-2, n. 10136 del 16 aprile 2021). Nella specie, la controversia attiene proprio all'esito del procedimento di opposizione in questione e non riguarda la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione, che non è più in contestazione, ma solo la statuizione sulle spese. Il ricorrente critica, infatti, la decisione del Tribunale di Milano di dichiarare irripetibili le spese del procedimento di opposizione, come si evince dal fatto che l'unico motivo concerne la violazione degli articolo 91, 92 e 132 c.p.c. e 34 e 111 Cost., in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. Dai principi enunciati dalla Suprema Corte si evince, poi, che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, emesso in seguito alla proposizione di rituale opposizione contro la decisione di diniego della stessa, deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell'articolo 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché esso, ove presentato nelle forme del rito penale e, quindi, non notificato ad alcuno, è inammissibile (Cass., Sez. 6 - 2, n. 8798 del 28 marzo 2023; Cass., Sez. 2, n. 21700 del 26 ottobre 2015 ; Cass., Sez. 3, n. 2209 del 16 febbraio 2012 ). Nella presente controversia, il ricorso non è stato notificato, al che consegue la dichiarazione di inammissibilità dello stesso. 3) Il ricorso è dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio di diritto: «Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - emesso in seguito alla proposizione di rituale opposizione contro la precedente decisione di diniego della stessa - che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, deve essere presentato nelle forme del rito civile, ai sensi dell'articolo 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché esso, ove siano state seguite le forme del rito penale e, quindi, non vi sia stata notifica ad alcuno, è inammissibile». Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, atteso lo svolgimento della controversia. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex articolo 380 bis c.p.c. comporta l'applicazione del comma 4 (non del comma 3, non essendovi un controricorrente) dell' articolo 96 c.p.c. , come testualmente previsto dal citato articolo 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27 dicembre 2023, “richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l' articolo 96, commi 3 e 4, c.p.c. , l'articolo 380 bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte ( articolo 96, comma 3, c.p.c. ) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 5.000,00 ( articolo 96, comma 4, c.p.c. , ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››)”. Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell'ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva condivisione del ragionamento complessivo espresso dalla PDA. Nella specie, si ritiene di quantificare l'importo dovuto in base all' articolo 96, comma 4, c.p.c. , in € 1.000,00. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00; - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.