Liquidazione del compenso: vademecum processuale per l’avvocato

Con tre sentenze depositate il 7 gennaio 2026, la Cassazione è intervenuta sul tema della liquidazione delle spettanze a favore dell’avvocato per le attività professionali svolte in giudizio.

La Cassazione, esaminando i profili procedurali della liquidazione dei compensi agli avvocati, ha chiarito che: Ambito del rito ex articolo 14 d.lgs. 150/2011 Rientrano nel rito speciale solo le cause in cui l'avvocato chiede il pagamento delle proprie spettanze per attività svolta in un giudizio civile o per prestazioni strettamente collegate al mandato difensivo (strumentali o complementari all'attività processuale civile). Restano fuori: l'attività stragiudiziale civile “pura”, l'attività svolta nel processo penale (anche per l'azione civile in sede penale), quella nel processo amministrativo e, in generale, davanti ai giudici speciali (Cass. civ., sez. II, ord., 7 gennaio 2026, n. 356, testo disponibile a breve ); Opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione Se l'opposizione al decreto ingiuntivo in materia di compensi forensi (soggetta all' articolo 14 d.lgs. 150/2011 ) è introdotta con  citazione  anziché con  ricorso , il termine di decadenza di cui all' articolo 641, comma 1, c.p.c. si valuta con riferimento  alla data di notificazione della citazione , non ad altro atto (Cass. civ., sez. II, ord., 7 gennaio 2026, n. 363,  testo disponibile a breve ); Mutamento del rito e conseguenze sulle impugnazioni L' articolo 4, comma 2, d.lgs. 150/2011 impone un termine rigido per il mutamento del rito: fino alle modifiche del d.lgs. 149/2022 (come corretto dalla l. 197/2022 ), il limite era la  prima udienza di comparizione delle parti . Il cambio di rito non è privo di conseguenze. Infatti, se il procedimento resta speciale, l'ordinanza collegiale finale è impugnabile  solo con ricorso per cassazione  ( articolo 14, comma 4, d.lgs. 150/2011 ). Se si passa al rito ordinario, la decisione assume la forma di  sentenza , impugnabile con  appello (Cass. civ., sez. II, ord., 7 gennaio 2026, n. 363, testo disponibile a breve ); Domande ex articolo 28 l. 794/1942 e contestazioni sul rapporto o sull' an debeatur La domanda dell'avvocato per la condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali, proposta ex articolo 28 l. 794/1942 , sia con rito sommario ex articolo 702-bis c.p.c. sia in via monitoria,  resta soggetta al rito dell' articolo 14 d.lgs. 150/2011 , anche se il cliente contesta l'esistenza del rapporto o, comunque, l'“ an debeatu r”. Se, invece, il convenuto propone una  domanda propria  (riconvenzionale, compensazione, accertamento pregiudiziale) entro la competenza del giudice ex articolo 14: - se la domanda si presta a istruttoria sommaria, si applica il  rito sommario , congiuntamente alla domanda dell'avvocato; - se richiede cognizione piena, si applica il  rito ordinario  (o altro rito speciale a cognizione piena), previa  separazione delle domande . Se, invece, la domanda del cliente  eccede la competenza  del giudice adito, si applicano gli articolo 34, 35 e 36 c.p.c. , con possibile spostamento della competenza anche sulla domanda ex articolo 14 (Cass. civ., sez. II, ord., 7 gennaio 2026, n. 354, testo disponibile a breve ); Eccezione di avvenuto adempimento del cliente La stessa controversia ex articolo 28 l. 794/1942 , sempre introdotta ex articolo 702- bis c.p.c. o in via monitoria,  rimane nel rito di cui all' articolo 14 d.lgs. 150/2011  anche quando il cliente si difende proponendo una semplice  eccezione di avvenuto pagamento  delle spettanze, senza introdurre una domanda autonoma (Cass. civ., sez. II, ord., 7 gennaio 2026, n. 354, testo disponibile a breve ).