I praticanti hanno gli stessi obblighi deontologici degli avvocati

Il CNF ribadisce che i praticanti osservano gli stessi doveri deontologici degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare forense.

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati , indipendentemente dal fatto di essere iscritti o meno all'albo o nel registro speciale e a nulla rilevando che svolgano o meno il patrocinio. È quanto afferma il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 174/2025, pubblicata il 1° dicembre scorso sul sito del Codice deontologico. Secondo il CNF, infatti, lo status dei praticanti “si presenta preliminare a quello dell'avvocato e pertanto sono anch'essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del Consiglio territoriale”. La vicenda trae origine da un ricorso promosso da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contro un provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio di Disciplina territoriale nei confronti di un praticante, accusato di esercizio abusivo della professione per aver svolto attività difensiva pur non essendo abilitato. Il Consiglio di Disciplina aveva infatti archiviato il procedimento disciplinare e cancellato il praticante dal registro dei praticanti per carenza di legittimazione passiva e per propria incompetenza funzionale . Il COA ha dunque impugnato il provvedimento dinanzi al CNF, sostenendo che il CDD avrebbe errato a disporre l'archiviazione per carenza di legittimazione, dovendo piuttosto prendere in carico e decidere i procedimenti disciplinari. Il CNF è chiamato dunque ad affrontare i profili relativi all'esistenza della potestà disciplinare del CDD sul praticante non abilitato e all'individuazione del regime normativo applicabile al praticante. Sul primo punto, il Consiglio rammenta che l' articolo 51, comma 2, l. n. 247/12 rubricato “Procedimento disciplinare e notizia del fatto” stabilisce che «E' competente il Consiglio Distrettuale di Disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure nel distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare», per cui « nessun dubbio sussiste sull'esistenza della competenza disciplinare del CDD sul praticante avvocato, anche se non abilitato, in quanto soggetto che deve rispettare le regole del codice deontologico forense» (cfr. tra le altre Cnf n. 193/2019). Relativamente al secondo profilo, per il Collegio è corretta la ricostruzione del COA ricorrente circa il regime normativo applicabile al caso di specie, atteso che la nuova legge professionale è inapplicabile al praticante de quo , iscrittosi nel registro in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 247/2012 . Lo stesso, peraltro, osserva il CNF, non aveva chiesto abilitazione né prima né dopo l'entrata in vigore della legge professionale e si era iscritto prima della entrata in vigore della l. n. 247/2012 , per cui al momento della presentazione degli esposti la sua iscrizione nell'apposito registro ex l. n. 1578/1933 permaneva così come «l' obbligo del rispetto del codice deontologico forense e quindi la sottoposizione al procedimento disciplinare in ipotesi di violazione delle norme deontologiche». Tanto premesso, conclude il Consiglio accogliendo il ricorso, il CDD «doveva riconoscere che la competenza a cancellare il praticante spettava solo al COA di appartenenza , per cui stante la sottoposizione dei praticanti al Codice Deontologico Forense, avrebbe dovuto valutare nel merito i procedimenti disciplinari a carico del praticante».

CNF, sentenza n. 174/2025