Si dedica alla casa e alla figlia ma è anche impiegata: niente assegno divorzile per l'ex moglie

Confermata in Cassazione la decisione dei giudici di appello: revocato in via definitiva l’assegno divorzile riconosciuto dal Tribunale in favore della donna. Decisiva la mancata prova, da parte della donna, di rinunce professionali a causa dell’impegno tra le mura domestiche.

Scenario della vicenda è la provincia di Palermo. A scontrarsi sono due ex coniugi: pomo della discordia è l’assegno divorzile. Su questo fronte i giudici del Tribunale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi, pongono a carico dell’uomo di versare mensilmente all’ex moglie 250 euro. Di parere completamente opposto i giudici d’appello, i quali, accogliendo le obiezioni sollevate da Gianni, revocano l’assegno divorzile riconosciuto all’ex moglie. Come si spiega questa decisione? Per i giudici di secondo grado la lettura della vicenda è semplice e chiara: «seppur deve darsi atto di una evidente divergenza reddituale e patrimoniale tra le parti all’atto dello scioglimento del vincolo matrimoniale – l’uomo risulta avere dichiarato nel 2021, per l’anno di imposta 2020, un reddito lordo complessivo superiore ad 80mila euro, mentre la donna ha, per il medesimo anno, dichiarato un importo pari a quasi 33mila euro –, tale condizione non può di per sé determinare il diritto  della donna all’assegno divorzile , dovendosi innanzitutto escludere il bisogno assistenziale». Su quest’ultimo fronte, difatti, viene evidenziato in appello che ella « lavora presso un istituto di credito , percependo una somma che le consente di condurre una vita dignitosa, prescindendo dalla condizione del tutto contingente dell’uso della casa coniugale e della percezione dell’assegno unico, strettamente legati alla convivenza con la figlia minore». Peraltro, «Paola è una giovane donna, dotata di piena capacità lavorativa, presupposti che, ex se, escludono il bisogno di assistenza». Con riferimento, poi, alla funzione perequativa-compensativa , i giudici d’appello sottolineano che «da nessun elemento agli atti può trarsi che la  sperequazione – già presente prima del matrimonio –» tra l’uomo e la donna «sia il frutto delle scelte adottate dagli ex coniugi nel corso della vita familiare» e, al contempo, «non vi sono elementi da cui trarre che alla progressione lavorativa dell’uomo abbia significativamente contribuito la donna nel corso della non particolarmente lunga (circa sette  anni) vita matrimoniale , sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali per volontà comune» con l’allora marito. E, inoltre, «non vi sono comprovate allegazioni da cui trarre che l’ascesa professionale dell’uomo sia stata agevolata dalla ex moglie». Infine, per chiudere il cerchio, i giudici d’appello chiariscono che, alla luce della vicenda in esame, «non è comunque sufficiente a fondare il diritto della donna all’assegno divorzile l’assunzione in via prevalente della cura delle esigenze della figlia minore , in assenza, come detto, di prove del fatto di corrispondenti aspettative professionali sacrificate». Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dalla donna, che deve dire addio all’assegno divorzile. Per i giudici di terzo grado, difatti, va confermata l’ottica adottata in appello: è palese «l’ assenza di una prova adeguata del fatto che la differenza tra le condizioni economiche delle parti sia stata determinata dalle scelte endofamiliari ». In generale, «il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, perché l’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole. Ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio ». Perciò va accertata «la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato , durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge , nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre il coniuge a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali». In sostanza, «il riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti , presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari , ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive». Analizzando la vicenda in esame, però, contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, « non è dimostrato che la disparità economica fra gli ex coniugi sia dipesa dalle scelte compiute dalla donna durante il matrimonio a discapito della sua professionalità ed a favore del bene della famiglia e neppure che l’ascesa professionale dell’uomo sia stata agevolata dalla ex moglie», sottolineano i Giudici di Cassazione. In sostanza, sul fronte delle presunte rinunce professionali della donna durante il matrimonio, «la rilevante differenza patrimoniale tra i due ex coniugi va collegata alla sola attività del marito e non al contributo della moglie », la quale non ha provato un suo «sacrificio a favore delle esigenze familiari», essendo, al contrario, stato accertato che ella «ha coltivato la sua attività impiegatizia» durante il matrimonio, dettaglio, questo, che smentisce l’ipotesi di una sua «rinuncia ad aspettative legittimamente connesse alla qualifica professionale» in ragione del «contributo» fornito «alla vita familiare». E, comunque, l’eventuale «beneficio economico-patrimoniale che l’ex marito avesse tratto dal lavoro professionale svolto dall’ex moglie non legittima, di per sé, il riconoscimento della funzione perequativa dell’assegno divorzile, essendo a tale fine necessario altresì che l’ex coniuge» debole «abbia dovuto rinunciare a significativi aspetti della propria vita lavorativa o sociale e che tale rinuncia sia causalmente riconducibile all’accrescimento patrimoniale dell’ex coniuge» più forte economicamente «o della compagine familiare».

Presidente Tricomi – Relatore Caprioli Fatti di causa Considerato che: Con sentenza n. 1752/2023, dei giorni 3-11 aprile 2023, il Tribunale di Palermo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra F.M. e C.S. il (OMISSIS); affidava la figlia minore della coppia, C., ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, disciplinando il regime di visita e di incontro con il padre secondo le modalità indicate in parte motiva, fatto salvo diverso accordo tra le parti; poneva a carico del F.M. l'obbligo di corrispondere alla C.S. l'importo mensile di € 1.100,00, di cui € 250,00 a titolo di assegno divorzile, ed € 850,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente. Avverso tale pronuncia F.M. proponeva appello contestando la sussistenza delle condizioni che giustificano la concessione di un assegno divorzile. Si costituiva C.S. istando per il rigetto del gravame. Con sentenza 9.7.2024 la Corte di appello di Palermo revocava l'assegno divorzile. Il giudice del gravame rilevava che il primo giudice, pur facendo espresso richiamo alla predetta pronuncia delle S.U. della Cassazionen.18287 dell'11 luglio 2018, non si era attenuto ai principi di diritto ivi esposti. Infatti, seppur doveva darsi atto di una evidente divergenza reddituale e patrimoniale tra le parti all'atto dello scioglimento del vincolo matrimoniale – come rilevata dal primo giudice con pronuncia sul punto non reclamata talché il F.M. risultava che avesse dichiarato nel 2021 per l'anno di imposta 2020 un reddito lordo complessivo di euro 82.279,00, mentre la C.S. per il medesimo anno aveva dichiarato l'importo di euro 32.689,85 - osservava che tale condizione non poteva di per sè determinare il diritto della predetta all'assegno divorzile, dovendosi innanzitutto escludere il bisogno assistenziale. In questo senso evidenziava che la richiedente lavorava presso l'Istituto di credito percependo la somma sopra indicata che le consentiva di condurre una vita dignitosa e ciò prescindendo dalla condizione del tutto contingente dell'uso della casa coniugale e della percezione dell'assegno unico, strettamente legati alla convivenza con la figlia minore; l'appellata, per altro, era una giovane donna, dotata di piena capacità lavorativa, presupposti che, ex se, escludeva il bisogno di assistenza. Con riferimento, poi, alla funzione perequativa-compensativa, sottolineava che da nessun elemento agli atti poteva trarsi che la predetta sperequazione - già presente prima del matrimonio - fosse il frutto delle scelte adottate dagli ex coniugi nel corso della vita familiare o nella prospettiva della stessa e non vi erano elementi da cui trarre che alla progressione lavorativa dell'ex marito avesse significativamente contribuito la C.S. nel corso della non particolarmente lunga (circa sette anni) vita matrimoniale, sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali per volontà comune. Invero, non vi erano comprovate allegazioni da cui trarre che l'ascesa professionale del F.M. fosse stata agevolata dalla ex moglie, e non era comunque sufficiente a fondare il diritto di quest'ultima all'assegno l'assunzione in via prevalente della cura delle esigenze della figlia minore in assenza, si ripete, di prova del fatto di corrispondenti aspettative professionali sacrificate . In ordine, infatti, al “sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali” (Cfr. Sentenze della Cassazione già citate), la Corte distrettuale rilevava che la C.S. si era limitata ad asserire di avere risolto un precedente contratto di lavoro perché la costringeva a trasferte settimanali inconciliabili con la futura creazione di un progetto familiare e di avere, altresì, rinunciato ad un contratto a tempo indeterminato presso una società di revisione, ma tali asserzioni oltre a non essere comprovate risultano sconfessate dalla produzione di un contestuale contratto con la Banca S. al momento della conclusione del contratto con la predetta società. Né, del resto, potevano trarsi ulteriori elementi di prova dalle prove testimoniali richieste che, pertanto si reputano inammissibili. Invero, l'assenza di prova circa l'asserita maggiore vantaggiosità di un possibile contratto a tempo indeterminato tra la C.S. e la predetta società di revisione rendeva del tutto inammissibili e superflui i capitolati in cui si vuole chiedere al teste di riferire circa l'asserita indicazione data al F.M. alla propria futura moglie (i fatti infatti riguardano un periodo antecedente al matrimonio) di lasciare il detto lavoro; e non poteva sottacersi che del tutto non conducenti erano gli ulteriori capitolati afferenti a fatti non rilevanti, tra cui l'attività agonistica sportiva della C.S. posto che, oltre ad aver avuto quest'ultima alla data del matrimonio quasi trent'anni, non aveva comunque nemmeno allegato che dalla detta attività traesse un beneficio economico. Avverso tale pronuncia C.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito F.M. con controricorso seguito da memoria. Ragioni della decisione Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia la ai sensi dell' articolo 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. - vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello disposto la revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie sulla base di motivazione apparente con riferimento agli articolo 111 Cost. , comma 6, e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione alle rinunce lavorative compiute dalla stessa per il matrimonio. Con un secondo motivo si deduce ai sensi dell' articolo 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. - vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello disposto la revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie sulla base di motivazione apparente con riferimento agli articolo 111 Cost. , comma 6, e 132, comma 2, n. c.p.c., non ritenendo provati fatti documentalmente dimostrati. Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell' art 360 primo comma nr 3 c.p.c. dell'articolo 5, comma 6, Legge n. 898 del 1970 - Omesso riconoscimento della funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile e disapplicazione dei principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 18287/2018 della Corte di Cassazione . I tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché aventi ad oggetto la medesima statuizione, sebbene sotto angolature diverse, ma costituenti frammenti di un'unica sostanziale doglianza che è infondata in relazione ai profili dedotti. Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, qualora essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture ( Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020 ). Nel caso di specie, come emerge dalla sintesi della motivazione sopra riportata, la Corte di merito ha illustrato le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto l'assenza di una prova adeguata del fatto che la differenza tra le condizioni economiche delle parti fosse stata determinata dalle scelte endofamiliari, con argomenti semplicemente non condivisi dalla ricorrente, sulla base di valutazioni in fatto chiaramente esplicitate e in questa sede non sindacabili. Come è stato già precisato, rispetto alla precedente giurisprudenza espressa da Cass. n. 24250 del 08/09/2021 , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, qui ricorrente, - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 - perché l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio ( Cass. n. 4328 del 19/02/2024 ). In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023 ; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021 ). Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità ( Cass. n. 32354 del 13/12/2024 .), mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive ( Cass. n. 26520 del 11/10/2024 ). Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso perché la Corte si è attenuta alle disposizioni in esame, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente. Il giudice del merito ha affermato che: non era stato dimostrato che la disparità economica fra gli ex coniugi fosse dipesa dalle scelte compiute dall'ex moglie durante il matrimonio a discapito della sua professionalità ed a favore del bene della famiglia e neppure che l'ascesa professionale del marito fosse stata agevolata dalla ex moglie. Quanto poi alle rinunce professionali ha osservato che la prospettata rinuncia ad un contratto a tempo indeterminato presso una società di revisione, non solo non era stata dimostrata ma risultava sconfessata dalla produzione di un contestuale contratto con la Banca S. al momento della conclusione del contratto con la predetta società. Ora, le censure in esame, in realtà, sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, già valutate, sia in relazione alla rilevante differenza patrimoniale - che la Corte territoriale ha collegato alla sola attività del marito e non al contributo della moglie -, che all'attività lavorativa costantemente esplicata dalla ricorrente dopo il matrimonio, e alla circostanza che la stessa ex moglie avesse rinunciato a coltivare le sue ambizioni professionali per dedicarsi alla cura della famiglia In altri termini, la ricorrente non ha provato che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, fosse l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari in quanto, al contrario, è stato accertato che la stessa ricorrente avesse coltivato la sua attività impiegatizia non emergendo dunque, nessuna rinuncia ad aspettative legittimamente connesse alla propria qualifica professionale. Né la ricorrente ha allegato e dimostrato di aver dovuto rinunciare ad ulteriori aspettative professionali, diverse da quelle citate, in ragione del suo contributo alla vita familiare. Invero, il beneficio economico-patrimoniale che l'ex marito avesse tratto dal lavoro professionale svolto dall'ex moglie, che peraltro non risulta dimostrato, non legittima, di per sé, il riconoscimento della funzione perequativa dell'assegno divorzile, essendo a tale fine necessario altresì che l'ex coniuge abbia dovuto rinunciare a significativi aspetti della propria vita lavorativa o sociale e che tale rinunciacome dettosia causalmente riconducibile all'accrescimento patrimoniale dell'ex coniuge o della compagine familiare. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente liquidate in € 2000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell 'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 200 2, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell 'articolo 52, comma 2, D.Lgs. 196/200 3.