Per il diritto italiano ed europeo, ai fini di qualificare un soggetto come “consumatore” e quindi assoggettarlo alla relativa disciplina legale, non rileva la sua competenza specifica o preparazione professionale, ma è sufficiente che nel concludere un contratto (di natura e scopo non professionali) egli lo faccia con il fine della soddisfazione delle esigenze personali proprie e della propria famiglia. Il foro del consumatore, tuttavia, è inderogabile o opzionale?
Una famiglia inglese acquistava un pacchetto turistico “tutto compreso” e consistente in una crociera organizzata da una notissima compagnia del settore con sede in America. Questo viaggio avrebbe avuto una durata di dieci giorni e sarebbe partito dal porto di Venezia, nonché terminato nello stesso luogo al termine del viaggio. Nel corso della permanenza sulla nave, tuttavia, il figlio minore della famiglia subiva dei danni fisici e la famiglia intera, danni psicologici , anche dovuti al trattamento ricevuto dallo staff. La famiglia, quindi, agiva giudizialmente per ottenere il ristoro dei danni presso il Tribunale di Venezia, ossia il Tribunale nel quale aveva avuto esecuzione il contratto. Si costituiva in giudizio la multinazionale di controparte negando, innanzitutto, la giurisdizione del giudice italiano, stante la propria sede in America e la cittadinanza inglese degli attori. Si noti, in ogni caso, che la causa principiava prima della c.d. “Brexit” e quindi l'Inghilterra era all'epoca parte dell'Unione Europea. Sia il giudice di prime cure, che quello di secondo grado non riconoscevano la propria giurisdizione e rigettavano quindi la domanda risarcitoria attorea. La vicenda, a seguito di ricorso della famiglia, approdava alla Corte di Cassazione Italiana, che valutava come di seguito la questione giuridica sottesa alla controversia. La questione giuridica che si pone, però, è sulla inderogabilità o meno del foro del consumatore . Una prima tesi per la sua inderogabilità si avrebbe con l'analisi del reg. UE 1215/2012 . Alcune delle norme presenti in detta fonte farebbero propendere per l'assioma che, una volta identificata la possibilità della sussistenza della qualifica di consumatore in capo a una parte processuale, allora questa giurisdizione sarebbe inderogabile . Ciò per necessità che le norme sulla competenza «presentino un altro grado di prevedibilità» (art 15) e perché il foro del domicilio del convenuto sia completato con previsione «di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia» (articolo 16). Nella medesima norma, poi, l'articolo 18 afferma che in relazione ai contratti di consumo, assicurativi e di lavoro, il foro alternativo si giustifica alla luce dell'opportunità di tutelare la parte più debole «con norme in materia di competenza più favorevoli rispetto alle regole generali» e l'articolo 19, stabilisce che, fatti salvi i criteri di competenza esclusiva ( articolo 24 del Reg. UE n. 1215/2012 ) «dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti (…) di consumo … in cui tale autonomia è limitata». Peraltro anche la giurisprudenza della CGUE suggerirebbe una seria rigidità nell'interpretazione di tali norme (si veda ad esempio: sentenza 20.1.2005, in C464/01, cit.; sentenza 25.1.2018, in C-498/16, cit.; sentenza 3.9.2020, in C-98/20, ECLI:EU:C:2020:672; sentenza 8.6.2023, in C-570/21, ECLI:EU:C:2023:456; sentenza 14.9.2023, in C-821/21 ECLI:EU:C:2023:672). In caso di convenuto non domiciliato in uno Stato membro, poi, il Regolamento citato rinvia alle norme giurisdizionali di ciascuno Stato, con applicazione del citato articolo 18. Da ultimo, l'articolo 19 afferma la possibilità di derogare il foro del consumatore solo in case ad una convenzione che consenta al consumatore di adire un'autorità giudiziale differente. La tesi degli attori, invece, propendeva per la derogabilità del foro del consumatore ai sensi del Reg. UE 1215/2012. Secondo questa tesi, in buona sostanza, le norme che prevedevano l'istituzione del foro del consumatore lo affiancavano agli ordinari criteri di elezione della giurisdizione proprio per un favor nei confronti del consumatore, e non quindi per irrigidirne le possibilità di scelta, ma, al contrario, per aumentare le facoltà dello stesso di agire per ottenere un risarcimento del danno subito. Tale posizione di vantaggio rinverrebbe la sua ratio nella riequilibrazione del sinallagma contrattuale che vede il consumatore svantaggiato avverso l'altro contraente professionista in sede di formazione della volontà contrattuale. Secondo questa tesi la formulazione dell' articolo 18 del Reg. UE 1215/2012 consentirebbe la scelta del foro come opzionale, dato che si legge in tale norma che «L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore». La giurisprudenza della CGUE, sul punto, parrebbe incentivare questa interpretazione, facendo leva sulla elasticità nelle norme relative ai criteri di scelta della giurisdizione come un modo per soddisfare l'effettiva tutela del soggetto danneggiato (così in sentenza 14.4.2008, in C-268/06, ECLI:EU:C:2008:223; sentenza 29.10.2009, in C-63/08, ECLI:EU:C:2009:666). In ragione di questo contrasto la Cassazione rinveniva un obbligo di rinvio pregiudiziale , dovendo essa interrogare il Giudice Europeo al fine di trarne una risposta sui criteri di interpretazione da utilizzare per decidere la controversia, essendo la questione innovativa e non constando la stessa di pronunce giurisprudenziali della CGUE chiarificatrici sulla questione. La Cassazione a Sezioni Unite, quindi, premesso quanto sopra, pronunciava in data 5 gennaio 2026 una ordinanza interlocutoria con la quale sottoponeva la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea , per ottenere una pronuncia della stessa, necessaria ai fini della pronuncia della sentenza italiana.
Presidente D’Ascola – Relatore Vincenti Il testo integrale sarà disponibile a breve.