Per il diritto italiano ed europeo, ai fini di qualificare un soggetto come “consumatore” e quindi assoggettarlo alla relativa disciplina legale, non rileva la sua competenza specifica o preparazione professionale, ma è sufficiente che nel concludere un contratto (di natura e scopo non professionali) egli lo faccia con il fine della soddisfazione delle esigenze personali proprie e della propria famiglia. Il foro del consumatore, tuttavia, è inderogabile o opzionale?
Una famiglia inglese acquistava un pacchetto turistico “tutto compreso” e consistente in una crociera organizzata da una notissima compagnia del settore con sede in America. Questo viaggio avrebbe avuto una durata di dieci giorni e sarebbe partito dal porto di Venezia, nonché terminato nello stesso luogo al termine del viaggio. Nel corso della permanenza sulla nave, tuttavia, il figlio minore della famiglia subiva dei danni fisici e la famiglia intera, danni psicologici , anche dovuti al trattamento ricevuto dallo staff. La famiglia, quindi, agiva giudizialmente per ottenere il ristoro dei danni presso il Tribunale di Venezia, ossia il Tribunale nel quale aveva avuto esecuzione il contratto. Si costituiva in giudizio la multinazionale di controparte negando, innanzitutto, la giurisdizione del giudice italiano, stante la propria sede in America e la cittadinanza inglese degli attori. Si noti, in ogni caso, che la causa principiava prima della c.d. “Brexit” e quindi l'Inghilterra era all'epoca parte dell'Unione Europea. Sia il giudice di prime cure, che quello di secondo grado non riconoscevano la propria giurisdizione e rigettavano quindi la domanda risarcitoria attorea. La vicenda, a seguito di ricorso della famiglia, approdava alla Corte di Cassazione Italiana, che valutava come di seguito la questione giuridica sottesa alla controversia. La questione giuridica che si pone, però, è sulla inderogabilità o meno del foro del consumatore . Una prima tesi per la sua inderogabilità si avrebbe con l'analisi del reg. UE 1215/2012 . Alcune delle norme presenti in detta fonte farebbero propendere per l'assioma che, una volta identificata la possibilità della sussistenza della qualifica di consumatore in capo a una parte processuale, allora questa giurisdizione sarebbe inderogabile . Ciò per necessità che le norme sulla competenza «presentino un altro grado di prevedibilità» (art 15) e perché il foro del domicilio del convenuto sia completato con previsione «di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia» (articolo 16). Nella medesima norma, poi, l'articolo 18 afferma che in relazione ai contratti di consumo, assicurativi e di lavoro, il foro alternativo si giustifica alla luce dell'opportunità di tutelare la parte più debole «con norme in materia di competenza più favorevoli rispetto alle regole generali» e l'articolo 19, stabilisce che, fatti salvi i criteri di competenza esclusiva ( articolo 24 del Reg. UE n. 1215/2012 ) «dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti (…) di consumo … in cui tale autonomia è limitata». Peraltro anche la giurisprudenza della CGUE suggerirebbe una seria rigidità nell'interpretazione di tali norme (si veda ad esempio: sentenza 20.1.2005, in C464/01, cit.; sentenza 25.1.2018, in C-498/16, cit.; sentenza 3.9.2020, in C-98/20, ECLI:EU:C:2020:672; sentenza 8.6.2023, in C-570/21, ECLI:EU:C:2023:456; sentenza 14.9.2023, in C-821/21 ECLI:EU:C:2023:672). In caso di convenuto non domiciliato in uno Stato membro, poi, il Regolamento citato rinvia alle norme giurisdizionali di ciascuno Stato, con applicazione del citato articolo 18. Da ultimo, l'articolo 19 afferma la possibilità di derogare il foro del consumatore solo in case ad una convenzione che consenta al consumatore di adire un'autorità giudiziale differente. La tesi degli attori, invece, propendeva per la derogabilità del foro del consumatore ai sensi del Reg. UE 1215/2012. Secondo questa tesi, in buona sostanza, le norme che prevedevano l'istituzione del foro del consumatore lo affiancavano agli ordinari criteri di elezione della giurisdizione proprio per un favor nei confronti del consumatore, e non quindi per irrigidirne le possibilità di scelta, ma, al contrario, per aumentare le facoltà dello stesso di agire per ottenere un risarcimento del danno subito. Tale posizione di vantaggio rinverrebbe la sua ratio nella riequilibrazione del sinallagma contrattuale che vede il consumatore svantaggiato avverso l'altro contraente professionista in sede di formazione della volontà contrattuale. Secondo questa tesi la formulazione dell' articolo 18 del Reg. UE 1215/2012 consentirebbe la scelta del foro come opzionale, dato che si legge in tale norma che «L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore». La giurisprudenza della CGUE, sul punto, parrebbe incentivare questa interpretazione, facendo leva sulla elasticità nelle norme relative ai criteri di scelta della giurisdizione come un modo per soddisfare l'effettiva tutela del soggetto danneggiato (così in sentenza 14.4.2008, in C-268/06, ECLI:EU:C:2008:223; sentenza 29.10.2009, in C-63/08, ECLI:EU:C:2009:666). In ragione di questo contrasto la Cassazione rinveniva un obbligo di rinvio pregiudiziale , dovendo essa interrogare il Giudice Europeo al fine di trarne una risposta sui criteri di interpretazione da utilizzare per decidere la controversia, essendo la questione innovativa e non constando la stessa di pronunce giurisprudenziali della CGUE chiarificatrici sulla questione. La Cassazione a Sezioni Unite, quindi, premesso quanto sopra, pronunciava in data 5 gennaio 2026 una ordinanza interlocutoria con la quale sottoponeva la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea , per ottenere una pronuncia della stessa, necessaria ai fini della pronuncia della sentenza italiana.
Presidente D'Ascola – Relatore Vincenti Fatti di causa e ragioni della decisione La questione pregiudiziale. 1. Questa Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, giudice di ultima istanza, ritiene di dover sottoporre a codesta Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE) domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell' articolo 267, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: TFUE ), in ordine alla seguente questione di interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (di seguito: Reg. UE n. 1215/2012 ), la cui soluzione si impone come necessaria ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi a sé. 2. Dica la CGUE (nelle circostanze proprie della causa principale: giudizio promosso dinanzi al giudice italiano da acquirenti, residenti in Irlanda, di un pacchetto vacanze per crociera turistica, al fine di ottenere dalla società venditrice del pacchetto turistico e organizzatrice della crociera, con sede in Inghilterra, il risarcimento dei danni subiti nel corso della crociera stessa, iniziata con imbarco in un porto italiano e terminata con sbarco nello stesso porto di imbarco): se il consumatore - al quale l' articolo 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l'altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore - possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (articolo 7, paragrafo 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, del Reg. UE n. 1215/2012 ) . La controversia pendente dinanzi a questa Corte di cassazione. 3. Questa Corte, a Sezioni Unite, è chiamata a decidere se nella controversia promossa da alcuni fruitori di un pacchetto vacanze per crociera turistica sussista la giurisdizione del giudice italiano; giurisdizione che è stata negata sia dall'adito Tribunale di Venezia, giudice di primo grado, che dalla Corte di appello di Venezia, giudice di appello, quest'ultima con la sentenza pubblicata il 9 maggio 2022, oggetto di impugnazione con il ricorso per cassazione. 4. Il giudizio principale è sorto a seguito di domanda proposta, con ricorso in data 12 luglio 2017, dai coniugi J.P.B. e M.C., in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità sui tre figli minori, tutti residenti in Irlanda (Omissis), al fine di ottenere dalla convenuta MAGICAL CRUISE COMPANY LTD TRADING AS DISNEY CRUISE LINE (di seguito anche solo: Disney Cruise), società con sede legale nel Regno Unito (a Londra, Inghilterra), il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti durante una crociera organizzata dalla stessa Disney Cruise nel luglio 2014. 5. A fondamento della domanda risarcitoria, gli attori avevano dedotto: a) di avere acquistato in data 27 marzo 2014 da Disney Cruise, tramite internet, un pacchetto crociera per tutti i componenti della famiglia ad un prezzo globale e unitario di US$ 12.308,09; b) l'itinerario del pacchetto turistico prevedeva che la crociera iniziasse il 5 luglio 2014, con imbarco nella nave da crociera presso il porto di Venezia, e terminasse il 14 luglio 2014, con sbarco della nave sempre presso il porto di Venezia; c) nel corso della crociera il figlio minore P.B. riportava dei lividi a seguito di immobilizzazione all'interno di una culla da parte di una componente della crèche cui era stato affidato e a tale episodio si aggiungevano ulteriori gravi condotte di pressioni psicologiche perpetrate da parte del personale di bordo. 6. La convenuta Disney Cruise, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e, in subordine, chiedeva l'integrale rigetto delle domande proposte dai ricorrenti. 7. Il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'eccezione della convenuta, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano affermando che: a) gli attori avevano acquistato dalla convenuta un pacchetto , cioè un servizio tutto compreso, nel corso del quale erano offerti servizi ulteriori (ristorazione alloggio, intrattenimento, escursioni) oltre al trasporto che assumeva quindi carattere accessorio; b) gli attori erano, quindi, da qualificarsi come consumatori ai sensi dell'articolo 3 lett. A) del Codice del Consumo e dell'articolo 2 della direttiva 85/577/CEE e cioè come persone fisiche che acquistano un pacchetto turistico tutto compreso (come un viaggio organizzato in crociera) per finalità di vacanza, svago o distrazione, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta , trovando applicazione, pertanto, l' articolo 18 del Reg. UE 1215/2012 . 8. La Corte di appello di Venezia respingeva l'impugnazione dei coniugi B.-C. osservando che: a) erano da rigettare le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell' articolo 267 TFUE , riguardanti la configurabilità nel caso di specie della qualifica di consumatori in capo agli attori/appellanti e la corretta interpretazione dell'articolo 5 del Reg. UE 44/2001 in relazione all'effettivo luogo di esecuzione dei servizi previsti nel contratto stipulato dall'appellante con l'appellata in data 27 marzo 2024 ; b) agli attori/appellanti - alla luce della normativa di settore (articolo 2 della direttiva 1990/314/CEE; articolo 2 della direttiva 85/577/CEE; articolo 3 D.Lgs. n. 206 del 2005 ) - andava attribuita la qualifica di consumatori in ragione delle caratteristiche del prodotto acquistato e cioè una crociera turistica (pacchetto vacanze, comprensivo di plurimi servizi di soggiorno e svago) e quindi delle motivazioni del viaggio ; b.1) essi, infatti, avevano rappresentato in primo grado che la crociera Disney era stata scelta come viaggio di famiglia al fine di contemperare le esigenze di svago dei genitori e quelle dei tre figli minori proprio per le sue caratteristiche, ben descritte dagli appellati (escursioni a terra, ma anche servizi a bordo mirati al fine di svagare e divertire i più piccoli per la presenza in momenti chiave della giornata, di addetti travestiti da notissimi personaggi Disney) ; c) era, dunque (i)rrilevante ... che la crociera sia stata acquistata dal padre J.P.B. utilizzando la sua qualifica professionale ed il sito apposito della sua agenzia, essendo all'evidenza assolutamente prevalente, se non esclusiva, la finalità consumeristica, in considerazione del numero dei partecipanti (tutti familiari stretti) e delle caratteristiche del viaggio acquistato avente un evidente fine turistico/ricreativo ; d) la stessa giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 6578/2021 ) aveva affermato che, ai fini della identificazione del soggetto come consumatore, non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato consumatore allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale . 9. I coniugi J.P.B. e M.C., in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità sui tre figli minori, hanno proposto ricorso per la cassazione della anzidetta sentenza di appello in base a due motivi di censura. 10. In sintesi, i ricorrenti insistono per l'affermazione della competenza giurisdizionale del giudice italiano, in riferimento al foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, assumendo, anzitutto, di non rivestire la qualità di consumatori, in quanto il pacchetto vacanze è stato acquistato dalla (Omissis) nella sua qualità di Agente della Magic Cruise al prezzo di 10.051,30 dollari in luogo del prezzo di 12.308,05 dollari e ciò in ragione del fatto che la agenzia aveva maturato la relativa provvigione pari 2.256,68 dollari, somma corrisposta dalla convenuta al sig. Ba.Jo. titolare della Magical Vacantions . Pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto applicare l' articolo 83 del D.Lgs. n. 206/2005 , che individua il consumatore di pacchetti turistici nel contraente principale che si impegna ad acquistarlo senza remunerazione , là dove, invece, J. B. aveva ricevuto per l'acquisto una provvigione di oltre duemila dollari. In ogni caso, i ricorrenti censurano l'inderogabilità del foro del consumatore stabilita dagli articolo 33 e 66-bis del cod. cons. , nonché dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 79/2011 , quali disposizioni che contrasterebbero con la disciplina eurounitaria recata dai regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 , la quale - utilizzando il termine può - consentirebbe di derogare al foro del consumatore. 11. La MAGICAL CRUISE COMPANY LTD TRADING AS DISNEY CRUISE LINE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano. 12. La trattazione del ricorso è stata assegnata a queste Sezioni Unite, giudice regolatore della giurisdizione, a seguito di ordinanza interlocutoria n. 24706 del 13 settembre 2024 della Terza Sezione civile della Corte di cassazione . 13. In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio del 10 giugno 2025, fissata per la decisione a seguito di rinvio dall'adunanza camerale del 25 marzo 2025 (in vista della quale la società controricorrente aveva depositato una seconda memoria), ha depositato memoria il pubblico ministero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con conferma della pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice italiano. 14. Con ordinanza interlocutoria n. 15571 dell'11 giugno 2025, queste Sezioni Unite hanno rinviato la discussione della causa alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025, ravvisando, nelle censure veicolate con il secondo motivo di ricorso, la prospettazione di una questione di diritto nuova e di particolare rilevanza, ossia quella della derogabilità, o meno, del foro del consumatore anche in favore del foro di cui all' articolo 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 (già articolo 5 del Regolamento CE n. 44/2001) nel caso in cui sia lo stesso consumatore a proporre l'azione contro l'altra parte contrattuale. Le disposizioni di diritto immediatamente rilevanti. 15. Il Regolamento (UE) n. 1215/2012. - Considerando (14): (...) Al fine di provvedere alla protezione dei consumatori e dei lavoratori dipendenti nonché di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno competenza esclusiva e di rispettare l'autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto . - Considerando (15): È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...) . - Considerando (16): Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione . - Considerando (18): Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali . - Considerando (19): Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata . - articolo 4: 1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. (...) . - articolo 7: Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b); 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; 3) qualora si tratti di un'azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell'azione civile; (...) . - articolo 17: 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività. 2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest'ultimo Stato membro. 3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale . - articolo 18: 1. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore. 2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione . - articolo 19: Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia; 2) che consenta al consumatore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o 3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni . 16. Le direttive sul consumatore. - articolo 2 della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (85/577/CEE): Ai fini della presente direttiva si intende per: - consumatore , la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale; - commerciante , la persona fisica o giuridica che, nel concludere la transazione in questione, agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, o la persona che agisce a nome o per conto di un commerciante . - articolo 2 della direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso (90/314/CEE): Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte: a) trasporto, b) alloggio, c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del tutto compreso . La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva; 2) organizzatore: la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore; 3) venditore: la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall'organizzatore; 4) consumatore: la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso ( il contraente principale ) o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso ( gli altri beneficiari ) o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso ( il cessionario ); 5) contratto: l'accordo che lega il consumatore all'organizzatore e/o al venditore . - articolo 28 e 29 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio: articolo 28: 1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1 gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 2.Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2018. (...) ; articolo 29: La direttiva 90/314/CEE è abrogata con effetto dal 1 luglio 2018. (...) . 17. La normativa interna (richiamata nel ricorso). - articolo 3, 33, 66-bis, 78, 83, 84 e Parte 2 dell'Allegato-II quater di cui agli articolo 71, comma 1, lettera c), e 73, commi 3, lettera b) e 4), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ( Codice del consumo ): articolo 3: 1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; (...) c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; (...) ; articolo 83: 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore ; articolo 84: 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo (gli articolo 83 e 84 sono stati abrogati dall' articolo 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ); articolo 33: 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (...) u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (...) ; articolo 66-bis: 1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato ; articolo 78: (...) 2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. 3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo ; Parte 2 dell'Allegato-II quater: Informazioni generali: (...) In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore ; - articolo 34 dell'allegato 1del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 : 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo . La rilevanza della questione pregiudiziale. 18. La questione pregiudiziale è rilevante nel presente giudizio principale in quanto - presupposta la qualità di consumatori rivestita dai ricorrenti e la tipologia del contratto da essi concluso (pacchetto turistico avente ad oggetto una crociera turistica , ossia un viaggio-vacanza tutto compreso : trasporto-alloggio-servizi turistici) - la competenza giurisdizionale del giudice italiano verrebbe confermata in ragione della inderogabilità del foro stabilito dal par. 1 dell' articolo 18 del Reg. UE n. 1215/2012 , giacché sia l'altra parte del contratto, sia i ricorrenti (originari attori) non sono domiciliati in Italia. Diversamente, ove quel foro si ritenesse derogabile, sussisterebbe la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito in base al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (articolo 7, par. 1, lett. b, del Reg. UE n. 1215/2012 ), che andrebbe individuato in Venezia (Italia), ossia il luogo da cui, in base al contratto inter-partes, ha avuto inizio e conclusione la crociera turistica. 19. Occorre, anzitutto, premettere che non ha rilievo la prospettiva - su cui insistono i ricorrenti - del contrasto tra l'inderogabilità del foro del domicilio (o residenza) del consumatore, prevista dall' articolo 66-bis del D.Lgs. n. 206 del 2005 e la natura facoltativa del foro previsto dall' articolo 18 del Reg. UE n. 1215/2012 . La disposizione nazionale, infatti, nel richiamare quale presupposto della sua applicabilità la ricorrenza di un domicilio del consumatore all'interno dello Stato, si rifà ad un elemento non congruente con gli elementi di internazionalità che la fattispecie in esame presenta (essendo entrambe le parti contrattuali, come detto, non domiciliate, né residenti in Italia) e che sono il presupposto dell'applicazione delle disposizioni dell'anzidetto Regolamento. 20. La controversia rientra, dunque, nell'ambito applicativo, anche ratione temporis, del citato Reg. UE n. 1215/2012 , entrato in vigore il 10 gennaio 2015 (cfr. articolo 81). La disciplina applicabile va, infatti, individuata con riferimento del momento di proposizione dell'azione giudiziaria (CGUE, sentenza 14.2.2019, in C-630/17, ECLI:EU:C:2019:123); nella specie, i ricorrenti hanno proposto ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. , dinanzi al giudice italiano (Tribunale di Venezia), il 12 luglio 2017. 21. Inoltre, le disposizioni del Reg. UE n. 1215/2012 , a seguito della Brexit, si applicano ai procedimenti avviati prima del 31 dicembre 2020, ossia della fine del periodo di transizione (articolo 67, comma primo, e 126 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica: cd. Brexit Withdrawal Agreement). 22. Ciò premesso, ritiene questo giudice di ultima istanza, anche in forza di quanto già accertato dai giudici di primo e secondo grado e delle risultanze documentali agli atti, che ai ricorrenti, originari attori, debba riconoscersi la qualità di consumatori. 23. La nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato, restando irrilevante l'eventuale possesso di specifiche competenze e conoscenze nel settore di riferimento. 24. Le norme sulla competenza di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento CE n. 44/2001 e del regolamento UE n. 1215/2012 costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza fissata, rispettivamente, all'articolo 2 ed all'articolo 4, par. 1, di tali regolamenti, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza speciale in materia di contratti, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (CGUE, sentenza 25.1.2018, in C-498/16, ECLI:EU:C:2018:37). 25. Di conseguenza, la nozione di consumatore , ai sensi di tali disposizioni, deve essere interpretata facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona. Sono, quindi, i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, e dunque per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi, quelli che rientrano nel particolare regime previsto dai citati regolamenti in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale (CGUE: sentenza 9.3.2023, in C-239/22, ECLI:EU:C:2023:181; sentenza 20.10.2022, in C-604/20, ECLI:EU:C:2023:232; sentenza 14.2.2019, in C-630/17, cit.; sentenza 3.10.2019, in C-208/18, ECLI:EU:C:2019:825). 26. Dunque, lo stato soggettivo di consumatore , agli effetti (che qui rilevano) delle regole di competenza dettate in materia di contratti conclusi dai consumatori, dipende pur sempre dalla natura e dalla finalità del contratto da verificare al momento della sua conclusione, restando poi ai giudici nazionali di valutare se lo stesso soggetto nel corso dell'esecuzione del rapporto abbia fatto in concreto un uso essenzialmente professionale del servizio. 27. Per quanto riguarda, più in particolare, una persona che conclude un contratto per una duplice finalità, per un uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e in parte a fini privati, essa potrebbe avvalersi di dette norme sulla competenza solo nell'ipotesi in cui il collegamento di tale contratto con l'attività professionale della persona medesima sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (CGUE, sentenza 14.2.2019, in C-630/17, cit.). Pertanto, la qualità di consumatore dipende dalla finalità professionale o privata perseguita con la conclusione del contratto di cui trattasi. Infatti, una persona che ha concluso un contratto dev'essere qualificata come consumatore se la conclusione di tale contratto non rientra nella sua attività professionale o, in caso di contratto con duplice finalità, in parte professionale e in parte privata, se l'uso professionale è trascurabile nel contesto dell'operazione considerata nel suo complesso. Invece, la natura dell'attività professionale esercitata dalla persona che invoca la qualità di consumatore non è pertinente ai fini di una qualificazione siffatta. 28. Va, poi, osservato che, in forza di quanto affermato da codesta CGUE con la sentenza 7.10. 2010, in C-585/08 e C-144/09 (par. 35; ECLI:EU:C:2010:740), in forza dell'articolo 15, par. 3, del Reg. CE n. 44/2001 (ora, articolo 17, par. 3, del Reg. UE n. 1215/2012 ) sono soggetti alle regole di competenza giurisdizionale previste nella sezione 4 del capo II del regolamento medesimo solo quei contratti di trasporto che prevedano prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Si deve rilevare che i contratti di trasporto ivi contemplati sono assimilabili a quelli corrispondenti alla nozione di viaggio tutto compreso ai sensi della direttiva 90/314 . 29. Nel nostro caso, il contratto di viaggio tutto compreso aveva finalità esclusivamente personali della famiglia degli attori, compreso J. P. B., agente commerciale della società controricorrente, al fine di godere di una vacanza in crociera. 30. In altri termini, natura e finalità del contratto erano, nella specie, estranee all'attività di agente commerciale della società di cui J. P. B. era legale rappresentante, rivolgendosi esclusivamente ai bisogni della famiglia e per esigenze - di svago e ricreative - ad essa intimamente collegate. Si tratta, dunque, di finalità esclusivamente rivolte ad un uso non professionale, per cui diviene irrilevante che l'acquisto del pacchetto turistico tutto compreso sia stato effettuato dall'agenzia legata allo stesso soggetto che ha goduto della vacanza con i propri familiari. 31. Nella presente controversia neppure trova rilievo l'ipotesi di rinuncia da parte degli attori-consumatori alla protezione prevista dagli articolo 17 e 18 Reg. 1215/2012. 32. Una tale ipotesi ha luogo là dove emerga - in base a verifica rimessa al giudice della causa - che il professionista non potesse legittimamente ignorare la finalità extraprofessionale dell'operazione, in ragione del fatto che il presunto consumatore, con il suo comportamento nei confronti della controparte, avrebbe in realtà dato l'impressione a quest'ultima di agire a fini professionali. In un caso siffatto, le regole specifiche di competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori sancite dagli articolo 13-15 della Convenzione di Bruxelles non troverebbero applicazione, anche qualora il contratto non perseguisse in quanto tale una finalità professionale non trascurabile, dato che si deve ritenere che il singolo abbia rinunciato alla protezione prevista dai detti articoli, considerata l'impressione che ha fatto sorgere presso la sua controparte in buona fede (tra le altre: CGUE, sentenza 20.1.2005, in C-464/01, ECLI:EU:C:2005:32; CGUE, sentenza 9.3.2023, in C-177/22, ECLI:EU:C:2023:185). 33. In questo caso vi sarebbe un comportamento equivoco del consumatore in contrasto con la buona fede del professionista, così da dare rilievo al principio di affidamento, alla stregua di uno stretto legame con i principi di certezza e di obiettiva prevedibilità della competenza giurisdizionale, volti a consentire ad entrambe le parti di identificare facilmente il giudice che conoscerà della controversia. 34. Nel caso oggetto di cognizione le circostanze di fatto sopra illustrate conducono, però, ad escludere che possa trovare evidenza l'ipotesi di rinuncia da parte degli attori-consumatori alla protezione prevista dagli articolo 17 e 18 Reg. 1215/2012, giacché il loro comportamento, quali fruitori di una crociera turistica intrapresa per svago e vacanza, non ha potuto dare alcuna impressione che agissero per fini professionali. Le ragioni del rinvio pregiudiziale. a) La tesi della inderogabilità del foro del consumatore ai sensi del Reg. UE 1215/2012 . 35. In favore della tesi sub a) militano varie e solide ragioni, che muovono, anzitutto, dal rilievo che assumono i Considerando nn. 15-18 del Reg. UE n. 1215/2012 , là dove in particolare: a) il n. 15, evidenzia la necessità che le norme sulla competenza presentino un altro grado di prevedibilità ; b) il n. 16 precisa come il foro del domicilio del convenuto sia completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia ; c) il n. 18 afferma che, in relazione ai contratti di consumo, assicurativi e di lavoro, il foro alternativo si giustifica alla luce dell'opportunità di tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli rispetto alle regole generali ; d) il n. 19, stabilisce che, fatti salvi i criteri di competenza esclusiva ( articolo 24 del Reg. UE n. 1215/2012 ) dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti (...) di consumo ... in cui tale autonomia è limitata . 36. Giova, altresì, evidenziare che la giurisprudenza di codesta CGUE appare consolidata nel ritenere che le norme sulla competenza di cui alla sezione 4 del capo II del Reg. 1215/2012 (ma già quelle, analoghe, del Reg. 44/2001) costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza speciale in materia di contratti, dettata dall'articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento (Reg. CE n. 44/2001), secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto, tali norme devono necessariamente essere oggetto di un'interpretazione restrittiva (tra le molte: sentenza 20.1.2005, in C-464/01, cit.; sentenza 25.1.2018, in C-498/16, cit.; sentenza 3.9.2020, in C-98/20, ECLI:EU:C:2020:672; sentenza 8.6.2023, in C-570/21, ECLI:EU:C:2023:456; sentenza 14.9.2023, in C-821/21 ECLI:EU:C:2023:672). 37. Sotto tale profilo, il foro del consumatore, essendo speciale e derogatorio rispetto sia al foro generale, che a quello speciale previsto dall'articolo 7, n. 1, verrebbe, quindi, a prevalere in ogni caso anche su tale ultimo criterio di collegamento. 38. Inoltre, come previsto dall'articolo 17, n. 1, alla competenza speciale del foro del consumatore fanno eccezione, per espressa disposizione di regolamento, le ipotesi disciplinate dall'articolo 6 e dall'articolo 7, n. 5, quest'ultima attinente alla controversia sull'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività (nel quale caso, il foro corrisponde con il luogo in cui la succursale, l'agenzia o la sede di attività è situata). Un'eccezione, dunque, circoscritta a quella ipotesi (articolo 7, n. 5) di competenza speciale regolata dall'articolo 7 che contempla anche la competenza speciale della materia contrattuale , di cui al n. 1 - evocata in loro favore dai ricorrenti -, che, tuttavia, il legislatore europeo non ha indicato come eccezione al foro del consumatore. 39. Ed ancora, l'inderogabilità dell'articolo 18, n. 1, parrebbe confermata dal citato articolo 6, che, rispetto al convenuto non domiciliato in uno Stato membro, rinvia, ai fini della competenza delle autorità giurisdizionali di ciascun Stato membro, alla legge di tale Stato, facendo, però, salva l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1 . 40. Rileva anche la disciplina recata dall'articolo 19, che consente di derogare al foro del consumatore soltanto ( solo ) in base ad una convenzione: a) che sia posteriore al sorgere della controversia e che abiliti il consumatore stessa ad adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella sezione 4; b) che attribuisca la competenza all'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale, sia il consumatore, che la controparte, sono domiciliati o residenti, al momento della conclusione del contratto. 41. Tale disciplina va integrata con quella dettata dal successivo articolo 25, che consente la proroga di competenza in base ad accordi attributivi conclusi per iscritto che però non devono contrastare, tra l'altro, con l'articolo 19 (sentenza 14.2.2019, in C-630-17, cit.). Dunque, non potrà trattarsi di accordi antecedenti o contestuali al sorgere della controversia di cui è parte il consumatore. 42. Ne consegue che esclusivamente un accordo posteriore al sorgere della controversia potrà anche determinare la competenza giurisdizionale del foro contrattuale di cui all'articolo 7, par. 1; dunque, in base ad una convenzione - espressione dell'esercizio manifesto dell'autonomia delle parti - consentita dal diritto positivo ( Reg. UE n. 1215/2012 ), ciò che induce ad escludere che tanto possa avvenire in base ad una scelta personale del consumatore nel proporre direttamente la controversia nel foro ritenuto più vantaggioso. 43. E in questo contesto trova risalto la previsione del Considerando n. 19 , che auspica il rispetto dell'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente, là dove però non si tratti dei contratti di consumo. 44. Andrebbe privilegiata, pertanto, una lettura di contesto dell'articolo 18 là dove prevede che il consumatore può proporre azione sia dinanzi al giudice del domicilio del professionista, sia dinanzi a quello del proprio domicilio, circoscrivendo l'alternativa alle due anzidette ipotesi e non già reputando che la possibilità si estenda anche a fori ulteriori. 45. Il Regolamento UE n. 1215/2012, mediante l'introduzione di norme sulla competenza che presentino un alto grado di prevedibilità (Considerando n. 15), persegue, infatti, un obiettivo di certezza del diritto che consiste nel potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nell'Unione, permettendo al contempo, all'attore, di identificare facilmente il giudice che può adire e, al convenuto, di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato. 46. I principi di certezza del diritto e di obiettiva prevedibilità della competenza giurisdizionale che il Regolamento UE n. 1215/2012 ha inteso perseguire verrebbero, quindi, frustrati ove si ipotizzasse che un consumatore, oltre a poter scegliere se chiamare in un giudizio un professionista dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata oppure davanti a quelli del luogo in cui gli stesso è domiciliato (cfr. articolo 18), possa ulteriormente optare per la scelta del foro dell'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (cfr. articolo 7). 47. Una soluzione diversa comporterebbe una moltiplicazione di fori astrattamente competenti a decidere su azioni contrattuali proposte da consumatori in contrasto con il dato normativo, che riconosce al consumatore - a sua tutela - la possibilità di scegliere, in via alternativa, soltanto tra i giudici dello Stato membro in cui è domiciliato e i giudici dello stato membro in cui è domiciliato il professionista. 48. Il termine può , inserito nell'articolo 18, andrebbe riferito, quindi, all'anzidetta ristretta facoltà di scelta. b) La tesi (sostenuta dai ricorrenti) della derogabilità del foro del consumatore ai sensi del Reg. UE 1215/2012 e ulteriori considerazioni a sostegno della tesi sub a). 49. A sostegno della tesi sub b) viene in rilievo, anzitutto, l'argomento per cui l'individuazione, all'interno della sezione 4 del Reg. UE n. 1215/2012, di un sistema di disposizioni dedicate ai contratti conclusi dal consumatore, è volto a soddisfare l'esigenza di assicurare al contraente debole una maggiore protezione, attraverso la previsione di un foro, alternativo a quello generale, collegato al suo domicilio, così da poter costituire efficace rimedio agli ostacoli, in termini di costi e di disagi, che il consumatore incontrerebbe per partecipare al giudizio (quale attore o convenuto) fuori dal proprio domicilio. 50. In tale prospettiva, nell'ambito di un sistema che intende assicurare al consumatore una posizione di maggior vantaggio intesa a riequilibrare la posizione di debolezza in ambito negoziale, si giustificherebbe la possibilità di attivare, unitamente ai fori alternativi previsti nella sezione speciale al medesimo appositamente dedicata, anche quelli previsti in relazione alla tipologia di obbligazione sottesa alla dinamica negoziale di riferimento (nel caso di specie, quello individuato alla luce dell'articolo 7, punto 1, secondo trattino). 51. La circostanza che l'articolo 18, par. 1, utilizzi il verbo può dovrebbe, quindi, intendersi tale da consentire al consumatore una scelta che va oltre i limiti della stessa disposizione, attingendo, più in generale, ad uno dei diversi fori contemplati nel regolamento e, quindi, anche in virtù dell'oggetto dell'obbligazione sottesa al rapporto negoziale. 52. La comune natura alternativa e derogatoria, rispetto alla regola generale di cui all' articolo 4 del Reg. UE n. 1215/2012 , dei criteri di collegamento individuati nelle sezioni speciali del medesimo regolamento e la finalità di salvaguardia del consumatore, cui risulta ispirata la disciplina della competenza contenuta nell'articolo 18, par. 1, del regolamento, dovrebbe, dunque, condurre al riconoscimento al medesimo consumatore della possibilità di scegliere il criterio di individuazione del foro ritenuto più vantaggioso, ivi compreso quello correlato al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. 53. Sotto altro profilo, l'attribuzione al consumatore di tale scelta verrebbe a soddisfare l'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale quale finalità sottesa alla disciplina in tema di riparto della giurisdizione, come affermato dalla giurisprudenza di codesta CGUE (sentenza 14.4.2008, in C-268/06, ECLI:EU:C:2008:223; sentenza 29.10.2009, in C-63/08, ECLI:EU:C:2009:666). 54. In tali pronunce si è osservato, infatti, che le esigenze di equivalenza e di effettività, espresse attraverso l'obbligo generale per gli Stati membri di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza del diritto comunitario, valgono anche quanto alla designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni fondate su tale diritto. Il mancato rispetto delle suddette esigenze sotto tale profilo infatti è, al pari di un inadempimento delle medesime sotto il profilo della definizione delle modalità procedurali, tale da ledere il principio di tutela giurisdizionale effettiva . L'efficacia del rimedio giurisdizionale si esprime, pertanto, anche sul piano della designazione del giudice competente a decidere. 55. L'eventuale lesione del principio di tutela giurisdizionale effettiva impone, dunque, al giudice interno, di disapplicare la norma nazionale difforme dall'intento protezionistico che permea la disciplina consumeristica anche in campo processuale, dichiarandosi (d'ufficio) incompetente, sebbene la rilevabilità d'ufficio non riguarderebbe il difetto di competenza in quanto tale, bensì la vessatorietà della clausola che prevede la deroga della competenza (CGUE, sentenza 26.10.2006, in C-168/05 ECLI:EU:C:2006:675). 56. Verrebbe, quindi, in evidenza un criterio regolatorio della distribuzione delle cause di matrice soggettiva, muovendo dall'assunto, coerente con le finalità protezionistiche, che la possibilità per il consumatore di scegliere la sede più comoda dove incardinare la causa configura una garanzia posta a riequilibrio delle posizioni asimmetriche che connotano le parti contraenti, ossia al superamento di quella sostanziale diseguaglianza tra il consumatore e il professionista su cui si basa il sistema elaborato dalla Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori (CGUE, sentenza 27.6.2000, in C-240-244/98, ECLI:EU:C:2006:675). 57. In questa ottica, il criterio della distribuzione delle liti sul territorio maggiormente rispondente agli intenti protezionistici in campo processuale e idoneo ad assicurare in concreto le esigenze di equivalenza ed effettività potrebbe, dunque, rinvenirsi in quello che rimette al consumatore la scelta del luogo dove incardinare la causa, operando una lettura delle disposizioni nel senso di consentire al medesimo, di attivare anche il foro speciale previsto dall'articolo 7, punto 1, del Reg. UE n. 1215/2012. 58. Peraltro, va comunque osservato che la medesima questione della derogabilità, o meno, del foro del consumatore di cui all' articolo 18, par. 1, del Reg. UE 1215/2012 - che ingenera il dubbio sulla facoltà dello stesso di convenire in giudizio il professionista davanti alle autorità giurisdizionali di un foro alternativo a quelli ivi stabiliti - non può non riflettersi sulla analoga questione attinente al pur diverso ambito delle norme, tipiche ed esclusive dell'ordinamento interno, sul riparto di competenza tra i giudizi nazionali (norme che, come detto, non interferiscono con la decisione del ricorso in esame). 59. Sotto tale profilo, è infatti consolidato l'orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile di cui agli articolo 33 (sulla nullità della relativa clausola derogatoria) e 66-bis (sulla competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato) del D.Lgs. n. 206/2005 ogniqualvolta agisca nella qualità di attore, assumendo l'iniziativa giudiziale di adire un giudice diverso, e ciò in virtù della considerazione che la disposizione sulla competenza è prevista per la sua tutela e, quindi, non gli può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi (tra le altre: Cass. 20 aprile 2022, n. 12541 , ECLI:IT:CASS:2022:12541CIV; Cass. 28 luglio 2021, n. 21647 , ECLI:IT:CASS:2021:21647CIV; Cass., 30 giugno 2020, n. 12981 , ECLI:IT:CASS:2020:12981CIV; Cass. 28 settembre 2016, n.19061 , ECLI:IT:CASS:2016:19061CIV). 60. Tuttavia, non può non osservarsi che gli argomenti sviluppati ai parr. 49/59 che precedono, potrebbero anche essere superati, almeno in parte, dalle considerazioni che si colgono nella sentenza 8.6.2023, in C-570/21 (cit.), di codesta CGUE, secondo cui la nozione di consumatore assunta con le sentenze 20.1.2005, in C-464/01, 25.1.2018, in C-498/16 e 24.2.2019, in C-630/17 (innanzi richiamate) ai fini dell'interpretazione degli articolo 15/17 Reg. 44/2001 e 17/19 Reg. 1215/2012 non è sovrapponibile a quella rilevante ai fini della direttiva 93/13 in materia di clausole vessatorie. 61. Troverebbe, quindi, evidenza una distinzione di piani che parrebbe attenuare la forza dell'argomento centrale in favore della tesi sub b), ossia quello della natura di nullità a vantaggio del consumatore della clausola abusiva, tale che lo stesso consumatore possa rinunciare alla tutela relativa. L'obbligo del rinvio pregiudiziale. 62. La Corte di cassazione, giudice di ultima istanza, alla luce delle considerazioni innanzi illustrate e non constando pronunciamenti di codesta CGUE che abbiano esaminato e risolto in via diretta e immediata la specifica questione della derogabilità, o meno, del foro del consumatore di cui all' articolo 18, par. 1, del Reg. UE 1215/2012 , non può ritenersi esonerata dall'obbligo di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE in forza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza costante di codesta CGUE (c.d. Cilfit criteria : sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., C-283/81, EU:C:1982:335; sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e a., C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799), giacché non si rinviene al riguardo una interpretazione della predetta norma di regolamento che si imponga nella causa principale con evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Sospensione del procedimento. 63. Il presente procedimento, in attesa della pronuncia della CGUE, deve essere sospeso ai sensi dell' articolo 295 c.p.c. P.Q.M. visto l 'articolo 267, par. 3, TFU E: chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione indicata al par. 2. che precede. Dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia. Dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte di giustizia con le modalità previste dal par. 23 della Raccomandazione C/2024/6008, pubblicata sulla GUUE del 9/10/2024. Dispone altresì l'invio di copia del fascicolo della causa (ricorso, controricorso, memorie difensive delle parti e del pubblico ministero, documenti allegati al ricorso e al controricorso) ai sensi dell'articolo 24 della medesima Raccomandazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell 'articolo 52 del D.Lgs. n. 196 del 200 3, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 201 8.