L’eliminazione del reato di abuso d’ufficio dall’ordinamento penale non fa venir meno la responsabilità disciplinare del magistrato che, con il proprio comportamento, abbia compromesso la propria immagine o quella dell’ufficio giudiziario in cui opera. Le condotte rilevanti sul piano disciplinare rientrano infatti nel genus degli illeciti amministrativi, per i quali non trova applicazione il principio del favor rei tipico del diritto penale.
È quanto ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in commento. Il Consiglio superiore della magistratura aveva disposto la sanzione della “ rimozione ” nei confronti di un giudice (poi ricorrente in Cassazione), al quale erano stati contestati molteplici illeciti disciplinari. Tra questi, in particolare, la mancata astensione in procedimenti concorsuali nonostante l'esistenza di rapporti di amicizia qualificata con i professionisti da lui nominati (curatori e commissari), i quali avevano successivamente affidato incarichi professionali retribuiti alla moglie del magistrato, avvocato. Sul versante penale, lo stesso giudice aveva definito il procedimento con un patteggiamento a otto mesi di reclusione (con sospensione condizionale della pena) per il reato di abuso d'ufficio, integrato dalla violazione dell'obbligo di astensione. Nel ricorso, il magistrato sosteneva che la Sezione disciplinare del CSM avesse «erroneamente ritenuto inapplicabile il principio di retroattività della norma penale più favorevole », richiamando l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio di cui all' articolo 323 c.p. Le Sezioni Unite hanno però escluso questa ricostruzione: trattandosi di illecito riconducibile al novero di quelli amministrativi , non si applica il principio del favor rei previsto dall' articolo 2 c.p. , in forza del quale – in deroga al criterio tempus regit actum – l' abolitio criminis opera retroattivamente. Inoltre, le sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati non possono essere equiparate a quelle penali, avendo natura e finalità differenti. Non solo: «la natura giurisdizionale del procedimento che porta all'irrogazione della sanzione disciplinare e quella del provvedimento che lo definisce (sentenza) non determinano la natura della sanzione stessa, la quale resta di carattere amministrativo e non è per ciò solo qualificabile come una sanzione punitiva del tutto assimilabile a quella penale». Il ricorrente ha poi sostenuto che, a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, la sua precedente commissione non potrebbe più essere considerata lesiva del prestigio della funzione giudiziaria, dell'immagine e della credibilità del magistrato , non essendo più il fatto percepito come socialmente riprovevole. La Cassazione ha però respinto tale tesi, in quanto così si perpetua «l' erroneo presupposto per cui la sanzione disciplinare sarebbe assimilabile ad una sanzione penale ». Secondo le Sezioni Unite, infatti, la reale offensività delle condotte va accertata in concreto: si tratta di una valutazione di fatto che la Sezione disciplinare ha svolto, tenendo conto anche dell'intervenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio, ma ritenendo comunque grave la lesione dell'imparzialità e del prestigio della funzione. Nella motivazione si sottolinea come la condotta del magistrato abbia « incontestabilmente compromesso in maniera grave l'immagine e il prestigio del magistrato stesso e della magistratura nel suo complesso », in quanto il comportamento tenuto è «espressione di un uso distorto del potere giudiziario», volto a piegare la funzione all'interesse personale, in violazione di uno dei suoi principi fondanti, ovvero l'imparzialità. La Suprema Corte rileva che si è in presenza di un accertamento di fatto sul requisito dell'offensività , svolto nonostante l'abrogazione della fattispecie penale e sostenuto da adeguata motivazione e, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità. In conclusione, la decisione afferma con chiarezza che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio non incide sulla responsabilità disciplinare del magistrato , ma resta ancorata alla verifica concreta della compromissione dell'imparzialità, del prestigio e dell'immagine della funzione giudiziaria, indipendentemente dalla sorte penale della fattispecie.
Presidente D'Ascola – Relatore Tatangelo Fatti di causa Il dottor Be.Gi., giudice del Tribunale di Alessandria, è stato sottoposto ad azione disciplinare, rinviato al giudizio dell'apposita Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura e da questa riconosciuto responsabile dei seguenti illeciti disciplinari: A) dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 4, primo comma lett. d) D.Lgs. 109/2006 per avere commesso il reato sotto descritto, idoneo a lederne l'immagine di magistrato, per essere indagato, nel p.p. n. 3382/18 r.g.n.r. Procura Ancona; del: 5) delitto di cui agli articolo 81 cpv. e 323 c. 1 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quale giudice presso il Tribunale di Piacenza nella funzione di componente del collegio del Tribunale fallimentare, non astenendosi dalla funzione suddetta allorquando il Giudice Delegato proponeva la nomina quali Curatori Fallimentari e Commissari Giudiziali (*), poi ratificata collegialmente, dell'Avv. Sa.Vi. (procedure nn. 5/2014, 16/2015 e 1/2017) ovvero della moglie di quest'ultimo Avv. Bo.Ma. (procedure rin. 1/2014, 58/2016 e 21/2017), pur essendo ad essi legato da amicizia tale da imporre l'astensione ex articolo 51 u.c. c.p.c. , e pur sapendo che il Sa.Vi., quale Liquidatore in procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa, proponeva presso il competente Ministero dello Sviluppo economico la nomina dell'avv. Fe.Sa., moglie del Be.Gi., quale legale di dette procedure liquidatorie, intenzionalmente si procurava un ingiusto profitto costituito dai vantaggi patrimoniali che il coniuge poteva percepire nei modi sopra indicati. In P, dal marzo 2014 fino al maggio 2017. Notizia circostanziata dei fatti acquisita definitivamente in data 23.11.2020. (*) Capo di incolpazione integrato all'udienza del 27.4.2024; J) dell'illecito disciplinare di cui agli articolo 1 e 2, primo comma, lett. d) D.Lgs. 109/2006 perché, quale giudice presso il Tribunale di Piacenza nella funzione di componente del collegio del Tribunale fallimentare, con la condotta descritta al capo A5), violando i doveri di correttezza, diligenza, equilibrio, conferiva in favore di Sa.Vi. nomine quale curatore fallimentare con distorsione dei poteri discrezionali di scelta del professionista a cui affidare l'incarico di curatela, in tal modo commettendo grave scorrettezza nei confronti degli altri professionisti aventi legittimo diritto alle nomine; Notizia circostanziata dei fatti acquisita definitivamente in data 23.11.2020; L) dell'illecito disciplinare di cui agli articolo 1 e 2, primo comma lett. c) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 perché, quale giudice presso il Tribunale di Piacenza nella funzione di componente del collegio del Tribunale fallimentare, con la condotta descritta al capo A5), pur ricorrendo le condizioni indicate nell' articolo 51 ult. co. c.p.c. , consapevolmente violava l'obbligo di astensione dalla trattazione dei procedimenti, allorquando il Giudice Delegato proponeva la nomina quali Curatori fallimentari, poi ratificata collegialmente, dell'Avv. Sa.Vi. (procedure nn. 5/2004, 16/2015 e 1/017) ovvero della moglie di quest'ultimo Avv. Bo.Ma. (procedure nn. 1/2014, 58/2016 e 21/2017), ai quali lo legavano rapporti di amicizia tali da imporre l'astensione. Notizia circostanziata dei fatti acquisita definitivamente in data 23.11.2020; M) dell'illecito disciplinare di cui agli articolo 1 e 2, primo comma lett. n) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, perché, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza, quale Magistrato in servizio presso il Tribunale di Piacenza con funzioni di G.I.P./G.U.P., il dr. Be.Gi., sebbene con provvedimento del 1 giugno 2017 il Presidente del Tribunale avesse, con rituale variazione tabellare, disposto che a decorrere proprio dal 29 giugno 2017 il posto di GIP/GUP in precedenza occupato dal Be.Gi. sarebbe stato coperto dalla dr.ssa Di.St. in ragione proprio delle ferie richieste dal Be.Gi. e della imminente assunzione da parte del medesimo delle funzioni di Giudice presso il Tribunale di Cremona, effettiva dall'11 luglio 2017, agendo quindi in violazione evidente delle regole tabellari, adottava i seguenti provvedimenti di liquidazione e di nomina, comunque comportanti un impegno di spesa a carico dell'erario e/o delle procedure giudiziarie di cui non era più titolare: 1) 30 giugno 2017: liquidazione acconto sul compenso dell'Avv. Sc.Co. per Euro 200.000,00 per la gestione della VIP Srl; 2) 3 luglio 2017: provvedimento di autorizzazione alla nomina della dr.ssa Sf.Lu. quale difensore tributario contro atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per società del gruppo Do.; 3) 4 luglio 2017: su istanza dell'avv. Sc.Co. liquidazione compensi per Euro 7.381,33. in favore dell'Arch. Ca.Ri. nell'ambito della procedura CD Holding Srl,; 4) 5 luglio 2017: su istanza dell'avv. Sc.Co. liquidazione compensi per Euro 7.000,00 in favore del dr. Sf.Lu. Enrico nell'ambito della procedura Piacenza Trucks Srl; 5) 6.7.2017 e 10.7.2017: emetteva due provvedimenti datati con i quali disponeva la liquidazione dei compensi all'Avv. Sc.Co. per un totale di Euro 189.032 (oltre 33.000 quale ritenuta d'acconto), nella qualità di amministratore giudiziario di alcuni beni sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 1632/1521 a carico di Tr.Ri.; 6) 8 luglio 2017: liquidazione acconto sul compenso dell'Avv. Sc.Co. per Euro 37.000,00 per la gestione della CD HOLDING; 7) 8 luglio 2017: su istanza dell'avv. Sc.Co. liquidazione compensi per Euro 10.256,00 in favore del dr. Sf.Lu. Enrico nell'ambito della procedura SARA CM Srl; 8) 8 luglio 2017: su istanza dell'avv. Sc.Co. liquidazione compensi per Euro 9.800,00, più Euro 5.000,00 ed ulteriori Euro 100,00 in favore dell'Ing. De Lama nell'ambito della procedura SARA CM Srl; 9) 8 luglio 2017: liquidazione acconto sul compenso dell'Avv. Sc.Co. per Euro 54.000,00 per la gestione della SARA CM Srl; 10) 10 luglio 2017: autorizzazione alla nomina degli Avv.ti In.Br. e Pa.An. per la società CASA DI Ma. Srl nei confronti di UNICREDIT LEASING Srl. Notizia circostanziata dei fatti accertata in data 13.8.2021 con nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza del 12.8.2021 acquisita al prot. n. (Omissis) del 13.8.2021; N) dell'illecito disciplinare di cui agli articolo 1 e 2, primo comma lett. c) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, perché, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza, quale Magistrato in servizio presso il Tribunale di Piacenza con funzioni di G.I.P./G.U.P., il dr. Be.Gi., sebbene con provvedimento del 1 giugno 2017 il Presidente del Tribunale dr. Gh. avesse con rituale variazione tabellare, disposto che a decorrere proprio dal 29 giugno 2017 il posto di GIP/GUP in precedenza occupato dal Be.Gi. sarebbe stato coperto dalla dr.ssa Di.St., in ragione proprio delle ferie richieste dal Be.Gi. e della imminente assunzione da parte del medesimo delle funzioni di Giudice presso il Tribunale di Cremona, effettiva dall'11 luglio 2017, adottava, in violazione dell'obbligo di astensione derivante ex articolo 36 lett. H) c.p.p., i seguenti provvedimenti di liquidazione, comunque comportanti un impegno di spesa a carico dell'erario e/o delle procedure giudiziarie di cui non era più titolare, in favore dell'avvocato Sc.Co., con il quale intercorreva un quasi ventennale rapporto di amicizia e di frequentazione abituale: 1) 30 giugno 2017: liquidazione acconto sul compenso dell'Avv. Sc.Co. per Euro 200.000,00 per la gestione della VIP Srl; 2) 6.7.2017 e 10.7.2017: emetteva due provvedimenti datati con i quali disponeva la liquidazione dei compensi all'Avv. Sc.Co. per un totale di Euro 189.032 (oltre 33.000 quale ritenuta d'acconto), nella qualità di amministratore giudiziario di alcuni beni sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 1632/1521 a carico di Tr.Ri.; 3) 8 luglio 2017: liquidazione acconto sul compenso dell'Avv. Sc.Co. per Euro 37.000,00 per la gestione della CD HOLDING; 4) 8 luglio 2017: liquidazione acconto sul compenso dell'Avv. Sc.Co. per Euro 54.000,00 per la gestione della SARA CM. Notizia circostanziata dei fatti accertata in data 13.8.2021 con nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza del 12.8.2021 acquisita al prot. N. (Omissis) DEL 13.8.2021 . Per i predetti illeciti, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura gli ha irrogato la sanzione della rimozione. Ricorre il Be.Gi., sulla base di diciannove motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. per non avere la sentenza impugnata osservato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giuridiche: articolo 6, 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; articolo 3 Costituzione ; articolo 2 comma 2 c.p. ; articolo 1 legge 114/2024 (motivo relativo al capo di incolpazione A5). Il motivo di ricorso è articolato nei seguenti quattro distinti profili: 1.1. Circa la pretesa riconducibilità agli illeciti amministrativi delle violazioni disciplinari di cui al D.Lgs. 109/2006 e circa la natura amministrativa della decisione della sezione disciplinare che impedirebbe l'applicazione dell' articolo 2 comma 2 c.p. e degli articolo 6 e 7 Convenzione europea diritti dell'Uomo. 1.2. Sulla inapplicabilità degli articolo 11 Preleggi e 1 legge 689/1981. 1.3. L'applicabilità della lex mitior al giudizio disciplinare anche nel caso in cui si individuasse nell'illecito disciplinare dei magistrati un illecito amministrativo 1.4. L'irrilevanza della natura disciplinare del giudizio cui è stato sottoposto l'incolpato . Secondo il ricorrente, la Sezione Disciplinare avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile, nella fattispecie, il principio di retroattività della norma penale più favorevole (in particolare: la norma che ha disposto l'abrogazione del reato di abuso di ufficio di cui all' articolo 323 c.p. ). Il motivo è infondato. 1.1 Nonostante le argomentazioni di parte ricorrente siano articolate in modo ampio e dettagliato, sotto i vari profili sopra specificati, esse non offrono effettivi e concreti elementi per indurre a mutare l'indirizzo ampiamente consolidato di queste Sezioni Unite, recentemente ribadito proprio con specifico riguardo all'abrogazione del reato di abuso di ufficio, secondo il quale in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei, di cui all' articolo 2 c.p. , in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l'eventuale abolitio criminis opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell' articolo 32 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 2006 , che non prevede un sistema di regole omologo all' articolo 2 c.p. , valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto legislativo, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del r.D.L. n. 511 del 1946 se più favorevoli (nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 109 del 2006 in relazione al reato di abuso d'ufficio previsto, all'epoca dei fatti, dall' articolo 323 c.p. , dell'intervenuta abrogazione di quest'ultimo, successivamente alla sentenza disciplinare di condanna, ad opera dell'articolo 1, comma 1, lett. b) della L. n. 114 del 2024) ( Cass., Sez. U, n. 22758 del 06/08/2025 ; conf.: Sez. U, n. 4974 del 26/02/2025; Sez. U, n. 1653 del 23/01/2025; Sez. U, n. 22407 del 13/09/2018; Sez. U, n. 15314 del 24/06/2010). In particolare, tutti gli argomenti sviluppati dal ricorrente, sotto i vari profili dallo stesso indicati, risultano già ampiamente analizzati nei precedenti di queste Sezioni Unite appena richiamati, alle cui rispettive motivazioni anche ai sensi dell'articolo 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. si può fare integrale richiamo. È sufficiente, dunque, ribadire che le sanzioni disciplinari previste per i magistrati non possono ritenersi del tutto assimilabili a quelle penali, avendo diversa finalità (e, in particolare, con specifico riguardo alla sanzione della rimozione, quella di impedire che un determinato professionista o funzionario continui a svolgere una attività di rilievo pubblico per la quale ha dimostrato di non essere idoneo) e che la natura giurisdizionale del procedimento che porta all'irrogazione della sanzione disciplinare e quella del provvedimento che lo definisce (sentenza) non determinano la natura della sanzione stessa, la quale resta di carattere amministrativo e non è per ciò solo qualificabile come una sanzione punitiva del tutto assimilabile a quella penale. Altrettanto è a dirsi in ragione del fatto che vengono tutelati, attraverso il procedimento disciplinare, anche beni giuridici diversi, di interesse generale, non solo la mera deontologia e il decoro professionale della categoria in quanto il sistema disciplinare in questione non è diretto esclusivamente a tutelare l'ordine giudiziario come corporazione professionale, ma tutela anche interessi generali della collettività. 1.2 Va, comunque, rilevato che le argomentazioni poste dal ricorrente alla base del suo assunto per cui, nella specie, la sanzione disciplinare avrebbe carattere punitivo (onde dovrebbe applicarsi il principio di retroattività della norma più favorevole), si fondano anche, sebbene non esclusivamente, sull'assunto della particolare gravità della sanzione nella specie applicata e, cioè, la rimozione. Orbene, poiché, come si vedrà in prosieguo, il capo della decisione impugnata relativo alla determinazione della sanzione nella rimozione verrà ad essere caducato (in ragione dell'accoglimento dei motivi di ricorso relativi ad uno dei capi di incolpazione), quanto meno le argomentazioni fondate sulla gravità della sanzione irrogata non possono assumere rilievo concreto ed effettivo ai fini della decisione in ordine al motivo di ricorso in esame, finendo per essere di fatto assorbite. 2. Con il secondo motivo si denunzia Violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. per non avere la sentenza impugnata osservato e/ o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giuridiche: violazione dell' articolo 50 CDFUE, degli articolo 24 e 111 della Costituzione , dell'articolo 649 c.p.p. e dell'articolo 9 legge 689 /1981. Violazione del principio del ne bis in idem, improcedibilità dell'azione disciplinare con riferimento ai capi di incolpazione A5), L) e J), trattandosi di identici fatti già oggetto del procedimento penale n. 3382/18 RG Procura di Ancona in ordine al quale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ex articolo 444 c.p.p. ; omessa motivazione in ordine alla commisurazione (nel massimo) della sanzione amministrativa senza tenere in conto della pena inflitta in sede penale (motivo relativo al capo di incolpazione A5). 2.1 Il motivo di ricorso in esame risulta fondato sui medesimi assunti in diritto posti a fondamento del primo motivo e, cioè, quelli secondo i quali la sanzione disciplinare per i magistrati avrebbe natura sostanziale di sanzione amministrativa punitiva assimilabile ad una sanzione penale. Per le stesse ragioni esposte in relazione al primo motivo, pertanto, anche quello in esame deve dichiararsi infondato, sia sotto il profilo della pretesa improcedibilità dell'azione disciplinare per esservi già stata condanna in sede penale, sia sotto il profilo dell'omessa valutazione della sanzione penale già applicata, nella determinazione di quella disciplinare. 2.2 D'altra parte, gli illeciti disciplinari di cui all' articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 2006 sono indicati come illeciti disciplinari conseguenti a reato , cioè si configurano proprio come illeciti disciplinari necessariamente conseguenti alla condanna per un reato o, in generale, alla commissione di un reato, per cui appare arduo, anche logicamente, ipotizzare l'improcedibilità dell'azione disciplinare, laddove si sia già avuta condanna per un reato integrato dai medesimi fatti, atteso che la sanzione disciplinare presuppone proprio tale condanna (o almeno la commissione del reato) e viene prevista proprio come conseguenza della condanna penale (o della commissione del reato, se pure non vi sia condanna penale). Altrettanto è a dirsi, con riguardo alla invocata necessità di valutare la sanzione penale ai fini dell'individuazione della sanzione disciplinare, come se si trattasse di una situazione configurabile in termini di un possibile bis in idem, essendo la stessa struttura dell'illecito disciplinare in oggetto che presuppone la commissione del reato (o la condanna in sede penale per il reato stesso), in quanto ne è la conseguenza. Sotto tale specifico profilo, peraltro, le censure sono da ritenersi addirittura assorbite, come già visto in relazione al primo motivo, per la caducazione del capo della decisione impugnata relativo alla individuazione della sanzione disciplinare applicabile. 3. Con il terzo motivo si denunzia Violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giuridiche: violazione dell'articolo 7 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell' articolo 3 Costituzione , dell'articolo 1 legge 9 agosto 2024 n. 114, dell' articolo 2, comma 2, c.p. e dell'articolo 4 D.Lgs. 109/2006 (motivo relativo al capo di incolpazione A5). Vengono, nella sostanza, reiterate le medesime argomentazioni in diritto poste a base dei precedenti motivi, in ordine alla pretesa inapplicabilità della fattispecie disciplinare, con riguardo al reato di abuso di ufficio, per essere intervenuta l'abrogazione della relativa norma incriminatrice, sotto diversi ulteriori profili (con il richiamo: dell' articolo 2, comma 2, c.p. , in tema di cessazione degli effetti penali della condanna per reato abolito, dell'articolo 7 CEDU e del principio di uguaglianza di cui all' articolo 3 Cost. ). Il ricorrente sostiene che, essendo stato abrogato il reato di abuso di ufficio, l'avvenuta commissione di esso non potrebbe comportare alcuna lesione del prestigio della funzione, dell'immagine e della credibilità del magistrato, non essendo il fatto (più) percepito come disvalore. Sostiene, inoltre, che, comunque, la Sezione Disciplinare non avrebbe effettuato un'adeguata valutazione al fine di stabilire se effettivamente e in concreto l'offensività della condotta era rimasta, invece, immutata, anche virtù dell'avvenuta eliminazione della fattispecie incriminatrice penale. 3.1 In primo luogo, è agevole osservare che anche le censure formulate con il motivo di ricorso in esame, in definitiva, si fondano, in massima parte, sull'erroneo presupposto che la sanzione disciplinare sia assimilabile ad una sanzione penale e sull'assunto per cui, una volta avvenuta l'abrogazione del reato, l'applicazione della sanzione disciplinare si configurerebbe come una sorta di ultrattività in sede disciplinare della fattispecie abrogata che, tuttavia, non è prevista da alcuna norma . Sotto tali profili, pertanto, l'infondatezza delle censure deriva dai medesimi argomenti esposti in relazione ai primi due motivi di ricorso, cui può farsi rinvio. 3.2 Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dell'effettiva offensività delle condotte poste in essere dall'incolpato, rispetto alla lesione del prestigio della funzione, dell'immagine e della credibilità del magistrato, viene in rilievo una valutazione di fatto che la Sezione Disciplinare ha certamente operato, come è sempre necessario ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare di cui si discute, e che, in particolare, ha effettuato anche tenendo conto dell'avvenuta abrogazione del reato di abuso di ufficio, come emerge da una complessiva lettura dell'intera motivazione del provvedimento. Nel paragrafo 1.3.3 della decisione impugnata, intitolato L'illecito disciplinare conseguente a reato , dopo aver espressamente escluso il rilievo decisivo della abrogazione del reato di abuso di ufficio, la Sezione Disciplinare, infatti, ha ribadito che, in generale, l'illecito disciplinare di cui all'articolo 4 lett. d si ritiene integrato quando la condotta costituente reato abbia recato pregiudizio al prestigio e alla credibilità del magistrato stesso e dell'ordine giudiziario nel suo complesso e ha affermato che, nella specie, la condotta del dott. Be.Gi. ha incontestabilmente compromesso in maniera grave l'immagine e il prestigio del magistrato stesso e della magistratura nel suo complesso. Il reato posto in essere è espressione di un uso distorto del potere giudiziario, un utilizzo che piega la funzione giudiziaria all'interesse personale con lesione di uno dei principi fondanti della funzione, ovvero l'imparzialità. L'immagine del dott. Be. è stata pertanto inevitabilmente pregiudicata dalla sua condotta . Si tratta di un accertamento di fatto in ordine alla sussistenza del requisito dell'offensività delle condotte poste in essere dall'incolpato, rispetto alla lesione del prestigio della funzione, nonostante l'abrogazione della fattispecie penalmente rilevante, che risulta sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 4. Con il quarto motivo si denunzia Eccezione di costituzionalità. Contrarietà degli articolo 1 comma 2, legge 689/81 e 11 preleggi nell'interpretazione fornita dal C.S.M. agli articolo 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, agli articolo 3,24,111 e 117 della Costituzione . Violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) per omessa applicazione diretta del principio della retroattività in melius della norma successiva più favorevole annullando la sanzione inflitta per la violazione dell' articolo 4 D.Lgs. 109/2006 con la condotta descritta nell'incolpazione A5) ed omessa motivazione in ordine alla non ricorrenza, nel caso di specie, di una sanzione amministrativa punitiva e sulle ragioni della non applicabilità del principio di retroattività della lex mitior (motivo relativo al capo di incolpazione A5). Il motivo è infondato. 4.1 Per quanto riguarda le censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, valgono tutte le considerazioni già svolte in relazione ai motivi precedenti, cui può, ancora una volta, farsi rinvio, trattandosi di censure con cui sono sostanzialmente reiterate le medesime considerazioni già poste a base dei suddetti precedenti motivi di ricorso. 4.2 Anche la questione di legittimità costituzionale prospettata è da ritenersi manifestamente infondata, sulla base dei precedenti di queste Sezioni Unite e di quelli della stessa Corte Costituzionale in materia, analiticamente richiamati ed analizzati nelle decisioni che sono state già indicate nell'esposizione relativa al primo motivo del ricorso, ed alle cui rispettive motivazioni anche ai sensi dell'articolo 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. si può fare integrale richiamo. 4.3 Risulta, comunque assorbente, in proposito, la già anticipata caducazione del capo della decisione relativo alla determinazione della sanzione, in quanto la questione di legittimità costituzionale viene prospettata dal ricorrente, con riguardo all'applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole, ancora una volta in considerazione della natura sostanzialmente penale della specifica sanzione irrogata, onde, una volta venuto meno il capo della decisione relativo all'irrogazione della sanzione della rimozione, la indicata questione, per come posta, non può assumere concreta rilevanza ai fini dell'esito del presente giudizio. 5. Con il quinto motivo si denunzia Violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giuridiche; violazione dell' articolo 323 c.p. nella formulazione vigente prima dell'abrogazione. Violazione dell'articolo 606 lett. e) c.p.p. mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla eccepita insussistenza del reato di abuso di ufficio indicato nel capo A5) (motivo relativo al capo di incolpazione A5). Il motivo risulta articolato nei sette seguenti distinti profili: 1. Omessa, contraddittoria ed illogica motivazione con riferimento alle risultanze processuali costituite dalle deposizioni dei testi dott. Gh.It. e dott. Bo.Ma. nel corso dell'udienza del 27 aprile 2023. 2. Insussistenza della violazione contestata con riferimento alle condotte di omessa astensione per i fallimenti n. 1/2017, 16/2015, 1/2014, 5/2014 indicati nel capo di incolpazione, in cui sono stati nominati curatori diversi dall'avv. Sa.Vi. e dott.ssa Bo.Ma. 3. Inconfigurabilità nel caso concreto in capo alla dott.ssa Bo.Ma. ed al dott. Be.Gi. di un rapporto di frequentazione abituale o di commensalità abituale che imponesse in capo al dottor Be.Gi. l'obbligo di astensione ai sensi dell' articolo 51 ultimo comma c.p.c. 4. Insussistenza dell'ingiustizia del danno o del vantaggio patrimoniale nel caso concreto. Erronea applicazione dell' articolo 323 c.p. 5. Irrilevanza dal punto di vista della causazione dell'evento dell'omessa astensione del dott. Be.Gi. violazione dell' articolo 323 c.p. 6. Configurabilità nel caso concreto di una ipotesi di astensione facoltativa. 7. Errata applicazione dell' articolo 323 c.p. : insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato di cui all' articolo 323 c.p. : inconfigurabilità del dolo intenzionale. Tali profili sono, poi, così ulteriormente sintetizzati nella memoria del ricorrente: 1. il dott. Be.Gi. non era giudice delegato e non partecipava alla fase di individuazione, quale curatore fallimentare, del professionista incaricato; 2. mancata indicazione nelle sentenze fallimentari indicate nel capo di incolpazione del nominativo dell'avv. Sa.Vi. ed indicazione della dott.ssa Bo.Ma. solo nelle sentenze fallimentari n. 58/2016 e 21/2017; 3. insussistenza dei presupposti che rendevano necessaria l'astensione da parte del dott. Be.Gi. con riferimento agli incarichi professionali attribuiti dal collegio fallimentare alla dott.ssa Bo.Ma.; 4. mancanza della doppia ingiustizia che costituisce il presupposto per la configurabilità del reato di cui all' articolo 323 c.p. ; 5. irrilevanza causale della condotta (omissiva) concretamente posta in essere dal dott. Be.Gi. ai fini della consumazione del reato di cui all' articolo 323 c.p. ; 6. inconfigurabilità del reato ex articolo 323 c.p. in quanto l'omessa astensione contestata era caratterizzata da discrezionalità; 7. insussistenza nel caso concreto dell'elemento soggettivo (dolo intenzionale) necessario per integrare il reato di cui all' articolo 323 c.p. 5.1 La censura di cui al primo profilo (omessa partecipazione del Be.Gi. alla scelta del professionista) è infondata. Non vi è dubbio che tanto la decisione del Tribunale fallimentare in ordine alla eventuale dichiarazione di fallimento (o ad altra procedura concorsuale), quanto, in caso positivo, quella relativa alla scelta del professionista nominato all'ufficio di curatore fallimentare (o all'altro ufficio relativo alla diversa procedura concorsuale), ha natura integralmente collegiale, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata. Sia la decisione sui presupposti per l'apertura della procedura concorsuale, sia la scelta del professionista eventualmente nominato al relativo ufficio, devono, cioè, essere adottate collegialmente e configurerebbe una grave violazione di legge (e, segnatamente, delle disposizioni sulla monocraticità o collegialità delle decisioni in determinate materie) l'eventuale adozione della scelta del professionista da parte di uno solo dei componenti del collegio decidente, in funzione sostanzialmente monocratica. Cosa diversa e perfettamente legittima è, invece, la possibilità che alla indicata scelta, come del resto di regola per ogni decisione collegiale, si possa pervenire in base ad una proposta del relatore sulla quale si pronuncia il collegio, accogliendola o meno. La collegialità della decisione è, del resto, chiaramente attestata nello stesso provvedimento, che certamente costituisce atto pubblico fidefaciente, sulla base dell'indicazione dei magistrati che compongono il collegio e della sottoscrizione di quelli a tanto deputati (di regola, per le sentenze, presidente ed estensore). Tanto premesso, nella specie, è stato, in primo luogo, correttamente escluso con riguardo ai provvedimenti rilevanti nel presente giudizio che la suddetta attestazione potesse considerarsi affetta da una vera e propria falsità materiale, in mancanza di querela di falso, per essere eventualmente stato inserito, nel documento, il nome del professionista nominato, successivamente alla sottoscrizione del provvedimento, ad opera del giudice relatore. È stato, comunque, escluso, anche in concreto, sulla base della valutazione delle prove disponibili, che il collegio potesse in qualche caso avere omesso di valutare e fare propria l'indicazione del professionista da nominare, per prassi riservata al giudice relatore, contrariamente a quanto emergente dal provvedimento: la Sezione Disciplinare ha ritenuto, in fatto, anche sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite, che l'indicazione del nome del professionista fosse comunque, in qualche modo, sempre resa nota ai componenti del collegio, prima del deposito del provvedimento e, da questi, fatta propria o ratificata. Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. Tale accertamento, da una parte, è sufficiente ai fini del rispetto della previsione di collegialità della relativa decisione e, dall'altra parte, esclude che il Be.Gi. possa ritenersi estraneo alla stessa. 5.2 Anche la censura di cui al secondo profilo (relativo alla corretta individuazione delle procedure in cui sarebbero avvenute le nomine contestate) è infondata. 5.2.1 A seguito degli accertamenti istruttori svolti nel corso del procedimento, è emerso e si è definitivamente accertato, in fatto, che vi erano sia procedure fallimentari che di concordato preventivo, ciascuna individuate con determinati numeri di riferimento ai vari registri dell'ufficio, nei quali l'avvocato Sa.Vi. e la moglie erano stati nominati da collegi cui aveva partecipato il Be.Gi. Il ricorrente fa riferimento alla specifica indicazione, contenuta nel capo di incolpazione originario, della nomina alla carica di curatore, invece che di commissario nel concordato preventivo e, inoltre, sostiene, in buona sostanza, che almeno con riguardo ad alcuni dei procedimenti oggetto delle contestazioni, indicati con determinati numeri identificativi, le nomine non avrebbero riguardato i soggetti cui egli era legato. Ma è sufficiente osservare, in proposito, per un verso, che il capo originario di incolpazione risulta emendato, in relazione alla precisa individuazione dell'ufficio oggetto delle nomine e, per altro verso, che anche l'esatta individuazione dei singoli procedimenti in cui sono avvenute le nomine contestate in favore dei professionisti legati al Be.Gi. risulta oggetto di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale non sindacabile nella presente sede, mentre le discrasie denunciate dal ricorrente parrebbero da imputarsi semplicemente alla non coincidenza tra i numeri di registro che individuano le procedure concorsuali e quelli che individuano i procedimenti per l'apertura di ciascuna di esse. 5.2.2 Nella memoria depositata ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. , inoltre, il ricorrente pone una questione del tutto nuova, in relazione ad una pretesa tardività del mutamento del capo di incolpazione. Si tratta, peraltro, di una questione che non rientra tra le censure formulate con il ricorso ed è, pertanto, da ritenere tardivamente avanzata. Né tale questione potrebbe essere oggetto di rilievo di ufficio, richiedendo accertamenti di fatto certamente non consentiti nella presente fase del giudizio. 5.3 La censura di cui al terzo profilo relativa alla pretesa mancanza del rapporto di frequentazione abituale con i professionisti nominati, necessario ai fini dell'obbligo di astensione, con particolare riferimento al rapporto con la dott.ssa Bo.Ma., moglie dell'avvocato Sa.Vi. è inammissibile. La Sezione Disciplinare ha accertato che, incontestato l'originario rapporto di amicizia del Be.Gi. con l'avvocato Sa.Vi., tale rapporto si era poi esteso anche alle famiglie e che, in effetti, la stessa testimonianza dell'incolpato ha delineato un quadro di relazioni in cui le rispettive famiglie erano partecipi del rapporto affettivo . La censura si risolve, quindi, nella sostanza, nella contestazione di un accertamento di fatto operato dalla Sezione Disciplinare sulla base della prudente valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 5.4 Sono infondate le censure di cui al quarto, al quinto, al sesto ed al settimo profilo (relative alla pretesa mancanza dell'ingiustizia del danno, all'insussistenza del nesso di causa tra la condotta di omessa astensione e le nomine in conflitto di interessi, alla pretesa mera facoltatività dell'astensione ed all'insussistenza del dolo intenzionale). Si tratta di censure connesse logicamente e giuridicamente e, pertanto, suscettibili di esame congiunto. 5.4.1 È opportuno premettere che il Be.Gi. ha patteggiato una pena di otto mesi di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale) per il reato di abuso di ufficio, integrato proprio dalla violazione dell'obbligo di astensione nelle fattispecie di cui si discute. Le contestazioni sulla effettiva sussistenza del reato sono da ritenere, peraltro, ammissibili, in questa sede, in quanto la Sezione Disciplinare ha ritenuto che il provvedimento di applicazione della pena su richiesta dell'imputato non facesse stato nel presente giudizio e, sul punto, non vi è impugnazione. 5.4.2 Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che non sussisterebbe il nesso di causa tra la sua condotta di mancata astensione e la nomina dei professionisti cui era legato da rapporti di amicizia, dal momento che, secondo la prassi dell'ufficio, il professionista da nominare come curatore (o commissario) veniva sempre indicato dal giudice relatore del procedimento prefallimentare, il quale poi assumeva anche la funzione di giudice delegato per la relativa procedura concorsuale (funzioni che il Be.Gi. non svolgeva, tabellarmente). Tale prassi, secondo l'assunto del ricorrente, escluderebbe il nesso di causa tra la sua condotta e le nomine in conflitto di interessi, perché tali nomine sarebbero avvenute ugualmente, se anche egli si fosse astenuto. L'assunto è infondato. In proposito, deve senz'altro condividersi, a giudizio del Collegio, l'assorbente rilievo operato dalla stessa Sezione Disciplinare, secondo cui la nomina del professionista (curatore o commissario) nelle procedure concorsuali è, come già ampiamente esposto, un provvedimento collegiale, cui, quindi, partecipano tutti i componenti del Tribunale fallimentare: la suddetta nomina è riconducibile a tutti tali componenti, paritariamente e senza possibili distinzioni tra relatore, presidente e terzo giudice del collegio, anche sotto il profilo causale; e ciò è a dirsi a prescindere dal componente da cui provenga l'originaria proposta di nomina, dal momento che la necessaria decisione collegiale in ordine alla definitiva scelta del professionista e l'assoluta libertà del collegio di conformarsi all'indicazione del proponente o di procedere alla nomina di un diverso professionista, senza vincoli di sorta, rende del tutto irrilevante tale profilo. D'altra parte, in linea generale, secondo il consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, incorre nell'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che consapevolmente non osserva l'obbligo di astensione da procedimenti che vedono coinvolti soggetti con i quali intrattiene un abituale rapporto di frequentazione, indipendentemente dalla circostanza che l'atto giudiziario sia stato effettivamente condizionato da tale rapporto ( Cass., Sez. U, n. 5808 del 05/03/2025 ) e, in particolare, non occorre che il magistrato avesse uno specifico intento trasgressivo, ma è sufficiente che egli conoscesse le circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi ( Cass., Sez. U, n. 10502 del 20/05/2016 ; Sez. U, n. 5942 del 11/03/2013). 5.4.3 Sempre secondo il ricorrente, andrebbe esclusa la sussistenza del danno e/o del vantaggio patrimoniale ingiusti, nonché del dolo intenzionale richiesto ai fini della fattispecie penale. In proposito, peraltro, nella decisione impugnata vi è ampia motivazione in ordine all'accertamento relativo alla sussistenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale conseguente alle nomine in questione, essendo emerso che, a fronte delle nomine dell'avvocato Sa.Vi. e della moglie di questi, dott.ssa Bo.Ma., operate da collegi del Tribunale fallimentare di cui faceva parte il Be.Gi., lo stesso avvocato Sa.Vi. aveva, in un arco di tempo sostanzialmente sovrapponibile, operato o, comunque, proposto o favorito, la nomina della moglie del Be.Gi. (avvocato Fe.Sa.), per incarichi professionali che prevedevano compensi, nell'ambito di procedure di liquidazione coatta amministrativa di aziende da lui gestite, quale commissario liquidatore, nonostante la scarsa esperienza della stessa nella materia. La Sezione Disciplinare, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, ha accertato, in positivo, la sussistenza di una correlazione strumentale tra la omessa astensione del dott. Be.Gi. e il conseguimento del vantaggio patrimoniale da parte della moglie, avv. Fe.Sa. , desumendola dalla sostanziale coincidenza temporale delle suddette nomine reciproche , dalla mancanza di preparazione specifica dell'avv. Fe.Sa. in materia di liquidazione coatta amministrativa , nonché dalle circostanze per cui l'avvocato Sa.Vi. aveva comunicato allo stesso Be., prima ancora che all'interessata, l'intenzione di procedere o di proporre le nomine dell'avvocato Fe.Sa. e che egli, d'altro canto, si aspettava di ricevere l'aiuto del ricorrente ai fini delle nomine da operarsi in sede fallimentare. Anche in questo caso si tratta di accertamenti di fatto operati dalla Sezione Disciplinare sulla base della prudente valutazione del materiale istruttorio, sostenuti da adeguata motivazione non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. Anche in questo caso, le censure formulate dal ricorrente risultano sostanzialmente dirette ad ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Dagli elementi indicati è stata tratta, altresì, la conclusione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo specifico del dott. Be.Gi. diretto a porre in essere una condotta diretta a perseguire un vantaggio ingiusto . In tal modo, la Sezione Disciplinare (anche al di là della terminologia utilizzata) ha, cioè, accertato, in concreto, che l'illegittima condotta di omessa astensione del Be.Gi. era intenzionalmente finalizzata proprio ad ottenere il risultato di ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dalla nomina del coniuge per lo svolgimento di incarichi retribuiti nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa gestite dall'avvocato Sa.Vi. Non è del tutto superfluo osservare, in proposito, che la Sezione Disciplinare ha anche accertato (sia pure nel valutare un diverso capo di incolpazione) che il Be.Gi. aveva violato il proprio dovere di imparzialità mediante l'effettuazione di nomine di professionisti inquinate da un conflitto di interessi che ha pregiudicato l'immagine del Tribunale stesso . 5.4.4 È, infine, infondata la censura relativa alla sussistenza di una ipotesi di astensione solo facoltativa e non obbligatoria, con riguardo alle fattispecie in esame. Secondo il consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, infatti, l'obbligo di astensione, rilevante in sede disciplinare a norma dell'articolo 2, comma primo, lett. c), del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, non è limitato alle sole ipotesi previste dall' articolo 51, comma 1, c.p.c. e dagli articolo 36 e 37 c.p.p. , ma è configurabile in tutti i casi nei quali sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato o di un suo prossimo congiunto, poiché l' articolo 323 c.p. fonda un dovere generale di astenersi, ove sussista un conflitto, anche solo potenziale, di interessi, che possono essere anche non patrimoniali, in quanto la previsione costituisce modalità di attuazione del principio di imparzialità, cui deve ispirarsi tutta l'attività dei pubblici ufficiali a norma dell' articolo 97 Cost. , ed il richiamo della disposizione ai requisiti della patrimonialità e dell'ingiustizia del danno attiene non all'interesse, ma all'evento del reato; ne consegue che, con riferimento al giudice civile, la facoltà di astenersi per gravi ragioni di convenienza deve ritenersi abrogata per incompatibilità e sostituita dal corrispondente obbligo, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, tanto più che la diversa soluzione esporrebbe la norma di cui all' articolo 51, comma 2, c.p.c. al dubbio di costituzionalità, per disparità di trattamento rispetto al giudice penale, su cui incombe l'obbligo di astenersi ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lett. h), c.p.p., e a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, gravati di identico dovere per effetto dell'articolo 6 del D.M. 28 novembre 2000, emanato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr., Cass., Sez. U, n. 19704 del 13/11/2012 ; nel medesimo senso, in precedenza: Sez. U, n. 5701 del 11/04/2012; Sez. U, n. 21853 del 05/12/2012; più di recente: cfr. Sez. U, n. 33537 del 27/12/2018; Sez. U, n. 15048 del 31/05/2019; Sez. U, n. 8563 del 26/03/2021). Dunque, nella specie, è stato, del tutto correttamente, ritenuto sussistente un vero e proprio obbligo di astensione da parte del Be.Gi., in considerazione dei rapporti intercorrenti con i professionisti nominati, nonché degli ingiusti vantaggi patrimoniali conseguiti dal proprio congiunto con la violazione del suo obbligo. 6. Con il sesto motivo si denunzia Violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giuridiche: violazione dell'articolo 4 par. 7 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (convenzione CEDU ); articolo 50 della carta di Nizza ; articolo 649 c.p.p. sussistenza di una ipotesi di bis in idem con riferimento alla contestazione di cui al capo A5) (motivo relativo al capo di incolpazione L). Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è ravvisabile, nella specie, alcuna violazione del principio del ne bis in idem, da parte della Sezione Disciplinare, per averlo ritenuto responsabile sia dell'addebito di cui al capo di incolpazione A5 (commissione del reato di abuso di ufficio: articolo 4, primo comma lett. d, del decreto legislativo n. 109 del 2006), sia di quello di cui al capo di incolpazione L (violazione dell'obbligo di astensione: articolo 1 e 2, primo comma lett. c, del decreto legislativo n. 109 del 2006). È sufficiente richiamare, in primo luogo, quanto già esposto in relazione alla differente natura e diversa finalità delle sanzioni disciplinari previste per i magistrati rispetto alle sanzioni penali (in relazione alle quali il ricorrente pare articolare, almeno in buona parte, le proprie argomentazioni) e, comunque, osservare, limitatamente al profilo qui in esame, che la fattispecie di illecito disciplinare consistente nella commissione di un reato (articolo 4, lett. d, del decreto legislativo n. 109 del 2006) è fattispecie distinta da quella consistente nella violazione dell'obbligo di astensione (articolo 2, comma 1, lett. c, del medesimo decreto) e le due fattispecie tutelano due diversi beni giuridici. Tra di esse è, quindi, in concreto, configurabile il concorso formale, laddove, come nel caso in esame, con la violazione dell'obbligo di astensione, venga posto in essere anche il reato di abuso di ufficio, il che esclude il preteso bis in idem. Infatti, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, anche recentemente ribadito, e che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, gli illeciti disciplinari conseguenti a reato, di cui all'articolo 4, lett. d), del D.Lgs. n. 109 del 2006, determinano la lesione di beni giuridici diversi da quelli relativi all'osservanza dei doveri professionali la cui lesione è posta a fondamento degli illeciti c.d. funzionali o extrafunzionali previsti dagli articolo 2 e 3 del medesimo decreto onde quando un'unica condotta del magistrato incolpato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorre un'ipotesi di concorso formale di illeciti disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili (cfr., in proposito: Cass., Sez. U, n. 1719 del 27/01/2020 ; Cass., Sez. U, n. 2610 del 04/02/2021 ; Sez. U, n. 22302 del 04/08/2021; da ultimo, con ampia motivazione: Cass., Sez. U, n. 31016 del 04/12/2024 ). In base ai principi appena enunciati, non vi è dubbio che sia possibile il concorso formale tra le due fattispecie di illecito disciplinare addebitate al ricorrente e, quindi, il riconoscimento della sua responsabilità per entrambe, senza violazione del principio del ne bis in idem. 7. Con il settimo motivo si denunzia Violazione dell'articolo 606 lett. b), e) c.p.p. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto è stato ritenuto sussistente un obbligo di astensione laddove la legge ne prevede una semplice facoltà. Insussistenza di un interesse personale del dr. Be.Gi. (motivo relativo al capo di incolpazione L). Il motivo è infondato. Come già ampiamente chiarito (in relazione al quinto motivo di ricorso e, in particolare, al sesto profilo di esso, nei paragrafi da 5.4.2 a 5.4.4, cui si fa rinvio, per quanto occorra), nelle fattispecie per cui è causa era certamente configurabile un vero e proprio obbligo di astensione, per il Be.Gi., e non una mera facoltà in tal senso, ricorrendo un interesse personale diretto del giudice, in considerazione dei rapporti intercorrenti con i professionisti nominati, nonché degli ingiusti vantaggi patrimoniali conseguiti da un suo congiunto attraverso le nomine adottate, secondo il consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare (cfr. le già richiamate: Cass., Sez. U, n. 19704 del 13/11/2012 ; nel medesimo senso, in precedenza: Sez. U, n. 5701 del 11/04/2012; Sez. U, n. 21853 del 05/12/2012; più di recente: cfr. Sez. U, n. 33537 del 27/12/2018; Sez. U, n. 15048 del 31/05/2019; Sez. U, n. 8563 del 26/03/2021). La decisione impugnata, sul punto, risulta, del resto, sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 8. Con l'ottavo motivo si denunzia Violazione degli articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giuridiche: violazione dell'articolo 1 e 2 primo comma lett. c) D.Lgs. 109/2006 in relazione agli articolo 42 e 47 c.p. Insussistenza della consapevolezza di un obbligo di astensione. Carenza di motivazione al riguardo (motivo relativo al capo di incolpazione L). Il motivo è infondato. Anche in relazione al profilo in esame, è stato già chiarito (retro: al paragrafo 5.4.2) che, ai fini della violazione dell'obbligo di astensione, è sufficiente la consapevolezza, da parte del magistrato, della situazione di fatto che lo determina (come già precisato, è, infatti, sufficiente che egli conoscesse le circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi : cfr. le già richiamate Cass., Sez. U, n. 10502 del 20/05/2016 ; Sez. U, n. 5942 del 11/03/2013). Nella specie, tale conoscenza era innegabilmente sussistente. Essa risulta positivamente accertata, nella decisione impugnata, in virtù dei riconosciuti rapporti di amicizia e abituale frequentazione intercorrenti tra il Be.Gi. ed i professionisti nominati dai collegi da lui integrati, ed è, comunque, ulteriormente confermata dalla sussistenza, addirittura, di una correlazione strumentale tra la omessa astensione del dott. Be.Gi. e il conseguimento del vantaggio patrimoniale da parte della moglie, avv. Fe.Sa. . Anche in relazione al profilo in esame, dunque, la decisione impugnata risulta sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 9. Con il nono motivo si denunzia Violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giuridiche: violazione di legge articolo 51, comma 2, c.p.c. ; articolo 28 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella versione vigente all'epoca dei fatti contestati (motivo relativo al capo di incolpazione L). Il motivo è infondato. Secondo il ricorrente, al momento dei fatti, non vi era alcun obbligo di astensione, in relazione alla nomina, in sede fallimentare, di professionisti congiunti o legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione, da parte dei magistrati, essendo tali fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 54 del 2018 , che ha espressamente sancito, per la prima volta, un divieto di nomina dei professionisti legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché per quelli legati a tali magistrati da un rapporto di assidua frequentazione, derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché da rapporto di frequentazione tra commensali abituali. L'assunto non coglie del segno. I limiti introdotti dal decreto legislativo n. 54 del 2018 , con riguardo alle nomine di congiunti e soggetti legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene quello che conferisce l'incarico, operano, in effetti, su un piano diverso da quello dell'obbligo di astensione che grava sul singolo magistrato, ai sensi dell' articolo 51 c.p.c. , in relazione alla nomina diretta di propri congiunti e/o amici, implicando un generalizzato divieto di nomina di professionisti o ausiliari legati da siffatti rapporti con qualunque magistrato dell'intero ufficio giudiziario. La nuova disciplina normativa impone al professionista nominato al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina , di depositare, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità sopra indicate, contenente anche l'indicazione delle medesime eventuali incompatibilità con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento ; a tale dichiarazione, in caso di sussistenza di incompatibilità, fa seguito la sostituzione del professionista. In sostanza, una sorta di obbligo di astensione, in base alla specifica disciplina di cui al decreto legislativo n. 54 del 2018 , viene a gravare più sul professionista che sul magistrato. Ciò, da una parte, significa che tale disciplina, in realtà, non ha introdotto, di per sé, nuovi obblighi di astensione per i magistrati che partecipano alla nomina dei professionisti in sede fallimentare (i quali, d'altra parte, ben potrebbero ignorare i rapporti che legano il professionista a colleghi del medesimo ufficio giudiziario). Ma, dall'altra parte, devono ritenersi rimasti immutati gli obblighi di astensione di cui all' articolo 51 c.p.c. , che già in precedenza sussistevano (e che anche successivamente sono senz'altro rimasti applicabili), in relazione a nomine direttamente operate dal singolo magistrato, in favore di propri congiunti o di soggetti a lui legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione, in quanto integranti un interesse proprio del magistrato stesso, o di un suo prossimo congiunto, ovvero, comunque, in tutti i casi di esistenza di un conflitto, anche solo potenziale, di interessi, patrimoniali o non patrimoniali (cfr., le decisioni già richiamate di queste Sezioni Unite), situazione nella specie certamente sussistente, come già ampiamente chiarito, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra il Be.Gi. e i professionisti nominati, nonché degli ingiusti vantaggi patrimoniali conseguiti dal coniuge del medesimo, in virtù delle nomine in questione. 10. Con il decimo motivo si denunzia Violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giuridiche: violazione degli articolo 1 e 2, primo comma, lett. d) D.Lgs. 109/2006 e dell' articolo 429 c.p.p. ; mancata omessa e contraddittoria motivazione relativamente alla presunta distorsione dei poteri discrezionali di scelta dell'avvocato Sa.Vi. e di sua moglie Bo.Ma. quale curatore fallimentare o commissario giudiziale in procedure concorsuali (motivo relativo al capo di incolpazione J). Con l'undicesimo motivo si denunzia Segue. Violazione dell'articolo 606 lett. e) c.p.p. Carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame; carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non considera le risultanze degli atti istruttori (dep. dott. Bo.Ma. ud. 27 aprile 2023) né altre circostanze emerse nell'indagine penale in ordine al numero di incarichi attribuiti annualmente all'avv. Sa.Vi. (motivo relativo al capo di incolpazione J). Il decimo e l'undicesimo motivo, entrambi relativi al capo di incolpazione J (violazione dei doveri di correttezza, diligenza, equilibrio nei rapporti tenuti nell'ambito dell'ufficio giudiziario: articolo 1 e 2, primo comma, lett. d, del decreto legislativo n. 109 del 2006), sono connessi, sul piano logico e giuridico e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili e in parte infondati. 10.1 La Sezione Disciplinare ha espressamente escluso che fosse ravvisabile una grave scorrettezza , da parte del Be.Gi. nei confronti dei professionisti, diversi da quelli nominati, aspiranti ad incarichi in procedure concorsuali pendenti presso l'ufficio giudiziario in cui egli operava, per avere pregiudicato un diritto soggettivo o un interesse legittimo di questi ultimi, in relazione al conseguimento dei suddetti incarichi, non sussistendo alcuna posizione giuridica soggettiva perfetta dei professionisti stessi, in proposito. Ha, quindi, escluso che fosse configurabile, per questo specifico profilo, una vera e propria alterazione o distorsione dei poteri discrezionali di scelta degli stessi professionisti, come prospettato dall'accusa. Ha, peraltro, accertato che il Be.Gi. aveva, comunque, violato il proprio dovere di imparzialità mediante l'effettuazione di nomine di professionisti inquinate da un conflitto di interessi che ha pregiudicato l'immagine del Tribunale stesso , il che, di per sé, configurava una grave ed abituale scorrettezza nei confronti dei medesimi professionisti, posta in essere dal magistrato, con l'adozione di una condotta non improntata al canone di onestà nell'ambito delle relazioni intrattenute in ragione del suo ufficio . 10.2 Devono ritenersi conformi a diritto le conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza della grave e abituale scorrettezza posta in essere dal Be.Gi., per il solo fatto di aver partecipato alla nomina di soggetti a cui era legato da vincoli di stretta amicizia, oltre che di interessi, patrimoniali e non patrimoniali, nonostante, quindi, la sussistenza di un palese conflitto di interessi, in quanto una siffatta condotta incide negativamente, all'evidenza, sull'immagine di imparzialità che deve essere mantenuta dal magistrato, in ogni momento, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, anche in sede di attribuzione degli incarichi e di nomina degli ausiliari. Per tale aspetto, le censure formulate con i motivi di ricorso in esame devono ritenersi infondate. 10.3 D'altra parte, l'effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata, sul capo di incolpazione di cui si discute, facendo esclusivamente riferimento alle nomine inquinate da un conflitto di interessi tale da pregiudicare l'immagine del Tribunale, in violazione del canone di onestà nell'ambito delle relazioni intrattenute in ragione dell'ufficio, ma non all'alterazione o distorsione dei criteri di scelta dei professionisti, prescinde da ogni considerazione in ordine al numero di incarichi annualmente e complessivamente attribuiti all'avvocato Sa.Vi. ed alla moglie di questi, dott.ssa Bo.Ma., nonché alla congruità, anche in senso comparativo, delle relative nomine nell'ambito dell'elenco di professionisti di cui si avvaleva l'ufficio e delle relative prassi in ordine all'alternanza negli incarichi conferiti. Ciò rende, di conseguenza, del tutto inconferenti, ai fini della presente decisione, le questioni poste dal ricorrente in relazione a tali circostanze. Per tali aspetti, i motivi di ricorso in esame risultano inammissibili, perché non colgono adeguatamente la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata. 11. Con il dodicesimo motivo si denunzia articolo 606 lett. e) c.p.p. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame; carenza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non considera o considera in modo errato e contraddittorio le risultanze dell'istruttoria dibattimentale: in particolare la deposizione resa nel corso dell'udienza del 27 aprile 2023 del Presidente Gh. estensore del provvedimento di variazione tabellare del 1 giugno 2017 che si assume violato (motivo relativo al capo di incolpazione M). Con il tredicesimo motivo si denunzia articolo 606 lett. b) c.p.p.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Violazione degli articolo 1, 2 primo comma lett. n) D.Lgs. 109/2006 e degli articolo 3 legge 689/81 e 42 e 47 c.p. (motivo relativo al capo di incolpazione M). Il dodicesimo ed il tredicesimo motivo, entrambi relativi al capo di incolpazione M (violazione dei doveri di imparzialità e correttezza per reiterata o grave inosservanza di norme regolamentari, direttive o disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi: articolo 1 e 2, primo comma lett. n, del decreto legislativo n. 109 del 2006) sono connessi, sul piano logico e giuridico e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. 11.1 Il Be.Gi. è stato riconosciuto colpevole di grave violazione delle disposizioni tabellari per avere (in qualità di GIP/GUP del Tribunale di Piacenza) emesso alcuni provvedimenti di liquidazione e di nomina di professionisti, poco prima di lasciare tale ufficio giudiziario, essendo stato già deliberato il suo trasferimento presso il Tribunale di Cremona, in un periodo in cui si trovava in congedo feriale (per quanto avesse revocato la relativa richiesta, almeno per due dei giorni concessi), ragion per cui il Presidente del Tribunale aveva disposto l'applicazione all'ufficio GIP/GUP di altro magistrato (dott.ssa De.). 11.2 Va premesso che il provvedimento tabellare della cui violazione si discute, risulta oggettivamente equivoco. Con tale provvedimento, il Presidente premette che il Be.Gi. si sarebbe trovato in congedo per ferie dal 29 giugno al 15 luglio 2017 e il 17 luglio avrebbe assunto servizio in altro ufficio giudiziario, il che avrebbe comportato che, dal 29 giugno, il posto di GIP/GUP sarebbe rimasto privo di titolare ; di conseguenza, pur contestualmente assegnando la dott.ssa Di.St., al collegio penale dibattimentale del Tribunale, ne dispone l'applicazione all'ufficio GIP/GUP, dal 29 giugno al 30 novembre. 11.3 La Sezione Disciplinare parrebbe ritenere che il dirigente dell'ufficio, con tale provvedimento, aveva inteso assegnare l'intero ruolo del Be.Gi., sin dal 29 giugno 2017, alla dott.ssa Di.St., sottraendolo al suo precedente titolare. Ne fa discendere che il Be.Gi. avrebbe adottato i provvedimenti di nomina e liquidazione dei professionisti in relazione a procedimenti non più a lui assegnati e, quindi, in violazione delle previsioni tabellari. 11.4 Si tratta, però, di una interpretazione erronea del provvedimento in questione, che, nell'effettiva equivocità del suo tenore strettamente letterale, finisce per attribuirgli un senso per il quale, in realtà, esso risulterebbe addirittura tecnicamente errato in diritto, cioè illegittimo. Il posto di GIP/GUP non poteva, in realtà, affatto ritenersi privo di titolare sin dal 29 giugno 2017, ma solo dal momento dell'effettiva operatività del trasferimento del Be.Gi.; di conseguenza, l'effettivo contenuto del provvedimento in esame non può che essere inteso nel senso per cui la dott.ssa De. avrebbe dovuto sostituire il collega in ferie (ma ancora titolare del suo ruolo), per gli atti urgenti, dal 29 giugno al 16 luglio, e subentrare in quel ruolo solo dal 17 luglio, quando lo stesso effettivamente sarebbe rimasto privo di titolare. 11.5 Tale ultima interpretazione è, poi, ulteriormente rafforzata dal rilievo che l'applicazione della dott. ssa De. è stata disposta genericamente all'ufficio GIP/GUP, senza una espressa assegnazione, alla stessa, del ruolo del Be.Gi. 11.6 D'altra parte, come emerge anche dalla decisione impugnata, lo stesso Presidente del Tribunale ha chiarito, nelle sue deposizioni testimoniali, in modo inequivocabile, che non aveva affatto inteso riassegnare il ruolo del Be.Gi. alla De., prima del trasferimento del primo al Tribunale di Cremona (il che, come già chiarito, non sarebbe stato legittimo) e che, anzi, addirittura, egli stesso lo aveva pregato come era prassi dell'ufficio di provvedere, nel periodo in cui si trovava in ferie, a depositare i provvedimenti più urgenti o comunque delicati relativi ai procedimenti pendenti sul suo ruolo, avendo esperienza e conoscenza di tale ruolo, prima del passaggio al nuovo ufficio, confermando che il Be.Gi., nel periodo di ferie, si era recato in ufficio a lavorare quasi tutti i giorni e che ciò era avvenuto anche su sua sollecitazione, il che, quanto meno, escluderebbe la volontarietà dell'eventuale violazione tabellare imputata al Be.Gi. e, quindi, la gravità della stessa. 11.7 In definitiva, la decisione impugnata, con riguardo al capo di incolpazione in esame, non può condividersi, considerato che: a) la sostituzione disposta, per un periodo di ferie di un giudice, certamente non comporta una riassegnazione del suo ruolo; b) non è possibile la nuova assegnazione del ruolo del magistrato, in caso di semplice congedo feriale; c) dunque, il provvedimento del Presidente del Tribunale di cui si discute va inteso come disposizione di una mera sostituzione (per gli atti urgenti) fino al momento della presa di possesso di Be.Gi. nel nuovo ufficio giudiziario, con riassegnazione del suo ruolo al giudice applicato (comunque provvisoria, attesa la destinazione di detto giudice ad altro settore dell'ufficio) solo a decorrere da tale data, come del resto lo stesso Presidente ha chiaramente ed espressamente confermato fosse sua intenzione disporre, avendolo anche esplicitato allo stesso Be., pregandolo di continuare a lavorare sul suo ruolo anche nel periodo di ferie; d) quando il giudice si trova in congedo in feriale non gli è certamente precluso di redigere e depositare provvedimenti in relazione ai procedimenti del ruolo di cui sia assegnatario. I motivi di ricorso in esame vanno, pertanto, accolti e la decisione impugnata cassata in relazione al relativo capo di incolpazione (capo M ). 12. Con il quattordicesimo motivo si denunzia Violazione dell' articolo 15 Cost. e dell'articolo 4, par. 1, lett. c) della direttiva UE 2016/180, ai sensi dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. per violazione di norma costituzionale e unionale con conseguente violazione della legge processuale, ai sensi dell'articolo 606 lett. c) c.p.p. per inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità. Violazione dell' articolo 15 Cost. e degli articolo 191, 253, 254, 254 bis c.p.p. e degli articolo 16 e 18 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 . Questione di legittimità costituzionale in relazione agli articolo 3,15 e 117 Cost. , 7 e 8 della CEDU (motivo relativo al capo di incolpazione N). Il motivo è inammissibile. Con riguardo alla questione della utilizzabilità delle comunicazioni telematiche (email, SMS, messaggi whatsapp) è decisiva ed assorbente la considerazione per cui, anche a prescindere da tale utilizzabilità, gli altri elementi di prova presi in esame e valutati dalla Sezione Disciplinare (tra cui le dichiarazioni dello stesso Be.Gi.), nell'economia generale del percorso argomentativo a base della complessiva motivazione relativa al capo di incolpazione in contestazione, risultano ampiamente sufficienti a disattendere la tesi difensiva del Be.Gi. per cui egli non era legato all'avvocato Sc.Co. da un rapporto di stretta amicizia e frequentazione abituale, tale da imporre un obbligo di astensione per i provvedimenti che lo riguardavano. Le considerazioni che precedono rendono irrilevante anche la dedotta questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente. 13. Con il quindicesimo motivo si denunzia articolo 606 lett. b) c.p.p.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. Violazione articolo 1 e 2, primo comma lett. c) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 in relazione all'articolo 36 lett. h) c.p.p. articolo 606 lett. e) c.p.p., carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto ad emergenze processuali decisive ai fini della decisione (motivo relativo al capo di incolpazione N). Il motivo è infondato. Secondo il ricorrente, non sussisterebbe alcun obbligo di astensione, in relazione al provvedimento di liquidazione dell'ausiliario del giudice, non essendo quest'ultimo parte di un processo. Al contrario, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, l'obbligo di astensione sussiste in relazione a tutte le attività svolte dal giudice e dal pubblico ministero, non solo per quelle strettamente giurisdizionali, in quanto integra l'illecito disciplinare ex articolo 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n.109 del 2006, la condotta del magistrato, con funzione di giudice delegato alle procedure concorsuali, che omette di astenersi, per gravi ragioni di convenienza, nelle procedure in cui il curatore fallimentare ha o ha avuto una relazione sentimentale con l'incolpato, a nulla rilevando che questa sia iniziata successivamente al conferimento dell'incarico, in quanto il dovere di astensione sussiste anche con riferimento alle attività connesse a quelle più propriamente giurisdizionali, come quella di vigilanza sull'operato del curatore ( Cass., Sez. U, n. 28167 del 06/10/2023 ; cfr. anche Cass., Sez. U, n. 15048 del 31/05/2019 , in motivazione, al paragrafo 4.2: ... in ossequio ai principi del giusto processo, va data una lettura ampia dei contenuti della causa di astensione di cui alla lettera h) dell' articolo 36 c.p.p. (che qui ricorre), ... .. non vi è alcuno spazio per fare distinzioni tra rapporti con le parti processuali e rapporti con gli ausiliari del giudice ). Non risulta, in verità, formulato alcuno specifico capo di incolpazione con riguardo all'omessa astensione del Be.Gi., già con riguardo alla gestione della procedura di sequestro nella quale l'avvocato Sc.Co. svolgeva la funzione di amministratore giudiziario. In relazione al provvedimento di liquidazione dei compensi dell'ausiliario era, peraltro, certamente configurabile il suo obbligo di astensione, trattandosi di un provvedimento definitivo (impugnabile dall'interessato, che, quindi, in questo senso assume, in qualche modo, il ruolo di parte nell'ambito del subprocedimento di liquidazione delle sue spettanze) incidente su diritti patrimoniali dell'interessato. È, poi, appena il caso di ribadire, in proposito (anche con riguardo alle censure relative al contenuto dei provvedimenti emessi), che è, altresì, consolidato l'indirizzo di questa Corte secondo il quale in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 109 del 2006 si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per essere un illecito di pura condotta, che viene integrato dalla sola condotta commissiva di partecipazione, da parte del magistrato, ad una attività d'ufficio rispetto alla quale sussisteva l'obbligo di astensione (senza necessità che da tale condotta derivi altresì uno sviamento di potere o un vantaggio per sé o per il terzo del cui interesse il magistrato si sia reso indebitamente portatore) e, sotto il profilo subiettivo, per la mancanza del dolo specifico, essendo al riguardo sufficiente la consapevolezza, nell'agente, della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige che egli si astenga dal compimento di un determinato atto (senza necessità di uno specifico intento finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti) (ex multis: Cass., Sez. U, n. 18302 del 03/09/2020 ). Va, infine, precisato che, in relazione ai profili in esame, la decisione impugnata risulta sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 14. Con il sedicesimo motivo si denunzia articolo 606 lett. b) c.p.p.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Violazione articolo 1 e 2, primo comma lett. c) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, dell'articolo 36 lett. h) c.p.p. in relazione all'articolo 35 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 (come sostituito dall'articolo 13 comma 1 lett. a) della legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dall'articolo 1 lett. a) del D.Lgs. n. 54/2028). articolo 606 lett. e) c.p.p. Carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene provata l'esistenza di un ventennale rapporto di amicizia e frequentazione abituale in assenza di elementi univoci in tal senso (motivo relativo al capo di incolpazione N). Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Il ricorrente, con riguardo al suo legame di stretta amicizia, peraltro stabilmente protratta nel tempo e connotata da abituale frequentazione e reciproca confidenza, che la Sezione Disciplinare ha ritenuto sussistere con l'avvocato Sc.Co., contesta, in sostanza, un accertamento di fatto in relazione al quale la motivazione della decisione impugnata appare ampia, precisa e dettagliata, assolutamente adeguata, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede, oltre che del tutto condivisibile. È, poi, appena il caso di osservare che il tipo di rapporto tra il Be.Gi. e l'avvocato Sc.Co. accertato dalla Sezione Disciplinare era certamente tale da configurare, per il primo, un vero e proprio obbligo di astensione, ai sensi dell' articolo 51 c.p.c. , in base ai principi di diritto in materia già in precedenza più volte richiamati, secondo i quali tale obbligo sussiste sempre, in caso di rapporti caratterizzati da legami di stretta amicizia protratta nel tempo e connotata da abituale frequentazione e reciproca confidenza, come quello in esame. 15. Con il diciassettesimo motivo si denunzia articolo 606 lett. b) c.p.p.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; violazione dell'articolo 1, 2 comma primo lett. c) del D.Lgs. 109/2006 in relazione all'articolo 36 lett. h) per l'insussistenza di interesse proprio o di un prossimo congiunto ; articolo 606 lett. e) c.p.p.: carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto (motivo relativo al capo di incolpazione N). Il motivo è infondato. La statuizione impugnata è conforme, in diritto, ai consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo i quali incorre nell'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che consapevolmente non osserva l'obbligo di astensione da procedimenti che vedono coinvolti soggetti con i quali intrattiene un abituale rapporto di frequentazione, indipendentemente dalla circostanza che l'atto giudiziario sia stato effettivamente condizionato da tale rapporto ( Cass., Sez. U, n. 5808 del 05/03/2025 ) e in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 109 del 2006 si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per essere un illecito di pura condotta, che viene integrato dalla sola condotta commissiva di partecipazione, da parte del magistrato, ad una attività d'ufficio rispetto alla quale sussisteva l'obbligo di astensione (senza necessità che da tale condotta derivi altresì uno sviamento di potere o un vantaggio per sé o per il terzo del cui interesse il magistrato si sia reso indebitamente portatore) e, sotto il profilo subiettivo, per la mancanza del dolo specifico, essendo al riguardo sufficiente la consapevolezza, nell'agente, della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige che egli si astenga dal compimento di un determinato atto (senza necessità di uno specifico intento finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti) ( Cass., Sez. U, n. 18302 del 03/09/2020 ). In relazione ai profili in esame, la decisione impugnata risulta, del resto, sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 16. Con il diciottesimo motivo si denunzia Erronea applicazione della legge speciale, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione alla mancata applicazione dell' articolo 3 bis D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 sentenza sorretta da una motivazione apparente in realtà contraddittoria, carente, e manifestamente illogica ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. e), c.p.p. (motivo relativo alla determinazione della sanzione inflitta). Con il diciannovesimo motivo si denunzia Erronea applicazione di legge, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione alla mancata applicazione dell' articolo 133 c.p. e articolo 18, IV comma, D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 sentenza sorretta da una motivazione apparente in realtà contraddittoria, carente e manifestamente illogica ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. e), c.p.p. (motivo relativo alla determinazione della sanzione inflitta). Il diciottesimo e il diciannovesimo motivo del ricorso hanno entrambi ad oggetto la determinazione della sanzione inflitta. Esso sono connessi e, pertanto, si possono esaminare congiuntamente. Tali motivi restano entrambi assorbiti. Essendo stati accolti i motivi di ricorso relativi ad uno dei capi di incolpazione dei quali il Be.Gi. è stato riconosciuto colpevole, restano caducate, di conseguenza, anche le statuizioni relative alla valutazione della complessiva gravità degli illeciti allo stesso addebitabili e alla conseguente determinazione della sanzione. Dovrà provvedersi, in sede di rinvio, a rivalutare integralmente la rilevanza dei fatti per cui resta riconosciuta la responsabilità disciplinare, sotto ogni profilo, tanto per l'adeguatezza della sanzione quanto per l'eventuale scarsa rilevanza dei fatti stessi. È opportuno precisare che, nella nuova determinazione della sanzione, la Sezione Disciplinare del C.S.M. dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati in materia da queste Sezioni Unite, in base ai quali, tra l'altro, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari ed alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione ( Cass., Sez. U, n. 28263 del 09/10/2023 ; Sez. U, n. 8034 del 21/03/2023), con la rilevante precisazione per cui tale valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora la scelta si rivolga alla più grave delle sanzioni, sul presupposto che l'illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire, costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere, nonché dal prestigio dell'Ordine giudiziario ( Cass., Sez. U, n. 11457 del 08/04/2022 ; Sez. U, n. 11137 del 04/07/2012: nella specie, la S.C. ha annullato una sentenza che aveva inflitto la rimozione, rilevando come, a fronte della non particolare gravità delle vicende di cui l'incolpato era stato riconosciuto colpevole, l'adozione di tale sanzione non fosse sufficientemente giustificata neanche dall'esistenza di un precedente disciplinare; Sez. U, n. 23778 del 24/11/2010). 17. Sono accolti il dodicesimo e il tredicesimo motivo del ricorso, assorbiti il diciottesimo ed il diciannovesimo, disattesi gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Sezione Disciplinare del C.S.M., in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate per la metà, in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso. Per la residua metà, sono poste a carico del Ministero intimato e alla liquidazione di detta quota si provvede come in dispositivo. Per la natura del giudizio, va disposta d'ufficio l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati, ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite: - accoglie il dodicesimo e tredicesimo motivo del ricorso, assorbiti il diciottesimo ed il diciannovesimo, disattesi gli altri; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Sezione Disciplinare del C.S.M., in diversa composizione; - condanna il Ministero a pagare la metà delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidando tale quota in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge; - dichiara compensate per l'altra metà le spese del giudizio di legittimità.