La responsabilità disciplinare del magistrato resta nonostante l’abrogazione del reato di abuso di ufficio

L’eliminazione del reato di abuso d’ufficio dall’ordinamento penale non fa venir meno la responsabilità disciplinare del magistrato che, con il proprio comportamento, abbia compromesso la propria immagine o quella dell’ufficio giudiziario in cui opera. Le condotte rilevanti sul piano disciplinare rientrano infatti nel genus degli illeciti amministrativi, per i quali non trova applicazione il principio del favor rei tipico del diritto penale.

È quanto ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in commento. Il Consiglio superiore della magistratura aveva disposto la sanzione della “ rimozione ” nei confronti di un giudice (poi ricorrente in Cassazione), al quale erano stati contestati molteplici illeciti disciplinari. Tra questi, in particolare, la mancata astensione in procedimenti concorsuali nonostante l'esistenza di rapporti di amicizia qualificata con i professionisti da lui nominati (curatori e commissari), i quali avevano successivamente affidato incarichi professionali retribuiti alla moglie del magistrato, avvocato. Sul versante penale, lo stesso giudice aveva definito il procedimento con un patteggiamento a otto mesi di reclusione (con sospensione condizionale della pena) per il reato di abuso d'ufficio, integrato dalla violazione dell'obbligo di astensione. Nel ricorso, il magistrato sosteneva che la Sezione disciplinare del CSM avesse «erroneamente ritenuto inapplicabile il principio di retroattività della norma penale più favorevole », richiamando l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio di cui all' articolo 323 c.p. Le Sezioni Unite hanno però escluso questa ricostruzione: trattandosi di illecito riconducibile al novero di quelli amministrativi , non si applica il principio del favor rei previsto dall' articolo 2 c.p. , in forza del quale – in deroga al criterio tempus regit actum – l' abolitio criminis opera retroattivamente. Inoltre, le sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati non possono essere equiparate a quelle penali, avendo natura e finalità differenti. Non solo: «la natura giurisdizionale del procedimento che porta all'irrogazione della sanzione disciplinare e quella del provvedimento che lo definisce (sentenza) non determinano la natura della sanzione stessa, la quale resta di carattere amministrativo  e non è per ciò solo qualificabile come una sanzione punitiva del tutto assimilabile a quella penale». Il ricorrente ha poi sostenuto che, a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, la sua precedente commissione non potrebbe più essere considerata lesiva del prestigio della funzione giudiziaria, dell'immagine e della credibilità del magistrato , non essendo più il fatto percepito come socialmente riprovevole. La Cassazione ha però respinto tale tesi, in quanto così si perpetua «l' erroneo presupposto  per cui la sanzione disciplinare sarebbe assimilabile ad una sanzione penale ». Secondo le Sezioni Unite, infatti, la reale offensività delle condotte va accertata in concreto: si tratta di una valutazione di fatto che la Sezione disciplinare ha svolto, tenendo conto anche dell'intervenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio, ma ritenendo comunque grave la lesione dell'imparzialità e del prestigio della funzione. Nella motivazione si sottolinea come la condotta del magistrato abbia « incontestabilmente compromesso in maniera grave l'immagine e il prestigio del magistrato stesso e della magistratura nel suo complesso », in quanto il comportamento tenuto è «espressione di un uso distorto del potere giudiziario», volto a piegare la funzione all'interesse personale, in violazione di uno dei suoi principi fondanti, ovvero l'imparzialità. La Suprema Corte rileva che si è in presenza di un accertamento di fatto sul requisito dell'offensività , svolto nonostante l'abrogazione della fattispecie penale e sostenuto da adeguata motivazione e, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità. In conclusione, la decisione afferma con chiarezza che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio non incide sulla responsabilità disciplinare del magistrato , ma resta ancorata alla verifica concreta della compromissione dell'imparzialità, del prestigio e dell'immagine della funzione giudiziaria, indipendentemente dalla sorte penale della fattispecie.

Presidente D’Ascola – Relatore Tatangelo Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.