La riforma della Corte dei Conti approda in Gazzetta

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026 la legge 7 gennaio 2026, n. 1, che modifica la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni. Prevista inoltre una delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

La legge, approvata in via definitiva dal Parlamento alla fine del 2025, prevede diverse modifiche della l. n. 20/1984 recante disposizioni in materia di  giurisdizione e controllo della Corte dei conti  e al codice della giustizia contabile (allegato 1 al d.lgs. n. 174/2016 ), introduce disposizioni in tema di funzioni di controllo e consultive della Corte e responsabilità per danno erariale . Viene inoltre prevista una  delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa. Ecco le principali novità previste dalla l. n. 1/2026: nuova nozione di colpa grave e limiti della responsabilità (articolo 1) L'articolo 1 ridefinisce la colpa grave ai fini della responsabilità amministrativa: essa consiste nella violazione macroscopica delle norme applicabili, in un errore grossolano nella ricostruzione dei fatti, nell'affermazione di fatti che gli atti smentiscono in modo inequivoco o nella negazione di fatti che risultano incontestabilmente dagli atti del procedimento. Per stabilire se la violazione sia manifestamente grave, si valutano la chiarezza e determinatezza delle norme, nonché il carattere inescusabile e la gravità dell'inadempimento. Non integra colpa grave la condotta, attiva od omissiva, aderente a orientamenti giurisprudenziali prevalenti o a pareri di autorità competenti. La norma amplia inoltre le ipotesi in cui la responsabilità amministrativa è limitata ai soli comportamenti dolosi . È prevista l'introduzione di specifiche coperture assicurative contro il rischio di danno erariale. Infine, si estende il novero dei contratti soggetti a controllo preventivo della Corte dei conti, includendo i provvedimenti di aggiudicazione (anche provvisoria) e gli atti conclusivi di procedure di affidamento connesse a PNRR e PNC, anche se prive di formale aggiudicazione. nuova funzione consultiva della Corte dei conti (articolo 2) La Corte dei conti può rendere pareri su questioni interpretative giuridiche relative a casi concreti collegati al PNRR e al PNC , di importo almeno pari a un milione di euro, purché non si tratti di atti già soggetti a controllo preventivo né di fatti già oggetto di invito a dedurre. delega al Governo (articolo 3) Il Governo è delegato a riorganizzare struttura e funzioni della Corte dei conti e a intervenire sulla disciplina dei rimborsi delle spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativa. sanzioni, responsabilità degli avvocati e retroattività (articolo 4–6) L'articolo 4 introduce una sanzione pecuniaria per i responsabili dei procedimenti PNRR/PNC in caso di ritardi . L'articolo 5 estende ad avvocati e procuratori dello Stato il regime di responsabilità civile previsto per i magistrati, anche per la responsabilità erariale. L'articolo 6 stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale si applica anche ai procedimenti e giudizi in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Legge n. 1/2026; in G.U. del 7 gennaio 2026, n. 4