Maltrattamenti: la Cassazione torna sulla genitorialità condivisa

In tema di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, il Collegio esclude che la sola genitorialità condivisa, in assenza di un rapporto di coniugio o di convivenza stabile, integri il presupposto familiare richiesto dall’articolo 572 c.p.

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione torna a delimitare in modo rigoroso l'ambito applicativo del delitto di maltrattamenti in famiglia, ribadendo il divieto di estendere per via analogica la tutela penale oltre i confini segnati dall' articolo 572 c.p. La vicenda trae origine dalla condanna inflitta ad un imputato per il reato di maltrattamenti aggravati ex comma 2, commessi in danno della compagna non convivente , con la quale condivideva esclusivamente la genitorialità, e non anche un rapporto di coniugio o una convivenza strutturata. In sede di appello, la Corte territoriale di Roma aveva confermato la responsabilità , limitandosi a ridurre la pena, valorizzando come presupposto del rapporto familiare penalmente rilevante la sola circostanza della filiazione comune. Investita del ricorso proposto dalla difesa dell'imputato, la Cassazione accoglie la censura di violazione di legge e di vizio di motivazione, riaffermando un orientamento definito “consolidato” in tema di rapporti tra maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Secondo la S.C., il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” nell'accezione più ristretta , quale comunità caratterizzata da una relazione affettiva radicata e stabile, da una duratura comunanza di vita e da reciproche aspettative di mutua solidarietà e assistenza. Tale comunità può fondarsi: sul rapporto di coniugio sul rapporto di parentela su una stabile condivisione dell'abitazione, anche non continuativa, ma comunque idonea a configurare una convivenza effettiva.   Muovendo da questo perimetro definitorio, viene chiarito che, nei casi in cui le condotte moleste e vessatorie siano poste in essere dopo la cessazione della convivenza “ more uxorio ” o in assenza di qualsiasi convivenza , non può farsi applicazione dell' articolo 572 c.p. , dovendo piuttosto trovare ingresso la fattispecie di atti persecutori di cui all' articolo 612‑ bis c.p. , eventualmente nella forma aggravata prevista dal comma 2 in presenza di determinati rapporti tra autore e vittima.  La pronuncia richiama, in tal senso, un precedente del 2023 ( Cass. n. 31390 del 30/03/2023 ), che aveva già escluso la riconducibilità al reato di maltrattamenti delle condotte persecutorie successive alla fine della convivenza di fatto, pur se inserite in una pregressa relazione affettiva significativa. La novità di rilievo della decisione riguarda la netta affermazione secondo cui la mera genitorialità condivisa, in assenza di un rapporto di coniugio o di convivenza e di contatti significativi tra autore e vittima, non è sufficiente a integrare il presupposto familiare rilevante ai fini dell' articolo 572 c.p. La sola filiazione, dunque, non può fungere da “ponte” per estendere il concetto di famiglia oltre i limiti delineati dal legislatore, dovendosi escludere che la comunanza di un figlio costituisca, di per sé, una comunità affettiva e solidale fra i genitori. La Corte valorizza, in coerenza, le coordinate civilistiche di cui all' articolo 337‑ ter c.c. , sottolineando che gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli gravano rispettivamente sui genitori, ma non determinano ex se un rapporto reciproco fra gli stessi, essendo il figlio l'unico soggetto direttamente destinatario di tali posizioni giuridiche.  In tal modo, la pronuncia rafforza la distinzione concettuale tra responsabilità genitoriale verso il minore e rapporto familiare intercorrrente tra i genitori , evitando sovrapposizioni che finirebbero per ampliare indebitamente il raggio d'azione del reato di maltrattamenti.

Presidente De Amicis - Relatore Tondin Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado con cui C.A. era stato condannato per il delitto di cui all' articolo 572, comma 2 cod. pen. commesso in danno della compagna non convivente, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata.  2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione in relazione all' articolo 572 cod. pen. , rilevando che tale norma non può essere applicata analogicamente in malam partem ai rapporti di fatto, nei casi in cui manchi la convivenza, e precisando che non incide sulla configurabilità della fattispecie il rapporto di filiazione. In queste ipotesi, quindi, non sarebbe integrato il reato di maltrattamenti ma, al più, quello di cui all' articolo 612-bis cod. pen. La difesa ha, inoltre, rilevato che non può essere considerata convivenza, rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie, l'ospitalità data dai genitori della persona offesa all'imputato, subito dopo la scoperta della gravidanza. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio aderisce, in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di famiglia e di convivenza di cui all' articolo 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all' articolo 512-bis, comma 2, cod. pen. , e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa (Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, Rv. 285087 - 01). Né è rilevante, ai fini dell'integrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza e in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima. La filiazione, in tali casi, non può, cioè, costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto familiare rilevante ai fini della configurabilità del reato. (sez. 6, n. 26263 del 30/05/2024, Rv. 286767 - 01). Infatti, gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall' articolo 337-ter, cod. civ. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto interessato. 3. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, ritenendo il delitto di maltrattamenti sussistente in danno della compagna -non legata all'imputato da un rapporto di coniugio-, in ragione della sola genitorialità condivisa. Di tale sentenza va, pertanto, disposto l'annullamento; in sede di rinvio la Corte di appello appurerà se il rapporto affettivo tra l'imputato e la persona offesa, caratterizzato da permanenze non continuative del primo nell'abitazione della seconda, possa considerarsi, alla stregua dell'ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di convivenza; in caso positivo, se le condotte vessatorie siano state poste in essere anche durante la convivenza della coppia e se, in tale periodo, siano state in numero tale da raggiungere la soglia dell'abitualità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.