Nessuna possibilità, chiariscono i magistrati di Cassazione, di ridimensionare la gravità delle condotte tenute da un uomo ai danni della compagna.
Lei è restia a rompere la relazione con lui. Questo dettaglio non può, però, rendere meno grave la condotta persecutoria tenuta dall’uomo nei confronti della donna. Scenario della drammatica vicenda, risalente a circa due anni fa, è la provincia di Teramo. Quello il contesto, difatti, dell’incubo vissuto da una donna, incubo causato dalle vessazioni , di natura psicologica e fisica , compiute ai suoi danni dall’allora fidanzato. Quest’ultimo finisce sotto processo, a seguito della denuncia della donna, e viene condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di stalking , con pena fissata in venti mesi di reclusione. Inequivocabile, difatti, la condotta da lui tenuta e consistita nell’«avere posto in essere, in maniera sistematica e reiterata, vessazioni di natura psicologica e fisica nei confronti della fidanzata, durante la loro relazione e anche dopo l’interruzione del loro rapporto affettivo, vessazioni consistite nell’averla umiliata, maltrattata e minacciata più volte di morte, rivolgendole anche parole ingiuriose, controllandole costantemente il telefono cellulare, facendosi dare le password – anche dei ‘social’ –, per monitorare le frequentazioni della donna» e, in un’occasione, nell’essersi «recata sul luogo di lavoro della donna, pretendendo di riallacciare la relazione e, al suo diniego, colpendola con un pugno al capo e appropriandosi del suo cellulare per controllarlo, restituendolo dopo avere cancellato le foto che la ritraevano con gli amici», e, inoltre, nell’averla «controllata nei suoi spostamenti e frequentazioni, non consentendole il libero utilizzo del telefono, di cui si faceva consegnare le password». Peraltro, all’uomo viene anche addebitato di avere «percosso, con schiaffi e pugni» la fidanzata «ogniqualvolta trovava messaggi di amici», di averla «picchiata in diverse occasioni, causandole lesioni ed ecchimosi», di averla, in una occasione, «colpita, alla presenza di un’amica, con un violento pugno sull’occhio» e, in altre circostanze, di averla percossa «con pugni e schiaffi, a causa della propria gelosia». Tirando le somme, l’uomo ha fatto vivere la fidanzata «in un costante clima di minaccia e sopraffazione e così ingenerando in lei un timore per la propria incolumità e per quella dei propri amici e familiari», viene sancito in Appello. Con il ricorso in Cassazione, però, l’uomo prova a fornire una differente chiave di lettura dell’intera vicenda, puntando innanzitutto sul fatto che la persona offesa si è recata a casa del fidanzato dopo che quest’ultimo era stato arrestato. Questo episodio è sufficiente, in ottica difensiva, per porre in discussione la credibilità della donna «quanto alle minacce e alle molestie asseritamente subite e al «fondato timore per l’incolumità propria e dei prossimi congiunti». Secondo la difesa è palese «l’incongruità dei comportamenti della donna», poiché «né dalla denuncia-querela, né dall’esame dibattimentale emerge che la condotta dell’uomo abbia ingenerato nella donna una condizione di timore per l’incolumità propria o di amici e familiari. Anzi, essendosi ella recata spontaneamente nel luogo in cui l’uomo si trovava agli arresti domiciliari, avendolo più volte chiamato al telefono mentre si trovava sottoposto a misura cautelare e, infine, avendolo incontrato» in due differenti contesti «non è dimostrato che la donna temesse realmente per la propria incolumità». A sostegno della propria linea, infine, la difesa richiama il pronunciamento emesso dalla Corte Costituzionale nel 2014, pronunciamento con cui si è chiarito che, in materia di stalking, «il fondato timore per l’incolumità della persona offesa debba essere accertato attraverso un’accurata osservazione di indizi comportamentali che denotino una apprezzabile destabilizzazione dell’equilibrio psicologico della vittima», senza dimenticare poi che in diversi pronunciamenti della Cassazione «si è affermato di non poter prescindere dalla condotta della vittima, nel riconoscere rilievo anche alle sue dichiarazioni, di modo che ove essa assecondi il comportamento del» presunto «stalker viene meno il requisito del mutamento delle proprie abitudini e della situazione di ansia che ne segna la vita», e «l’aggettivazione, in termini di fondato timore per l’incolumità, circoscrive l’area dell’incriminazione, rendendo irrilevanti le ansie di scarso momento e i timori immaginari della vittima», aggiunge ancora la difesa. Per chiudere il cerchio, poi, il legale contesta anche l’ elemento psicologico attribuito al suo cliente alla luce delle condotte tenute nei confronti della donna. Su questo fronte, difatti, secondo l’avvocato, «il comportamento dell’uomo, sebbene caratterizzato da un atteggiamento possessivo e assillante, non è stato finalizzato a provocare nella vittima uno stress psicologico finalizzato a indurla a ristabilire la relazione, bensì a farla recedere da una accusa che riteneva ingiusta. E, del resto, le frasi ambigue rivolte dalla persona offesa all’indirizzo dell’uomo determinano un dubbio ragionevole sulla consapevolezza dell’uomo di provocare, con la propria condotta, un male alla ragazza, suscitando in lei un qualche timore per la sua incolumità». A fronte delle obiezioni difensive, però, i magistrati di Cassazione ritengono comunque da confermare in via definitiva la condanna dell’uomo. Appurate le condotte denunciate dalla donna, la difesa pone in dubbio «l’evento costituito dal fondato timore della persona offesa per l’incolumità propria o di familiari e amici» e «si basa, essenzialmente, sul fatto che, avendo la persona offesa, in più occasioni, contattato l’uomo, giungendo persino a incontrarlo mentre si trovava sottoposto a misura cautelare». Ciò dimostra, secondo la difesa, «l’assenza di una effettiva condizione di paura» della donna «per la propria incolumità». Per i magistrati di Cassazione, come già per i giudici di Appello, però, «va evidenziato che, allorché si verificarono gli episodi contestati , l’uomo e la donna intrattenevano ancora la loro relazione, sicché ella provava dei sentimenti ambivalenti nei confronti del compagno ed era, comunque, normale che essi continuassero a frequentarsi. E poi «quanto al fatto che i due si fossero scambiati dei messaggi finanche affettuosi, tale circostanza va giustificata con la prosecuzione della relazione affettiva e, per altro verso, con il timore della donna per le reazioni dell’uomo». Da non dimenticare, poi, che «la sorella della donna ha riferito che ella non usciva mai sola ed era sempre accompagnata dai familiari e di avere notato spesso che era spaventata. Dunque, vi è una spiegazione plausibile e logica «del comportamento ambivalente tenuto dalla donna». Anzi, «appare del tutto verosimile che la situazione di timore, che aveva accompagnato lo svolgersi della relazione dinanzi al progressivo manifestarsi delle condotte persecutorie dell’uomo, si sia palesata, in tutta la sua dimensione offensiva, soprattutto sul finire del rapporto, giustificando, nelle more, gesti di disponibilità e di apertura nella persona offesa, sanciti, per alcuni periodi, finanche da formali riconciliazioni», chiariscono i giudici di Cassazione. Per quanto concerne, infine, l’ elemento soggettivo del reato di stalking , va respinta, sanciscono i magistrati di terzo grado, «la tesi difensiva secondo cui gli atteggiamenti ambivalenti della persona offesa avrebbero indotto in errore l’uomo, il quale non sarebbe stato» quindi «consapevole della portata offensiva dei suoi comportamenti». In generale, «il delitto di stalking postula il dolo generico , ossia la rappresentazione e la volizione di realizzare le condotte vessatorie». E su questo fronte, nella vicenda in esame, si è appurato «l’ampio catalogo di comportamenti violenti e minacciosi dell’uomo, di cui egli non poteva certo non essere consapevole, atteso che l’atteggiamento della donna, restia a rompere la relazione con lui, non poteva certo obliterare la natura gravemente offensiva delle condotte da lui tenute», chiosano i giudici di Cassazione.
Presidente Pezzullo - Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 30 gennaio 2025, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo in data 29 maggio 2024 con la quale Sh.Ba. era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all' articolo 612-bis, secondo comma, cod. pen. , per avere posto in essere, in maniera sistematica e reiterata, vessazioni di natura psicologica e fisica nei confronti della fidanzata, Sc.Gi., durante la loro relazione e anche dopo l'interruzione del loro rapporto affettivo, consistite nell'averla umiliata, maltrattata e minacciata più volte di morte, rivolgendole anche parole ingiuriose, controllandole costantemente il telefono cellulare, facendosi dare le password, anche dei social, per monitorare le frequentazioni della donna; percuotendola, con schiaffi e pugni, ogniqualvolta trovava messaggi di amici; picchiandola, in diverse occasioni, e causandole lesioni ed ecchimosi; colpendola, a gennaio 2023, alla presenza di un'amica, con un violento pugno sull'occhio e, in altre circostanze, con pugni e schiaffi a causa della sua gelosia; recandosi, il 17 aprile 2023, sul luogo di lavoro della donna e pretendendo di riallacciare la relazione con lei e, al suo diniego, colpendola con un pugno al capo e appropriandosi del suo cellulare per controllarlo, restituendolo dopo avere cancellato le foto che la ritraevano con gli amici; controllandola nei suoi spostamenti e frequentazioni; non consentendole il libero utilizzo del telefono di cui si faceva consegnare le password; facendola vivere in un costante clima di minaccia e sopraffazione e così ingenerando, nella persona offesa, un timore per la propria incolumità e per quella dei propri amici e familiari; in Teramo, dall'ottobre 2022, con recrudescenza nel gennaio 2023 e condotta permanente. Con lo stesso provvedimento l'imputato è stato anche condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile e al rimborso delle spese processuali da essa sostenute, da versare in favore dell'Erario essendo stata la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 2. Sh.Ba. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello il tramite del difensore di fiducia, Avv. DOMENICO DI SABATINO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell' articolo 192 cod. proc. pen. e dell'articolo 612-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato. Le sentenze di merito, con riferimento al fatto che la persona offesa si fosse recata a casa dell'imputato dopo il suo arresto, non ne avrebbe tratto le necessarie implicazioni in ordine alla sua credibilità quanto alle minacce e molestie asseritamente subite e al fondato timore per l'incolumità propria e/o dei prossimi congiunti . In proposito, dopo avere evidenziato che la fattispecie de qua è stata contestata come realizzata con un evento di pericolo consistente nell'ingenerare nella persona offesa il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, il ricorso ribadisce l'incongruità dei comportamenti della donna, evidenziando che né dalla denuncia-querela, né dall'esame dibattimentale emergerebbe che la condotta dell'imputato avesse in lei ingenerato una condizione di timore per l'incolumità propria o di amici e familiari; e che anzi, essendosi ella recata spontaneamente nel luogo in cui Sh.Ba. si trovava agli arresti domiciliari, avendolo più volte chiamato al telefono mentre si trovava in misura cautelare e, infine, avendolo incontrato sia a Villa (Omissis), sia a G il 4 giugno 2023, non sarebbe stato dimostrato che la donna temesse realmente per la propria incolumità; tanto più che la Sc.Gi. avrebbe avuto colloqui telefonici con il detenuto Bu.Ro., cui avrebbe fornito l'indirizzo di casa per farsi inviare una lettera attestante i propositi omicidi dell'imputato verso di lei, ai quali peraltro ella non avrebbe creduto (ud. del 6 dicembre 2023, pag. 24 e ss. delle trascrizioni). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 dell'11 giugno 2014 , avrebbe chiarito che il fondato timore per l'incolumità della persona offesa debba essere accertato attraverso un'accurata osservazione di indizi comportamentali che denotino una apprezzabile destabilizzazione dell'equilibrio psicologico della vittima. E la giurisprudenza di legittimità, nel riconoscere rilievo anche alle sue dichiarazioni, avrebbe affermato di non poter prescindere dalla condotta della vittima, di modo che ove essa assecondi il comportamento dell'agente verrebbe meno il requisito del mutamento delle proprie abitudini e della situazione di ansia che ne segna la vita. L'aggettivazione, inoltre, in termini di fondato timore per l'incolumità circoscriverebbe l'area dell'incriminazione, rendendo irrilevanti le ansie di scarso momento e i timori immaginari della vittima. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell' articolo 43 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico. Il comportamento dell'imputato, sebbene caratterizzato da un atteggiamento possessivo e assillante, non sarebbe stato finalizzato a provocare nella vittima uno stress psicologico finalizzato a indurla a ristabilire la relazione, bensì a farla recedere da una accusa che riteneva ingiusta. E del resto le frasi ambigue rivolte dalla persona offesa all'indirizzo dell'imputato, anche all'indomani dei fatti del 4 giugno 2023, determinerebbero un dubbio ragionevole sulla consapevolezza di Sh.Ba. di provocare, con la propria condotta, un male alla ragazza, suscitando in lei un qualche timore per la sua incolumità. 3. In data 17 ottobre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, siccome interamente incentrato nel merito e volto a prospettare una diversa ricostruzione in fatto, basata su una differente valutazione delle prove raccolte. 4. In data 17 ottobre 2025 è pervenuta anche una memoria a firma dell'Avv. DOMENICO DI SABATINO, difensore di fiducia di Sh.Ba., il quale, con riferimento al primo motivo di impugnazione, concernente l'insussistenza del timore in capo alla persona offesa per l'incolumità propria o di familiari e amici, evidenzia l'assenza di elementi, anche solo indiziari, da cui desumerne la configurabilità. 5. In data 24 ottobre 2025 è pervenuta, infine, una memoria di replica a firma dell'Avv. VALERIA VANNI, il quale, nell'interesse della parte civile costituita, ha concluso nel senso che il ricorso proposto dall'imputato sia inammissibile e, comunque, infondato, essendo le censure dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal primo motivo di doglianza, osserva il Collegio che le argomentazioni difensive devono ritenersi non fondate. 2.1. Va premesso che il ricorso non muove specifiche censure in relazione alle condotte contestate all'imputato, ritenute provate a partire dalle coerenti dichiarazioni della persona offesa, Sc.Gi., la quale ha riferito che Sh.Ba., a partire dall'ottobre 2022 e, dopo un breve periodo di riconciliazione, dal gennaio 2023 e sino all'attualità, aveva effettuato, nei confronti della donna, appostamenti, minacce, continue chiamate, percuotendola in diverse occasioni; dichiarazioni ritenute riscontrate da quanto riferito dagli altri testi escussi a dibattimento (quali la sorella della persona offesa, Ma.Cl., il collega Gr.An. e tale Al.Sa.) e dal referto medico acquisito agli atti, recante la data del 4 giugno 2023. Viceversa, le odierne censure si appuntano, essenzialmente, sulla sussistenza dell'evento, costituito dal fondato timore della persona offesa per l'incolumità propria o di familiari e amici e si basano, essenzialmente, sul fatto che avendo la persona offesa, in più occasioni, contattato l'imputato, giungendo persino a incontrarlo mentre si trovava in misura cautelare, ciò dimostrerebbe l'assenza di una effettiva condizione di paura per la propria incolumità. 2.2. In proposito va evidenziato, sotto un primo profilo, che le argomentazioni difensive si fondano su circostanze di fatto di cui la sentenza non fa menzione (è il caso sia delle chiamate telefoniche che la persona offesa avrebbe compiuto all'indirizzo dell'imputato nel periodo in cui egli era sottoposto a misura cautelare; sia delle iniziative che, nel medesimo periodo, ella avrebbe assunto per incontrarlo). Nondimeno, anche a voler dare per dimostrato l'assunto generale su cui si fonda l'argomento difensivo - ossia che la donna avrebbe continuato a mantenere rapporti con l'imputato, con ciò dimostrando di non essere affatto intimorita da lui - va osservato che la sentenza impugnata ha evidenziato che, allorché si verificarono gli episodi contestati, i due intrattenevano ancora la loro relazione, sicché ella provava dei sentimenti ambivalenti nei suoi confronti ed era, comunque, normale che essi continuassero a frequentarsi. E soprattutto ha sottolineato come la sorella della donna, Ma.Cl., avesse riferito che ella non usciva mai sola ed era sempre accompagnata dai familiari e di avere notato spesso che era spaventata. Quanto, poi, al fatto che i due si fossero scambiati dei messaggi finanche affettuosi, la Corte territoriale ha giustificato tale circostanza con la prosecuzione della relazione affettiva e, per altro verso, con il timore della donna per le reazioni dell'imputato. Mentre con riferimento all'episodio relativo alla lettera di Bu.Ro., la Corte di appello ha evidenziato come la richiesta che la persona offesa gli aveva rivolto, ossia di scrivere in una lettera le confidenze fattegli dall'imputato circa il suo intento di ucciderla una volta uscito dal carcere, potesse essere logicamente spiegata con l'esigenza di precostituirsi una prova per ogni evenienza futura. Dunque, la sentenza impugnata ha offerto una spiegazione del comportamento ambivalente tenuto dalla donna, che certamente non può ritenersi manifestamente illogica. Appare, infatti, del tutto verosimile che la situazione di timore, che aveva accompagnato lo svolgersi della loro relazione dinanzi al progressivo manifestarsi delle condotte persecutorie dell'imputato, si fosse palesata, in tutta la sua dimensione offensiva, soprattutto sul finire del rapporto, giustificando, nelle more, gesti di disponibilità e di apertura nella persona offesa, sanciti, per alcuni periodi, finanche da formali riconciliazioni. Peraltro, come sopra evidenziato, la Corte di appello ha posto in luce che la paura della persona offesa per la propria incolumità era una circostanza non soltanto riferita dalla donna, ma percepita anche dalla sorella di costei, avendo la teste riferito che la persona offesa, a partire da un certo momento, si muoveva accompagnata dai familiari. Ed è a tale momento, dunque, che andava correttamente riferito l'evento di pericolo la cui prova, secondo l'infondata prospettazione difensiva, non sarebbe sostenuta da idonea motivazione. Ne consegue, dunque, che il primo motivo deve essere respinto. 3. Venendo, infine, al secondo motivo, concernente la configurabilità dell'elemento soggettivo, la tesi difensiva, secondo cui gli atteggiamenti ambivalenti della persona offesa avrebbero indotto in errore l'imputato, il quale non sarebbe stato consapevole della portata offensiva dei suoi comportamenti, deve ritenersi infondata. Infatti, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che il delitto contestato postula il dolo generico, ossia la rappresentazione e volizione di realizzare le condotte vessatorie, in relazione alle quali le due sentenze di merito sono state estremamente puntuali. Esse hanno, infatti, ricostruito, con motivazione congrua e logica, l'ampio catalogo di comportamenti violenti e minacciosi dell'agente, di cui egli non poteva certo non essere consapevole, atteso che l'atteggiamento della donna, restia a rompere la relazione, non poteva certo obliterare la natura gravemente offensiva delle condotte da lui tenuto, come più sopra ricostruite. Ne consegue, dunque, l'infondatezza anche del secondo motivo di censura. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento, ai sensi degli articolo 82 e 83, D.P.R. n. 115 del 2002 , disponendo il pagamento in favore dello Stato. 5. Ai sensi dell'articolo 52, D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli articolo 8 2 e 83, D.P.R. 115/200 2, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 196/0 3 in quanto imposto dalla legge.