Nessuna possibilità, chiariscono i magistrati di Cassazione, di ridimensionare la gravità delle condotte tenute da un uomo ai danni della compagna.
Lei è restia a rompere la relazione con lui. Questo dettaglio non può, però, rendere meno grave la condotta persecutoria tenuta dall’uomo nei confronti della donna. Scenario della drammatica vicenda, risalente a circa due anni fa, è la provincia di Teramo. Quello il contesto, difatti, dell’incubo vissuto da una donna, incubo causato dalle vessazioni , di natura psicologica e fisica , compiute ai suoi danni dall’allora fidanzato. Quest’ultimo finisce sotto processo, a seguito della denuncia della donna, e viene condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di stalking , con pena fissata in venti mesi di reclusione. Inequivocabile, difatti, la condotta da lui tenuta e consistita nell’«avere posto in essere, in maniera sistematica e reiterata, vessazioni di natura psicologica e fisica nei confronti della fidanzata, durante la loro relazione e anche dopo l’interruzione del loro rapporto affettivo, vessazioni consistite nell’averla umiliata, maltrattata e minacciata più volte di morte, rivolgendole anche parole ingiuriose, controllandole costantemente il telefono cellulare, facendosi dare le password – anche dei ‘social’ –, per monitorare le frequentazioni della donna» e, in un’occasione, nell’essersi «recata sul luogo di lavoro della donna, pretendendo di riallacciare la relazione e, al suo diniego, colpendola con un pugno al capo e appropriandosi del suo cellulare per controllarlo, restituendolo dopo avere cancellato le foto che la ritraevano con gli amici», e, inoltre, nell’averla «controllata nei suoi spostamenti e frequentazioni, non consentendole il libero utilizzo del telefono, di cui si faceva consegnare le password». Peraltro, all’uomo viene anche addebitato di avere «percosso, con schiaffi e pugni» la fidanzata «ogniqualvolta trovava messaggi di amici», di averla «picchiata in diverse occasioni, causandole lesioni ed ecchimosi», di averla, in una occasione, «colpita, alla presenza di un’amica, con un violento pugno sull’occhio» e, in altre circostanze, di averla percossa «con pugni e schiaffi, a causa della propria gelosia». Tirando le somme, l’uomo ha fatto vivere la fidanzata «in un costante clima di minaccia e sopraffazione e così ingenerando in lei un timore per la propria incolumità e per quella dei propri amici e familiari», viene sancito in Appello. Con il ricorso in Cassazione, però, l’uomo prova a fornire una differente chiave di lettura dell’intera vicenda, puntando innanzitutto sul fatto che la persona offesa si è recata a casa del fidanzato dopo che quest’ultimo era stato arrestato. Questo episodio è sufficiente, in ottica difensiva, per porre in discussione la credibilità della donna «quanto alle minacce e alle molestie asseritamente subite e al «fondato timore per l’incolumità propria e dei prossimi congiunti». Secondo la difesa è palese «l’incongruità dei comportamenti della donna», poiché «né dalla denuncia-querela, né dall’esame dibattimentale emerge che la condotta dell’uomo abbia ingenerato nella donna una condizione di timore per l’incolumità propria o di amici e familiari. Anzi, essendosi ella recata spontaneamente nel luogo in cui l’uomo si trovava agli arresti domiciliari, avendolo più volte chiamato al telefono mentre si trovava sottoposto a misura cautelare e, infine, avendolo incontrato» in due differenti contesti «non è dimostrato che la donna temesse realmente per la propria incolumità». A sostegno della propria linea, infine, la difesa richiama il pronunciamento emesso dalla Corte Costituzionale nel 2014, pronunciamento con cui si è chiarito che, in materia di stalking, «il fondato timore per l’incolumità della persona offesa debba essere accertato attraverso un’accurata osservazione di indizi comportamentali che denotino una apprezzabile destabilizzazione dell’equilibrio psicologico della vittima», senza dimenticare poi che in diversi pronunciamenti della Cassazione «si è affermato di non poter prescindere dalla condotta della vittima, nel riconoscere rilievo anche alle sue dichiarazioni, di modo che ove essa assecondi il comportamento del» presunto «stalker viene meno il requisito del mutamento delle proprie abitudini e della situazione di ansia che ne segna la vita», e «l’aggettivazione, in termini di fondato timore per l’incolumità, circoscrive l’area dell’incriminazione, rendendo irrilevanti le ansie di scarso momento e i timori immaginari della vittima», aggiunge ancora la difesa. Per chiudere il cerchio, poi, il legale contesta anche l’ elemento psicologico attribuito al suo cliente alla luce delle condotte tenute nei confronti della donna. Su questo fronte, difatti, secondo l’avvocato, «il comportamento dell’uomo, sebbene caratterizzato da un atteggiamento possessivo e assillante, non è stato finalizzato a provocare nella vittima uno stress psicologico finalizzato a indurla a ristabilire la relazione, bensì a farla recedere da una accusa che riteneva ingiusta. E, del resto, le frasi ambigue rivolte dalla persona offesa all’indirizzo dell’uomo determinano un dubbio ragionevole sulla consapevolezza dell’uomo di provocare, con la propria condotta, un male alla ragazza, suscitando in lei un qualche timore per la sua incolumità». A fronte delle obiezioni difensive, però, i magistrati di Cassazione ritengono comunque da confermare in via definitiva la condanna dell’uomo. Appurate le condotte denunciate dalla donna, la difesa pone in dubbio «l’evento costituito dal fondato timore della persona offesa per l’incolumità propria o di familiari e amici» e «si basa, essenzialmente, sul fatto che, avendo la persona offesa, in più occasioni, contattato l’uomo, giungendo persino a incontrarlo mentre si trovava sottoposto a misura cautelare». Ciò dimostra, secondo la difesa, «l’assenza di una effettiva condizione di paura» della donna «per la propria incolumità». Per i magistrati di Cassazione, come già per i giudici di Appello, però, «va evidenziato che, allorché si verificarono gli episodi contestati , l’uomo e la donna intrattenevano ancora la loro relazione, sicché ella provava dei sentimenti ambivalenti nei confronti del compagno ed era, comunque, normale che essi continuassero a frequentarsi. E poi «quanto al fatto che i due si fossero scambiati dei messaggi finanche affettuosi, tale circostanza va giustificata con la prosecuzione della relazione affettiva e, per altro verso, con il timore della donna per le reazioni dell’uomo». Da non dimenticare, poi, che «la sorella della donna ha riferito che ella non usciva mai sola ed era sempre accompagnata dai familiari e di avere notato spesso che era spaventata. Dunque, vi è una spiegazione plausibile e logica «del comportamento ambivalente tenuto dalla donna». Anzi, «appare del tutto verosimile che la situazione di timore, che aveva accompagnato lo svolgersi della relazione dinanzi al progressivo manifestarsi delle condotte persecutorie dell’uomo, si sia palesata, in tutta la sua dimensione offensiva, soprattutto sul finire del rapporto, giustificando, nelle more, gesti di disponibilità e di apertura nella persona offesa, sanciti, per alcuni periodi, finanche da formali riconciliazioni», chiariscono i giudici di Cassazione. Per quanto concerne, infine, l’ elemento soggettivo del reato di stalking , va respinta, sanciscono i magistrati di terzo grado, «la tesi difensiva secondo cui gli atteggiamenti ambivalenti della persona offesa avrebbero indotto in errore l’uomo, il quale non sarebbe stato» quindi «consapevole della portata offensiva dei suoi comportamenti». In generale, «il delitto di stalking postula il dolo generico , ossia la rappresentazione e la volizione di realizzare le condotte vessatorie». E su questo fronte, nella vicenda in esame, si è appurato «l’ampio catalogo di comportamenti violenti e minacciosi dell’uomo, di cui egli non poteva certo non essere consapevole, atteso che l’atteggiamento della donna, restia a rompere la relazione con lui, non poteva certo obliterare la natura gravemente offensiva delle condotte da lui tenute», chiosano i giudici di Cassazione.
Il testo integrale sarà disponibile a breve.