Codice Rosso: escluso il movente culturale nel delitto di maltrattamenti in famiglia

In tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia (nella specie: maltrattamenti in famiglia e lesioni personali) non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'articolo 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica.

In applicazione di tali principi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 133 del 05 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile un ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali. I fatti traggono origine da una sentenza con la quale la Corte di appello di Milano aveva confermato una pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Monza, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati riuniti di maltrattamenti e lesioni in danno della moglie e, con le riconosciute attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui al secondo comma dell' articolo 572 c. p. , lo aveva condannato alla pena di un anno, cinque mesi di reclusione con il beneficio della sospensione subordinato dalla Corte di appello alla partecipazione a specifico percorso di recupero presso ente idoneo, da avviare entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, aveva presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. I massicci flussi immigratori stanno portando in Italia ed in altri Stati europei individui e famiglie provenienti da luoghi e culture diverse, cosi rendendo la nostra società sempre più multiculturale. L'immigrato, nel Paese d'arrivo, trova regole di condotta e, in particolare, norme penali, diverse da quelle presenti nel suo Paese d'origine, e tale diversità è dovuta, almeno in alcuni casi, alla diversità di cultura. In tale ottica i maltrattamenti ‘motivati' da valori, tradizioni, norme sociali e dinamiche familiari diversi da quella italiana costituiscono, una delle criticità della famiglia multiculturale. Il motivo si rinviene subito dal fatto che la famiglia è un luogo chiuso e spesso invalicabile per la persistenza, in molte culture, ancora di una concezione patriarcale dell'istituzione. Per questa via, l'annotata sentenza è di particolare interesse perchè pone all'attenzione dell'interprete il tema dei c.d. reati culturali o culturalmente orientati  (in dottrina volendo, BASILE , Immigrazione e reati culturalmente motivati. Giuffrè, 2010; PANETTA, La bigamia come reato culturalmente motivato o orientato , in Diritto Penale della Famiglia , (a cura di Fidelbo), Giappichelli, 2021, p. 90 ss). Una formula – questa - con la quale viene tradotto in termini giuridici il conflitto che si determina tra ordinamenti di tipo consuetudinario tradizionale e ordinamenti di tipo statuale in presenza di un comportamento tenuto da un soggetto che si riconosce in un gruppo culturale minoritario che accetta tale comportamento come normale ovvero lo approva o addirittura lo incoraggia in quanto lo considera conforme alle consuetudini ed alle tradizioni religiose o sociali costituenti la cifra identitaria del gruppo medesimo, ma che, invece, è considerato illecito dall'ordinamento giuridico - indubbiamente espressione della cultura dominante - vigente nel luogo in cui il suddetto comportamento viene tenuto. Semplificando, il problema può definirsi quello della rilevanza di un conflitto normativo determinato dall'antinomia tra la norma penale ed una regola di matrice culturale ai fini dell'affermazione della responsabilità di colui che ha violato la prima per conformarsi alla seconda. Invero, non è dubbio che il fattore culturale sia in grado di percorrere trasversalmente la struttura del reato, potendo intersecare tanto il profilo della tipicità del fatto e della sua offensività, come quello dell'antigiuridicità, ma altresì quelli della colpevolezza e della commisurazione del trattamento sanzionatorio, quantomeno nella prospettiva della personalizzazione del giudizio di colpevolezza, della funzione rieducativa e risocializzante della pena e di una approccio sostanziale al principio di uguaglianza. In tale ottica, è da dirsi che tale realtà ha determinato nei vari Stati, interessati da massicci flussi migratori, due diversificate prospettive di multiculturalismo . La prima, di tipo assimilazionista , persegue l'inserimento dello straniero nel tessuto nazionale ed esige come contropartita una sostanziale rinuncia alle sue radici etnico - culturali; la seconda invece, orientata su protocolli di integrazione-inclusione (simbolica e pratica), è tendenzialmente disposta ad accettare le richieste identitarie ed è sensibile alle specificità culturali altre . In tale ultimo modello, fondato su logiche multirelazionali e moduli di co-apprendimento evolutivo , il risultato che viene prospettato come realizzabile è quello di una società politica (priva di identità culturale dominante o maggioritaria) costituita da identità culturali molteplici, con eguale diritto di riconoscimento. Tuttavia, al di là di tali nozioni, di inquadramento socio - culturale e storico del fenomeno, anche per i reati culturali o culturalmente orientati , il giudice non può sottrarsi al suo compito naturale - come sembra pretendere il ricorrente. Invero, la giurisprudenza penale italiana ha mostrato una certa riluttanza verso la valorizzazione della motivazione culturale. Ne è un esempio il caso Bajrami. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo osservato come in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la compongono, non essendo compatibile con l'unicità della tessuto sociale - e quindi con l'unicità dell'ordinamento giuridico - l'ipotesi della convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro configgenti. La soluzione - costituzionalmente orientata in relazione alla disposizione dell' articolo 3 Cost. , che in unico contesto normativo attribuisce a tutti i cittadini pari dignità sociale e posizione di uguaglianza nei confronti della legge, senza distinzione, in particolare, di sesso, di razza, di lingua, di religione, e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana - civilmente e giuridicamente praticabile è quella opposta, che armonizza i comportamenti individuali rispondenti alla varietà delle culture in base al principio unificatore della centralità della persona umana, quale denominatore minimo comune per l'instaurazione di una società civile. In questo quadro concettuale si profila, come essenziale per la stessa sopravvivenza della società multietnica, l'obbligo giuridico di chiunque vi si inserisce di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina, non essendo di conseguenza riconoscibile una posizione di buona fede in chi, pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso e in una società in cui convivono culture e costumi differenti dai propri, presume di avere il diritto - non riconosciuto da alcuna norma di diritto internazionale - di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere. In tali condotte non è pertanto configurabile una scriminante, anche solo putativa, fondata sull'esercizio di un presunto diritto escluso in linea di principio dall'ordinamento ( Cass., Sez. 6, 26 aprile 2011 n. 26153 ), e quindi neppure la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza. In tale solco, si inserisce la sentenza in esame. Nella specie la S.C. ha ritenuto corretto il rilievo attribuito dai giudice di merito, alle condotte oppressive e repressive , dirette a svilire la dignità e il ruolo di donna e madre della persona offesa , alla durata e alla intensità delle condotte, ritenute espressive di volontà sopraffattrice e di prepotente controllo, idonee ad integrare il reato, non scriminato dalle origini culturali del ricorrente, che non possono in alcun modo giustificare la sopraffazione e la negazione dei diritti della persona offesa. Invero, sotto tale profilo, la valutazione della Corte di appello di Milano, è risultata perfettamente in linea con i principi affermati dalla Corte di Cassazione secondo i quali il movente culturale e la difesa delle proprie tradizioni devono considerarsi recessivi rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo. Una volta appurato che nel caso in esame, si è in presenza di violenze, fisiche e verbali, di vessazioni quotidiane, subite dalla donna tanto da non riuscire a ricordarle in modo specifico, se non per la frequenza e la cadenza fissa, la S.C. ha chiarito che il reato di maltrattamenti è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza, fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione

Presidente Di Stefano - Relatore Criscuolo Ritenuto in fatto 1. Il difensore di K.R. ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale il la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 28 novembre 2023 dal GUP del Tribunale di Monza, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati riuniti di maltrattamenti e lesioni in danno della moglie K.M.N.A. e, con le riconosciute attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui al secondo comma dell' articolo 572 cod. pen. , lo aveva condannato alla pena di un anno, cinque mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, subordinato dalla Corte di appello alla partecipazione a specifico percorso di recupero presso ente idoneo, da avviare entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza Il ricorso si articola in quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione degli articolo 597, comma 3, cod. proc. pen. e 165, quinto comma, cod. pen. per violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di appello, in assenza di impugnazione del P.m., subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso, ad una condizione peggiorativa, che potrebbe non essere adempiuta entro il termine fissato, determinando la definitività della sentenza con evidente pregiudizio per l'imputato. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia la manifesta illogicità della motivazione e l'omessa considerazione delle risultanze processuali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Sostiene il ricorrente che difetterebbe l'abitualità delle condotte, essendo solo tre gli episodi esaminati dalla Corte di appello, occasionali e distanziati tra loro, e non potendo considerarsi altri episodi del tutto generici. Evidenzia che la Corte di appello, pur riconoscendo la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini rispetto a quelle rese in dibattimento, ha illogicamente ritenuto maggiormente attendibili le prime, benché la stessa avesse precisato di non aver mai voluto denunciare il marito; che la vicenda era stata ingigantita e la situazione precipitata durante il Covid, quando il marito aveva perso il lavoro e le discussioni erano divenute più frequenti e sfociate in aggressioni reciproche. La Corte di appello non avrebbe considerato che: la coppia ha nel frattempo avuto un'altra figlia; la moglie si è iscritta a scuola per imparare l'italiano e l'imputato la aiuta nelle faccende domestiche; la madre della persona offesa ha dichiarato che il genero è un bravo uomo e la figlia non si era mai lamentata di lui; la persona offesa ha dichiarato di voler rimettere la querela e di aver superato ogni problema con il marito. 1.3. Con il terzo motivo denuncia vizi della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, essendo le condotte sorrette da dolo d'impeto e non dall'intento di infliggere abituali sofferenze alla moglie. La Corte di appello avrebbe dovuto tener conto della matrice culturale del ricorrente, che, comunque, non si è sottratto agli incontri con gli assistenti sociali ed è migliorato, come ammesso dalla stessa persona offesa. 1.4. L'ultimo motivo denuncia il vizio di motivazione e l'omessa valutazione circa la configurabilità del meno grave reato di lesioni, estinto per intervenuta remissione di querela. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, versati in fatto e diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio nei termini proposti dal ricorso; operazione non consentita in questa sede, specie a fronte di una motivazione lineare e completa. 2. In ordine logico vanno esaminati prima i motivi di merito e da ultimo il primo motivo relativo alla condizione cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena. 2.1. Generici e del tutto infondati sono i motivi di merito, trattabili congiuntamente, che ripropongono pedissequamente i motivi di appello, già disattesi con puntuale e lineare motivazione, alla quale si contrappongono gli stessi argomenti, senza evidenziare carenze o illogicità manifeste delle valutazioni conformi dei giudici di merito. 2.2. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, risulta ampiamente giustificata la maggiore affidabilità e attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase di indagini rispetto alle dichiarazioni riduttive rese in dibattimento alla luce del comportamento tenuto dalla donna, determinatasi a denunciare solo dopo il più grave episodio di lesioni dell'ottobre 2021, quando, nonostante avesse indicato ai sanitari il marito quale autore delle lesioni, non aveva avuto la forza di sporgere immediata denuncia ed era rientrata a casa per sporgere denuncia soltanto poco tempo dopo con l'aiuto e l'assistenza di un parente, disposto ad ospitarla. 2.3. Risulta disattesa, in base ad una attenta analisi del comportamento della donna, la tesi della errata trasposizione delle sue parole nelle denunce a causa della difficoltà di esprimersi e farsi comprendere, avendo i giudici evidenziato che in tutte le occasioni in cui aveva denunciato i fatti era stata assistita da un interprete, mentre, invece, la ritrattazione e la remissione di querela erano da ricondurre alla decisione della donna di proseguire il rapporto ed al timore di reazioni del marito nonché di ripercussioni negative sul rapporto di coppia, ormai migliorato. Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, risultano valutate anche le dichiarazioni della madre della persona offesa e giustificata con motivazione coerente e logica la loro ritenuta irrilevanza sia perché non trasfuse in un verbale, sia perché la stessa persona offesa aveva dichiarato di non aver mai confidato a nessuno le violenze subite. 2.4. Respinta con motivazione esaustiva é la dedotta assenza di abitualità delle condotte, non riducibili ai soli tre episodi più gravi descritti, confermati da fonti dichiarative e dati documentali, avendo la persona offesa precisato che le violenze, fisiche e verbali, e le vessazioni subite erano quotidiane, tanto da non riuscire a ricordarle in modo specifico, se non per la frequenza e la cadenza fissa (pag. 9). E' noto che il reato di maltrattamenti è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza, fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273). 2.5. Analogamente corretto è il rilievo attribuito alle condotte oppressive e repressive, dirette a svilire la dignità e il ruolo di donna e madre della persona offesa, alla durata e alla intensità delle condotte, ritenute espressive di volontà sopraffattrice e di prepotente controllo, idonee ad integrare il reato, non scriminato dalle origini culturali del ricorrente, che non possono in alcun modo giustificare la sopraffazione e la negazione dei diritti della persona offesa. La valutazione è perfettamente in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali il movente culturale e la difesa delle proprie tradizioni devono considerarsi recessivi rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo (Sez. 6, n. 14043 del 16/01/2020, N., Rv. 278842; Sez. 3, n. 8986 del 12/12/2019, dep. 2020, H, Rv. 278414, che, proprio in tema di maltrattamenti, ha affermato che lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l' articolo 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica. (Fattispecie, in tema di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, di lamentata non considerazione di particolari connotazioni culturali e religiose proprie dell'imputato). Ne deriva l'insostenibilità della riduttiva prospettazione difensiva circa la configurabilità nei fatti del solo delitto di lesioni. 3. Anche il primo motivo è del tutto infondato, dovendo escludersi la violazione denunciata, ravvisabile solo in caso di revoca del beneficio già concesso e non nel caso in cui se ne indichino o modifichino le modalità esecutive, come nel caso di specie, trattandosi di obblighi cui la legge subordina il beneficio, già concesso dal primo giudice. E' stato, infatti, chiarito che in tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall' articolo 165 cod. pen. (Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv. 288544; Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337; Sez. 5, n. 11738 del 30/01/2020, Crescenzo, Rv. 278929). Sono, peraltro, estranee alla nozione di pena le questioni attinenti all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto essa implica la già avvenuta determinazione della pena con una sentenza di condanna e si configura come una astensione a tempo dall'esecuzione della pena, che non implica alcuna limitazione della libertà personale del condannato (Corte cost., ord. n. 296 del 2005); né il carattere afflittivo di alcuni obblighi, come quelli di cui all' articolo 165, quinto comma, cod. pen. , muta la natura della sospensione condizionale della pena e non consente neppure di assimilare tali obblighi alle pene (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.