Il diritto alla qualifica nel pubblico impiego non è uno status ed è soggetto a prescrizione

La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, interviene nuovamente sul tema della natura del diritto alla qualifica nel pubblico impiego, precisando confini e regime prescrizionale nel passaggio dal sistema pubblicistico al lavoro contrattualizzato.

Il caso riguarda un dipendente proveniente dal Ministero della Pubblica Istruzione, comandato presso il Commissario straordinario per le zone terremotate del 1980, inquadrato al VII livello funzionale, al quale sarebbero state affidate in modo continuativo mansioni di carattere dirigenziale.  La Corte, per dirimere la controversia in esame, opera un raccordo tra disciplina del pubblico impiego antecedente alla privatizzazione e regime successivo . Per i rapporti non ancora privatizzati, l'inquadramento discende da provvedimenti amministrativi autoritativi di inserimento nell'organizzazione, che regolano lo “ status del dipendente pubblico ” in senso organizzativo, ma non integrano uno status in senso tecnico ai fini dell'imprescrittibilità del diritto alla qualifica. Questi atti devono essere impugnati nei termini decadenziali davanti al giudice amministrativo; la loro mancata impugnazione ne determina il consolidamento e rende intangibile, per il lavoratore, l'assetto di qualifica, escludendo la configurabilità di un illecito permanente.  Richiamando, tra l'altro, Cass. 2 maggio 2024 n. 11857 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Corte ribadisce che i provvedimenti di inquadramento vanno contestati nei termini di legge , atteso che producono immediati effetti lesivi sul piano giuridico ed economico, non potendosi riaprire a distanza di anni, in sede ordinaria, ciò che è divenuto inoppugnabile nel sistema amministrativo. 11 Sul piano processuale, la decisione conferma: la sufficienza, ai fini dell'eccezione di prescrizione, dell'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, restando al giudice l'individuazione del termine applicabile; l'onere di specificità del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c. , con necessità di trascrivere gli atti rilevanti (ricorso introduttivo, comparsa di risposta, atti di appello) ove se ne contesti il contenuto; l'inammissibilità della trasformazione surrettizia di vizi motivazionali in violazioni di legge, quando la censura miri, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito.   Rigettando quindi integralmente il ricorso, il Collegio esprime il seguente principio di diritto: « anche nell'ambito del pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica , quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status , ma una situazione giuridica soggettiva complessa , soggetta a prescrizione nel termine ordinario decennale di cui all' articolo 2946 c.c. e capace di consolidarsi, nel caso di inquadramento operato in occasione del trasferimento tra enti diversi, per effetto, in regime non privatizzato, della mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo dei corrispondenti atti autoritativi nei termini previsti dalla legge e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve in quest'ultimo caso le azioni di impugnazione negoziale, nei termini previsti in ragione della loro natura e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità».

Presidente Di Paolantonio - Relatore Bellè Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.