AI, mercati digitali e risoluzione alternativa delle controversie: le novità della direttiva 2025/2647

La direttiva, pubblicata in Gazzetta ufficiale europea il 30 dicembre 2025, mira a semplificare l'accesso dei consumatori agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, considerando anche l'impatto dell'intelligenza artificiale sui mercati digitali.

La nuova direttiva UE 2025/2647 (che modifica le direttive 2013/11, 2015/2302, 2019/2161 e 2020/1828, dopo la dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie  online ) mira a rendere più semplice l'accesso per i consumatori agli strumenti di  risoluzione alternativa   delle controversie , tenendo conto anche del nuovo assetto dei  mercati digitali  a seguito dell'introduzione degli strumenti di  intelligenza artificiale . La direttiva sarà applicabile alle controversie nazionali, transfrontaliere e con professionisti di Paesi terzi, qualora il consumatore sia residente in Unione europea e anche nel caso in cui le obbligazioni sorgano in fase precontrattuale o post-contrattuale. Inoltre, sarà applicabile anche nel caso in cui il professionista fornisca o si impegni a fornire un contenuto digitale tramite un supporto non materiale o servizi digitali e il consumatore si impegni a fornire al professionista  dati personali . Permane il diritto degli interessati a richiedere che l'esito della procedura sia riesaminato da una persona fisica dell'organismo ADR, in linea con i requisiti fissati dall'articolo 6 della direttiva stessa. L'Unione chiede anche agli Stati membri di adottare apposite misure volte a  incoraggiare  i  professionisti  a aderire alle procedure alternative, soprattutto nei settori commerciali in cui più spesso vengono presentati reclami. Il professionista avrà a disposizione, in via generale, un termine di  20 giorni  lavorativi per comunicare se aderisce o meno all'ADR, a partire dal momento in cui viene contattato da un organismo ADR e salvo i casi di particolare complessità o circostanze eccezionali, in cui opererà il più ampio termine di 30 giorni. Gli Stati membri dovranno anche definire le conseguenze della mancata risposta nel caso di previsione, in via generale, di corrispondenza tra mancata risposta e rifiuto di partecipazione alla procedura. Inoltre, i siti  web  dei professionisti dovranno fornire adeguate informazioni in materia di ADR. La direttiva prevede anche un più ampio utilizzo del  raggruppamento  di numeri elevati di controversie appartenenti allo stesso ambito, sempre nell'ottica di garantirne la più rapida risoluzione. Il consumatore interessato dovrà, tuttavia, essere informato del raggruppamento. Il testo della direttiva è stato pubblicato il 30 dicembre 2025 e gli Stati dovranno recepirla entro il 20 marzo 2028.   Fonte: IUS/Internazionale