La Corte di Cassazione interviene in tema di rimedi avverso i provvedimenti emessi nell’ambito dell’esecuzione forzata, chiarendo il riparto tra opposizione ex articolo 617 c.p.c., controversia distributiva ex articolo 512 c.p.c. e provvedimenti cautelari del giudice dell’esecuzione ex articolo 618 e 624 c.p.c.
La decisione ribadisce che il diniego di sospensione ex articolo 618 c.p.c. non è autonomamente impugnabile nel giudizio di merito, ma solo mediante reclamo al collegio ovvero attraverso la sua “ri-discussione” nella fase di merito dell'opposizione, mentre l'opposizione all'esecuzione e la controversia distributiva rimangono rimedi distinti, non in rapporto di esclusività, potendo il medesimo fatto fondare entrambi. Con l'ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione torna a fare ordine sui rimedi esperibili nell'ambito dell'esecuzione, con particolare riguardo agli effetti del provvedimento di sospensione (o diniego di sospensione) ex articolo 618 c.p.c. Nel caso esaminato, le parti ricorrenti avevano censurato la decisione del giudice dell'opposizione, dolendosi, tra l'altro, dell'erronea individuazione del mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato la sospensione della distribuzione delle somme. Il giudice di merito aveva ritenuto che tale ordinanza fosse impugnabile solo con reclamo al collegio ai sensi dell' articolo 624, comma 2, c.p.c. , evidenziando l'irrilevanza del periculum in mora nella sede del giudizio di merito. La Corte sottolinea che nel motivo di ricorso si confonde l'ordinanza che definisce la controversia distributiva ex articolo 512 c.p.c. con quella che decide sull'istanza di sospensione ex articolo 618 c.p.c., emessa a seguito di opposizione ex articolo 617 c.p.c. avverso l'ordinanza che aveva risolto la controversia distributiva. Il principio affermato è netto: «l' opposizione all'esecuzione e la controversia distributiva non sono rimedi fra loro in rapporto di consecutività ed esclusività alternativa, ma si distinguono sia per i rispettivi themata decidenda, sia in ordine agli effetti, attenendo la prima al diritto ad eseguire e la seconda alla collocazione sul ricavato con efficacia endo-esecutiva. Di conseguenza, un medesimo fatto può essere posto a fondamento tanto dell'uno come dell'altro rimedio, giustificandosi così la (ri)proposizione in sede di controversia distributiva delle medesime ragioni della (pur pendente) opposizione, rispetto alle quali il g.e. è tenuto all'esame della relativa fondatezza, pur se già vagliata ai diversi fini dell'adozione del provvedimento di cui all' articolo 624 c.p.c. in seno alla fase sommaria dell'opposizione esecutiva, impregiudicati gli effetti dell'eventuale contemporanea pendenza delle due cause». Il ricorso trova, in conclusione, accoglimento con la conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio al Tribunale.
Presidente De Stefano – Relatore Crivelli Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.