Smentita in Cassazione la valutazione assolutoria compiuta dal giudice del Tribunale. Irrilevante la volontà manifestata dalla donna.
Colpevole l'uomo che si riavvicina alla ex compagna, accettandone l'invito ad un incontro a due, pur sapendo di doversi tenere lontano da lei, come previsto dalla misura cautelare a lui imposta a seguito dell'accusa di averla sottoposta a maltrattamenti. Scenario della vicenda è la provincia di Torino. A finire nei guai è un uomo, il quale accetta di incontrare l'ex compagna e per questo finisce sotto processo per violazione del divieto di avvicinamento a lei, divieto impostogli a seguito dell'accusa di averla maltrattata durante la loro relazione. A sorpresa, però, in Tribunale viene esclusa la colpevolezza dell'uomo. Per il giudice, difatti, non emerge alcun dolo nella condotta dell'uomo, soprattutto perché «è stata la persona offesa a contattare l'ex compagno per incontrarlo». Questa valutazione viene contestata in Cassazione dalla Procura, che lamenta l'errore di valutazione compiuto in Tribunale, poiché «non si è considerato che gravava sull'uomo l'obbligo di evitare ogni contatto con la persona offesa«» e ciò vale «anche nel caso in cui non sia dipeso da una sua iniziativa, in quanto, stabilendo un contatto diretto con la vittima, comunque, viola la prescrizione che Ia misura mira a tutelare». Legittimo, quindi, secondo la Procura, parlare di violazione del divieto di avvicinamento alla donna. Per il legale che difende l'uomo, invece, bisogna tenere presente un ulteriore dettaglio: l'uomo è stato «assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia perché il fatto non sussiste», e ciò ha comportato «perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa , applicata» all'uomo «in relazione a tale reato». A fare chiarezza provvedono i magistrati di Cassazione, sancendo in modo netto l'errore compiuto in Tribunale, ossia l'avere il giudice «attribuito rilievo all'iniziativa della persona offesa di incontrare l'ex compagno, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati», come da ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari, e l'avere «trascurato la finalità specifica della misura e del divieto imposto all'uomo, consapevolmente da lui violato». In generale, «la misura cautelare in esame impone un sacrificio relativamente sostenibile per il destinatario, al quale si contrappone la necessita di salvaguardare l'incolumità della persona offesa», ricordano i giudici di Cassazione, richiamando anche la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che «nel disciplinare Ie misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, stabilisce che deve darsi priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo». Tale misura «ha la caratteristica di essere mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio sistema di protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione fisica e psicologica. La persona offesa deve potere godere di tranquillità e di libertà di frequentazione dei luoghi e di potersi muovere liberamente con la certezza che il soggetto che minaccia la sua libertà fisica o morale si tenga a distanza , essendo obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito». Ne deriva « l'obbligo per l'imputato di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa » e «tale obbligo trova applicazione anche nel caso in cui non sia l'indagato a cercare volontariamente l'incontro con la vittima, avuto riguardo alla natura sbilanciata dei rapporti, alla vulnerabilità della vittima, spesso indotta a ricercare e ricontattare il compagno, nonché alla natura non custodiale della misura, che consente, comunque, al destinatario una limitata liberta di movimento», precisano i magistrati di Cassazione. Ritornando alla vicenda in esame, «tenuto conto della natura burrascosa e intermittente del rapporto della coppia, rapporto descritto dalla persona offesa come connotato da continui litigi e comportamenti aggressivi dell'uomo – che lei aveva deciso di continuare a vedere perché aspettava un figlio da lui –, la circostanza che l'uomo non avesse evitato l'incontro, pur essendo consapevole di non doversi avvicinare alla persona offesa, ha integrato la violazione del divieto e ha frustrato la finalità preventiva della misura cautelare», peraltro «essendo I'incontro puntualmente e, purtroppo, prevedibilmente sfociato in un contrasto violento, che la misura mirava ad evitare». Così, «ribadita la finalità preventiva della misura e considerato che la preoccupazione principale deve essere quella di garantire la incolumità della persona offesa , anche contro la sua stessa volontà», « non può, la volontà della vittima, avere efficacia scriminante o esimente né portata liberatoria dagli obblighi» imposti con la misura cautelare del divieto di avvicinamento , anche perché «occorre sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti in un'ottica di prioritaria sicurezza della vittima», sanciscono i giudici di Cassazione. Completamente erronea, quindi, la decisione del Tribunale, e «a differenza di quanto sostenuto dal difensore dell'uomo, l'assoluzione dal reato di maltrattamenti e la conseguente perdita di efficacia della misura, diversi mesi dopo l'episodio in esame, non incidono sulla configurabilità del reato» alla luce della condotta tenuta dall'uomo.
Presidente De Amicis - Relatore Criscuolo Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Torino ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torino ha assolto Me.Ro. dal reato di cui all' articolo 387 bis cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Con un unico motivo denuncia l'erronea interpretazione della norma incriminatrice. Il Tribunale ha escluso la sussistenza del dolo, in quanto sarebbe stata la persona offesa a contattare l'imputato per incontrarlo, ma in tal modo non ha considerato che grava sull'imputato l'obbligo di evitare ogni contatto con la persona offesa e che ciò vale anche nel caso in cui non sia dipeso da una sua iniziativa, in quanto, stabilendo un contatto diretto con la vittima, comunque, viola la prescrizione che la misura mira a tutelare. 2. Il difensore ha sostenuto l'infondatezza del ricorso alla luce della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 1 giugno 2020, prodotta in copia, che ha assolto l'imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia perché il fatto non sussiste, dichiarando per l'effetto la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, applicata in relazione a tale reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Erroneamente il Tribunale ha attribuito rilievo all'iniziativa della persona offesa di incontrare il Me.Ro. sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa in forza di ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Torino del 19 giugno 2019, trascurando la finalità specifica della misura e del divieto imposto, consapevolmente violato dal cautelato. È noto che la misura cautelare in oggetto impone un sacrificio relativamente sostenibile per il destinatario al quale si contrappone la necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa. Invero, l'articolo 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, stilata a Istanbul l'I 1 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge n. 77 del 27 giugno 2013 , nel disciplinare le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, stabilisce che deve darsi priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo . Nella stessa linea le Sezioni Unite° nella sentenza n. 39005 del 29/04/2021, Rv. 281957, in motivazione, hanno affermato che la disposizione (dell' articolo 282-ter cod. proc. pen. ), completando il sistema di tutela adottato dall' articolo 282-bis cod. proc. pen. , introduce una misura che ha la caratteristica di essere mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio sistema di protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione fisica e psicologica. La persona offesa deve potere godere di tranquillità e di libertà di frequentazione dei luoghi e di potersi muovere liberamente con la certezza che il soggetto che minaccia la sua libertà fisica o morale si tenga a distanza, essendo obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito . Ne deriva l'obbligo per l'imputato di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa. Tale obbligo trova applicazione anche nel caso in cui non sia l'indagato a cercare volontariamente l'incontro con la vittima (Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, P., Rv. 287608), avuto riguardo alla natura sbilanciata dei rapporti, alla vulnerabilità della vittima, spesso indotta a ricercare e ricontattare il compagno, nonché alla natura non custodiale della misura, che consente, comunque, al destinatario una limitata libertà di movimento. Orbene, tenuto conto della natura burrascosa e intermittente del rapporto di coppia, descritta dalla persona offesa e connotata da continui litigi e comportamenti aggressivi del Me.Ro. - che ella aveva deciso di continuare a vedere perché aspettava un figlio da lui -, la circostanza che il ricorrente non avesse evitato l'incontro, pur essendo consapevole di non doversi avvicinare alla persona offesa, ha integrato la violazione del divieto e frustrato la finalità preventiva della misura cautelare, essendo l'incontro puntualmente e, purtroppo, prevedibilmente sfociato in un contrasto violento, che la misura mirava ad evitare. Ribadita, quindi, la finalità preventiva della misura e considerato che la preoccupazione principale deve essere quella di garantire la incolumità della persona offesa anche contro la volontà della stessa , la volontà della vittima non può avere efficacia scriminante e/o esimente né portata liberatoria dagli obblighi, ...occorrendo sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti in un'ottica di prioritaria sicurezza della vittima... (Sez. 6, n.46797 del 18/10/2023, T. Rv. 285542). A tali principi non si è attenuto il Tribunale e, a differenza di quanto sostenuto dal difensore, l'assoluzione dal reato di maltrattamenti e la conseguente perdita di efficacia della misura disposta diversi mesi dopo l'episodio in esame non incidono sulla configurabilità del reato. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Dispone, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 19 6, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. Così deciso in Roma il 19 novembre 2025. Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2025.