La sentenza n. 217/2025, riguarda le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale del riesame di Napoli sull’articolo 282-bis, comma 6, ultimo periodo, c.p.p. La sentenza 214/2025, invece, l’articolo 74, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2025 La sentenza n. 217 , depositata il 30 dicembre 2025, riguarda le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale del riesame di Napoli sull' articolo 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale . Il dubbio del giudice rimettente era che la norma, imponendo l'obbligo di disporre ulteriori misure cautelari (anche congiunte) nel caso in cui risulti tecnicamente impossibile applicare la sorveglianza elettronica , violasse gli articoli 3, 13, primo comma, e 27 della Costituzione , sotto i profili dell'uguaglianza, della libertà personale e della presunzione di non colpevolezza. La Corte Costituzionale non è però entrata nel merito di tali questioni, dichiarandole inammissibili per difetto di rilevanza nel giudizio a quo . La rilevanza manca perché la questione è stata sollevata in modo ipotetico e/o prematuro : il Tribunale del riesame si è posto il problema prima che fosse effettivamente accertata la “non fattibilità tecnica” della sorveglianza elettronica in concreto. In particolare, la Corte chiarisce che, nella fase in cui il Tribunale del riesame accoglie l'appello cautelare, esso non ha il potere di disporre l'applicazione – neppure congiunta – di ulteriori misure cautelari legate all'eventuale impossibilità di controllo elettronico. A questo giudice, infatti, è precluso effettuare preventivamente l'accertamento tecnico sulla fattibilità del controllo elettronico. Solo in una fase successiva, qualora emerga effettivamente la non fattibilità tecnica della sorveglianza elettronica, la competenza a decidere sull'adozione di ulteriori misure cautelari spetta al “giudice che procede”, secondo la norma generale dell' articolo 279 del codice di procedura penale . Prima dell'esercizio dell'azione penale, tale giudice è normalmente il giudice per le indagini preliminari (GIP). La decisione della Corte, dunque, si fonda esclusivamente su un vizio processuale (mancanza di rilevanza attuale della questione), senza prendere posizione sulla conformità costituzionale nel merito dell' articolo 282-bis, comma 6, ultimo periodo, c.p.p. Sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2025 Con la sentenza n. 214/2025 , la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 74, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , sollevate dalla Corte d'appello di Lecce. Il giudice rimettente dubitava della compatibilità con gli articoli 3 e 27 della Costituzione della disciplina sanzionatoria prevista per il “capo-promotore” di un' associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti , quando ricorrono le aggravanti del numero di associati superiore a dieci e della disponibilità di armi (commi 3 e 4 dell'articolo 74). Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma avrebbe introdotto una “pena fissa” di 24 anni di reclusione, in contrasto con i principi di eguaglianza e di proporzionalità/individualizzazione della pena. La Consulta, però, non è entrata nel merito della questione, ritenendo errato il presupposto interpretativo su cui essa si fondava. Ha chiarito che la disposizione impugnata non prevede una pena fissa, ma interviene solo sul minimo edittale, stabilendo un aumento fisso del solo minimo in caso di concorso delle circostanze aggravanti indicate. La norma, infatti, si limita a fissare un aumento minimo della pena (quattro anni), senza modificare il massimo edittale, che resta pari a un terzo della pena base. In questo modo, viene mantenuta una forbice edittale, pur ridotta, ma comunque significativa, compresa tra 24 e 30 anni di reclusione, che assicura al giudice un margine sufficiente di discrezionalità nella commisurazione della pena. È stato inoltre sottolineato che si tratta di una fattispecie circostanziale: la pena di 24 anni non corrisponde a un autonomo reato, ma al risultato dell'aumento derivante dal riconoscimento di due aggravanti, aumento che può essere ridotto o neutralizzato dalla presenza di una o più attenuanti. Per queste ragioni, i principi giurisprudenziali in tema di autentiche “pene fisse” sono stati ritenuti non pertinenti, e la questione di costituzionalità è stata dichiarata inammissibile.