La pubblicazione di dati personali sui social deve osservare le regole deontologiche giornalistiche

La Cassazione accoglie il ricorso del Garante Privacy contro la sentenza del Tribunale di Messina che aveva annullato una sanzione di 50mila euro irrogata ad un Sindaco per la diffusione, tramite la pagina Facebook personale, di video e immagini di soggetti in grave disagio socio‑economico, nonché di minori e di un ragazzo disabile, riconoscibili e accompagnati da dettagli sulla loro vita e salute.

Pur riconoscendo l'ampiezza della libertà di manifestazione del pensiero sui social, la Cassazione sottolinea l'importanza del rispetto degli stessi limiti deontologici previsti per il giornalismo , soprattutto quando in gioco ci sono minori e soggetti vulnerabili.  Il caso nasce dalla sanzione di 50.000 euro inflitta dal Garante Privacy ad un Sindaco per una serie di post e video pubblicati sulla pagina Facebook personale : immagini “in chiaro” di persone in condizioni di grave disagio, di un ragazzo disabile con indicazione dell'indirizzo di casa e di minori ritratti in contesti di baraccopoli e malattia, accompagnati da dettagli sulle condizioni familiari e di salute. Per il Tribunale si trattava di comunicazione istituzionale collegata all'esercizio di pubblici poteri. La Cassazione, però, smentisce questa ricostruzione: mancando una base normativa specifica ed un canale istituzionale, il profilo utilizzato risulta essere personale, con contenuti anche privati. Non opera dunque l' esimente del compito di interesse pubblico ex articolo 6 GDPR e articolo 2 ‑ ter Codice Privacy. Analizzando la vicenda, la Corte giunge, quindi, a qualificare le condotte come esercizio della libera manifestazione del pensiero e applica il Titolo XII del Codice Privacy: gli articolo 136‑137 si estendono a “chiunque” diffonda, anche occasionalmente, manifestazioni del pensiero, inclusi i politici che usano i social. Da ciò deriva l' obbligo di rispettare i limiti di essenzialità dell'informazione, di necessità della identificazione dei soggetti e le Regole deontologiche giornalistiche , in particolare l'articolo 7 e la Carta di Treviso a tutela dei minori. La violazione di tali regole integra un illecito sanzionabile ai sensi dell' articolo 83 GDPR , in quanto espressione delle legislazioni nazionali di settore sul rapporto tra trattamento dei dati e libertà di espressione ( articolo 85 GDPR ). In conclusione, il Collegio afferma il principio di diritto secondo cui «In materia di trattamento di dati personali, ai fini dell' articolo 137 del codice della privacy D.Lgs 196/03 , norma che autorizza il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica anche senza il consenso dell'interessato, da vagliarsi con specifico riferimento al DM attuativo d.d. 31.01.2019, «Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell' articolo 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018 », non rileva solo il trattamento di dati personali avvenuto nell'esercizio dell'attività giornalistica ma anche il trattamento , inclusa la pubblicazione e diffusione anche su profilo personale social network , ove accessibile a un numero indefinito di persone, finalizzato alla libera manifestazione del pensiero ai sensi del primo comma dell'art.136, lett.c). Il rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole Deontologiche – nello specifico dell'art.7 a tutela dei minori e della Carta di Treviso ivi richiamata – costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali».

Presidente Tricomi – Relatore Iofrida Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.