“Caso Juventus”: nuovi scenari nel rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale?

Le sanzioni irrogate a due dirigenti della Juventus a seguito della vicenda delle c.d. “plusvalenze” giungono all’attenzione della Corte di Giustizia Europea.

Esauriti, infatti, tutti i gradi della giustizia sportiva la questione è pendente innanzi al TAR del Lazio che ha chiesto alla Corte di Giustizia una pronuncia pregiudiziale che investa: la conformità al diritto dell'Unione delle sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva; la conformità al diritto dell'Unione della tutela solo ”per equivalente” una volta che il TAR abbia riconosciuto il provvedimento del giudice all'interno dell'ordinamento sportivo come illegittimo.   Nell'ambito della procedura decisoria della Corte di Giustizia dell'Unione si colloca il parere dell'Avvocatura Generale che, ovviamente, non rappresenta ancora la sentenza ma è un contributo importante alla sua stesura. Con l'impegno di ritornare su quanto deciderà la Corte, alcune riflessioni vanno comunque fatte sulla scorta delle conclusioni rassegnate dall'Avvocatura. Circa l'irrogazione della sanzione disciplinare Le sanzioni irrogate ai dirigenti della Juventus, secondo l'Avvocatura Generale, non violano gli articolo 45 e 56 TFEU che, come è noto, si occupano di libera circolazione dei cittadini in ambito comunitario, anche per motivi di lavoro, né gli articolo 101 e 102 TFUE che attengono alla libera concorrenza. Ricordiamo che le sanzioni consistevano nel divieto di svolgere attività, quali dirigenti, in ambito FIGC da estendere anche in ambito UEFA e FIFA. Ebbene l'Avvocatura ritiene che le norme CONI e FIGC , in particolare le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva , che prevedono e applicano le sanzioni conseguenti alla violazione di precetti stabiliti nell'ordinamento sportivo rispondono a principi da tempo enunciati dall'ordinamento comunitario ed in particolare: le norme in esame (artt. da 12 a 18 del CGS FIGC) sono giustificate dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale ; la fissazione di tali sanzioni è disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati .   Per ciò che concerne l' “ obiettivo legittimo di interesse generale ” l'Avvocatura lo individua nella necessità di assicurare uno svolgimento leale e paritario delle competizioni sportive, obiettivo perseguito con la previsione di cui all'articolo 4 del CGS FIGC risultata violata dai ricorrenti, unitamente ad altra norma specifica come quella di cui all'articolo 31 CGS FIGC. In definitiva l'Avvocatura Generale, pur rilevando che le sanzioni inflitte ai ricorrenti ne limitano la circolazione “lavorativa” all'interno della Comunità, le ritiene legittime poiché: «Comportamenti come quelli dei ricorrenti nei procedimenti principali consentono alla società alla quale appartengono di ottenere un vantaggio economico illecito rispetto alle altre società che partecipano alle stesse competizioni. Essi compromettono pertanto la parità delle condizioni di partecipazione a tali competizioni tra le società coinvolte nelle stesse. Il regime sanzionatorio istituito dalla normativa nazionale in questione mira dunque ad assicurare lo svolgimento leale e paritario della competizione sportiva in condizioni non falsate dalla frode». Le conclusioni dell'Avvocatura non tralasciano l'altro elemento necessario per rendere la previsione sanzionatoria conforme alla normativa Comunitaria e cioè che la sua fissazione deve essere « disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati . Quest'ultimo requisito implica, in particolare, che si tenga conto delle circostanze proprie del caso di specie in sede di determinazione del loro importo e della loro durata». Criteri che, come sopra ricordato, l'Avvocatura ritiene presenti nel complesso normativo FIGC. Circa la necessità di un controllo “giurisdizionale effettivo” sulle sanzioni irrogate Questo punto tocca un nervo scoperto nel rapporto ordinamento statale e ordinamento sportivo ed in particolare nell'ambito della tutela dei diritti ed interessi che sorgono all'interno di quest'ultimo ma che possono avere, come nel caso di specie, anche un rilievo c.d. “esterno”. L'Avvocato Generale conclude per la necessità che la sanzione irrogata debba poter essere sottoposta ad un controllo “ giurisdizionale effettivo ” specificando cosa si intenda per “ giurisdizione ” : «Secondo una giurisprudenza costante a partire dalla sentenza Vaassen-Göbbels , la natura di «giurisdizione», ai sensi dell' articolo 267 TFUE , presuppone il soddisfacimento di talune condizioni, come l'origine legale dell'organismo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, il carattere contraddittorio del suo procedimento, l'applicazione, da parte di tale organismo, delle norme di diritto, nonché la sua indipendenza». E proprio sull' indipendenza della magistratura sportiva che si appunta l'attenzione dell'Avvocatura che non trascura di richiamare un precedente (sentenza Ali Riza ed altri c/ Turchia, Corte EDU 28 gennaio 2020) per porre l'attenzione sul fatto che: i componenti del tribunale federale FIGC e della corte federale d'appello FIGC  sono nominati dal Consiglio Federale sulla base dell'unico criterio della «specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo» e durano in carica il tempo in cui resta in carica chi li nomina evidenziando «il rischio che i componenti di tali organi siano esposti a pressioni da parte del Consiglio federale» e che possono essere rimossi «per gravi ragioni di opportunità» dalla Commissione federale di garanzia a sua volta nominata dal Consiglio federale; i componenti del Collegio di garanzia dello sport del CONI sono nominati dal Consiglio Nazionale CONI che a sua volta nomina i componenti della Commissione di garanzia degli organi di giustizia che hanno il potere di rimuovere i componenti del Collegio di garanzia dello sport. Consiglio nazionale composto anche da rappresentanti delle federazioni sportive che rappresentano la maggioranza deliberante.   Tutti elementi, quelli sopra riportati, valutati come indice di non indipendenza da parte della magistratura sportiva che, allo stato, non può essere considerata “giurisdizione” così come intesa dalla normativa comunitaria. Inoltre la giurisdizione oltre che effettiva deve essere piena . La normativa statale di riferimento deve, cioè, non solo prevedere il risarcimento “per equivalente” ma deve altresì conferire al giudice il potere di annullare – e anche sospendere in via cautelare - il provvedimento sanzionatorio ritenuto illegittimo. Cosa che, allo stato, la normativa italiana preclude al TAR del Lazio, magistratura che ha senz'altro il profilo “giurisdizionale” tracciato dalla normativa europea. Poiché l'Avvocatura non chiude le porte ad una magistratura sportiva con caratteristiche di “giurisdizione”, nel caso di accoglimento delle conclusioni dell'Avvocatura da parte della Corte si riaprirebbe in Italia, e non solo, il dibattito sulla necessità dell'istituzione di una magistratura sportiva effettivamente indipendente dalle singole Federazioni e dal CONI. Nell'immediatezza, tuttavia, sorgerebbe il problema di conciliare la tempistica delle decisioni della magistratura sportiva con quelle della magistratura statale (il TAR del Lazio, in caso di accoglimento del ricorso proposto dai dirigenti delle Juventus, potrebbe annullare l'atto sanzionatorio impugnato). In ogni caso l'Avvocatura Generale parrebbe limitare la necessità di un controllo “ giurisdizionale effettivo ” , come sopra inteso, solo a quelle sanzioni che possano limitare la libera circolazione dei cittadini in ambito lavorativo e avere comunque un risvolto economico escludendo, quindi, le squalifiche degli atleti e i punti di penalizzazione per le squadre. Ne sapremo di più con la sentenza della Corte.

Conclusioni Dell’avvocato Generale Dean Spielmann, 18 dicembre 2025, cause riunite C‑424/24 e C‑425/24