La Corte di Cassazione a Sezioni Unite supera i precedenti orientamenti restrittivi, stabilendo che i figli maggiorenni delle vittime della criminalità organizzata e del dovere hanno diritto all’assegno vitalizio ex articolo 2 della legge n. 407/1998, anche se non erano fiscalmente a carico o conviventi con il genitore al momento del decesso.
La decisione punta a garantire omogeneità di trattamento tra le diverse categorie di vittime e valorizza l'intento riparatorio della normativa. La vicenda all'esame della Corte La vicenda origina dal ricorso di un figlio di una vittima innocente della criminalità organizzata , cui era stato negato dall'Amministrazione l'assegno vitalizio ( legge n. 407/1998 ) e lo “speciale assegno vitalizio” ( legge n. 206/2004 ). La Corte d'Appello aveva confermato il diniego, ritenendo che la presenza del coniuge superstite e la condizione di figlio maggiorenne non convivente escludessero il diritto, in assenza di dipendenza economica. Il Ministero dell'Interno aveva sostenuto la natura assistenziale delle provvidenze, limitandone l'accesso ai soli superstiti “a carico”. Il superamento del criterio del “carico fiscale” Le Sezioni Unite hanno analizzato l' articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244/2007 (Finanziaria per l'anno 2008). Il comma 105 estende alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici previsti per le vittime del terrorismo ; il comma 106 introduce la formula “figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi”. Per la Corte, questa previsione non si limita a un adeguamento economico, ma incide sulla platea dei beneficiari, superando i vincoli della legge n. 466/1980 che subordinavano il diritto alla condizione di essere “a carico” in presenza del coniuge superstite . Il trauma della perdita non può essere misurato solo in termini reddituali. Verso un'omogeneità di tutela La Corte evidenzia la frammentazione normativa , frutto di interventi emergenziali, che ha generato disparità tra vittime di terrorismo, dovere e criminalità organizzata. Il legislatore, già con la finanziaria 2006, aveva espresso l'intento di uniformare le tutele. La locuzione “figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi” è tecnicamente imprecisa, ma indica chiaramente i figli economicamente autonomi . Escluderli significherebbe ignorare il mutamento traumatico delle condizioni di vita che colpisce ogni familiare. La svolta delle Sezioni Unite Con la sentenza in esame, il massimo consesso della Corte di Cassazione ha risolto il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'articolo 2, comma 105, della legge n. 244/2007 e la sua incidenza sull'assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/1998 . Fino a oggi, molte decisioni avevano adottato una lettura restrittiva basata sull' articolo 6 della legge n. 466/1980 , escludendo i figli non a carico in presenza del coniuge superstite. Le Sezioni Unite ribaltano tale approccio, statuendo che il diritto all'assegno vitalizio spetta anche ai figli maggiorenni non conviventi e non a carico , in deroga all'ordine dei beneficiari dell' articolo 6 della legge n. 466/1980 . La condizione della vivenza a carico non è più richiesta per l'assegno ex legge n. 407/1998 . Principio di diritto In tema di benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere, l' articolo 2, comma 106, della legge n. 244/2007 , va interpretato nel senso che attribuisce ai figli maggiorenni superstiti, anche se non conviventi e non a carico, il diritto all'assegno vitalizio ex articolo 2 della legge n. 407/1998, anche in presenza del coniuge superstite. Non è invece esteso lo speciale assegno vitalizio di € 1.033 mensili previsto dall' articolo 5, comma 3, legge n. 206/2004 . In sintesi: la sentenza precisa che per l'assegno ex legge n. 407/1998 il comma 106 deroga all'articolo 6, includendo i figli non a carico; il comma 106 consente ai figli maggiorenni non conviventi l'assegno ex legge n. 407/1998 (oggi pari a circa € 500/mese, rivalutato), non lo speciale assegno vitalizio; il diritto decorre dall'entrata in vigore della legge n. 244/2007 (1° gennaio 2008 ), non dalla data dell'evento se anteriore. Impatto pratico La decisione sancisce un principio di equità : i figli di chi ha sacrificato la vita o è rimasto vittima della ferocia criminale devono ricevere un trattamento dignitoso, indipendentemente dalla loro situazione reddituale. La sentenza cassa la decisione di merito e rinvia per nuovo esame conforme al principio di diritto. È un passo decisivo per la certezza del diritto in un ambito delicato, dove il riconoscimento economico è anche un atto di solidarietà e memoria da parte dello Stato.
Presidente D’Ascola – Relatore Pagetta Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.