La responsabilità del committente in caso di incidente con aeromobile noleggiato

La particolare responsabilità prevista di cui all’articolo 2050 c.c. non incombe su colui che ha affidato ad altri l’esercizio dell’attività pericolosa, in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore, ma incombe solo su chi esercita effettivamente tale attività.

Allo stesso modo, ai fini della configurabilità della responsabilità, di cui all' articolo 2049 c.c. , non basta il mero affidamento contrattuale a terzi, dello svolgimento di determinate prestazioni, nemmeno se necessarie alla compiuta realizzazione dell'attività del committente, laddove l'attività affidata sia svolta, dai terzi, in piena autonomia, senza vincoli stabili di soggezione, né di natura contrattuale, né di carattere funzionale o economico e senza che si sia avuta una positiva ingerenza di fatto, da parte del committente. Il fatto La sentenza della Suprema Corte giunge a coronamento di un lunghissimo procedimento giudiziale, avviato dai congiunti di due sfortunate vittime di un grave incidente aereo , avvenuto nell'aeroporto di Milano – Linate nell'ottobre del 2001, per vedersi riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non. Gli attori avevano agito in giudizio, nei confronti di una nota società aeronautica, che, in quell'occasione, aveva noleggiato un aereo, entrato in collisione con un altro aereo di linea, in fase di decollo. Nell'incidente avevano perso la vita i loro congiunti. La domanda era stata rigettata sia in primo che in secondo grado. Avverso quest'ultima pronuncia, gli attori e appellanti proponevano ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. Il trasporto aereo come attività non pericolosa In prima battuta, i giudici della Terza Sezione hanno ribadito che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la navigazione aerea , per sua natura, non rientra fra le attività pericolose di cui all' articolo 2050 c.c. , tenuto conto che con essa si esercita un tipo di trasporto ampiamente diffuso, che, rispetto ad altre tipologie di trasporto, ha anche un basso indice di rischio. Essa, però, può concretamente diventare pericolosa, con conseguente applicabilità della richiamata norma, tutte le volte in cui non rientri nelle normali condizioni previste, quali il rispetto dei piani di volo o delle condizioni di sicurezza (sentenza. n. 22822/2010). Ad ogni modo, la particolare responsabilità disciplinata dall' articolo 2050 c.c. incombe solo su chi esercita effettivamente tale attività , mentre non ricade su chi ne affida ad altri l'esercizio, sulla base di un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione, fra committente ed esecutore (sentenza. n. 21603/2024). Alla luce di quanto detto, secondo la Corte, la stipula di un contratto di noleggio aereo , con una compagnia esercente servizio di aerotaxi, per l'esecuzione del trasporto aereo di passeggeri, non determina automaticamente l'acquisizione, da parte del noleggiatore committente, della qualità di organizzatore dell'attività di navigazione area , fatta salva l'ipotesi in cui al noleggiatore, in forza del contratto oppure anche di fatto, sia riconosciuto un potere di ingerenza, nello svolgimento dell'attività. Né può ritenersi idonea, a tal fine, la condotta omissiva della committente, dal momento che omissione e ingerenza non sono sovrapponibili. La responsabilità del committente Posto questo primo principio, i giudici di legittimità hanno ribadito quanto già espresso dalla corte territoriale, con la sentenza di secondo grado, con la quale si era esclusa, in capo alla convenuta, anche la responsabilità ex articolo 2049 c.c., per carenza del vincolo di preposizione . Anche in questo caso, secondo la Suprema Corte, ai fini della configurabilità della responsabilità, di cui all' articolo 2049 c.c. , non basta il mero affidamento contrattuale a terzi dello svolgimento di determinate prestazioni, nemmeno se necessarie alla compiuta realizzazione dell'attività del committente, laddove l'attività affidata sia svolta, dai terzi, in piena autonomia, senza vincoli stabili di soggezione, né di natura contrattuale, né di carattere funzionale o economico e senza che si sia avuta una positiva ingerenza di fatto, da parte del committente. L'astratta possibilità, per quest'ultimo, di rinunciare all'adempimento della prestazione dovuta dal preposto non integra da sola la relazione di soggezione ed eterodirezione , nello svolgimento dell'attività del preposto, richiesti dall' articolo 2049 c.c. per configurare la relativa responsabilità .

Presidente De Stefano – Relatore Tatangelo Fatti di causa Gr.Vi. e Es.Pa. hanno agito in giudizio nei confronti di CE. AIRCRAFT COMPANY per ottenere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, derivanti della perdita dei rispettivi congiunti, deceduti in occasione di un gravissimo incidente aereo avvenuto nell'aeroporto di Milano Linate in data 8 ottobre 2001 e causato dalla collisione tra un velivolo privato che la Ce. aveva noleggiato dalla società tedesca AirEvex, esercente servizio di aerotaxi, e un aeromobile della compagnia aerea svedese Sas, in fase di decollo per un volo di linea, sul quale si trovavano i congiunti degli attori. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il Gr.Vi. e l'Es.Pa., sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso TEXTRON AVIATION Inc., quale incorporante per fusione di CE. AIRCRAFT COMPANY. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375 e 380bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale rappresentante dell'ufficio, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'articolo 380bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso. All'esito dell'adunanza camerale del 4 dicembre 2024, la Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza del ricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 380bis.1 c.p.c., in vista dell'adunanza camerale del 4 dicembre 2024, nonché ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. , in vista della pubblica udienza del 19 novembre 2025. Ragioni della decisione 1. Si premette che la questione nomofilattica relativa alla regolare costituzione delle parti, per la pendenza della quale davanti alle Sezioni Unite di questa Corte era stata rinviata a nuovo ruolo la trattazione del presente ricorso, è stata decisa con l'affermazione del seguente principio di diritto: la traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 17876 del 02/07/2025 ). Nella specie, tutte le procure e gli atti allegati alle stesse risultano sufficientemente comprensibili e le stesse traduzioni in italiano di tali atti, già prodotte, sono direttamente verificabili dalla Corte e, comunque, non sono oggetto di contestazioni; la procura del ricorrente Es.Pa. è stata, altresì, depositata con traduzione giurata allegata. In definitiva, è possibile la verifica della costituzione delle parti, che deve ritenersi regolare. 2. I primi tre motivi del ricorso hanno oggetto connesso, riguardando tutti la questione dell'eventuale possibilità di ritenere imputabile alla Ce. la responsabilità per l'evento dannoso, quale esercente una attività pericolosa, ai sensi dell' articolo 2050 c.c. 2.1 Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell' articolo 2050 c.c. , in relazione all' articolo 360, 1 co. n. 3 cpc . Viene censurata la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha escluso che la società convenuta avesse posto in essere l'esercizio di un'attività pericolosa, delle cui conseguenze dannose doveva, quindi, rispondere ai sensi dell' articolo 2050 c.c. , avendo essa soltanto stipulato con Air Evex (società tedesca di aereotaxi) un contratto di noleggio, in base al quale quest'ultima si era impegnata ad eseguire, a fronte del pagamento da parte del committente del nolo pattuito, la navigazione aerea sulla tratta Milano Linate - Parigi Milano Linate, con un velivolo Ce. CJ2 di sua proprietà, condotto dal proprio equipaggio, composto da due piloti . I ricorrenti sostengono che sarebbe esercente ai sensi dell' articolo 2050 c.c. il soggetto che organizza e dirige l'altrui attività pericolosa , onde, nella specie, Ce. in qualità di committente del volo dimostrativo e controparte negoziale del signor Fo.Lu., avrebbe dovuto diligentemente vigilare sulla sussistenza di tutti i requisiti di legalità dell'intera operazione, controllando l'esecuzione del volo , anche a mezzo del proprio agente (Ro.), presente sul velivolo al momento dell'incidente, in quanto, a loro avviso, nel caso di specie il rapporto tra Ce. e Air Evex di cui è causa è ben diverso da un semplice rapporto di noleggio o rapporto committente/appaltatore e, sotto tale profilo, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente considerato irrilevanti le motivazioni e il quadro in cui si inseriva il contratto di noleggio . Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 2.1.1 Si premette che, secondo i consolidati indirizzi di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, da una parte, la navigazione aerea non è considerata dal legislatore come un'attività pericolosa, né può ritenersi che essa possa oggettivamente definirsi tale per la sua natura, per le caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua potenzialità offensiva, tenuto conto che con essa si esercita un trasporto ampiamente diffuso, considerato, rispetto agli altri, a basso indice di rischio, in astratto e in generale; tuttavia la pericolosità dell'attività in esame può sussistere in concreto tutte le volte in cui essa non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, con conseguente applicabilità in tal caso della disposizione di cui all' articolo 2050 c.c. ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22822 del 10/11/2010 ; Sez. 3, Sentenza n. 10551 del 19/07/2002) e, d'altra parte, la particolare responsabilità prevista dall' articolo 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore (Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 16638 del 05/07/2017; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21603 del 31/07/2024 ). 2.1.2 Nella specie, la Corte d'Appello ha escluso la responsabilità della noleggiatrice Ce., sulla base dei seguenti rilievi, di cui i primi due costituiscono accertamenti di fatto e l'ultimo una argomentazione in diritto: a) ha, in primo luogo, escluso che la noleggiatrice Ce. avesse, contrattualmente, il potere di ingerirsi nelle attività di organizzazione e gestione della navigazione aerea, che avrebbe dovuto svolgere in piena autonomia la noleggiante Air Evex, sulla base delle previsioni del rapporto contrattuale di noleggio, nell'ambito del servizio di aerotaxi da quest'ultima fornito alla prima; b) ha escluso, inoltre, che la noleggiatrice Ce. si fosse, anche solo in via di fatto, ingerita nella suddetta attività di organizzazione e gestione della navigazione aerea, che dunque era stata esercitata in piena autonomia esclusivamente dalla noleggiante Air Evex; c) ha escluso, infine, che i motivi per cui la noleggiatrice Ce. aveva stipulato il contratto di noleggio con la noleggiante Air Evex (individuati dai ricorrenti nello scopo di offrire un volo dimostrativo, su un velivolo di propria fabbricazione, ad un cliente potenzialmente interessato all'acquisto di un diverso esemplare di quel medesimo modello) potessero comportare, di per sé, che la noleggiatrice si fosse riservata il potere e, a fortiori, che avesse l'obbligo di vigilare e controllare l'organizzazione e la gestione dell'attività di navigazione aerea e di far rispettare tutte le norme, anche di prudenza, che avrebbero dovuto regolare tale specifica attività. 2.1.3 I primi due rilievi sopra richiamati, indicati sub a) e sub b), costituiscono accertamenti di fatto, la cui contestazione non è ammissibile nella presente sede, in quanto essi risultano fondati sulla prudente valutazione delle prove da parte dei giudici del merito (peraltro, con doppia decisione conforme, in primo e secondo grado), all'esito di una compiuta rielaborazione degli elementi istruttori non attinta da valida censura (e, in quanto tale, qui incensurabile, come si vedrà in esordio di esame del motivo settimo), sostenuta adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. Sia la riserva alla noleggiatrice, per contratto, di un potere di ingerenza nell'organizzazione del volo, sia una ingerenza di fatto di quest'ultima in detta organizzazione, sono state chiaramente escluse dai giudici di merito sulla base di tali accertamenti di fatto. In base ai suddetti accertamenti di fatto, poi, l'ultimo rilievo, indicato sub c), deve ritenersi, a giudizio di questa Corte, affermazione conforme a diritto: la stipulazione di un contratto di trasporto o, più precisamente, nella specie, di un contratto di noleggio aereo, con una compagnia esercente servizio di aerotaxi, anche se in relazione ad uno specifico aereo, di proprietà e condotto da equipaggio della noleggiante, in base al quale quest'ultima si impegna ad eseguire la navigazione aerea su una determinata tratta, trasportando alcuni passeggeri, non può automaticamente determinare, di per sé sola, l'acquisizione, da parte del noleggiatore committente, della qualità di organizzatore dell'attività di navigazione area. Resta certamente possibile, in astratto, l'eventualità che al noleggiatore, in base alle condizioni contrattuali ed alla causa in concreto del contratto stesso, sia riconosciuto un potere di ingerenza nella predetta attività, ovvero che gli venga consentito di esercitare di fatto un siffatto potere, anche al di là delle originarie condizioni del noleggio e, in tal caso, potrebbe, in teoria, anche ammettersi l'eventualità che il committente possa ritenersi avere esercitato anch'esso l'attività pericolosa. L'indicata ingerenza deve, però, essere positivamente dimostrata e non può desumersi esclusivamente dai motivi che hanno indotto il noleggiatore a concludere il contratto di noleggio, soprattutto laddove, come nella specie, non si tratti di motivi che la implichino o la richiedano necessariamente. Infatti, i motivi, di regola, non incidono sulla causa concreta del contratto, salvo che assumano valore determinante nell'economia del vincolo, assurgendo a presupposti causali del negozio, sicché si possa affermare che proprio attraverso di essi se ne realizza la causa concreta (tra molte: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12069 del 16/05/2017 , in motivazione): il che, nella specie, deve ritenersi essere stato sostanzialmente escluso dalla corte di appello, sulla base degli accertamenti in fatto di cui si è dato conto. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia ulteriore violazione e falsa applicazione dell' articolo 2050 c.c. , in relazione all' articolo 360, 1 co. n. 3 cpc . I ricorrenti contestano la decisione impugnata nella parte in cui in essa si afferma che, da parte di Ce., non vi era stata alcuna ingerenza nella conduzione dell'attività aerea svolta dalla noleggiante Air Evex. Sostengono che la responsabilità per esercizio di attività pericolosa può sussistere anche in caso di condotte omissive, in quanto l'omissione equivale all'azione positiva di ingerenza . Il motivo è infondato. In base a quanto già chiarito in relazione al primo motivo, deve escludersi che sia stata fornita adeguata prova che la noleggiatrice Ce. si fosse riservata, in via negoziale, il potere di ingerirsi nello svolgimento dell'attività di navigazione aerea e/o nelle operazioni di volo, ovvero che avesse posto in essere di fatto, in qualche modo, una siffatta ingerenza. Ne consegue, sotto il profilo logico ancor prima che sotto il profilo giuridico, che l'omissione non può, nel caso di specie, assumere alcun significato equiparabile all'azione positiva di ingerenza, restando del tutto neutra, quanto meno rispetto alla pretesa acquisizione, da parte della noleggiatrice, della qualità di esercente l'attività pericolosa unitamente alla noleggiante. 2.3 Con il terzo motivo si denunzia omessa motivazione ed esame di un fatto decisivo ai sensi dell' articolo 360, 1 co. n. 5 cpc . I ricorrenti deducono che in relazione alla possibilità che la responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa abbia natura omissiva, la Corte di Appello ha omesso di motivare e di esaminare le omissioni di Ce. e Ro. (pure provate) equivalenti ad una azione positiva di ingerenza con conseguente violazione dell' articolo 360, 1 comma, n. 5 cpc . Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, sulla questione relativa allo svolgimento diretto di una attività pericolosa, da parte della noleggiatrice Ce. (anche a mezzo del suo agente), vi è piena conformità nelle statuizioni di primo e secondo grado, il che esclude, in proposito, l'ammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (secondo quanto già previsto dell' articolo 348 ter c.p.c. e oggi confermato dall' articolo 360, comma 4, c.p.c. ), come emerge del resto chiaramente dalla stessa motivazione della decisione impugnata. Inoltre, di certo non può ritenersi sussistere difetto assoluto di motivazione in ordine alla statuizione della Corte d'Appello con cui è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per imputare alla Ce. la responsabilità per i danni subiti dai ricorrenti ai sensi dell' articolo 2050 c.c. , quale soggetto che aveva esercitato un'attività pericolosa. È sufficiente, in proposito, richiamare quanto esposto in relazione ai primi due motivi del ricorso, per ribadire che nella decisione impugnata è stato motivatamente e correttamente escluso, da una parte, che vi sia stata ingerenza da parte di Ce. nell'attività di organizzazione e gestione della navigazione aerea svolta dalla società noleggiante, anche solo di fatto e, dall'altra parte, che una siffatta ingerenza fosse in qualche modo dovuta o che potesse di per sé derivare dai motivi per i quali la noleggiatrice si era indotta a stipulare il contratto di noleggio: il che, implicitamente ma inequivocabilmente, sia sotto il profilo logico che sotto il profilo giuridico, implica l'esclusione della possibilità che, nella specie, l'omissione dell'ingerenza possa essere equiparata all'ingerenza positiva. 3. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli articolo 2043, 2049 e 1228 c.c. in relazione all' articolo 360, 1 co. n. 3 cpc . I ricorrenti sostengono che, nell'escludere la responsabilità di Ce. ai sensi degli articolo 2043, 2049 e 1228 c.c. , la Corte d'Appello si sarebbe posta in contrasto con il noto precedente della Suprema Corte (sentenza 1855/1989 ) che ha confermato la sentenza di merito che ha chiamato il vettore a rispondere del fatto illecito, oltre che sulla base delle norme del codice della navigazione, in base al principio generale posto dagli articolo 2043 e 2049 c.c. e specificamente indicando gli estremi di colpe della preponente (sia per l'imprudente affidamento del trasporto aereo a soggetto privo dei mezzi tecnici indispensabili per la sua esecuzione, sia per aver omesso di esercitare, circa l'esecuzione e la prosecuzione del viaggio, quei poteri direttivi e di controllo che la presenza a bordo dell'aereo del legale rappresentante del vettore contrattuale rendeva del tutto agevoli) . Con il quinto motivo si denunzia omessa motivazione ai sensi dell' articolo 360, 1 co. n. 5 cpc . I ricorrenti deducono che, nel negare la pertinenza del richiamo al precedente costituito dalla sentenza n. 1855 del 1989 di questa Corte, in quanto nel caso in questione la società che aveva noleggiato il velivolo aveva assunto anche la veste di vettore , la Corte d'Appello avrebbe totalmente omesso di motivare le ragioni per le quali Ce. non potesse considerarsi un vettore . Il quarto ed il quinto motivo sono logicamente e giuridicamente connessi e vanno, quindi, esaminati congiuntamente. Entrambi sono diretti a censurare la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha escluso la decisiva rilevanza, ai fini dell'esito del presente giudizio, del precedente costituito da una ormai remota decisione di questa Corte ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1855 del 20/04/1989 ), in cui risulta affermato il seguente principio di diritto: in tema di trasporto aereo, il vettore, che, per l'esecuzione del trasporto medesimo, noleggi un velivolo, risponde del danno subito dai trasportati, per il fatto doloso o colposo dell'equipaggio dell'aeromobile, ancorché questo non sia alle sue dipendenze, in forza del principio fissato dall' articolo 1228 c.c. , sulla responsabilità del debitore per l'illecito di terzi di cui si avvalga per l'adempimento dell'obbligazione . I motivi in esame sono inammissibili, prima che infondati. Per un verso, infatti, le censure non colgono adeguatamente l'effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata, in relazione al profilo in questione; per altro verso, esse sono infondate in diritto. 3.1 Va, in primo luogo, sottolineato che, nella fattispecie decisa nel precedente di questa Corte risalente al 1989, era stata proposta azione di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale, da parte dei congiunti dei soggetti deceduti che si trovavano sull'aereo preso a noleggio da una società con la quale essi collaboravano, per trasferirli in un paese estero, dove avrebbero dovuto tenere un incontro commerciale, nell'interesse di tale società. Era stato, quindi, accertato che, nei rapporti tra la società noleggiatrice dell'aereo e tali soggetti era intercorso un contratto di trasporto a titolo gratuito (e non un trasporto di mera cortesia), nel quale la noleggiatrice aveva assunto la qualità di vettore, avvalendosi della società noleggiante e dei suoi piloti per adempiere la relativa prestazione: per tale ragione essa doveva rispondere dell'operato di questi ultimi, ai sensi dell' articolo 1228 c.c. , nei confronti delle controparti contrattuali (vittime primarie), nonché, anche ai sensi degli articolo 2043 e 2049 c.c. , nei confronti dei loro congiunti (vittime secondarie), per la perdita del rapporto parentale conseguente al loro decesso, determinato dalla non corretta esecuzione della prestazione dovuta. In questo contesto, il rilievo decisivo per distinguere le due fattispecie, attribuito dalla Corte d'Appello, nella sentenza impugnata in questa sede, alla qualificazione come vettore della società noleggiatrice nella vicenda di cui al precedente del 1989, a differenza di quella qui in esame, ha chiaramente riguardo al fatto che, nel presente giudizio, non hanno agito in giudizio i congiunti delle parti contrattuali del rapporto negoziale di trasporto a titolo gratuito, vittime secondarie dell'evento dannoso consistito nel loro decesso causato dall'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto di trasporto, ma soggetti del tutto estranei rispetto a siffatte parti. Del resto, gli stessi ricorrenti sembrano in realtà rendersi perfettamente conto del senso e della motivazione, in qualche modo impliciti, ma univoci, dell'affermazione della corte d'appello, in quanto, nell'esposizione delle censure di cui ai motivi successivi del ricorso, li ricostruiscono chiaramente e li contestano, anche in diritto. Ne deriva che, almeno per il profilo relativo al dedotto vizio di omessa motivazione, cui, in particolare ha riguardo il quinto motivo del ricorso, le censure devono ritenersi inammissibili. 3.2 Per quanto riguarda, poi, l'affermazione secondo la quale la decisione della Corte d'Appello sarebbe, comunque, in contrasto con il precedente costituito dalla richiamata sentenza di questa Corte n. 1855 del 1989, si tratta di una censura che, come tale, sarebbe già di per sé inammissibile. Infatti, come appena chiarito, non vengono adeguatamente illustrate le ragioni per cui le due fattispecie dovrebbero ritenersi effettivamente analoghe o anche solo sovrapponibili, nonostante le rilevanti differenze più sopra evidenziate. Anzi, non si tiene neanche conto di una ulteriore differenza, sostanziale ed assorbente. Nella vicenda che diede luogo al precedente del 1989, infatti, la società noleggiatrice era stata ritenuta, in base ad un insindacabile accertamento di fatto relativo agli specifici aspetti di quella vicenda, responsabile in concreto sia della imprudente scelta di affidare il trasporto aereo ad un esercente privo dei mezzi tecnici indispensabili per la sua esecuzione, sia del mancato esercizio dei poteri direttivi e di controllo in ordine al concreto svolgimento della navigazione aerea, poteri che evidentemente (e, quanto meno, implicitamente) erano stati ritenuti alla stessa spettanti sulla base delle intese negoziali intercorse con la noleggiante, oltre che agevolmente esercitabili per la presenza a bordo del suo legale rappresentante (e, del resto, se così non fosse, quella decisione non potrebbe, in radice, ritenersi condivisibile in diritto, perché al mancato esercizio di poteri di cui un soggetto non dispone non può poi attribuirsi rilievo ai fini dell'imputazione della responsabilità civile). Al contrario, nella presente fattispecie, in base ad un contrario, ma altrettanto insindacabile, accertamento di fatto relativo agli specifici aspetti della vicenda in esame, è stato escluso dai giudici del merito: a) sia che la società noleggiante Air Evex potesse ritenersi, ex ante, al momento del noleggio, inidonea a svolgere l'attività di navigazione aerea oggetto del noleggio stesso, risultando regolarmente autorizzata ed esercitare il servizio di aerotaxi (in realtà, per questo profilo, neanche emerge dal ricorso uno specifico, adeguatamente motivato, contrario assunto dei ricorrenti); b) sia che la società noleggiatrice Ce. si fosse riservata o comunque potesse, in qualche modo, disporre di poteri direttivi e di controllo in ordine al concreto svolgimento della navigazione, che era invece stata posta in essere, con i propri mezzi, in piena ed assoluta autonomia, dalla noleggiante, senza ingerenze della noleggiatrice, di modo che neanche avrebbe senso discutere di mancato esercizio di poteri di cui la noleggiatrice non disponeva affatto. 3.3 D'altra parte, deve ribadirsi che l'applicazione dei principi sulla base dei quali è stata definita la diversa fattispecie, nella controversia decisa da questa Corte nel 1989, potrebbe giustificarsi esclusivamente laddove gli stessi fossero effettivamente, oltre che conformi a diritto, altresì validi ed applicabili anche nella presente vicenda, nonostante le evidenziate sostanziali differenze tra di esse. Ne consegue che non può ritenersi ammissibile una censura consistente nella mera apodittica affermazione per cui nella presente fattispecie la Corte d'Appello non si sarebbe conformata ai principi stabiliti dal precedente di cui a Cass. n. 1855 del 1989 . 3.4 Infine, va osservato che le ragioni in diritto per le quali secondo i ricorrenti dovrebbe ritenersi possibile, nella specie, affermare la responsabilità della noleggiatrice Ce. per i danni causati dalle (pretese) condotte colpose poste in essere dalla noleggiante Air Evex e dai suoi ausiliari (in particolare, dal suo equipaggio) nello svolgimento della navigazione aerea, ai sensi degli articolo 1678 e 1228 ss. c.c. , ovvero ai sensi dell' articolo 2049 c.c. , o affermare la responsabilità diretta della stessa Ce. per (pretese) condotte colpose poste in essere, ai sensi dell' articolo 2043 c.c. , direttamente da essa o da parte del suo agente Ro. (quale suo ausiliario, ancora ai sensi dell' articolo 2049 c.c. ) sono, comunque, adeguatamente e compiutamente ribadite e sviluppate nei successivi motivi di ricorso e saranno, di conseguenza, dettagliatamente valutate nel contesto dell'esame di tali motivi (cui può farsi rinvio, per quanto occorra). Ciò rende, anche sotto tale profilo, in definitiva prive di effettivo e autonomo decisivo rilievo le censure di cui ai motivi di ricorso in esame. 4. Con il sesto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in relazione all' articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. o in subordine in relazione all' articolo 360 c.p.c comma 1 n. 5 . È censurata la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha affermato che non sarebbe stata raggiunta la prova delle ragioni che avevano indotto Ce. a concludere il contratto di noleggio dell'aeromobile di Air Evex. Il motivo è inammissibile. 4.1 Anche a prescindere dalle modalità di formulazione delle relative censure (che, in realtà, risultano prive della necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte; cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016 ; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), è sufficiente rilevare, con riguardo allo specifico profilo oggetto di tali censure, che la questione con esse posta è del tutto irrilevante ai fini della decisione. La Corte d'Appello ha affermato che le motivazioni che avrebbero indotto Ce. a stipulare il contratto di noleggio (oltre tutto rimaste indimostrate) sono estranee alla causa del contratto che ha mantenuto la sua funzione tipica di contratto di noleggio di aeromobile, disciplinato dagli articolo 384 e 386 del codice della navigazione . È evidente che l'inciso in ordine alla mancata prova delle richiamate motivazioni costituisce un mero obiter dictum, senza alcun rilievo con riguardo all'effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata che, al contrario, è, sul punto in esame, fondata (non sulla mancata prova, ma) sulla irrilevanza delle suddette motivazioni, le quali, pertanto, non potrebbe ritenersi neanche necessario individuare, ai fini dell'esito del giudizio. Pure ad ammettere che i motivi che hanno indotto Ce. a concludere il contratto di noleggio siano quelli effettivamente allegati dagli attori, l'esito della controversia non sarebbe stato diverso, nell'ottica fatta propria dalla Corte d'Appello. Ne consegue che, per ciò solo, il motivo di ricorso in esame è da ritenere senz'altro inammissibile, avendo ad oggetto censure che, per un verso, non colgono adeguatamente l'effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata e, per altro verso, sono dirette a contestare una affermazione che costituisce un mero obiter dictum, del tutto estraneo alla suddetta effettiva ratio decidendi. 4.2 Per completezza di esposizione è, comunque, opportuno precisare che come già ampiamente chiarito nell'esame del primo motivo del ricorso risulta certamente conforme a diritto l'assunto della Corte d'Appello secondo cui i motivi per cui è stato concluso il contratto di noleggio del servizio di aerotaxi tra Ce. e Air Evex non hanno alcun rilievo ai fini della decisione della presente controversia, in quanto tali motivi non potrebbero, di per sé soli e in difetto di ulteriori specifici e univoci elementi, automaticamente implicare che la noleggiatrice disponesse del potere (e, a fortiori, che fosse gravata dell'obbligo) di vigilare e controllare l'organizzazione e la gestione del volo e far rispettare tutte le norme, anche di prudenza, che avrebbero dovuto regolare l'attività di navigazione aerea, in mancanza della prova che un siffatto potere era stato previsto, al momento della stipula del contratto, venendo ad integrare la causa in concreto dello stesso, o successivamente, o che, quanto meno, esso sia stato in qualche modo, di fatto, concretamente e positivamente esercitato dalla società noleggiatrice. 5. Con il settimo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli articolo 2043, 2049 e 1678 c.c. in relazione all' articolo 360, 1 co. n. 3 cpc o in subordine in relazione all' articolo 360 c.p.c. comma 1 n. 5 . È contestata la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha escluso che, per i danni subiti dagli attori, possa affermarsi la responsabilità di Ce., ai sensi degli articolo 1678, 2049 e 2043 c.c. , quale noleggiatrice dell'aereo di Air Evex al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto a titolo gratuito intercorso con il Fo.Lu. I ricorrenti sostengono che (come, a loro dire, sarebbe stato affermato da questa Corte nel già richiamato precedente costituito da Cass. n. 1855 del 1989 ), dal momento che Ce. si era avvalsa dell'opera della noleggiante Air Evex e di quella dei suoi piloti, per adempiere alla prestazione dovuta al Fo.Lu. in base al contratto di trasporto gratuito concluso con quest'ultimo, doveva rispondere anche dei danni causati, nel corso dello svolgimento della relativa attività, non solo a tale controparte negoziale (ed eventualmente, indirettamente, ai suoi congiunti, quali vittime secondarie), ma anche ai terzi estranei al contratto, rispettivamente ai sensi degli articolo 1678 e 1228 c.c. e/o dell' articolo 2049 c.c. . Il motivo è infondato. 5.1 In primo luogo, va senz'altro escluso che Ce. possa rispondere, ai sensi dell' articolo 1678 e ss. c.c. e/o dell' articolo 1228 c.c. , dei danni arrecati ai terzi del tutto estranei al contratto di trasporto a titolo gratuito intercorso con il Fo.Lu., quale vettore, per avere adempiuto alla prestazione dovuta in base a tale contratto avvalendosi, in sostanza, di un subvettore (e/o, comunque, attraverso il contratto di noleggio aereo, il che può ritenersi sostanzialmente equivalente, per quanto interessa in questa sede). Né il trasportato, né i suoi congiunti (eventualmente quali vittime secondarie dei danni causati al trasportato stesso), hanno, infatti, agito nel presente giudizio. Ogni eventuale responsabilità nei confronti dei terzi potrebbe avere solo natura extracontrattuale ed ipotizzarsi esclusivamente, quindi, ai sensi dell' articolo 2043 c.c. , per condotte direttamente imputabili alla società convenuta, e/o ai sensi dell' articolo 2049 c.c. , per condotte imputabili ai suoi ausiliari o preposti. 5.2 La dedotta imputabilità alla noleggiatrice Ce. dell'evento dannoso, sul piano risarcitorio, in virtù della (pretesa) condotta colposa della noleggiante Air Evex e/o del suo personale e/o dei suoi ausiliari (inclusi i piloti), ai sensi dell' articolo 2049 c.c. , richiede di affrontare la questione giuridica dell'esatta individuazione dei limiti applicativi di tale disposizione e, in particolare, quella della precisa ricostruzione della natura e dei caratteri del rapporto di preposizione richiesto dalla suddetta norma, onde valutare se esso possa ritenersi sussistente nella specie, in diritto, sulla base della situazione di fatto ormai definitivamente accertata nel giudizio di merito. Come già ampiamente chiarito, infatti, che Air Evex fosse l'esclusiva esercente dell'attività di navigazione aerea, da essa stessa organizzata e gestita in piena autonomia, senza alcuna ingerenza (contrattuale o di fatto) della noleggiatrice Ce. e/o del suo agente, è oggetto di un insindacabile accertamento di fatto in ordine all'autonomia nell'organizzazione del volo, in relazione al quale ogni censura deve ritenersi inammissibile, in quanto si risolve in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità (ed altrettanto è a dirsi in relazione alla censura di omesso esame di fatti decisivi che, comunque, è di per sé inammissibile, come già visto, in presenza di una doppia decisione conforme di merito sui fatti in questione). Occorre allora stabilire se, fermi tali accertamenti di fatto, sia comunque possibile affermare una siffatta responsabilità, per la sussistenza, in diritto, di un rapporto di preposizione rilevante ai sensi dell' articolo 2049 c.c. 5.3 In merito alla questione di diritto appena illustrata, va premesso che è consolidato, in sede di legittimità, l'approdo interpretativo che, in linea generale, riconduce ad una moderna declinazione, opportunamente limitativa, del principio cuius commoda eius et incommoda la ragione dell'attribuzione della responsabilità per fatto altrui nell'ipotesi prevista dall' articolo 2049 c.c. : richiamata la corposa elaborazione compiuta, sul punto, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra molte altre, Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019 , nonché, in precedenza Cass., Sentenza n. 11816 del 09/06/2016 ), può descriversi quella ragione come l'ascrizione al preponente anche delle conseguenze negative di una attività, per altri versi utile e giovevole, svolta dal preposto con modalità tali da identificarla come direttamente riferibile al primo, in virtù del peculiare rapporto intercorrente tra preponente e preposto. Ed è anche opportuno ricordare che, sempre secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, tra il fatto illecito del preposto e l'espletamento delle incombenze affidategli deve comunque ricorrere, ai fini della configurabilità della responsabilità in esame, un nesso di occasionalità necessaria, che si ha allorquando l'esercizio delle seconde espone il terzo all'ingerenza dannosa del preposto, determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo (purché la condotta del preposto costituisca il normale sviluppo dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente; per tutte, cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019 ; ; e purché sussistano la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l'atteggiamento almeno colposo del preponente, come quello desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee a prevenire le condotte devianti del preposto: Cass., Sentenza n. 23448 del 04/11/2014 )). Nondimeno, sono, in effetti, riscontrabili, nella giurisprudenza di questa Corte, alcune apparenti disarmonie applicative in ordine alla individuazione della nozione di preposizione , di cui è necessario dare conto e in ordine alle quali è opportuno un chiarimento. 5.4 Lo speciale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall' articolo 2049 c.c. , come appena visto, risulta normativamente fondato sul rapporto comunemente definito di preposizione : la norma, segnatamente, fa riferimento ai rapporti che intercorrono tra padroni e domestici e tra committenti e commessi , espressioni di cui da più parti è segnalato il carattere desueto nel linguaggio comune e giuridico, ma che innegabilmente implicano una relazione che comporta una soggezione del preposto rispetto al preponente o, almeno, una situazione di fatto in cui il preponente abbia un effettivo potere di direzione e/o controllo sull'attività del preposto. Il preciso fondamento razionale di siffatta previsione è costituito, secondo un certo indirizzo, da una determinata allocazione del rischio di impresa . Secondo altro indirizzo, più precisamente non potendosi limitare l'ambito di applicazione dell' articolo 2049 c.c. agli imprenditori (in quanto le espressioni padroni/domestici e committenti/commessi non possono considerarsi riferibili ai soli rapporti inseriti nell'ambito dell'attività di impresa) tale fondamento andrebbe, in realtà, rinvenuto nella appropriazione dell'attività del preposto da parte del preponente , laddove la nozione di appropriazione , comunque, implicherebbe la sussistenza di una forma di soggezione del preposto al preponente, implicante poteri direttivi o di controllo in capo a quest'ultimo, in concreto. Sarebbe, in altri termini, quanto meno necessario che l'attività del preposto sia inserita, anche se temporaneamente o occasionalmente, nel ciclo o nell'organizzazione produttiva aziendale o meno del preponente, onde egli abbia agito per conto e sotto la vigilanza di quest'ultimo. In base alla ricostruzione sistematica tradizionale, prevalente nella stessa giurisprudenza di questa Corte, il rapporto di preposizione cui fa riferimento l' articolo 2049 c.c. richiederebbe, quindi, sempre una forma di potere direttivo e di controllo per il preponente, sull'attività del preposto, o perché tale potere sia specificamente previsto contrattualmente o almeno perché esso sia in concreto esercitato, di fatto, e ciò, quanto meno, in mancanza di un vincolo di subordinazione (cfr., in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8668 del 09/08/1991 ; Sez. L, Sentenza n. 7760 del 24/06/1992; Sez. 3, Sentenza n. 10034 del 09/10/1998; Sez. 3, Sentenza n. 19553 del 19/12/2003; Sez. 3, Sentenza n. 23973 del 26/09/2019). 5.5 Il rapporto di preposizione è, d'altra parte, pacificamente, ritenuto ricorrere nelle applicazioni pratiche nel caso di rapporto di lavoro subordinato e, altrettanto pacificamente, viene escluso nel caso di rapporto di appalto tipico, proprio perché, nella prima ipotesi, è certamente sussistente un ampio potere di direzione e controllo da parte del datore di lavoro sullo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente, mentre, nella seconda, è altrettanto certamente riscontrabile la piena autonomia dell'appaltatore nello svolgimento della prestazione (opera o servizio) in favore del committente, atteso che il primo, ai sensi dell' articolo 1655 c.c. , si impegna a fornirla con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio . Secondo il costante e da tempo consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, l'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera; una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 c.c. , ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive; la possibilità che il committente risponda sulla base dell' articolo 2043 c.c. per la violazione di regole di cautela non determina, peraltro, un obbligo generale di supervisione a suo carico sull'attività dell'appaltatore che il terzo danneggiato possa comunque far valere nei suoi confronti, poiché la funzione di controllo è assimilabile a un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra committente e appaltatore, in correlazione alla riduzione o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell'appaltatore, e solo eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti dei terzi; un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere, difatti, configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006 ; conforme, anzi ancor più radicale, appare, addirittura, il principio espresso in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15782 del 12/07/2006 : non sussiste responsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa diretta o indiretta del sinistro ; cfr., altresì, in senso analogo: Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 29/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 24320 del 30/09/2008; Sez. 3, Sentenza n. 23947 del 12/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23/04/2008; Sez. 3, Ordinanza n. 36399 del 29/12/2023). D'altronde, nemmeno si è mai dubitato né si intende, a maggior ragione, qui revocare in dubbio il relativo approdo della sussistenza di un rapporto di preposizione nei casi sostanzialmente assimilabili al regime della cd. parasubordinazione, in cui i margini di autonomia dell'attività del preposto sono certamente limitati, come nel rapporto di agenzia (soprattutto assicurativa), anche senza rappresentanza (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23448 del 04/11/2014 ; Sez. 3, Sentenza n. 18860 del 24/09/2015, laddove il punto piuttosto controverso è, usualmente, solo quello della sussistenza del cd. nesso di occasionalità necessaria tra l'atto illecito dell'agente/preposto ed il suo incarico, questione che esula da quella qui in esame, della corretta ricostruzione della nozione di preposizione, avendo riguardo al profilo della condotta del preposto nei confronti del terzo e non a quello dei rapporti tra preponente e preposto), ovvero nel caso del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4026 del 20/02/2018 ): e ciò sempre sulla base del riscontro della sussistenza di poteri di vigilanza e controllo sull'attività del preposto in capo al preponente. Anzi, nell'ambito dei rapporti di agenzia nel campo delle imprese assicurative, il rapporto di preposizione è ritenuto possibile anche nei rapporti tra primo preponente e subagente, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del subagente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di subagenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del subagente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23973 del 26/09/2019 ; in senso analogo: Sez. 3, Ordinanza n. 31675 del 14/11/2023). Le conclusioni sin qui esposte, pienamente convincenti, sono, quindi, da tenere assolutamente ferme. 5.6 Va, peraltro, dato conto di un indirizzo interpretativo che pure è stato affermato, in particolare, in tema di contratto di trasporto di cose, il quale parrebbe postulare una nozione decisamente più ampia del rapporto di preposizione di cui all' articolo 2049 c.c. , al punto da comportare che il committente di una determinata attività, in base a qualunque tipo di rapporto contrattuale, e indipendentemente dai margini di autonomia dell'incaricato nello svolgimento della prestazione a lui affidata, assumerebbe la veste di preponente ai sensi dell' articolo 2049 c.c. , essendo pertanto tenuto a rispondere dei danni causati ai terzi dal soggetto al quale abbia commissionato l'attività (e a lui legato, appunto, da qualunque tipo di rapporto contrattuale), nonché dai suoi ausiliari, perché gli spetterebbe sempre, quanto meno in astratto, un potere di supremazia e direzione su detta attività. Un siffatto indirizzo parrebbe addirittura seguito in alcuni (invero isolati) precedenti di questa stessa Corte. In Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12283 del 15/06/2016 , si è affermato il seguente principio di diritto: ai fini della configurabilità della responsabilità ex articolo 2049 c.c. , è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un'attività per suo conto: nella specie, è stato ritenuto responsabile ex articolo 2049 c.c. un soggetto che per la consegna di merce presso un condominio si era avvalso di un'impresa di trasporti, il cui dipendente, conducente di un furgone, aveva determinato un danno ad un bene condominiale durante la consegna della merce stessa (conforme a tale indirizzo, almeno stando al principio di diritto massimato, sarebbe anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28852 del 19/10/2021 , benché in quest'ultimo caso si trattasse di una fattispecie del tutto diversa, in materia di delega ad un socio, da parte dell'amministratore di una società di capitali, delle incombenze amministrative e contabili relative ad un rapporto di agenzia in ambito assicurativo). Per giustificare una tale estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie oggettiva di imputazione della responsabilità di cui all' articolo 2049 c.c. , anche al di fuori di rapporti negoziali che ordinariamente implicano poteri di direzione e controllo per il committente, si è affermato che, ai fini della sua operatività, sarebbe sufficiente una astratta possibilità di esercitare un potere di supremazia o di direzione, ma non anche l'esercizio effettivo di tale potere . E secondo la tesi estensiva in esame, in sostanza, una tale astratta possibilità andrebbe riconosciuta in capo a qualunque committente di una qualunque prestazione negoziale, a prescindere dai margini di autonomia nello svolgimento della prestazione che, per contratto, spettino al soggetto tenuto a svolgerla, perché, quanto meno, il committente conserverebbe sempre il potere di rinunciare all'adempimento della prestazione a lui dovuta, così di fatto provocando l'interruzione dell'attività dell'obbligato. In base al principio appena esposto, almeno se inteso in termini così ampi, si potrebbe, allora, in astratto, addirittura ipotizzare di arrivare a sostenere che il noleggiatore di un volo aereo potrebbe considerarsi preponente del noleggiante e quindi tenuto a rispondere, come tale, dei danni causati ai terzi dal noleggiante stesso e/o dai suoi ausiliari, anche a prescindere dalla sussistenza o dal concreto esercizio di poteri (contrattuali o di fatto) di ingerenza nello svolgimento dell'attività aerea. Una siffatta e così assoluta conclusione non sarebbe, però, condivisibile, per le ragioni di seguito esposte. 5.7 I termini in cui può effettivamente ritenersi configurabile un potere di direzione e controllo sull'attività svolta da un soggetto per conto di un altro soggetto, tale da poter essere ricondotto alla nozione di preposizione emergente dalla disposizione normativa di cui all' articolo 2049 c.c. , vanno ricostruiti in modo rigoroso. Possono prendersi le mosse da un'analisi delle previsioni, invero differenti, sia sul piano letterale che sul piano giuridico, benché entrambe riferite ad ipotesi in cui un soggetto che si avvale dell'attività di un altro soggetto risponde delle conseguenze di tale attività, di cui all' articolo 1228 c.c. e di cui all' articolo 2049 c.c. , rispettivamente con riguardo alla responsabilità contrattuale ed a quella extra contrattuale. Ai sensi dell' articolo 1228 c.c. , perché il debitore, nell'ambito di un rapporto obbligatorio, debba rispondere verso il creditore del fatto doloso o colposo del terzo di cui si sia avvalso nell'adempimento della sua prestazione, non occorre alcun rapporto di subordinazione, ma è sufficiente il mero fatto che egli abbia utilizzato l'opera di un terzo al fine dell'adempimento, senza che abbia rilievo la maggiore o minore autonomia dell'attività di quest'ultimo. Tale regime appare logicamente e giuridicamente coerente, trattandosi di valutare la responsabilità derivante dall'oggettivo inadempimento ad una specifica obbligazione da parte del debitore, nei confronti del soggetto cui questi è legato dal relativo rapporto obbligatorio: in relazione a tale responsabilità rileva esclusivamente il risultato finale. Diverso è il caso della responsabilità extracontrattuale nei confronti di terzi, con i quali il soggetto che si avvale, per suoi fini, dell'opera di un altro soggetto non ha alcun rapporto. In tal caso, in base alla disposizione di cui all' articolo 2049 c.c. , avente contenuto e struttura del tutto differenti rispetto a quella di cui all' articolo 1228 c.c. , non è sufficiente il mero fatto di essersi avvalsi dell'opera di un terzo, onde essere chiamati a rispondere del suo operato, ma si richiede un rapporto più intenso, che la norma esprime chiaramente nel doppio binomio semantico, prima ancora che giuridico, di padroni/domestici e committenti/commessi e che, come già visto, viene definito rapporto di preposizione . È evidente che un siffatto rapporto richiede (a maggior ragione in considerazione della sua espressione semantica) una soggezione del preposto rispetto al preponente, che non sussiste necessariamente nel tipo generico di rapporto (che si potrebbe definire come) di mero avvalimento (o di committenza mera ) previsto dall' articolo 1228 c.c. Di conseguenza, mentre la responsabilità del debitore ai sensi dell' articolo 1228 c.c. prescinde del tutto dalla tipologia di rapporto che lo lega al soggetto di cui si avvale e dall'autonomia di cui quest'ultimo goda nello svolgimento della sua attività, quella del preponente, ai sensi dell' articolo 2049 c.c. , richiede un rapporto con determinate caratteristiche e, precisamente, un rapporto che implichi una forma di soggezione del preposto rispetto al preponente, nello svolgimento della sua attività. Non è, allora, accettabile, una tesi che estenda eccessivamente la nozione di preposizione, finendo per equiparare le due situazioni e annullando del tutto, almeno nell'applicazione pratica, la necessità, espressamente prevista dalla norma positiva di cui all' articolo 2049 c.c. , di quei poteri di eterodirezione tali da ridurre in modo consistente i margini di autonomia del preposto, i quali devono caratterizzare il rapporto di preposizione . Si dilaterebbe eccessivamente, in tal modo, la nozione di preposizione e, conseguentemente, la responsabilità oggettiva del committente nei confronti dei terzi, ai sensi dell' articolo 2049 c.c. , in sostanza estendendola anche a casi in cui il committente stesso, di fatto, non dispone di alcun potere, neanche indiretto o di fatto, sull'attività del soggetto di cui si avvale per adempiere ad una prestazione contrattuale da lui dovuta. 5.8 L'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio nella ricostruzione dell'ambito di operatività del rapporto di preposizione, alla luce della ratio dell'istituto correntemente ricostruita, può avvenire in base all'analisi di due distinti e concorrenti profili: a) un profilo più strettamente contrattuale, che consideri i termini dei diritti, degli obblighi e dei poteri contrattualmente spettanti al soggetto che si avvale della prestazione altrui, con riguardo allo svolgimento della relativa attività; b) un più generale profilo funzionale, che tenga conto, anche al di là dei precisi diritti e obblighi contrattuali spettanti alle parti, dei rapporti di fatto esistenti tra le stesse e l'effettiva relazione intercorrente tra le rispettive attività produttive, specie se di natura imprenditoriale. Con riguardo ad entrambi i profili, al fine di delimitare l'area di applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all' articolo 2049 c.c. , pacificamente di natura oggettiva e, quindi, proprio per questo non estensibile illimitatamente, trattandosi di una previsione eccezionale in conformità alla ratio della disposizione, la nozione di preposizione va individuata sulla base del margine di autonomia realmente sussistente, per l'incaricato/preposto, nello svolgimento della propria attività di esecuzione delle prestazioni dovute al committente/preponente. 5.8.1 Con riguardo al profilo più strettamente contrattuale , risulta ragionevole affermare che il rapporto di preposizione vada, di regola, escluso laddove l'oggetto del contratto sia costituito da una prestazione consistente nella realizzazione di una specifica opera o nella esecuzione di uno specifico servizio compiutamente individuati e descritti nel contratto stesso, laddove il debitore/incaricato conservi piena autonomia nell'organizzare, per qualunque ulteriore aspetto, e nello stabilire liberamente le modalità in cui porre in essere l'attività necessaria a realizzare quella specifica opera o a rendere quello specifico servizio, senza necessità di ulteriori istruzioni del committente. Potrà, invece, ammettersi la sussistenza di un rapporto di preposizione, in tutti i casi in cui l'oggetto della prestazione dovuta dall'incaricato resti individuato solo genericamente nel contratto e debba (o quanto meno possa) essere specificato, in modo significativo, sulla base di successive indicazioni che dovranno essere fornite dal committente. In tali ultimi casi, infatti, il debitore/incaricato non gode di un margine di autonomia tale da consentire di ritenerlo del tutto svincolato dal potere di direzione e controllo del creditore/committente nella fase di esecuzione della prestazione. 5.8.2 Con riguardo al profilo funzionale, si può osservare che il margine di autonomia del debitore/incaricato, specie in caso di prestazioni di impresa, è intuitivamente inversamente proporzionale al grado di intensità cui dà luogo l'inserimento delle prestazioni commesse o affidate nel ciclo produttivo di beni e di servizi del committente, proprio per l'indispensabile funzionalizzazione delle une agli altri e la pregnanza dell'interesse del committente alla precisa e puntuale esecuzione delle prime: sicché non potrebbe il committente andare esente da responsabilità in caso di esternalizzazione di segmenti indispensabili di quel ciclo (intesa come ricorso ad altre imprese per lo svolgimento di alcune fasi del proprio processo produttivo o fasi degli indispensabili processi di supporto al medesimo), vieppiù in favore di soggetti formalmente estranei, ma legati da vincoli di autentica dipendenza economica (come, ad esempio, nel caso di subfornitura). Potrà, quindi, ritenersi sussistente un rapporto di preposizione, almeno nell'ambito dei rapporti di impresa, anche a prescindere dal contenuto dello specifico regolamento contrattuale che disciplina la prestazione dovuta (e anche, quindi, a prescindere dal grado di autonomia contrattuale dell'incaricato nell'attività di svolgimento della stessa), in tutti quei casi in cui sussista un pregnante vincolo di dipendenza, economica o di altro tipo, tra l'impresa committente della prestazione e quella incaricata della stessa, di modo che le prestazioni commesse o affidate possano considerarsi, di fatto, stabilmente inserite nel ciclo produttivo di beni e di servizi dell'impresa committente. 5.8.3 In tutte tali ipotesi, si può ben ritenere che il debitore/incaricato della prestazione assuma la qualità di preposto , in quanto la sua attività, in sostanza, è soggetta a (sia pur varie e diverse) forme di eterodirezione o appropriazione : essa, cioè, è assunta nella sfera di autonomia e controllo del preponente e, anche solo occasionalmente e temporaneamente, integrata nell'organizzazione di questi (aziendale, se si tratta di un imprenditore, non aziendale se di imprenditore non si tratta). 5.9 D'altra parte, se si adottasse il contrario indirizzo estensivo, annullando del tutto il necessario limite della sussistenza di una effettiva soggezione dell'attività del preposto al potere di eterodirezione del preponente, non solo si equiparerebbero due situazioni che il codice disciplina in maniera chiaramente differente, negli articolo 1228 e 2049 c.c. , ma si estenderebbe una ipotesi di responsabilità extracontrattuale oggettiva ben al di là di una pur estensiva interpretazione della relativa previsione di legge, finendo per applicarla anche oltre il legittimo scopo della norma, che richiede pur sempre il predetto rapporto di preposizione. La fattispecie di imputazione della responsabilità di cui all' articolo 2049 c.c. si giustifica allo scopo di sollecitare chi si avvale della prestazione delle energie lavorative di altri, inserendoli (anche in via temporanea ed occasionale) nella propria organizzazione volta a svolgere una determinata attività, al più efficace controllo dei rischi che derivano da tale attività, a tutela dei terzi che vengono a contatto con gli ausiliari. I terzi danneggiati, in questo modo, possono contare su una duplice garanzia patrimoniale e, in particolare, su quella del presumibile soggetto forte (padrone o committente), cioè il preponente. Orbene, tanto considerato, non si può estendere eccessivamente l'ambito della responsabilità oggettiva del preponente, affermandola anche nei casi in cui non vi è alcuna effettiva forma di ingerenza dello stesso preponente nell'attività svolta dal preposto e, pertanto, viene meno la possibilità, per il primo, di adottare o favorire, eventualmente, misure di garanzia per i terzi (e, quindi, oltre i casi in cui l'estensione di tale responsabilità si può effettivamente giustificare con l'esigenza di sollecitare il soggetto più idoneo ad adottare tali misure a farlo nel modo più efficiente), perché egli è del tutto estraneo all'attività del preposto, la quale viene da quest'ultimo svolta in piena autonomia, di diritto e di fatto, sia sotto il profilo contrattuale che sotto il profilo funzionale: si finirebbe, altrimenti, per applicare una ipotesi di responsabilità oggettiva al di là dello stesso scopo per cui è previsto tale criterio di imputazione di responsabilità. 5.10 Deve concludersi, pertanto, nel senso che, ai fini della responsabilità per fatto altrui di cui all' articolo 2049 c.c. , la natura e i caratteri del rapporto di preposizione richiesto dalla suddetta norma, in ragione della sua ratio e della natura oggettiva della responsabilità dalla stessa prevista, implicano, in ogni caso, la sussistenza di una relazione di soggezione tra preponente e preposto, ovvero di avvalimento mediante eterodirezione nello svolgimento dell'attività di quest'ultimo, che può ravvisarsi: a) sotto il profilo del regolamento contrattuale, in tutti i casi in cui l'oggetto della prestazione dovuta dal preposto resti individuato solo genericamente nel contratto e vada specificato, in modo significativo, sulla base di successive indicazioni che dovranno essere fornite dal preponente; b) sotto il profilo funzionale (anche, quindi, a prescindere dal contenuto del regolamento contrattuale), in tutti i casi in cui sussista un pregnante vincolo di dipendenza, economica o anche di fatto o di altro tipo, tra il committente della prestazione e l'incaricato della stessa, di modo che le prestazioni commesse o affidate possano considerarsi stabilmente inserite nel ciclo produttivo di beni e di servizi del committente, come in caso di esternalizzazione di segmenti indispensabili di quel ciclo a soggetti formalmente estranei, ma legati da vincoli di autentica dipendenza economica. Nella fattispecie in esame deve, pertanto, trovare applicazione il seguente principio di diritto: ai fini della responsabilità per fatto altrui di cui all' articolo 2049 c.c. non è sufficiente il mero affidamento a terzi, anche per contratto, dello svolgimento di determinate specifiche prestazioni, benché necessarie ai fini della compiuta realizzazione dell'attività del committente imprenditore o meno che sia laddove l'attività affidata ai terzi si svolga in piena autonomia da parte di questi ultimi, senza alcuno stabile vincolo di soggezione, né di natura contrattuale, né di carattere funzionale o economico, e senza che si sia avuta una positiva ingerenza di fatto in tale attività da parte del committente, non potendosi ritenere rilevante, a tal fine, la sola astratta possibilità, per quest'ultimo, di rinunciare all'adempimento della prestazione dovuta, così di fatto provocando l'interruzione dell'attività del debitore della stessa, non integrando tale mera possibilità la relazione di soggezione tra preponente e preposto, ovvero di eterodirezione nello svolgimento dell'attività di quest'ultimo, richiesti dalla disposizione . 5.11 Anche sulla base della ricostruzione sistematica fin qui delineata e dell'applicazione dei principi di diritto appena esposti, deve riconoscersi che la Corte d'Appello, nel caso di specie, ha correttamente escluso la sussistenza del rapporto di preposizione. 5.11.1 A tal fine, infatti, sotto il profilo del regolamento negoziale, non può ritenersi sufficiente la sola previsione, rispetto al contratto tipico di noleggio, dell'utilizzo dello specifico modello di velivolo che interessava la noleggiatrice (in deroga a quanto previsto dall' articolo 940 ter cod. nav. , norma peraltro introdotta solo successivamente ai fatti di causa), in mancanza della prova che quest'ultima si era riservata il potere di fornire (o avesse di fatto positivamente fornito, anche in mancanza di una espressa previsione di contratto) ulteriori e specifiche direttive sulle modalità di svolgimento della navigazione aerea rispetto agli elementi contrattuali di base del noleggio (quali la data, l'orario del trasporto, i passeggeri ed il tipo di velivolo da utilizzare) già prestabiliti e pattuiti in origine, tali da consentire di ritenere significativamente limitata l'autonomia della noleggiante nell'organizzare in concreto i mezzi per rendere la prestazione e l'attività a tanto necessaria e/o, di contro, sussistente un potere di direzione e controllo sullo svolgimento di quella prestazione, in capo alla noleggiatrice. Sotto tale profilo, la Corte d'Appello ha, del resto, espressamente escluso che potesse ravvisarsi un siffatto potere della noleggiatrice. È, poi, rimasta del tutto sfornita di prova anche la stessa affermazione (più volte, quanto meno, adombrata nel ricorso) secondo la quale Ce. avrebbe scelto i piloti, i quali, invece, secondo l'insindacabile accertamento di fatto operato dalla Corte d'Appello, erano dipendenti o comunque ausiliari di Air Evex, da questa scelti e retribuiti e, quindi, in mancanza di prova contraria, soggetti esclusivamente alle direttive di quest'ultima (una chiara allegazione in senso contrario, concretizzatasi in uno specifico e puntuale capitolo di prova, non pare, d'altronde, neanche adeguatamente e puntualmente essere fatta oggetto di una censura ricavabile dal contenuto del ricorso). 5.11.2 Né risulta allegata e dedotta o, quanto meno, non con la necessaria specificità una concreta ed effettiva situazione di dipendenza economica, o di altro tipo, tra Ce. ed Air Evex che, a prescindere dal contenuto dello specifico regolamento contrattuale relativo al rapporto di noleggio aereo, sia tale da potere indurre a considerare la seconda stabilmente inserita, di fatto, nel ciclo produttivo di beni e di servizi della prima e, segnatamente, in quello della vendita o commercializzazione degli aeromobili prodotti. 6. Con l'ottavo motivo si denunzia violazione ed errata applicazione degli articolo 2043 e 2049 c.c. in relazione all' articolo 360, 1 co. n. 3 cpc . È contestata la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha escluso che, per i danni subiti dagli attori, possa affermarsi la responsabilità di Ce., ai sensi degli articolo 2043 e/o 2049 c.c. , per avere omesso di impedire l'evento dannoso, in particolare per mezzo del proprio agente preposto Ro. I ricorrenti sostengono che la responsabilità della società convenuta Ce., anche a prescindere dall'imputabilità ad essa della condotta della noleggiante, sussisterebbe quanto meno ai sensi dell' articolo 2043 c.c. (e/o ancora dell' articolo 2049 c.c. ), dal momento che l'evento dannoso sarebbe stato imputabile (anche) direttamente alla sua stessa condotta colposa o a quella del suo agente, Ro., che si trovava a bordo del velivolo, per avere omesso di impedire che la navigazione aerea commissionata ad Air Evex si svolgesse in condizioni irregolari e di assoluta mancanza di sicurezza. Anche questo motivo è infondato. 6.1 La Corte d'Appello ha, del tutto ragionevolmente, escluso la responsabilità per la condotta commissiva di Ce., dedotta con riguardo alla utilizzazione di un velivolo e di piloti (che si assumono) inidonei ad affrontare le difficili condizioni meteo esistenti al momento del fatto: condotta, quindi, sostanzialmente riconducibile alla scelta della sub vettrice/noleggiante. Dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, infatti, emerge chiaramente a giudizio del Collegio che la corte territoriale ha, nella sostanza e del tutto correttamente, compiuto un accertamento di fatto in senso negativo, con riguardo a tale possibilità. Essa ha, infatti, ritenuto, in primo luogo, che Ce. non disponesse, contrattualmente e a prescindere dalla presenza a bordo di un suo incaricato o dipendente, del potere di ingerirsi né nelle concrete scelte organizzative, anche solo estemporanee, relative alle modalità di effettuazione del volo, specie in relazione alle condizioni meteo ed alle singole conseguenti manovre da compiere, né nella scelta dei piloti, e neanche che lo abbia fatto in concreto. Si tratta di insindacabili accertamenti di fatto che vengono contestati dai ricorrenti sulla base di argomenti non ammissibili nella presente sede di legittimità e/o non condivisibili, come già ripetutamente chiarito in relazione ai precedenti motivi del ricorso. D'altronde, non risultano specificamente dedotti, e/o comunque non emergono dagli atti, elementi che consentano di porre in discussione l'assunto ricavabile della decisione impugnata per cui non era possibile, ex ante, ritenere, in astratto, la Air Evex società che svolge attività di aerotaxi regolarmente autorizzata una compagnia inidonea ad organizzare un volo privato da Milano a Parigi, a prescindere dalle specifiche condizioni meteo giornata del volo e di quelle delle piste di decollo dell'aeroporto di partenza. Inoltre, le pretese condotte colpose in nesso di causa con l'evento dannoso (per imprudenza, negligenza o violazione di prescrizioni regolamentari o di mera prudenza sull'effettuazione del volo o sulle relative modalità) sarebbero state poste in essere dai soggetti che gestivano l'attività di navigazione aerea in relazione alle particolari specifiche condizioni meteo sussistenti al momento del rullaggio (non essendosi mai giunti alla fase di decollo, per quanto emerge dagli atti), che, del tutto plausibilmente, non erano ex ante prevedibili, al momento del noleggio. In altri termini, ed anche sulla base di quanto esposto in precedenza, da una parte, non è in alcun modo predicabile (e in realtà neanche è stato sostenuto in modo sufficientemente chiaro e specifico, da parte degli stessi ricorrenti) che vi possa essere una concreta positiva responsabilità della Ce. per il solo fatto di avere noleggiato l'aerotaxi della compagnia Air Evex, per un volo da Milano a Parigi e, dall'altra parte, è, altresì, corretto e, comunque, insindacabile nella presente sede, l'accertamento di fatto della corte territoriale secondo cui, al momento del noleggio, non si potevano prevedere le condizioni meteo del giorno del volo, indipendentemente dai motivi soggettivi, effettivamente irrilevanti (come già chiarito), per cui era stato effettuato il noleggio stesso. 6.2 Tutte le ulteriori dedotte responsabilità della società esercente del volo e/o del suo equipaggio riguardano il concreto svolgimento delle operazioni tecniche preliminari alla navigazione aerea. Ma, per tale profilo, è sufficiente rilevare, ancora una volta, che la corte territoriale ha accertato, in fatto, che Ce. non solo non aveva pattuito alcuna sua possibile ingerenza in proposito (né sulle modalità di svolgimento della navigazione, né sulla scelta dei piloti), ma neanche ha esercitato di fatto e in concreto una siffatta ingerenza, al di là delle previsioni contrattuali. Si tratta, anche in tal caso, di insindacabili accertamenti di fatto sui termini del contratto di noleggio e sull'effettivo svolgimento della vicenda, non censurabili nella presente sede. Di conseguenza, la responsabilità ai sensi dell' articolo 2043 c.c. , di Ce., sotto tale profilo ( commissivo ), risulta esclusa in base ad accertamenti di fatto (i quali hanno avuto esito diverso, sia ribadito per inciso, da quelli operati da Cass. 1855/1989 , in quanto in quel caso si era accertato, sempre in fatto, sia che vi era stata culpa in eligendo, sia che vi fosse un potere direttivo e di controllo male esercitato e, pertanto, era stato possibile ravvisare una specifica condotta colposa della noleggiatrice). 6.3 Altrettanto va detto per la dedotta condotta omissiva , sostanzialmente imputata all'agente della Ce., Ro., il quale, pur trovandosi a bordo dell'aereo ed avendo (secondo i ricorrenti) contezza della situazione di irregolarità in cui stava per svolgersi la navigazione aerea (sebbene si fosse ancora in fase anteriore al decollo), non avrebbe disposto che la stessa fosse interrotta (in sostanza rinunciando al viaggio, nonostante la società noleggiante, tramite i suoi incaricati, stesse dando comunque esecuzione al relativo contratto). Sotto tale profilo, risulta decisivo osservare che, ai fini dell'affermazione di una responsabilità ai sensi dell' articolo 2043/2049 c.c. , occorre pur sempre la prova di una condotta caratterizzata da colpa, mentre, nella specie, la Corte d'Appello ha escluso, in fatto, la sussistenza di colpa nella condotta (omissiva) di Ro., quanto meno implicitamente, nel fare riferimento alle scelte tecniche assolutamente estemporanee estranee alla ipotetica sfera di controllo della Ce. e, quindi, di chiunque per essa si trovasse a bordo dell'aeromobile. La stessa controricorrente sottolinea condivisibilmente, poi, anche che il mero fatto di non avere disposto l'annullamento del volo non potrebbe costituire un fatto omissivo necessariamente in nesso di causa con l'incidente, in quanto, da una parte, le condizioni meteo non impedivano il mero rullaggio e le stesse avrebbero potuto cambiare e consentire un regolare decollo e, dall'altra parte, non sono state tali condizioni a determinare l'incidente ma le condizioni dell'aeroporto e gli errori della torre di controllo o, al più (benché ciò non risulti neanche specificamente accertato), anche quelli dei piloti. Tutte circostanze che, però, non sono direttamente imputabili al Ro. e che quest'ultimo, sebbene a bordo, neanche poteva rappresentarsi adeguatamente, al fine di porre in essere le pretese condotte idonee ad impedire il sinistro. In definitiva, la responsabilità della Ce. ai sensi dell' articolo 2043 c.c. va esclusa, anche in tal caso, sulla base degli accertamenti di fatto non più sindacabili operati dalla corte territoriale, già più volte evidenziati, in relazione ai seguenti profili: 1) non imprudente individuazione della società noleggiante; 2) sussistenza di piena autonomia di quest'ultima nell'organizzazione del volo; 3) insussistenza di una interferenza, in concreto, su tale organizzazione da parte di Ce. e del suo agente; 4) mancanza di colpa di questi ultimi per non avere interferito nell'attività di navigazione aerea, bloccando il volo pericoloso. Anche sotto tali aspetti, infine, vi è da ribadire che la stipulazione di un contratto di trasporto gratuito con i passeggeri e i motivi che avevano indotto alla stipulazione del contratto di noleggio aereo sono, di per sé soli, del tutto irrilevanti. Va, dunque, esclusa la violazione e/o la falsa applicazione dell' articolo 2043 e/o dell'articolo 2049 c.c. , anche sotto i profili in esame. 7. Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell'oggettiva incertezza esistente su alcune delle questioni giuridiche trattate. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: rigetto) di cui all' articolo 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 . Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti, ai sensi dell' articolo 52 D.Lgs. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: rigetto) di cui all 'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11 5, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13; dispone che, ai sensi dell 'articolo 52 D.Lgs. 196 del 200 3, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 novembre 2025. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2025.