Assicurazione RC e pagamento al danneggiato: se la polizza non copre, restituisce chi ha incassato

Complessa vicenda risolta dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, secondo cui se l’assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) indennizza direttamente il terzo danneggiato, erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura assicurativa, legittimato passivo rispetto all’azione di indebito (così qualificata l’obbligazione) è l’ accipiens e non l’assicurato, a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell’assicuratore o per ordine dell’assicurato.

Un danno in sede condominiale fu la causa della controversia Nel 2016 due comproprietarie di un locale seminterrato hanno citato in giudizio il Condominio chiedendo il risarcimento dei danni per un allagamento: secondo la loro ricostruzione, nel luglio 2011 la rottura di una tubazione condominiale aveva causato l'inondazione dei locali, con danni sia alle opere murarie sia ai beni custoditi all'interno. Il Condominio si era difeso negando responsabilità e, in via prudenziale, chiamando in causa la propria assicurazione per la responsabilità civile, chiedendo di essere manlevato in caso di condanna. L'assicurazione si è costituita contestando, per vari profili, l' operatività della polizza . Nel merito: la domanda delle proprietarie veniva accolta e con essa anche la domanda di garanzia : il Condominio veniva condannato e la compagnia assicurativa chiamata a coprire il rischio nei limiti della polizza; in appello, proposto dalla compagnia assicurativa, veniva confermata la responsabilità del condominio e la quantificazione del danno, ma la Corte riteneva che la polizza non coprisse i danni alla mobilia ; respingeva, al contempo, l'eccezione sul massimale : secondo il Collegio quel limite operava solo per danni al “contenuto” di locali destinati ad attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, mentre nel caso concreto i locali erano adibiti ad attività commerciale ; infine, la Corte statuiva che le danneggiate restituissero alla compagnia le somme ricevute in eccedenza rispetto alla copertura effettiva, richiamando l' articolo 1917, comma 2, c.c. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione sia dalla compagnia assicurativa sia dal Condominio, con resistenza delle attrici. La Procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità dell'incidentale. Il nocciolo della questione: il secondo e il terzo motivo del ricorso principale In questa sede è opportuno focalizzare l'attenzione sul secondo e terzo motivo di ricorso proposto dalla compagnia assicurativa. Con il secondo motivo, l'assicuratore denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ( articolo 112 c.p.c. ), sostenendo che in appello era stata richiesta la restituzione a carico dell'assicurato (condominio/condòmini) e non delle danneggiate. La Cassazione accoglieva la censura: la Corte d'appello aveva pronunciato la condanna restitutoria nei confronti di un soggetto diverso da quello indicato dall'appellante come debitore della restituzione, integrando così un vizio di extrapetizione. Nella sentenza è chiaramente indicato che «La Corte d'appello ha accolto tale domanda nei confronti del Condominio ( rectius , dei condòmini), ovvero d'una parte diversa da quella indicata dall'appellante come proprio debitore». Al contempo, la fondatezza del motivo non imponeva un rinvio, perché la questione della legittimazione passiva poteva essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto. Con il terzo motivo, invece, emergeva un contrasto su chi gravasse l'obbligo di restituzione nei rapporti trilaterali. Invero, l'assicuratore sosteneva che, anche volendo discutere di indebito, la restituzione non avrebbe dovuto gravare sull' accipiens (il terzo danneggiato), ma sull'assicurato, perché l'indebito deriverebbe da un ridimensionamento del rapporto di garanzia assicuratore-assicurato e non da una vicenda del rapporto danno-risarcimento tra responsabile e danneggiato. Alla ricerca della soluzione: i contrasti giurisprudenziali Per affrontare il problema, la Corte distingue due scenari che in giurisprudenza hanno spesso alimentato equivoci: pagamento poi non dovuto perché si accerta l' assenza di responsabilità dell'assicurato ; pagamento poi non dovuto perché, pur sussistendo la responsabilità dell'assicurato, si accerta l' inoperatività o la limitazione della copertura assicurativa (ipotesi rilevante nel caso). Sul primo punto, non vi sono dubbi: quando l'assicuratore paga e poi emerge che l'assicurato non era responsabile, l'azione recuperatoria è contro l' accipiens . Per converso, laddove emerga l' inoperatività o la limitazione della copertura assicurativa , dottrina e giurisprudenza sono divise. In giurisprudenza – ricorda la Cassazione – si contendono ben quattro orientamenti: una tesi negava la ripetizione d'indebito e ammetteva solo l'azione di arricchimento contro l'assicurato (indirizzo oggi non più praticabile alla luce del principio delle Sezioni Unite sull'arricchimento indiretto); un orientamento favorevole all'azione di indebito contro l'assicurato ; un orientamento favorevole all'azione di indebito contro l' accipiens ; un orientamento “distintivo” che faceva dipendere la legittimazione passiva dal fatto che il pagamento fosse avvenuto su iniziativa dell'assicuratore o su ordine dell'assicurato .   Gli orientamenti dottrinali La Corte osserva che, sul tema della ripetizione dell'indebito nei rapporti trilaterali , anche la dottrina è tutt'altro che univoca e ha spesso amplificato le oscillazioni della giurisprudenza: un primo filone indirizza la restituzione verso il debitore reale (non l' accipiens ), richiamando di volta in volta la “residualità” dei rimedi, l'idea dell' arricchimento del debitore liberato, l'irrilevanza dell'errore o schemi di tipo delegatorio e argomenti equitativi; un orientamento opposto ammette invece l'azione contro l' accipiens , valorizzando l'errore del solvens o qualificando la vicenda come adempimento del terzo viziato da errore; infine, la Corte rileva che la dottrina è divisa anche sulla qualificazione del pagamento ex  articolo 1917, comma 2, c.c. , variamente ricondotto a delegazione, adempimento del terzo, accollo, espromissione o indicazione di pagamento .   La soluzione: indebito oggettivo e restituzione a carico dell'accipiens Per “mettere ordine”, la Cassazione imbocca la via più efficace: qualifica correttamente la fattispecie del pagamento diretto al danneggiato prevista dall' articolo 1917, comma 2, c.c. La Corte ribadisce un punto di partenza netto: nell'assicurazione RC non obbligatoria il danneggiato , di regola, non ha azione diretta verso l'assicuratore ed è estraneo al contratto. L' articolo 1917, comma 2, c.c. non crea un credito del danneggiato verso l'assicuratore, ma disciplina solo una modalità di esecuzione dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore verso l'assicurato: l'assicuratore può pagare direttamente il terzo danneggiato (facoltà); se l'assicurato lo richiede, l'assicuratore è tenuto a pagare direttamente il terzo (obbligo), ma il creditore di questa prestazione resta l'assicurato. Da qui la conclusione: l'ordine dell'assicurato di pagare il terzo è una indicazione di pagamento ( articolo 1188 c.c. ). La Corte esclude, con argomentazione ampia, che si tratti di mandato, delegazione, adempimento del terzo ex articolo 1180 c.c. o espromissione, sottolineando che l'assicuratore, pagando, adempie un'obbligazione propria (indennitaria) e non l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato, che per fonte, natura e contenuto è diversa. Una volta chiarito che il pagamento al terzo è una modalità di adempimento dell'obbligazione verso l'assicurato ( articolo 1188 c.c. ), la Corte trae la conseguenza decisiva: se l'assicuratore paga credendo operante la copertura e poi la copertura risulta inoperante o limitata , il pagamento integra un indebito oggettivo ( articolo 2033 c.c. ). Ne discende che: legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione è l' accipiens , cioè chi ha materialmente ricevuto la somma; è irrilevante la scusabilità dell'errore; è irrilevante che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell'assicuratore o su ordine dell'assicurato. La Cassazione enuncia quindi il seguente principio di diritto: «se l'assicuratore della RC non obbligatoria indennizza direttamente il terzo danneggiato erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura, la ripetizione dell'indebito va proposta contro l' accipiens e non contro l'assicurato, a prescindere dalla modalità con cui si è giunti al pagamento».

Presidente Frasca – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2016 Te.Ri. e Te.Ma. convennero dinanzi al Tribunale di Imperia il condominio del fabbricato sito a C, via (Omissis) denominato Condominio (Omissis) (d'ora innanzi, per brevità, il Condominio), esponendo: di essere proprietarie di un locale seminterrato ricompreso nel suddetto condominio; che a luglio del 2011 la rottura d'una tubazione condominiale aveva provocato l'allagamento del suddetto locale e causato danni alle opere murarie ed ai beni in esso custoditi. Chiesero pertanto la condanna del Condominio al risarcimento del danno. 2. Il Condominio si costituì negando la propria responsabilità e comunque chiamando in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società SARA ASSICURAZIONI Assicurazioni Spa (d'ora innanzi, la SARA ASSICURAZIONI Assicurazioni ). Chiese di essere da questa manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea. 3. La SARA ASSICURAZIONI Assicurazioni si costituì contestando - per quanto in questa sede ancora rileva - l'operatività della polizza sotto vari aspetti. 4. Con sentenza 7.3.2022 il Tribunale di Imperia accolse sia la domanda attorea che quella di garanzia. La sentenza fu appellata dalla SARA ASSICURAZIONI Assicurazioni. 5. Con sentenza 13.2.2024 n. 204 la Corte d'Appello di Genova (per quanto ancora rileva) così provvide: -) confermò le statuizioni concernenti la responsabilità del Condominio e la quantificazione del danno; -) ritenne che la polizza non coprisse i danni alla mobilia, accogliendo sul punto l'appello della SARA ASSICURAZIONI; -) rigettò il motivo d'appello inteso a far valere il limite del massimale assicurato, pari a Euro 25.900; la Corte ritenne che il suddetto massimale s'applicasse soltanto ai danni occorsi al contenuto posto in locali adibiti ad attività industriali artigianali, agricole o di servizi , mentre nel caso di specie l'immobile danneggiato era adibito ad attività commerciale; condannò Te.Ri. e Te.Ma. alla restituzione delle somme pagate loro dalla SARA ASSICURAZIONI ai sensi dell' articolo 1917, comma secondo, c.c. , nella misura pari all'eccedenza di quanto ricevuto rispetto all'effettiva estensione della copertura assicurativa per come determinata dalla Corte d'Appello. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione in via principale dalla SARA ASSICURAZIONI con ricorso fondato su quattro motivi, ed in via incidentale dal Condominio con ricorso fondato su un motivo. Te.Ri. e Te.Ma. hanno resistito con controricorso all'impugnazione della SARA ASSICURAZIONI. La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso principale, e dichiararsi inammissibile l'incidentale. Ciascuna delle parti ha depositato una memoria. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo del ricorso principale. Col primo motivo del ricorso proposto dalla SARA ASSICURAZIONI è denunciata la violazione degli articolo 112, 324, 329 e 345 c.p.c. , nonché dell' articolo 2909 c.c. La censura investe la regolazione delle spese di primo grado per come compiuta dalla Corte d'Appello. Nell'illustrazione del motivo si sostiene che: -) il Tribunale all'esito del giudizio di primo grado ritenne di non potere provvedere a regolare le spese nel rapporto processuale tra il Condominio e la SARA ASSICURAZIONI, per mancanza d'una domanda espressa in tal senso; -) tale statuizione non fu impugnata dal Condominio; -) la Corte d'Appello tuttavia condannò la SARA ASSICURAZIONI a rifondere al Condominio i tre quarti delle spese di ambo i gradi di giudizio. Così giudicando - prosegue la SARA ASSICURAZIONI - la Corte d'Appello ha violato il giudicato interno, e comunque pronunciato ultra petita. 1.1. La regolazione delle spese di lite nel grado di appello è soggetta ad una regola generale: quando la sentenza di primo grado sia riformata, il giudice di secondo grado deve provvedere d'ufficio, ed anche in assenza d'una domanda od impugnazione sul punto, alla liquidazione delle spese del primo grado, dal momento che la relativa statuizione resta travolta dalla riforma della sentenza impugnata, ai sensi dell' articolo 336 c.p.c. In questo caso la regolazione delle spese del primo grado deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex permultis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015, Rv. 636950 - 01). Questa regola generale è soggetta a due eccezioni. 1.2.1. La prima eccezione ricorre quando la parte vittoriosa in primo grado dichiari espressamente di non volere conseguire le spese di lite nei confronti della controparte (Sez. L, Sentenza n. 2485 del 19/05/1978). 1.2.2. La seconda eccezione ricorre quando la riforma ex officio, in appello, delle statuizioni sulle spese contenute nella sentenza di primo grado provochi una reformatio in pejus di quest'ultima rispetto a chi ha impugnato ( Cass. Sez. 3, 05/10/2023, n. 28136 ). Eventualità, quest'ultima, che comporterebbe la violazione del diritto all'impugnazione, il quale ha rilievo costituzionale e sovranazionale. Infatti il rischio di reformatio in pejus costituisce una coazione indiretta a desistere dall'impugnazione, e contrasta perciò con l' articolo 24 Cost. e con l'articolo 6 CEDU . 1.3. Nel caso di specie il Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado, né condannò la SARA ASSICURAZIONI alle spese di lite, né le compensò: semplicemente, ritenne di non potere provvedere per assenza di domanda da parte del condominio. Decisione tanto singolare quanto erronea, dal momento che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può e deve essere pronunciata anche d'ufficio ed in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, come questa Corte viene ripetendo da mezzo secolo: ex multis, Cass. Sez. 6, 11/02/2015, n. 2719 ; Sez. 3, Sentenza n. 21244 del 29/09/2006; Sez. 3, Sentenza n. 3346 del 21/04/1990; Sez. 3, Sentenza n. 7532 del 21/12/1983, e via risalendo sino a Sez. 3, Sentenza n. 2940 del 21/05/1979. Tale errore tuttavia non ha formato oggetto di impugnazione da parte del Condominio, e non solo non è rilevabile in questa sede, ma è stato oggetto di una indebita ingerenza da parte del giudice di appello. 1.4. L'affermazione (erronea) secondo cui il giudice di merito non potrebbe provvedere sulle spese di lite in assenza d'una domanda ad hoc costituì, infatti, nella sentenza di primo grado una autonoma ratio decidendi, non dipendente - sebbene per l'errore del giudice - dal capo di sentenza concernente il merito della domanda di manleva formulata dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e ciò perché la negazione della statuizione sulle spese per mancata domanda non risultava in alcun modo dipendente, cioè consequenziale al tenore della decisione di merito, ma - erroneamente - all'inosservanza del principio della domanda. 1.4.1. Pertanto quella erronea statuizione andava impugnata con un motivo di appello ad hoc, che non risulta proposto dal Condominio. La Corte d'Appello nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado quanto alla decisione di merito, avrebbe potuto e dovuto provvedere d'ufficio a regolare le spese del primo grado soltanto se queste ultime fossero state liquidate a favore della parte vittoriosa in primo grado, divenuta soccombente sebbene parzialmente in appello, o qualora esse fossero state compensate. E ciò perché la statuizione nell'uno o nell'altro senso sarebbe risultata caducata ai sensi dell' articolo 336, primo comma, c.p.c. in quanto inerente a parte della sentenza di primo grado dipendente da quella sulla statuizione di merito parzialmente riformata, e, conseguentemente, dovendosi nuovamente provvedere sulle spese di entrambi i gradi secondo l'esito finale della lite emergente dalla decisione di appello. Non poteva invece la Corte d'Appello ingerirsi sulla statuizione relativa alle spese di primo grado in quanto non impugnata dal Condominio. 1.5. Il motivo va dunque accolto in applicazione dei seguenti princìpi di diritto: Se, accogliendo totalmente o parzialmente una domanda nel merito, il giudice di primo grado erri nell'applicazione del potere-dovere di provvedere statuizione sulle spese e ritenga di non poter provvedere su di esse in assenza d'una espressa domanda in tal senso della parte risultata totalmente o parzialmente vittoriosa, tale statuizione (non essendo basata sull'applicazione del principio di soccombenza riguardo alla domanda di merito) costituisce una autonoma ratio decidendi, non dipendente da quella sul merito della lite. In tal caso il giudice d'appello investito del gravame sull'accoglimento della domanda nel merito, qualora lo accolga parzialmente, non può provvedere sulle spese del primo grado di giudizio se la suddetta statuizione non sia stata impugnata dalla parte vittoriosa in primo grado, atteso che la carenza di tale impugnazione, rende detta statuizione non dipendente ai sensi del primo comma dell' articolo 336 c.p.c. da quella sulla domanda di merito che risulta totalmente o parzialmente caducata in appello, in quanto oggetto di cosa giudicata interna . 1.6. La ritenuta fondatezza del primo motivo del ricorso principale non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, in quanto - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - la spese del grado d'appello possono essere regolate nel merito in questa sede, secondo quanto per coerenza espositiva si dirà meglio più oltre. 2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale investono il capo di sentenza col quale la Corte d'Appello ha condannato Te.Ri. e Te.Ma. a restituire alla SARA ASSICURAZIONI l'eccedenza tra le somme risultate dovute all'assicurato (il Condominio) e le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. In particolare, col secondo motivo di ricorso la SARA ASSICURAZIONI sostiene che tale statuizione ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciata ( articolo 112 c.p.c. ), in quanto con l'atto d'appello era stata chiesta la condanna alla restituzione dell'assicurato (il Condominio) alla restituzione, non dei terzi danneggiati. Col terzo motivo la SARA ASSICURAZIONI sostiene che la suddetta statuizione di condanna ha comunque violato gli articolo 1180, 1917 e 2033 c.c. La censura è sostenuta coi seguenti argomenti: -) quando l'assicuratore della responsabilità civile abbia eseguito nelle mani del terzo danneggiato un pagamento che poi risulterà non dovuto, l'obbligato alla restituzione non è l'accipiens ma l'assicurato; infatti è nell'interesse di quest'ultimo che la Compagnia aveva effettuato il pagamento, così adempiendo la obbligazione risarcitoria gravante sull'assicurato e quella di garanzia nascente dal contratto assicurativo ; -) il pagamento effettuato dalla SARA ASSICURAZIONI è risultato indebito non perché in appello sia stato escluso il credito del terzo danneggiato, ma perché è stata ridotta la misura del credito di garanzia vantato dall'assicurato: dunque per una ragione relativa al rapporto di garanzia che lega assicurato ed assicuratore, non per una ragione relativa al rapporto obbligatorio che lega danneggiante e danneggiato. 2.1. Prima di esaminare il merito dei motivi appena riassunti, rileva il Collegio come essi siano sorretti da giuridico interesse, ex articolo 100 c.p.c. , nonostante la SARA ASSICURAZIONI per effetto della sentenza d'appello disponga comunque d'un titolo esecutivo per recuperare la somma indebitamente pagata. Te.Ri. e Te.Ma., infatti, nel proprio controricorso hanno chiesto accogliersi il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale (pp. 8, 10 ed 11 del controricorso). Il controricorrente il quale chieda l'accoglimento del ricorso principale formula per ciò solo una impugnazione incidentale adesiva (tardiva rispetto al termine di cui all' articolo 327 c.p.c. , ma consentita dall' articolo 334 c.p.c. ). È sorto in tal modo l'interesse della SARA ASSICURAZIONI all'impugnazione, perché se fosse accolto il ricorso incidentale adesivo proposto da Te.Ri. e Te.Ma., essa verrebbe privata del titolo esecutivo acquisito all'esito del giudizio d'appello. Né l'insorgenza ex post dell'interesse a ricorrere in capo alla SARA ASSICURAZIONI osta all'esame della sua impugnazione: questa Corte infatti ha già vagliato l'ipotesi in cui l'interesse del ricorrente principale, assente al momento della notifica del ricorso, sorge ex post per effetto della proposizione, da parte del controricorrente, d'una impugnazione incidentale, ed ha concluso per l'ammissibilità in tal caso del ricorso principale ( Cass. Sez. 3, 14/03/2022, n. 8096 , par. 2.5.4, alla cui motivazione si rinvia ex articolo 118, comma primo, disp. att. c.p.c. ). 2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di extrapetizione (secondo motivo) il ricorso è fondato. In appello la SARA ASSICURAZIONI chiese la condanna del solo Condominio alla restituzione della somma corrispondente alla differenza tra quanto verrà eventualmente accertato come importo effettivamente dovuto e la maggior somma di Euro 176.786,06 già versata da SARA Assicurazioni Ass.ni Spa alle sig.re Te.Ri. e Te.Ma. su richiesta del Condominio (atto d'appello, pp. 40-41). La Corte d'Appello ha accolto tale domanda nei confronti del Condominio (rectius, dei condòmini), ovvero d'una parte diversa da quella indicata dall'appellante come proprio debitore. 2.3. La ritenuta fondatezza del secondo motivo di ricorso tuttavia non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, in quanto sul punto della legittimazione sostanziale passiva rispetto alla domanda di indebito la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 3. Stabilire a chi l'assicuratore della r.c. debba chiedere la restituzione d'un indennizzo pagato direttamente al terzo danneggiato, ma in seguito risultato non dovuto, è questione che da tempo divide la giurisprudenza e la dottrina. Essa si inscrive nel più vasto problema della individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto alle azioni recuperatorie, quando il pagamento non dovuto sia avvenuto nell'àmbito d'un rapporto trilatero. La genesi dei dissidi è remota, e si fa risalire a due passi contenuti nei Libri III ad Plautium del giurista Paolo, che Triboniano nel compilare le Pandette ritenne di separare. Il primo passo finì in Dig., XII, 6, 44, e vi si afferma che chi paga il debito altrui nelle mani del vero creditore, ritenendo per errore di essersi accollato il debito, non può agire in ripetizione verso l'accipiens, ma deve agire verso il vero debitore ( repetitio nulla est ab eo qui suum recepit, tametsi ab alio quam vero debitore solutum est ). Il secondo passò finì in Dig. XII, 6, 65, 9, e vi si afferma un principio apparentemente opposto, cioè che chi paga ritenendosi per errore delegato dal debitore deve agire in ripetizione contro quest'ultimo, e non contro l'accipiens ( indebitum est non tantum, quod omnino non debetur, sed et quod alii debetur, si alii solvatur, aut si id quod alius debebat alius quasi ipse debeat solvat ). Nei secoli seguenti i contrasti hanno investito ogni aspetto di questi temi: quali siano i rapporti trilateri ; se tra essi rientri l'indicazione di pagamento di cui all' articolo 1188 c.c. ; se il pagamento del debito altrui sia un negozio (con conseguente necessità d'una causa che lo giustifichi) o un mero atto giuridico; come debba qualificarsi sub specie iuris la fattispecie prevista dall' articolo 1917, secondo comma, c.c. (se delegatio solvendi, indicazione di pagamento, espromissione, adempimento del debito altrui, mandato). 3.1. Per mettere ordine in questa ridda di opinioni occorre innanzitutto delimitare la fattispecie oggetto di giudizio: essa consiste nell'ipotesi in cui l'assicuratore della r.c. paghi l'indennizzo al terzo danneggiato in esecuzione d'una sentenza che, in seguito, venga riformata a favore dell'assicuratore. Questa eventualità può dipendere da due diverse circostanze (giustamente ricordate anche dalla società ricorrente): a) la prima ipotesi è che, dopo il pagamento dell'indennizzo effettuato dall'assicuratore nelle mani del terzo danneggiato, si accerti l'assenza di responsabilità dell'assicurato; b) la seconda ipotesi è che dopo il pagamento dell'indennizzo effettuato dall'assicuratore nelle mani del terzo danneggiato, si accerti l'inesistenza (in tutto od in parte) della copertura assicurativa, pur sussistendo la responsabilità dell'assicurato. 4. (A) La giurisprudenza sull'indebito scaturente da accertata irresponsabilità dell'assicurato. Nell'affrontare la prima eventualità (l'assicurato non è responsabile, ma l'assicuratore paga ugualmente l'indennizzo), che qui tuttavia non viene in rilievo, questa Corte ha sempre affermato che l'azione di ripetizione va proposta nei confronti dell'accipiens (il terzo danneggiato). Tale conclusione è motivata col rilievo che il suddetto pagamento costituisce un indebito oggettivo, dal momento che l'assicuratore, pagando il terzo ai sensi dell' articolo 1917, comma secondo, c.c. , si sostituisce all'assicurato, nei suoi obblighi verso il terzo danneggiato (così Cass. Sez. 3, 11/02/1989, n. 866 ; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 24809 del 24/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/05/2013 - in quest'ultimo caso, al contrario delle precedenti e di quelle che seguiranno, con ampia motivazione -; Sez. 3, Ordinanza n. 21974 del 03/09/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 23289 del 28/08/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 25537 del 17/09/2025). 4.1. L'uniformità delle conclusioni cui perviene il suddetto orientamento tuttavia impone alcune precisazioni. In primo luogo va segnalato - in quanto la circostanza fu foriera di equivoci ed incertezze - che la massima ufficiale della sentenza 24809/05 non fu coerente col decisum. Nella massima si legge il principio secondo cui l'azione di indebito andrebbe proposta contro l'accipiens quando l'assicuratore abbia pagato l'indennizzo a quest'ultimo su richiesta dell'assicurato; e contro l'assicurato se l'assicuratore abbia indennizzato il danneggiato di propria iniziativa o senza avvisare preventivamente l'assicurato. Nella sentenza tuttavia si affermò l'esatto contrario: e cioè che l'azione di indebito va sempre proposta nei confronti del terzo, a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto spontaneamente o meno . L'equivoco trasse in inganno sinanche questa Corte, ad es. allorché ( Cass. 11121/13 ) dichiarò di non potere condividere la distinzione tra pagamento effettuato dall'assicuratore sua sponte e pagamento ordinato dall'assicurato, distinzione attribuita ad una sentenza (la n. 24809/05) che come s'è detto non l'aveva affatto affermata. 4.2. In secondo luogo va segnalato che una parte delle decisioni ricordate al precedente par. 4. non sono motivate in altro modo che col richiamo a precedenti di questa Corte, i quali tuttavia avevano ad oggetto la differente ipotesi in cui la natura indebita del pagamento dipendeva non dalla mancanza di responsabilità dell'assicurato, ma dalla inefficacia o insufficienza della copertura assicurativa. E poiché quest'ultima fattispecie - come si dirà - aveva dato luogo a giudizi contrastanti, si è in tal modo alimentata la falsa opinione che esistesse un contrasto anche con riferimento all'ipotesi di indebito scaturente dall'accertata insussistenza di responsabilità dell'assicurato, contrasto in realtà - come s'è visto - insussistente. 4.3. In terzo luogo va chiarito, trattandosi di questione centrale rispetto al problema in esame (lo si dirà meglio infra), che l'assicuratore della responsabilità civile il quale paghi direttamente il terzo danneggiato, per scelta o per iussum dell'assicurato, non si sostituisce affatto all'assicurato (come si legge in talune decisioni passate), perché sta adempiendo l'obbligazione propria e non l'obbligazione altrui. Infatti, come si dirà, il pagamento ex articolo 1917, comma secondo, c.c. , non è una sostituzione gestoria, in assenza di patti ad hoc inseriti nella polizza. 5. (B) La giurisprudenza sull'indebito scaturente da scopertura assicurativa. Contrastata in giurisprudenza è invece l'ipotesi in cui dopo che l'assicuratore della responsabilità civile abbia indennizzato il terzo danneggiato, si accerti che la garanzia non era operante, in tutto od in parte. Sul punto questa Corte ha sinora espresso quattro diversi orientamenti. 5.1. Un primo orientamento ha ritenuto che il pagamento, da parte dell'assicuratore della r.c. ed in favore del danneggiato, d'una somma eccedente quella dovuta a termini di polizza, non legittima la domanda di indebito nei confronti dell'accipiens, ma solo la domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'assicurato (Cass. Sez. 1, 10/06/1976, n. 2133). 5.1.1. Questo orientamento tuttavia non ha avuto seguito, ed oggi è divenuto insostenibile per effetto della decisione con la quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno negato l'ammissibilità dell'actio de in rem verso ex articolo 2041 c.c. nel caso di c.d. arricchimento indiretto ( Cass. Sez. U., 08/10/2008, n. 24772 ). E, in casi come quello qui in esame, l'arricchimento dell'assicurato sarebbe per l'appunto indiretto , dal momento che il trasferimento patrimoniale avviene dall'assicuratore al terzo danneggiato, e solo di riflesso l'assicurato ne trarrebbe beneficio, per effetto dell'estinguersi della sua obbligazione risarcitoria. 5.2. Un secondo orientamento ha ritenuto che il pagamento, da parte dell'assicuratore della r.c. ed in favore del danneggiato, d'una somma eccedente quella dovuta a termini di polizza, legittima l'assicuratore a promuovere l'azione di indebito nei confronti non dell'accipiens, ma dell'assicurato ( Cass. Sez. 3, 24/07/1998, n. 7298 ; Cass. Sez. 3, 18/02/2020, n. 3999 ) Questo orientamento non è motivato in altro modo che con la lapidaria affermazione secondo cui, poiché il pagamento è stato effettuato per conto dell'assicurato ed in sostituzione dello stesso, è a quest'ultimo e non al danneggiato che l'assicuratore può rivolgersi per ottenere in restituzione la somma erogata. 5.3. Un terzo orientamento ha mostrato di ritenere che il pagamento, da parte dell'assicuratore della r.c. ed in favore del danneggiato, d'una somma eccedente quella dovuta a termini di polizza, legittima l'assicuratore a promuovere l'azione di indebito nei confronti non dell'assicurato, ma dell'accipiens ( Cass. Sez. 3, 10/11/1998, n. 11315 ). Si è detto mostrato di ritenere in quanto nella sentenza appena ricordata il principio non fu affermato ore rotundo, ma nondimeno quella sentenza rigettò nel merito il ricorso con cui l'accipiens dell'indennizzo non dovuto dedusse che la legittimazione passiva spettava al terzo danneggiato. 5.4. Un quarto orientamento, infine, ha ritenuto che per individuare il soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda di ripetizione di indebito formulata dell'assicuratore della r.c. che abbia pagato al danneggiato una somma eccedente quella dovuta a termini di polizza, si dovrebbe distinguere: -) se l'assicuratore paghi il danneggiato di sua iniziativa e senza preavviso all'assicurato, legittimato passivo rispetto all'azione di indebito è l'assicurato; -) se l'assicuratore paghi il danneggiato su ordine dell'assicurato, legittimato passivo è l'accipiens ( Cass. Sez. 6, 02/11/2015, n. 22316 ; Sez. 3, Sentenza n. 19912 del 18/07/2008). 5.4.1. Riguardo a tale ultimo orientamento va evidenziato che: a) le decisioni che lo hanno condiviso si basano su affermazioni enunciate ma non spiegate; b) la distinzione fra l'ipotesi in cui l'assicuratore paghi il danneggiato dandone previo avviso all'assicurato, e quella in cui non lo faccia, fu il frutto dell'erronea massimazione della decisione di questa Corte n. 24809/05, già ricordata. 5.5 In conclusione nelle ipotesi in cui sussista la responsabilità dell'assicurato, ma l'assicuratore abbia pagato un indennizzo poi risultato non dovuto a causa delle limitazioni di garanzia previste dalla polizza o dalla legge, la giurisprudenza di legittimità ha offerto ben quattro soluzioni diverse: a) all'assicuratore spetta non l'azione di indebito, ma quella di arricchimento (Cass. n. 2133/76); b) all'assicuratore spetta l'azione di indebito contro l'assicurato ( Cass. n. 7298/98 ); c) all'assicuratore spetta l'azione di indebito contro l'accipiens ( Cass. n. 11315/98 ); d) all'assicuratore spetta l'azione di indebito contro l'accipiens, ma solo se il pagamento sia avvenuto previo avviso all'assicurato o in esecuzione dell'ordine di questi ( Cass. n. 22316/15 ). 6. (C) La giurisprudenza sull'indebito nei rapporti giuridici trilaterali. I contrasti sulla individuazione del soggetto legittimato passivamente rispetto all'azione di indebito promossa dall'assicuratore della r.c. non sono che l'inevitabile corollario degli analoghi contrasti che la giurisprudenza di questa Corte ha fatto registrare in merito all'individuazione del soggetto legittimato passivamente rispetto alla domanda di indebito, quando il solvens abbia effettuato il pagamento ritenendo per errore di essere obbligato con altri, per altri o su incarico di altri. 6.1. Un primo orientamento tranchant ritiene che legittimato passivo rispetto a qualunque azione di ripetizione di indebito sia sempre colui che ha ricevuto il pagamento non dovuto. Così ad es., nel caso di pagamento indebito eseguito dal mandatario ad un terzo, per conto del mandante (Sez. 2, Sentenza n. 19411 del 14/07/2025). Questo orientamento viene giustificato coi seguenti argomenti: -) l' articolo 2033 c.c. impone l'obbligo della restituzione a chi ha ricevuto il pagamento ( Cass. Sez. 3, 26/09/2023, n. 27421 ; Cass. Sez. 3, 31/07/2017, n. 18950 ; Cass. Sez. 1, 07/12/2016, n. 25170 ; Cass., Sez. III, 15 luglio 2003, n. 11073 ; Cass. Sez. 1, 29/05/1999, n. 5257 ; Cass. Sez. L., 13/07/1981, n. 4571; Cass., Sez. I, 7 aprile 1978, n. 1608 ; Cass., Sez. II, 26 marzo 1968, n. 947); -) il pagamento è un negozio giuridico le cui parti sono il solvens e l'accipiens, sicché solo tra questi può sorgere l'obbligazione restitutoria; -) alla ripetizione dell'indebito pagamento d'una somma di denaro non si può estendere analogicamente la previsione di cui all' articolo 2038 c.c. , perché norma speciale ( Cass. Sez. 3, 04/05/1978, n. 2087 ). 6.2. Un secondo orientamento ritiene che, quando sia indebitamente pagata l'obbligazione altrui, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di indebito dipenderà dal tipo di rapporto esistente tra il debitore, il solvens e l'accipiens. Se in questi rapporti sia ravvisabile una delegatio solvendi o promittendi, legittimato passivo rispetto all'azione di indebito sarà: -) il delegante, per ordine del quale è stato eseguito il pagamento non dovuto; -) il delegatario, nel caso di contemporanea nullità tanto del rapporto di provvista, quanto del rapporto di valuta. Quando non sia ravvisabile una delegatio solvendi o promittendi, legittimato passivo rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito sarà sempre l'accipiens (Cass., Sez. I, 9 ottobre 1958, n. 3178; Cass., Sez. I, 15 luglio 1967 n. 1788; Cass., Sez. III, 19 maggio 2004, n. 9470 ; Cass. Sez. 3, 13/05/2021, n. 12885 ). 6.3. Un terzo orientamento, infine, ha ammesso che legittimato passivo rispetto all'azione di indebito possa essere un soggetto diverso dall'accipiens anche al di fuori delle ipotesi di delegazione di pagamento: così, si è ritenuto che il pagamento tra condebitori in sede di regresso, ove in seguito sia riformato al ribasso l'importo complessivo del credito, legittimi la domanda di indebito nei confronti del creditore, non del coobbligato accipiens ( Cass. Sez. 3, 25/09/2009, n. 20657 ); che il pagamento indebito fatto al rappresentante legittimi l'azione ex articolo 2033 c.c. nei confronti del rappresentato (questione, quest'ultima, anch'essa contrastata: in senso favorevole Cass. Sez. 2, 28/02/2024, n. 5268 ; Cass. Sez. 3, 06/04/2011, n. 7871 ; contra, invece, Cass. Sez. 3, 12/12/2023, n. 34616 ; Cass. Sez. 2, 26/03/1968, n. 947). 7. (D) La dottrina. La dottrina che si è occupata del tema della legittimazione passiva rispetto all'indebito nei rapporti giuridici trilaterali ha rilevato le oscillazioni giurisprudenziali sopra riassunte (talora con toni sprezzanti, concludendo che quello in esame costituirebbe uno dei settori più lacunosi e incerti nella nostra giurisprudenza ). Se tuttavia questa Corte commise il peccato di incertezza, anche la dottrina non ne fu immune: anzi lo amplificò, indicando alla giurisprudenza le soluzioni più diverse e talora astruse. 7.1. Alcuni autori ritengono che quando l'errore del solvens sia consistito nel pagare il debito altrui, ritenendo per errore di essere obbligato a tanto in virtù di un distinto rapporto obbligatorio che lo lega al (reale) debitore, legittimato passivo rispetto all'azione di indebito sia il debitore, non l'accipiens. Tale conclusione tuttavia viene giustificata con i più diversi argomenti: -) taluni (tesi della residualità ) ritengono nei casi suddetti il solvens vada qualificato come mandatario o negotiorum gestor del reale debitore, sicché dovrebbe avvalersi dell'actio mandati; -) altri (tesi dell'arricchimento ) ritengono nel caso di erroneo pagamento d'un debito (effettivo) altrui chi si arricchisce non è l'accipiens, ma il reale debitore. L'accipiens un credito l'aveva, e quel credito gli è stato pagato: dunque non si è arricchito, perché ha ottenuto esattamente quanto gli era dovuto. Il debitore invece si è arricchito, perché si è ritrovato liberato dalla propria obbligazione senza averla adempiuta; -) altri (tesi dell'errore irrilevante) ritengono che il pagamento per errore di un debito altrui effettivamente esistente sia un indebito soggettivo, e nell'indebito soggettivo rileva solo l'errore scusabile; tuttavia nel caso in questione il solvens sa bene di pagare un debito altrui (l'errore, infatti, non cade sull'esistenza del debito, ma sull'obbligo del solvens di pagare il debito altrui), sicché tale errore non può legittimare alcuna pretesa nei confronti dell'accipiens; -) altri autori (tesi dell'inopponibilità delle eccezioni) hanno fatto riferimento alle regole della delegatio solvendi, argomentando che l'autonomia tra il rapporto di provista e quello di valuta rende inopponibili al delegatario (in tesi, l'accipiens) da parte del delegato (in tesi, il solvens) le eccezioni fondate sul rapporto di provvista col delegante (il debitore reale); pertanto se il delegato crede per errore di essere obbligato in virtù di un valido rapporto di provvista, mentre tale rapporto è in realtà invalido, tale invalidità non potrebbe essere opposta dal delegato al delegatario; -) altri autori, infine, hanno seguito strade fantasiose latamente riconducibili a fumosi e mal riposti princìpi di equità , osservando che se si ammettesse l'azione di indebito del delegato nei confronti dell'accipiens, quest'ultimo si troverebbe in una posizione più sfavorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se avesse ricevuto la prestazione direttamente dalle mani del debitore-delegante, perché in tal caso l'accipiens non sarebbe stato esposto ad un'azione di ripetizione promossa da un terzo. 7.2. Un diverso orientamento ritiene invece che l'azione di indebito possa essere proposta nei confronti dell'accipiens anche quando il solvens ben sapesse di stare pagando il debito altrui, ma ritenendo per errore di esservi obbligato. Anche questa conclusione è stata giustificata con argomenti diversi: -) alcuni autori ritengono che il presupposto dell'azione di indebito sia soltanto l'errore, quale che sia la circostanza sulla quale sia caduto; tanto basta, dunque, per esporre l'accipiens all'azione di indebito; -) altri autori ritengono che l'ipotesi qui in esame vada qualificata come adempimento del terzo viziato da errore ; che l'adempimento dell'obbligazione da parte di un terzo ex articolo 1180 c.c. sia un negozio giuridico; che pertanto l'errore del solvens vizia il negozio, e legittima l'azione restitutoria nei confronti di chi di quel negozio fu parte, ovvero l'accipiens. 7.3. Non meno contrastata è la dottrina formatasi sull' articolo 1917, secondo comma, c.c. Tutte le interpretazioni di questa norma sono state ipotizzate. Del pagamento eseguito dall'assicuratore della r.c. (non obbligatoria) nelle mani del terzo danneggiato si è detto di volta in volta che esso costituisce una delegatio solvendi; un pagamento del debito altrui ex articolo 1180 c.c. ; un accollo ex lege; una espromissione; una indicazione di pagamento ex articolo 1188 c.c. 8. Giudizio della Corte. Ritiene questa Corte che per stabilire chi sia il soggetto passivamente legittimato rispetto alla pretesa restitutoria dell'assicuratore della r.c., allorché quest'ultimo abbia indennizzato il terzo danneggiato in virtù d'una sentenza poi riformata per insussistenza della copertura assicurativa, occorra: -) preliminarmente stabilire a quale istituto noto vadano ricondotte le due forme di pagamento diretto previste dall' articolo 1917, comma secondo, c.c. ; -) alla luce di tale qualificazione individuare la disciplina applicabile. 9. (A) Qualificazione del pagamento diretto ex articolo 1917, secondo comma, c.c. Nel nostro ordinamento la vittima d'un fatto illecito non è creditore e non ha azione nei confronti di un eventuale assicuratore della r.c. del responsabile. Le eccezioni a questa regola sono tassative e non vengono in rilievo nel presente giudizio (assicurazione obbligatoria della r.c.a. e dei natanti; assicurazione contro i rischi della caccia; assicurazione della r.c. medica - ancora inapplicabile ratione temporis; assicurazione della r.c. derivante dall'esercizio di centrali nucleari). L'assicuratore del responsabile d'un danno non è dunque debitore del danneggiato, né questi è creditore del primo. 9.1. L' articolo 1917, secondo comma, c.c. , non è un'eccezione a questa regola. Tale norma prevede infatti: -) la facoltà dell'assicuratore di pagare nelle mani del danneggiato quell'indennizzo che sarebbe dovuto all'assicurato; -) l'obbligo dell'assicuratore di pagare nelle mani del danneggiato quell'indennizzo che sarebbe dovuto all'assicurato, se quest'ultimo glielo abbia ordinato. 9.2. La prima previsione attribuisce all'assicuratore una mera facoltà. La norma prevede dunque una c.d. obbligazione soggettivamente alternativa, nella quale la medesima prestazione può essere eseguita, a scelta del debitore, a favore di Tizio o di Caio (al pari - ed es. - di quanto previsto dall' articolo 631, secondo comma, c.c. , in tema di scelta del legatario da parte dell'onerato). A fronte d'una facoltà non è nemmeno concepibile una qualsiasi situazione soggettiva giuridica attiva: dunque rispetto ad essa il terzo danneggiato non vanta né diritti, né aspettative. Né rileva che l'assicuratore, quando scelga di pagare direttamente il terzo, abbia l'onere di darne avviso all'assicurato: tale onere infatti ha lo scopo di prevenire il rischio che l'assicurato, ignaro dell'iniziativa dell'assicuratore, risarcisca una seconda volta il danno. L'iniziativa dell'assicuratore della r.c. di pagare il terzo danneggiato non è dunque soggetta ad autorizzazioni o exequatur dell'assicurato, ma solo all'ovvio obbligo di rispettare i doveri di correttezza e buona fede nei confronti dell'assicurato. 9.3. La seconda delle previsioni di cui all' articolo 1917, secondo comma, c.c. è che l'assicuratore, se l'assicurato lo richieda, è obbligato al pagamento diretto . Di questa obbligazione tuttavia creditore è l'assicurato, non il danneggiato. L'obbligazione dell'assicuratore infatti ha la fonte nel contratto di assicurazione, del quale il terzo non è né parte, né beneficiario ai sensi dell' articolo 1411 c.c. L'assicurazione di responsabilità civile è un'assicurazione per conto proprio, non un'assicurazione per conto altrui, dal momento che il patrimonio esposto al rischio è quello dell'assicurato e non quello del terzo danneggiato. Nulla cambierebbe se il contraente stipulasse un'assicurazione della r.c. per conto altrui, ex articolo 1891 c.c. : anche in tal caso infatti creditore dell'indennizzo resterebbe il soggetto esposto al rischio (che è il solo assicurato ex articolo 1904 c.c. ), non il terzo danneggiato. 9.4. L'ordine impartito dall'assicurato all'assicuratore della r.c. di pagare l'indennizzo al terzo danneggiato va dunque qualificato come una indicazione di pagamento ai sensi dell' articolo 1188 c.c. 9.4.1. Quell'ordine non può qualificarsi come mandato, perché questo è oneroso ( articolo 1709 c.c. ), mentre all'assicuratore non spetta alcun compenso per il pagamento dell'indennizzo nelle mani del terzo danneggiato; l'assicurato non è tenuto a fornire l'assicuratore i mezzi per l'adempimento di tale mandato (al contrario di quanto previsto dall' articolo 1719 c.c. ); non deve rimborsargli le spese sostenute (al contrario di quanto previsto dall' articolo 1720 c.c. ); l'obbligo dell'assicuratore di pagare il terzo danneggiato, una volta che vi sia stata la richiesta da parte dell'assicurato, non si estingue per morte o incapacità sopravvenuta dell'assicurato (al contrario di quanto previsto dall' articolo 1728 c.c. ). 9.4.2. L'ordine dell'assicurato non è nemmeno una delegazione di debito (delegatio solvendi) o di pagamento (delegatio promittendi). Non è una delegatio solvendi perché difetta il requisito dell'assunzione da parte del delegato dell'obbligazione del delegante nei confronti del delegatario: l'assicuratore infatti non paga al terzo il debito del responsabile, ma paga il debito proprio nei confronti dell'assicurato. Non è una delegatio promittendi, perché difetta il requisito della sostituzione del delegato al delegante nell'adempimento del debito di quest'ultimo verso il delegatario, per la stessa ragione appena indicata: l'assicuratore paga al terzo l'indennizzo che avrebbe dovuto pagare all'assicurato, e non il risarcimento del danno che l'assicurato ha provocato. Inoltre il delegato può rifiutare l'incarico ( articolo 1269 c.c. ), l'assicuratore no; il delegato (nella delegazione pura) non può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto di provvista ( articolo 1271 c.c. ), l'assicuratore invece può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto (prova ne sia che, per impedire questo effetto, è stata necessaria una norma ad hoc: l' articolo 144 cod. ass. ); il delegatario può contestare al delegato l'inesattezza della prestazione, mentre il terzo danneggiato non potrebbe convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile, pretendendone la condanna per essersi reso inadempiente all'ordine impartitogli dall'assicurato. Infine, la tesi che ravvisa una delegazione nell'ordine impartito dall'assicurato all'assicuratore, ai sensi dell' articolo 1917, secondo comma, c.c. , perviene ad una interpretatio abrogans dell' articolo 144 cod. ass. Tale norma infatti nel delimitato campo dell'assicurazione della r.c.a. stabilisce la regola dell'inopponibilità al danneggiato delle eccezioni fondate sul contratto. Ma se davvero l'ordine impartito dall'assicurato fosse una delegazione, l'effetto dell'inopponibilità discenderebbe sempre e comunque dall' articolo 1271 c.c. , e l' articolo 144 cod. ass. diverrebbe una norma superflua. 9.4.3. L'ordine di pagamento impartito dall'assicurato all'assicuratore, ex articolo 1917, comma secondo, c.c. , non dà vita nemmeno ad una ipotesi di adempimento del terzo, ai sensi dell' articolo 1180 c.c. L'assicuratore che versa l'indennizzo nelle mani del terzo danneggiato non sta adempiendo l'obbligo altrui, ma sta adempiendo l'obbligo proprio. L'indennizzo dovuto dall'assicuratore all'assicurato infatti non necessariamente coincide con il risarcimento dovuto da quest'ultimo al terzo danneggiato. L'indennizzo contrattualmente dovuto potrebbe essere inferiore al primo per effetto della previsione d'un massimale, d'una franchigia, d'uno scoperto, o di altri patti contrattuali delimitativi dell'obbligazione dell'assicuratore. Inoltre l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato è un'obbligazione di valore, mentre quella indennitaria dell'assicuratore è un'obbligazione di valuta; l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato scaturisce dal fatto illecito, mentre quella indennitaria dell'assicuratore scaturisce dal contratto; l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all' articolo 2947 c.c. , mentre quella indennitaria dell'assicuratore è soggetta alla prescrizione biennale di cui all' articolo 2952 c.c. L'obbligazione dell'assicuratore e quella dell'assicurato sono dunque diverse per fonte, contenuto e natura, mentre presupposto dell' articolo 1180 c.c. è che il solvens paghi la medesima obbligazione gravante sul debitore, e non una obbligazione diversa. La circostanza, poi, che il terzo danneggiato, nel ricevere la somma, liberi l'assicurato, può trovare spiegazioni ben diverse e ben più lineari che presumere l'esistenza di un adempimento del terzo ex articolo 1180 c.c. Delle due, infatti, l'una: -) se il danneggiato, ricevendo il pagamento dall'assicuratore, dichiara - come è d'uso - di liberare per la parte corrispondente l'assicurato dalla sua obbligazione risarcitoria, il debito dell'assicurato si estingue per remissione ex articolo 1236 c.c. ; -) se il danneggiato, ricevendo il pagamento dall'assicuratore, non dichiari espressamente di liberare il responsabile-assicurato, il debito di quest'ultimo si riduce comunque per effetto della compensatio lucri cum damno. Ammettere che il pagamento dell'indennizzo nelle mani del terzo danneggiato da parte dell'assicuratore costituisca adempimento dell'obbligo del terzo, ex articolo 1180 c.c. , condurrebbe a risultati paradossali. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno stabilito che chi adempia consapevolmente l'obbligazione altrui non può vantare nei confronti del debitore né il diritto alla surrogazione per volontà del creditore, né il diritto alla surrogazione legale, non ricorrendo in questo caso nessuna delle ipotesi previste dagli articolo 1201-1203 c.c. Sicché, hanno concluso le Sezioni Unite, il terzo che abbia pagato (il debito altrui) sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore ( Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9946 ). Ma l'assicuratore della r.c., quando paghi l'indennizzo nelle mani del terzo danneggiato, sa di non essere debitore di quest'ultimo. Pertanto, a voler applicare all'assicuratore della r.c. l' articolo 1180 c.c. , si perverrebbe a questo paradosso: che l'assicuratore della r.c. il quale pagasse al terzo danneggiato un indennizzo non dovuto a termini di polizza non potrebbe esercitare l'azione di indebito né nei confronti dell'accipiens, né nei confronti dell'assicurato, verso il quale potrebbe proporre soltanto la residuale azione di ingiustificato arricchimento. Conclusione tuttavia incoerente con la disciplina dell'impresa assicurativa; con l'obbligo - sanzionato in vario modo - di sana e prudente gestione e col principio di mutualità, i quali tutti impongono all'assicuratore di recuperare integralmente gli indennizzi pagati e non dovuti, per evitare che il peggioramento del rapporto tra premi e indennizzi (c.d. loss ratio) ridondi a svantaggio della massa degli assicurati. L'evidente impraticabilità d'una simile conclusione rende palese l'insostenibilità della premessa su cui si fonda, e cioè che l'assicuratore della r.c. il quale esegua un pagamento ai sensi dell' articolo 1917, comma 2, c.c. , sia assimilabile a chi, non essendovi tenuto, paghi consapevolmente il debito altrui ai sensi dell' articolo 1180 c.c. 9.5. Esclusi dunque i presupposti (ed i connessi problemi dogmatici) posti dagli istituti della delegazione e dell'adempimento del terzo, deve ulteriormente escludersi che l'erroneo pagamento dell'assicuratore della r.c. al terzo danneggiato costituisca un indebito soggettivo ex articolo 2036 c.c. (con conseguente necessità, per promuovere l'azione di ripetizione, di provare la scusabilità dell'errore), per due ragioni. 9.5.1. In primo luogo perché si ha indebito soggettivo quando il solvens effettui un pagamento credendosi debitore dell'accipiens ( articolo 2036, primo comma, c.c. ). Ma l'assicuratore della r.c., quando versa l'indennizzo al danneggiato, sa bene di non essere suo debitore, ma di essere debitore dell'assicurato. L'assicuratore sa altrettanto bene che, nel versare l'indennizzo al terzo, non sta adempiendo l'obbligazione risarcitoria gravante sull'assicurato, ma sta adempimento la propria obbligazione indennitaria, di cui è debitore verso l'assicurato. Sa, quindi, che non sta adempiendo un debito altrui, ma un debito proprio nei confronti dell'assicurato. 9.5.2. In secondo luogo l'ipotesi in esame non è un indebito soggettivo, giacché presupposto dell' articolo 2036 c.c. è che l'accipiens sia il creditore della medesima obbligazione adempiuta dal solvens. Ma l'obbligazione gravante sull'assicuratore nei confronti dell'assicurato, la quale viene materialmente adempiuta nelle mani del terzo danneggiato, non è la medesima obbligazione gravante sull'assicurato nei confronti del terzo danneggiato. L'assicuratore, pertanto, quando paga il terzo danneggiato non sta affatto pagando quella somma credendosi debitore dell'accipiens, così come stabilisce l' articolo 2036 c.c. L'errore dell'assicuratore non cade sul soggetto creditore dell'assicurato, ma cade sulla propria condizione di debitore di quest'ultimo. 9.6. Infine, va escluso che il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c. a favore del terzo danneggiato, ex articolo 1917, secondo comma, c.c. , costituisca una espromissione (come ritenuto in passato da questa Corte: Cass. Sez. 3, 05/04/2001, n. 5076 ; Cass. Sez. 3, 02/07/1977, n. 2894; Cass. Sez. 3, 18/05/1963, n. 1281), in quanto manca il requisito della spontaneità dell'assunzione del debito altrui mediante un'attività che sia del tutto svincolata dai rapporti esistenti fra terzo espromittente e soggetto obbligato ( Cass. Sez. 3, 21/12/2015, n. 25608 ). 10. (B) Conseguenze del pagamento indebito eseguito dall'assicuratore della r.c. al terzo. In conclusione, l'ordine impartito dall'assicurato all'assicuratore ai sensi dell' articolo 1917, comma 2, c.c. , costituisce una ordinaria ipotesi di indicazione di pagamento, ex articolo 1188 c.c. Il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore della r.c. nelle mani del danneggiato non costituisce adempimento di alcun obbligo che l'assicuratore abbia nei confronti di quest'ultimo, ma rappresenta una delle modalità in cui può essere eseguita la prestazione dovuta all'assicurato. Una ipotesi, dunque, rientrante nello schema di cui all' articolo 1188 c.c. 10.1. Da quanto esposto consegue che: -) non ricorrendo una ipotesi di delegatio solvendi, non s'applica il regime dell'inopponibilità all'accipiens dell'eccezione fondata sull'errore; -) non ricorrendo una ipotesi di adempimento del terzo ex articolo 1180 c.c. , non troveranno applicazione le relative regole, ed in particolare il principio per cui chi paga volontariamente il debito altrui può beneficiare solo dell'actio de in rem verso contro il vero debitore. 10.2. Pertanto l'assicuratore della r.c. il quale - credendo valido ed efficace il contratto di assicurazione - adempia la propria obbligazione nelle mani del terzo danneggiato, esegue un indebito oggettivo ai sensi dell' articolo 2033 c.c. , con la triplice conseguenza che: a) legittimato passivo rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito è l'accipiens; b) ai fini dell'accoglimento della domanda di indebito è irrilevante la scusabilità dell'errore; c) la circostanza che il pagamento sia avvenuto volontariamente o per ordine dell'assicurato è irrilevante, ai fini dell'ammissibilità della ripetizione dell'indebito. 11. Insostenibilità delle contrarie opinioni. Le contrarie opinioni dottrinarie ed i contrari arresti giurisprudenziali in precedenza riassunti non possono essere più condivisi alla luce di quanto esposto sin qui. 11.1. L'opinione secondo cui legittimato passivo rispetto all'azione di indebito sia l'assicurato, perché è questi ad arricchirsi per effetto dell'erroneo pagamento non può essere seguita per due ragioni. Da un lato, perché la legge non richiede affatto, quale presupposto dell'azione di indebito, l'arricchimento dell'accipiens. Dall'altro, perché il pagamento dell'indebito non ha, al contrario dell'adempimento del terzo, efficacia estintiva della obbligazione del vero debitore verso il vero creditore: e se il pagamento dell'indebito non ha efficacia estintiva dell'obbligazione del vero debitore, è vano discorrere di arricchimento di quest'ultimo. 11.2. L'opinione secondo cui il pagamento eseguito per errore dall'assicuratore della r.c. nelle mani del terzo danneggiato costituirebbe un indebito soggettivo (per trarne la conseguenza che l'erronea supposizione del solvens di ritenersi debitore dell'assicurato non legittimerebbe l'azione di ripetizione) non può essere condivisa. Infatti: se si qualifica il pagamento come atto, la volontà degli effetti è irrilevante; se si qualifica il pagamento come negozio, il vizio della volontà del solvens sarebbe di per sé sufficiente per giustificare una azione di annullamento (e quindi di ripetizione) nei confronti dell'accipiens, l'unico soggetto che di quel negozio è stato parte. 11.3. L'opinione secondo cui il terzo danneggiato non potrebbe essere convenuto dall'assicuratore della r.c., perché egli era pur sempre creditore , e le regole dell'indebito andrebbero conciliate con l'esigenza sostanziale del più celere soddisfacimento dei diritti del danneggiato (così Cass. 3999/20 , cit.), non può essere condivisa. In primo luogo perché tale conclusione sembra fondarsi più che sulla legge su generali ed astratte aspirazioni di equità. In secondo luogo perché tutti i crediti, e non solo quello dei danneggiati da un fatto dannoso, devono essere soddisfatti celermente . In terzo luogo, perché se per diritti del danneggiato si fosse inteso in realtà indicare i diritti della persona, è ben vero che tali diritti meritino una tutela rafforzata, ma non è men vero che tale tutela deve pur sempre avere una base normativa, e non se ne può addossare la tutela ad un terzo estraneo, quale è l'assicuratore del responsabile nel caso di inoperatività della polizza. In quarto luogo è scorretto comparare la posizione dell'accipiens che riceve dal debitore un pagamento dovuto, con quella dell'accipiens che riceve dal terzo un pagamento dovuto dal debitore, ma non dovuto dal solvens. Il primo infatti non è esposto all'azione di ripetizione perché nessuno si è impoverito per effetto del pagamento; il secondo non può pretendere altrettanto, perché ha ricevuto un pagamento da chi non era suo debitore. 11.4. Non può darsi seguito all'opinione secondo cui l'individuazione del legittimato passivo rispetto alla pretesa restitutoria dell'assicuratore della r.c. dipenderebbe dalla circostanza che il pagamento sia avvenuto volontariamente e senza avviso all'assicurato, piuttosto che per ordine di quest'ultimo (come ritenuto da questa Corte con le sentenze 24809/05 e 22316/15, cit.). Questa distinzione infatti è giuridicamente erronea per quattro ragioni. 11.4.1. In primo luogo è erronea perché, se l'assicuratore della r.c. paga al danneggiato un indennizzo che per contratto non era obbligato a pagare, ricorre una ipotesi di indebito oggettivo e non soggettivo. E nell'indebito oggettivo legittimato passivo alla restituzione è sempre l'accipiens. 11.4.2. In secondo luogo la suddetta distinzione è erronea perché capovolge la ratio dell' articolo 1917, comma 2, c.c. , trasformandolo da una norma dettata a tutela dell'assicurato, in una norma che gli nuoce. L'obbligo dell'assicuratore di dare avviso all'assicurato della decisione di pagare l'indennizzo al danneggiato ha lo scopo di prevenire un doppio pagamento, prima da parte dell'assicuratore e poi dell'assicurato. Tuttavia le decisioni sopra ricordate hanno affermato che, se l'assicuratore paga l'indennizzo al terzo danneggiato di propria iniziativa e senza avvisare l'assicurato, ove poi l'indennizzo non risultasse dovuto la ripetizione dell'indebito andrà chiesta all'assicurato, e non al danneggiato. Ma, così decidendo, l' articolo 1917, comma 2, c.c. , verrebbe interpretatio in modo non coerente con la sua ratio. L'assicurato, infatti, che nulla ha saputo della iniziativa dell'assicuratore (alla quale si sarebbe potuto teoricamente anche opporre), per effetto di questa interpretazione si trova esposto all'azione di ripetizione di un indebito che non ha pagato, non ha ricevuto, e non ha saputo fosse pagato. 11.4.3. In terzo luogo, la suddetta distinzione cade in un avvitamento logico insuperabile. Il presupposto dell'azione di indebito proposta dall'assicuratore, nell'ipotesi che qui ci occupa, è che abbia pagato al terzo danneggiato un indennizzo che non era dovuto a termini di polizza. Se l'indennizzo non era dovuto a termini di polizza, vuol dire che l'assicurato non aveva diritto alla garanzia, e nulla poteva pretendere dall'assicuratore. Se l'assicurato nulla poteva pretendere dall'assicuratore, il pagamento eseguito da quest'ultimo nelle mani del danneggiato non ha avuto alcuna efficacia liberatoria per l'assicurato. Il pagamento al terzo è una indicazione di pagamento ex articolo 1188 c.c. , ma va da sé che chi non è creditore non può neanche ricorrere ad un adiectus solutionis causa. Se dunque il pagamento dell'assicuratore non ha avuto efficacia solutoria del debito risarcitorio dell'assicurato verso il terzo danneggiato, per effetto di quel pagamento l'assicurato non si è arricchito: e se non si è arricchito, non si vede cosa debba restituire a titolo di indebito. 11.4.4. In quarto luogo, la tesi che distingue, ai fini dell'individuazione della legittimazione passiva rispetto all'azione di indebito, tra l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia dato avviso del pagamento all'assicurato e quella in cui non l'abbia fatto, si fonda su una distinzione giuridicamente irrilevante. Infatti, una volta ammesso che il terzo danneggiato è soggetto del tutto estraneo al rapporto assicurativo, e che al massimo può assumere la veste di indicatario al pagamento ex articolo 1188 c.c. , non ha più nessuna importanza stabilire se l'assicuratore della r.c. abbia o non abbia dato avviso all'assicurato della sua volontà di pagare il terzo, ovvero abbia o non abbia ricevuto un preciso ordine in tal senso. Nell'uno come nell'altro caso, infatti, le scelte dell'assicuratore di compiere o non compiere il pagamento possono venire in rilievo soltanto all'interno del rapporto contrattuale scaturente dal contratto di assicurazione. E siccome il terzo danneggiato è estraneo rispetto ad esso, mai la legittimazione passiva alla ripetizione dell'indebito potrà dipendere da un fatto esterno alla fattispecie di indebito. 12. Va conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: se l'assicuratore della r.c. (non obbligatoria) indennizzi direttamente il terzo danneggiato, erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura assicurativa, legittimato passivo rispetto alla azione di indebito è l'accipiens, non l'assicurato, a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell'assicuratore o per ordine dell'assicurato . 12.1. Alla luce del principio appena esposto la domanda di restituzione proposta dalla SARA ASSICURAZIONI deve essere rigettata nel merito, in quanto proposta contro un soggetto (il Condominio) non obbligato alla restituzione. 13. Il quarto motivo del ricorso principale. Col quarto motivo è denunciata la violazione degli articolo 1362, 1363, 1365 e 1366 c.c. Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza il quale ha ritenuto inapplicabile il massimale di polizza di Euro 25.900, invocato dall'assicuratore. L'illustrazione del motivo si può così riassumere: -) la clausola 3.1.5. delle condizioni generali di polizza fissava un massimale di Euro 25.900 per sinistro con riferimento ai danni al contenuto posto ai locali adibiti ad attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, con l'applicazione di una franchigia di Euro 100 ; -) la Corte d'Appello ha ritenuto inapplicabile questo massimale (condannando perciò la SARA ASSICURAZIONI al pagamento di somme ben superiori), ritenendo che il locale ove si verificò l'allagamento era adibito ad attività commerciali , non ad attività industriali, artigianali, agricole o di servizi ; -) così giudicando, la Corte d'Appello ha violato l' articolo 1365 c.c. (per avere attribuito valore tassativo ad una elencazione solo esemplificativa); l' articolo 1366 c.c. (per avere interpretato il contratto in modo contrario a buona fede) e l' articolo 1363 c.c. (per avere interpretato la clausola 3.1.5 in modo avulso dai restanti patti contrattuali). 13.1. Il motivo è inammissibile. Questa Corte non può sindacare il risultato dell'interpretazione dei contratti, ma solo il rispetto delle regole legali di ermeneutica (articolo 1362-1371 c.c. ). Queste regole nel caso di specie non sono state violate. Non quella di cui all' articolo 1365 c.c. , giacché il testo del contratto non contiene indicazioni che consentano di ritenere esemplificative, anziché tassative, l'elenco delle esclusioni di cui alla clausola 3.1.5. Non quella di cui all' articolo 1366 c.c. , in quanto l'interpretazione della Corte d'Appello non è implausibile, né a sorpresa , né contraria al senso comune. Non, infine, quella di cui all' articolo 1363 c.c. La Corte d'Appello si è trovata dinanzi un contratto contenente due clausole di delimitazioni del rischio Nell'una (clausola 3.1.4) era contenuto un elenco di tipologie di locali che includeva espressamente quelli adibiti a scopo commerciale, nell'altra era contenuto il medesimo elenco, senza menzione dei locali adibiti a scopo commerciale. A fronte di questo testo contrattuale, la Corte d'Appello ha applicato il millenario criterio inclusio unius, exclusio alterius. La Corte dunque, lungi dal violare l' articolo 1365 c.c. , ne ha anzi fatta corretta applicazione, in quanto per stabilire la portata d'una clausola l'ha confrontata col contenuto dell'altra. 14. Il ricorso incidentale del Condominio. Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale il Condominio censura la statuizione con la quale la Corte d'Appello ha ritenuto non coperti dalla garanzia assicurativa per responsabilità civile i danni causati alle cose che, nei locali allagati, si trovavano a meno di 12 centimetri dal suolo (clausola 3.1.4 delle condizioni generali, sezione responsabilità civile , p. 13). La censura è prospettata come omesso esame d'un elemento essenziale e può così riassumersi: l'esclusione di garanzia prevista dalla clausola 3.1.4 del contratto aveva per presupposto che il danno si fosse verificato in locali interrati o seminterrati . La Corte d'Appello tuttavia applicò la suddetta esclusione di garanzia senza previamente accertare quest'ultimo presupposto. 14.1. Il motivo è inammissibile, e comunque - lo si rileva ad abundantiam - infondato. Il motivo è innanzitutto inammissibile in quanto il Condominio, violando l'onere imposto a pena di inammissibilità dall' articolo 366, n. 6, c.p.c. , omette di indicare per iniziativa di quale parte ed in quale momento la suddetta questione entrò a far parte del thema probandi. La difesa del Condominio non indica mai come e dove la circostanza della mancata prova sia stata prospettata nei gradi di merito, né spiega se e dove la questione era entrata in ipotesi a fra parte del thema probandi. In ogni caso il Collegio - se si potesse supplire alla violazione della norma appena indicata - non potrebbe astenersi dal rilevare che il locale nel quale si verificò l'allagamento era indicato come seminterrato a p. 1 dell'atto di citazione in primo grado. Il Condominio non contestò mai tale allegazione: non nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, non nell'atto di chiamata in causa della SARA ASSICURAZIONI, non nella comparsa di costituzione e risposta in appello, né in altri atti. La deduzione compiuta ora col ricorso incidentale sarebbe dunque impedita dall'inammissibilità di una contestazione formulata per la prima volta in questa sede. 14. Sulle spese. L'accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dalla SARA ASSICURAZIONI impone di cassare la sentenza d'appello nella parte in cui ha condannato la SARA ASSICURAZIONI a rifondere al condominio a titolo di spese del primo grado di giudizio la somma di Euro 10.072,50 per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge (p. 11 della sentenza d'appello). Su questo punto la causa come anticipato può essere decisa nel merito, ripristinando la statuizione sulle spese sostenute dal Condominio per chiamare in causa la SARA ASSICURAZIONI, adottata - sebbene erroneamente, ma divenuta, come si disse coperta da giudicato interno - dal Tribunale di Imperia, ovvero con il non luogo a provvedere per mancanza di domanda attributiva. 14.1. La decisione della causa nel merito impone a questa Corte di provvedere anche sulle spese del grado di appello, che restano così regolate: -) la SARA ASSICURAZIONI va condannata a rifondere al condominio i tre quarti delle spese del grado di appello, in quanto comunque soccombente all'esito del giudizio; la suddetta aliquota di tre quarti va liquidata in Euro 7.493,25 oltre spese generali ed accessori di legge, analogamente a quanto statuito dalla sentenza cassata; -) nei rapporti tra il Condominio da un lato, Te.Ri. e Te.Ma. dall'altro, le spese del giudizio d'appello restano immodificate, non essendovi stata impugnazione né riforma sul punto; -) nei rapporti tra la SARA ASSICURAZIONI da un lato, e Te.Ri. e Te.Ma. dall'altro, non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio d'appello, non avendo la Corte d'Appello provveduto su esse e non essendovi stata impugnazione su tale punto. 14.2. Le spese del giudizio di legittimità sono così regolate: -) tra la SARA ASSICURAZIONI da un lato e Te.Ri. e Te.Ma. dall'altro non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi soccombenza nel relativo rapporto processuale; -) Te.Ri. e Te.Ma. e la SARA ASSICURAZIONI vanno condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Condominio; i contrasti giurisprudenziali di cui si è detto in precedenza, tuttavia, costituiscono un grave motivo per la compensazione delle suddette spese nella misura della metà. P.Q.M. la Corte di cassazione: a) accoglie il primo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, elimina dalla sentenza d'appello la condanna della SARA ASSICURAZIONI Assicurazioni Spa alla rifusione in favore del Condominio delle spese del primo grado di giudizio; b) accoglie il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il terzo ed inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di restituzione formulata dalla SARA ASSICURAZIONI Assicurazioni Spa nei confronti del Condominio; c) condanna la SARA ASSICURAZIONI Assicurazioni Spa alla rifusione in favore del Condominio dei tre quarti delle spese del grado di appello, frazione che si liquida in Euro 7.493,25, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex articolo 2, comma 2, D.M. 10.3.2014 n. 5 5; d) conferma le restanti statuizioni sulle spese contenute nella sentenza d'appello quanto al rapporto tra il Condominio da un lato, Te.Ri. e Te.Ma. dall'altro; (e) condanna la SARA ASSICURAZIONI Assicurazioni Spa, Te.Ri. e Te.Ma., in solido, alla rifusione in favore del Condominio (Omissis) del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, percentuale che si liquida nella somma di Euro 3.827, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex articolo 2, comma 2, D.M. 10.3.2014 n. 5 5. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 ottobre 2025. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2025.