Fino a quando sussiste il diritto di prelazione sull’azienda di famiglia?

La Corte di Cassazione interviene in materia di impresa familiare chiarendo il limite temporale del diritto di prelazione ex articolo 230- bis , comma 5, c.c. sui trasferimenti dell’azienda.

La vicenda riguarda una collaboratrice che, dopo avere lavorato per decenni nell'albergo-ristorante di famiglia, rivendicava il diritto di prelazione ex articolo 230- bis , comma 5, c.c. sul conferimento dell'azienda in una s.r.l., sostenendo che la sua attività si fosse soltanto “sospesa” per motivi di salute e che, non essendo intervenuta la liquidazione della quota, la partecipazione all'impresa dovesse ritenersi ancora in essere. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ribadisce che la partecipazione all'impresa familiare è inscindibilmente collegata alla prestazione di lavoro continuativa . Il diritto di prelazione spetta solo ai “partecipi” che ancora lavorano nell'impresa o nella famiglia. In altre parole, una volta cessata definitivamente la collaborazione, il familiare perde la qualità di “partecipe” ai sensi del primo comma dell'articolo 230- bis c.c. e, con essa, il diritto di prelazione sull'azienda. Il successivo iter di liquidazione della quota è irrilevante nel determinare la persistenza o meno del potere di riscatto, in quanto riconducibile ad un mero diritto di credito del partecipe. In conclusione, la pronuncia cristallizza il principio di diritto secondo cui «in tema di lavoro nell'impresa familiare, ai fini dell'individuazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione sull'azienda, che l' articolo 230- bis 5 comma c.c. riconosce ai partecipi che, ai sensi del primo comma, prestano la propria attività di lavoro in via continuativa nella famiglia o nell'impresa familiare, si deve avere riguardo al momento della cessazione definitiva dell'attività di lavoro e non tanto dell'eventuale successiva liquidazione della quota di partecipazione, che costituisce soltanto un diritto di credito del partecipe».

Presidente Doronzo – Relatore Riverso Fatti di causa La Corte d'appello di Perugia, con la sentenza in atti, in riforma della sentenza impugnata da ( omissis ) Srl, G.A.R. e M.C. nei confronti di G.M.G. ha accolto l'appello principale e respinto la domanda proposta da G.M.G. con la quale la ricorrente, premesso di aver collaborato con l'impresa familiare ( omissis ) di G.M., suo padre, dal 1978 fino al gennaio del 2009, aveva chiesto accertarsi in via principale il suo diritto di prelazione ai sensi dell' articolo 230 bis, quinto comma c.c. al prezzo indicato nell'atto di conferimento nella società e, per l'effetto, disporre il trasferimento della proprietà dell'impresa verso quel corrispettivo; in via subordinata aveva richiesto di accertare e dichiarare la simulazione dell'operazione di costituzione della società, sotto il profilo del conferimento dell'azienda familiare; in via ulteriormente gradata aveva chiesto che il giudice del lavoro accertasse e dichiarasse il suo diritto alla liquidazione del diritto di partecipazione all'impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis, quarto comma e condannasse la ( omissis ) srl e G.M. al pagamento di tutto quanto le spettava a quel titolo, pari ad euro 122.000, oltre alla quota sull'avviamento, calcolato in euro 107.524, sugli incrementi dell'azienda e sui diritti e sui beni acquistati con gli utili aziendali, oltre accessori. A fondamento della decisione la Corte ha preso le mosse dalla sentenza del tribunale che aveva ritenuto che nel 2010, all'epoca del conferimento dell'impresa familiare nella società ( omissis ) Srl contestualmente costituita, la ricorrente G.M.G. era titolare del diritto di prelazione previsto dal quinto comma dell' articolo 230 bis c.c. , poiché la cessazione della sua collaborazione all'impresa, avvenuta nel gennaio del 2009, era a suo avviso qualificabile come mera sospensione del rapporto. Di conseguenza aveva disposto il trasferimento dell'azienda all'attrice al prezzo nominale attribuito al compendio nell'atto di costituzione della società ( omissis ) Srl, pari a € 1000. La Corte di appello, in contrario avviso, ha rilevato che la sospensione della collaborazione ovvero della partecipazione all'impresa familiare non fosse compatibile con la disciplina dettata dall' articolo 230 bis c.c. ; ha affermato, inoltre, che il quarto comma della norma prevede, in realtà, che il diritto di partecipazione possa essere liquidato in danaro alla cessazione per qualsiasi causa della prestazione del lavoro, oltre che nei casi di alienazione. Ciò stava a significare che la partecipazione, con tutti i diritti e i doveri a essa connessi, era collegata alla prestazione del lavoro, cessata la quale - per qualsivoglia causa - il partecipante può soltanto vantare il diritto alla liquidazione della sua quota, ma non ha più titolo per la prelazione in caso di gestione dell'azienda; ed in tal senso, si era espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 17639 del 2016 richiamata dalla Corte di appello. Nel caso di specie, secondo la medesima Corte, doveva ritenersi che fosse intervenuta proprio questa fattispecie, poiché la ricorrente G.M.G. aveva interrotto la sua attività nell'azienda di famiglia alla fine del 2008 senza più riprenderla; doveva escludersi perciò che ella fosse titolare del diritto di prelazione allorché il 27 aprile 2010 l'azienda fu conferita nella neocostituita società a responsabilità limitata; si era invece consolidato il diritto della G.M.G. a percepire la quota di utili ed incrementi riferibili alla sua posizione; del resto lo scambio epistolare intercorso tra i legali delle parti rendeva evidente come la lavoratrice, nonostante nella lettera del 19 gennaio 2009 avesse annunciato una sospensione di tre mesi dell'attività per motivi di salute, non avesse in realtà intenzione di riprendere la collaborazione, e puntasse piuttosto a ottenere la liquidazione della quota (richiamava a questo proposito i documenti n. 8 e n.10 del fascicolo di parte di primo grado). Una volta esclusa la prelazione, la Corte ha affermato che G.M.G. avrebbe avuto diritto alla liquidazione della quota, ma la domanda che era stata avanzata in via subordinata con il ricorso introduttivo - e che non era stata esaminata dal tribunale in quanto evidentemente assorbita dalla pronuncia sul riconoscimento del riscatto dell'azienda - non era stata riproposta né con l'appello incidentale, che riguardava soltanto l'entità delle spese liquidate, né ai sensi dell' articolo 346 c.p.c. ; di conseguenza si doveva ritenere che l'appellata vi avesse rinunciato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.M.G. con quattro motivi di ricorso ai quali hanno resistito (OMISSIS) Srl, G.A.R., M C. con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo ex articolo 360 n. 3 c.p.c. si deduce la violazione e falsa applicazione dell' articolo 230 bis c.c. perché la Corte di appello aveva errato nel ritenere incompatibile con l'istituto dell'impresa familiare la sospensione della posizione lavorativa del singolo partecipante, affermando che l'interruzione della prestazione lavorativa fa venir meno la partecipazione all'impresa familiare e, quindi, il diritto di prelazione, quando, al contrario, solo la liquidazione della quota recide in maniera definitiva ed irretrattabile il vincolo con l'impresa medesima. 1.1. Il motivo è infondato, nei termini di seguito precisati, anche ai sensi dell' art.384 , 4 comma c.p.c. In realtà – nonostante alcuni impropri riferimenti alla sospensione dell'attività lavorativa e ad una sua asserita incompatibilità con l'istituto della partecipazione all'impresa familiare - deve ritenersi che la Corte abbia voluto sostenere, ed abbia in effetti sostenuto, che solo la definitiva cessazione della collaborazione (ovvero del rapporto del familiare con l'impresa familiare) determina il diritto alla liquidazione e con esso l'estinzione del diritto di prelazione riconosciuto dall' art.230 bis, 5 comma c.c. Basti osservare che, come risulta dalle riportate premesse in fatto, la Corte ha accertato che la ricorrente aveva interrotto la sua attività nell'azienda di famiglia alla fine del 2008 senza più riprenderla e puntava ad ottenere soltanto la liquidazione della c.d. quota di partecipazione. Come questa Corte ha già accertato con la sentenza n. 17639/2016 (richiamata dalla stessa Corte di appello), “in tema di lavoro familiare, ai fini dell'individuazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto di cui al comma 5 dell' articolo 230 bis c.c. deve aversi riguardo, in virtù del rinvio all' articolo 732 c.c. , al momento della liquidazione della quota, il quale coincide con il consolidarsi, alla cessazione del rapporto con l'impresa familiare, del diritto di credito del partecipe a percepire la quota di utili e di incrementi patrimoniali riferibili alla sua posizione, restando irrilevante la data del passaggio in giudicato della sentenza che su quel diritto ha statuito, in ragione del prodursi degli effetti della medesima alla data dello scioglimento del rapporto”. Occorre dunque chiarire, in diritto, che la mera sospensione della prestazione non è di per sé incompatibile con la partecipazione all'impresa familiare e che solo con la cessazione definitiva della partecipazione all'impresa familiare maturi il diritto alla liquidazione e cessi anche alla stessa data il diritto di prelazione. Ora va pure ricordato che l' art.230 bis c.c. stabilisce che il diritto di partecipazione “può essere liquidato in danaro alla cessazione per qualsiasi causa della prestazione del lavoro ed altresì in caso di alienazione dell'azienda”; e giova perciò evidenziare che la predetta “partecipazione” del collaboratore familiare altro non è che il diritto ad una quota di utili, beni, incrementi (ivi compreso l'avviamento) maturati in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (cfr. Cass. n. 6721 del 15/03/2017 e n. 27108 del 15/11/2017 ). Occorre quindi chiarire sul punto che allo scopo di individuare il termine finale del diritto al riscatto, non rilevi il momento (successivo) della materiale e concreta liquidazione della quota di partecipazione, costituente un diritto di credito la cui liquidazione potrebbe seguire a lunga distanza dalla data della maturazione del diritto che si verifica, come già detto, con la cessazione della collaborazione, data in cui lo stesso diritto si consolida e diviene esigibile. Ciò che, dunque, conta ai fini della determinazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto, è invero la cessazione dell'attività di lavoro a cui segue la successiva liquidazione. Sul piano della ratio legis, sarebbe invero contraddittorio ed in contrasto con logica conservativa (e produttivistica) dell'azienda - che presiede allo stesso istituto del diritto di prelazione a favore del familiare - attribuire rilevanza ai fini dell'estinzione del diritto di prelazione al momento della liquidazione del diritto di credito (il che può anche avvenire a distanza di molto tempo alla cessazione, anche a seguito di una eventuale controversia giudiziale) piuttosto che al momento precedente che segna la cessazione della prestazione dell'attività di lavoro per qualsiasi causa da parte del familiare. Oltre tutto, sul piano soggettivo, la legge ( articolo 230 bis , 5 comma c.c. ) è pure esplicita nell'attribuire il diritto di prelazione ai “partecipi di cui al primo comma” dell' articolo 230bis c.c. e quindi soltanto “ai familiari che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare”; confermando, anche per tale via, che il diritto di prelazione può essere attribuito solo se persista il fatto concreto relativo alla prestazione di un'attività di lavoro continuativa, che viene meno ovviamente soltanto con la cessazione definitiva della medesima condizione di fatto (a prescindere quindi tanto da una mera sospensione, tanto da una eventuale futura liquidazione del diritto di credito). Il diritto di riscatto ex art 230bis c.c. va quindi attribuito ai familiari che sono partecipi all'impresa col lavoro (nell'azienda o nella famiglia), i quali dovranno poi esercitarlo nei termini e nei modi stabiliti dall' art.732 c.c. richiamato dalla medesima norma. 2. Con il secondo motivo si deduce ex articolo 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, perché la Corte non avrebbe tenuto conto di alcuni fatti decisivi (come l'assenza di atti di recesso dall'impresa familiare; l'assenza di liquidazione degli utili) che se presi in considerazione e correttamente valutati avrebbero confermato la mera sospensione della collaborazione (limitata nel tempo, oltretutto, per il solo anno 2009 per motivi di salute della G.M.G.) che, quindi, non poteva ritenersi definitivamente interrotta. 3. Con il terzo motivo si sostiene ex art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articolo 1324 e 1362 c.c. perché la Corte di appello avrebbe commesso un errore interpretativo degli atti unilaterali, con specifico riferimento alla comunicazione del 19.1.2009 inoltrata dalla G.M.G. per il tramite del proprio legale in cui manifestava la propria volontà di sospendere temporaneamente la collaborazione dell'impresa familiare per ragioni di salute (chiedendo di esercitare i suoi diritti di partecipazione all'impresa) e non già di interrompere la sua partecipazione alla stessa. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo, da valutarsi unitariamente per la connessione delle censure, sono rivolti ad una rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fatti e come tali essi sono inammissibili. Nel caso in esame la Corte ha valutato complessivamente le prove prodotte ed il comportamento delle parti e con una motivata valutazione di merito ha attribuito maggiore valore ai fini della soluzione della questione ad alcuni elementi di prova piuttosto che ad altri. Come è noto, il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità; mentre i motivi in oggetto, sotto l'apparente deduzione di error in iudicando o in procedendo, denunciano vizi relativi all'accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla individuazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione; valutazione che la Corte di merito come già rilevato ha effettuato motivatamente, sottoponendo al proprio prudente e discrezionale vaglio critico le emergenze probatorie prodotte dalle parti. Questa Corte di legittimità non potrebbe sostituirsi al giudice di appello e ritenere inesistenti le circostanze di fatto dichiarati esistenti dalla Corte di appello e necessarie per integrare la fattispecie giuridica rilevante ai fini della sospensione piuttosto che della cessazione della collaborazione; e quindi ripetere le valutazioni delle circostanze di fatto, o riesaminare il materiale probatorio o il contenuto degli atti già valutati in maniera motivata dalla Corte d'appello. Nel caso in esame peraltro, i medesimi motivi, laddove reclamano pure l'omessa valutazione di “alcuni fatti decisivi”, incorrono in un ulteriore vizio di inammissibilità atteso che la Corte di appello ha valutato il fatto storico dedotto relativo alla intervenuta cessazione della collaborazione pervenendo ad una conclusione differente da quella ipotizzata dalla ricorrente. Come è noto il nuovo testo dell' art.360 n. 5 c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto decisivo, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015 , Cass. n. 21439 del 2015 ). 4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 112 e 346 c.p.c. posto che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine a domande subordinate formulate dalla ricorrente in primo grado e riproposte con la memoria di costituzione in appello. 4.1. Il motivo è fondato avendo la ricorrente richiamato nella propria memoria di costituzione in appello “tutte le domande e richieste gradatamente proposte in sede di ricorso ex articolo 414 c.p.c. anche sotto il profilo istruttorio che devono intendersi espressamente qui richiamate, trascritte e riproposte”. Pur dinanzi a tale chiara ed espressa volontà di riproposizione di tutte le domande subordinate già avanzate in primo grado, la Corte di appello ha affermato il contrario sostenendo che la ricorrente intendesse rinunciare alla domanda subordinata relativa alla liquidazione della quota, violando così gli articolo 112 e 346 c.p.c. che impongono al giudice di provvedere su tutte le domande ed eccezioni che la parte, pur pienamente vittoriosa in primo grado, abbia riproposto in appello (cfr. Sez. U. n. 13195 del 25/05/2018: “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo”). 5.- Per le ragioni esposte va quindi accolto il quarto motivo di ricorso mentre vanno rigettati gli altri; con enunciazione del seguente principio di diritto: “In tema di lavoro nell'impresa familiare, ai fini dell'individuazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione sull'azienda, che l' articolo 230 bis 5 comma c.c. riconosce ai partecipi che, ai sensi del primo comma, prestano la propria attività di lavoro in via continuativa nella famiglia o nell'impresa familiare, si deve avere riguardo al momento della cessazione definitiva dell'attività di lavoro e non tanto dell'eventuale successiva liquidazione della quota di partecipazione, che costituisce soltanto un diritto di credito del partecipe”. 6.- La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa in conformità agli indicati principi e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 7.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535 ). P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.