Domanda c.d. trasversale: modalità di proposizione e necessità dell’istanza di differimento dell’udienza

La Cassazione ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro convenuto, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, come prescritto dall’articolo 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.

Nell'ambito di una controversia relativa alla richiesta di ristoro dei danni sofferti per l'illegittima occupazione di un immobile, i convenuti resistevano alla domanda attorea chiedendo al contempo la manleva nei confronti di un'altra convenuta, senza tuttavia formulare istanza di differimento di udienza. A seguito della condanna in primo grado, la soccombente ha proposto appello ottenendo la dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva. La questione è quindi giunta all'attenzione della Corte di Cassazione. In particolare, i ricorrenti assumono che, al momento della proposizione della domanda di manleva, l'altra convenuta aveva già depositato propria comparsa di risposta con istanza di spostamento della prima udienza , sicché ella «aveva un tempo congruo e non inferiore a quello previsto dall'articolo 163- bis c.p.c. per difendersi rispetto alla domanda di manleva proposta dai coevocati». Sul punto il Collegio rileva la presenza di decisioni di segno difforme e divergente nella giurisprudenza di legittimità. Da un lato, secondo un primo orientamento , più risalente, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall' articolo 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, essendo invece sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite dall' articolo 167, comma 2, c.p.c. per la domanda riconvenzionale (v. da ultimo Cass. civ., n. 9441/2022 , ma soprattutto prima della riforma del 1990: Cass. civ. n. 6800/1991; Cass. 29/04/1980, n. 2848 ; Cass. 15/05/1973, n. 1375). Dall'altro lato, la giurisprudenza più recente subordina l'ammissibilità della domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto al rispetto delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo , cioè a dire la tempestiva istanza di differimento dell'udienza e la notificazione di un atto di citazione nell'osservanza del termine minimo a comparire ( Cass. civ. n. 8315/2011 ; Cass. civ. n. 12662/2021 ). La domanda c.d. trasversale , proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, viene qui ricondotta all'ambito della chiamata in causa del terzo in forza di un'interpretazione estensiva dell' articolo 269 c.p.c. , definendo «terzo» il soggetto «estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l'attore e ciascuno dei convenuti». In conclusione, il contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici «rende non più differibile un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia. La questione di diritto rappresentata appare inoltre, ad avviso del Collegio, di massima di particolare importanza , in ragione della frequente ricorrenza in concreto della fattispecie». Per questi motivi, la Terza Sezione dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Presidente Rubino – Relatore Rossi Fatti di causa 1. Nel settembre 2018 L. M. domandò giudizialmente la condanna di N. M., M. B., R. C., F. R. ed A. S. al ristoro dei danni sofferti per l'illegittima occupazione di un immobile, di proprietà attorea, ubicato in ( omissis ), protrattasi nello spatium temporis compreso tra il 9 aprile 2103 ed il 3 agosto 2017. Questi, in sintesi, i fatti addotti a suffragio della domanda: -) nel gennaio 2004 L. M. aveva proposto nei confronti della sorella N. azione di simulazione avente ad oggetto un atto di divisione con cui alla convenuta era stata assegnata la proprietà del cespite in ( omissis ); -) nel dicembre 2009 N. M. aveva alienato l'immobile de quo a M. B., R. C., F. R. ed A. S., dando atto, nel relativo contratto, della pendenza del giudizio di simulazione e con esclusione della garanzia per evizione; -) con sentenza del 9 aprile 2013 la Corte di appello di Venezia aveva accertato la natura simulata dell'atto di alienazione e dichiarato l'immobile di esclusiva proprietà di L. M.; -) soltanto in data 3 agosto 2017, L. M. aveva ottenuto la restituzione del cespite. 2. Nel costituirsi in lite, N. M., oltre al rigetto della domanda attorea, spiegò domanda di manleva nei riguardi degli altri convenuti, instando, ai sensi dell' articolo 269 cod. proc. civ. , per la fissazione di altra udienza, richiesta accolta dal Tribunale. 3. Resistendo uno actu alla domanda attorea, M. B., R. C., F. R. ed A. S. proposero domanda di manleva nei confronti dell'altra convenuta N. M., tuttavia senza formulare istanza di differimento di udienza. 4. All'esito del giudizio di prime cure, l'adito Tribunale di Padova: (a) condannò M. B., R. C., F. R. ed A. S., in solido tra loro, al pagamento in favore di L. M. di euro 42.900, per l'indicata causale; (b) condannò N. M., ai sensi dell' articolo 1483, secondo comma, cod. civ. , a manlevare gli altri convenuti delle somme che questi ultimi erano tenuti a corrispondere all'attore. 5. Avverso detta pronuncia, interposero appello: in via principale, N. M.; in via incidentale condizionata M. B., R. C., F. R. ed A. S.. Contraddisse alle impugnazioni L. M.. La decisione in epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello principale e reiezione di quello incidentale, ha dichiarato inammissibile (per difetto di istanza di differimento della prima udienza) la domanda di manleva spiegata da M. B., R. C., F. R. ed A. S., confermando il capo sopra descritto sub (a) della sentenza di prime cure. 6. Ricorrono per cassazione, con unitario atto di impugnazione, M. B., R. C., F. R. ed A. S., articolando tre motivi. Resistono, con distinti controricorsi, N. e L. M.. I ricorrenti e la controricorrente N. M. hanno depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Il primo, per violazione o falsa applicazione degli articolo 167 e 269 del codice di rito, censura la dichiarata inammissibilità della domanda di manleva spiegata in primo grado dai ricorrenti. Si assume, al riguardo, che al momento di proposizione di essa l'altra convenuta N. M. aveva già depositato propria comparsa di risposta con istanza di spostamento della prima udienza, sicché ella «aveva un tempo congruo e non inferiore a quello previsto dall' articolo 163-bis cod. proc. civ. per difendersi rispetto alla domanda di manleva proposta dai coevocati». Si rileva altresì che, al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, la maggioritaria giurisprudenza di nomofilachia si era espressa nel senso della non necessità della istanza di spostamento di udienza in caso di domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto, orientamento sul quale i ricorrenti avevano confidato, sicché il diverso indirizzo condiviso dalla Corte veneziana, affermato dalla Cassazione nell'anno 2021, integrava un overrulling processuale, che non poteva ridondare in pregiudizio dei ricorrenti. 1.2. Il secondo eccepisce la nullità della sentenza per motivazione assente o soltanto apparente, in relazione al capo di pronuncia con cui, onde rigettare l'appello incidentale, è stato sic et simpliciter affermato che «il rigetto della domanda di condanna svolta da M. L. avverso M. N. poteva tuttavia essere oggetto di impugnazione solo da parte dello stesso M. L.». 1.3. Il terzo, per violazione di plurime norme di diritto (articolo 81 e 100 cod. proc. civ. ; articolo 1147,1148, 1483, secondo comma, 2652, num. 4, 2043 e 2697 cod. civ.) censura, infine, la reiezione dell'appello incidentale nella parte relativa all'attribuzione all'una o all'altra delle parti convenute della responsabilità per i danni da occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà dell'attore. 2. Sul primo motivo di ricorso, a carattere logicamente preliminare, si registrano (come già segnalato dall'Ufficio del Massimario) decisioni di segno difforme e divergente nella giurisprudenza di legittimità. 2.1. Secondo un primo avviso, di più risalente elaborazione, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall' articolo 269 cod. proc. civ. per la chiamata in causa di terzo, essendo invece sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite dall' articolo 167, secondo comma, cod. proc. civ. per la domanda riconvenzionale. Da ultimo, l'indirizzo è stato ribadito da Cass. 23/03/2022, n. 9441 (Rv. 664567-01), in ordine ad una domanda proposta da un convenuto nei confronti di un terzo chiamato in causa ad opera di altro convenuto: in tale fattispecie, questa Corte ha ritenuto che la proposizione di siffatta domanda, qualificata riconvenzionale, non esigesse le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo «per l'evidente ragione - a tacer d'altro – che è fuori luogo discorrere di “chiamata in causa” rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio». Ma in realtà detto principio di diritto era stato reiteratamente enunciato in arresti di nomofilachia relativi alla disciplina processuale anteriore alla riforma del 1990: si riteneva non necessaria la vocatio in ius «per essere la parte già presente nel processo», purché la domanda in questione - a norma degli articolo 167 e 183 cod. proc. civ. illo tempore vigenti – fosse proposta entro la prima udienza, pur se essa non fosse strettamente dipendente dalla pretesa fatta valere dall'attore, in ragione dei principi di economia processuale e di concentrazione dei giudizi (in questo ordine di idee, cfr. Cass. 15/06/1991, n. 6800 , Rv. 472702-01; Cass. 29/04/1980, n. 2848 , Rv. 406594-01; Cass. 15/05/1973, n. 1375, Rv. 364021-01). Più specificamente, nel caso di domanda formulata da un convenuto nei confronti di altro convenuto, si considerava sufficiente la comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall' articolo 170 cod. proc. civ. ., senza la necessità della notificazione di una citazione, cioè di un formale atto di chiamata in causa ex articolo 106 cod. proc. civ. , per essere la suddetta comunicazione idonea ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio: «costituirebbe un inutile formalismo costringere la ritualità di tale domanda negli schemi della citazione notificata quando con la comunicazione della comparsa risultano ugualmente salvaguardati i principi fondamentali del contraddittorio ( articolo 101 cod. proc. civ. ) con la possibilità offerta al destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare le sue difese» (così Cass. 25/05/1999, n. 5073 , Rv. 526643-01; Cass. 17/03/1990, n. 2238 , Rv. 466009-01; Cass. 26/03/1971, n. 894, Rv. 350793-01; Cass. 04/01/1969, n. 9, Rv. 337793-01; Cass. 15/05/1963, n. 1202, Rv. 261771-01; Cass. 25/02/1963, n. 466, Rv. 260622-01). Si iscrive nel descritto filone, con analoghe argomentazioni, Cass. 26/10/2017, n. 25415 , Rv. 646453, non massimata sul punto, resa su vicenda disciplinata dal codice come modificato dalla novella del 1990. 2.2. Nella più recente giurisprudenza di legittimità si rinvengono tuttavia pronunce che subordinano l'ammissibilità della domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto al rispetto delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, cioè a dire la tempestiva istanza di differimento dell'udienza e la notificazione di un atto di citazione nell'osservanza del termine minimo a comparire. In questo senso, Cass. 15/02/2011, n. 8315 , non massimata, ha affermato che il convenuto, laddove intenda proporre una domanda nei confronti di altro convenuto, fondata su un titolo del tutto diverso da quello dedotto in giudizio dall'attore, non possa procedere nelle forme di una semplice domanda riconvenzionale, dovendo evocare l'altro convenuto, quale terzo estraneo al rapporto originariamente dedotto in giudizio, con una corretta chiamata di terzo, per comunanza di causa o garanzia, non potendosi ritenere sufficiente la proposizione di una domanda riconvenzionale per il solo fatto che il soggetto nei confronti del quale la domanda è proposta è già parte del giudizio per effetto della domanda proposta dall'attore, perché, proprio in ragione della diversa causa petendi, verrebbero «compromessi definitivamente sia i diritti di difesa costituzionalmente riconosciuti alla parte, sia le facoltà processuali riservate al terzo». Ancor più puntuale è il principio di diritto poi enunciato da Cass. 12/05/2021, n. 12662 , Rv. 661320-01 (alla quale ha prestato esplicita adesione la sentenza qui gravata), così massimato: «nel processo civile conseguente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 , caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex articolo 269 cod. proc. civ. , con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito». La diffusa motivazione sviluppata in quest'ultimo arresto muove dalla considerazione per cui «quanto alla domanda nuova proposta nei suoi confronti il coevocato non si trova in una posizione difforme da quella di un soggetto del tutto estraneo al procedimento, perlomeno in relazione al punto veramente centrale ed essenziale, che inerisce ai diritti di difesa»: e proprio per assicurare il compiuto esercizio di essi, è necessario garantire al convenuto destinatario della domanda il godimento del termine minimo a comparire. La riconduzione della domanda c.d. trasversale, proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, nell'ambito della chiamata in causa del terzo, viene quindi sostenuta in forza di un'interpretazione estensiva dell' articolo 269 cod. proc. civ. , definendo «terzo» il soggetto «estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l'attore e ciascuno dei convenuti». 3. L'illustrato contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici rende non più differibile un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia. La questione di diritto rappresentata appare inoltre, ad avviso del Collegio, di massima di particolare importanza, in ragione della frequente ricorrenza in concreto della fattispecie. Ricorrono le condizioni per la rimessione del ricorso al Primo Presidente affinché valuti ex articolo 374, secondo comma, cod. proc. civ. l'opportunità di un'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. P.Q.M. Dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione sull'opportunità della assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione illustrata in motivazione.