La legge di conversione del decreto n. 159/25 sulla sicurezza del lavoro tra conferme e modifiche

Lo scorso 31 ottobre 2025 è entrato in vigore, il decreto-legge n. 159 del 2025, “ Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Con il citato provvedimento, il Governo è intervenuto nuovamente con una normativa d’urgenza sulla delicata materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come noto disciplinata per la gran parte dal Testo Unico del 2008 (d.lgs. n. 81/08, da ora TU).

Il decreto, dai contenuti articolati (composto da ben venti norme, quasi tutte pertinenti al tema in questione; v. sul punto il commento La sicurezza sul lavoro nel decreto n. 159/25. Nuove misure tra sanzioni e premialità , Natullo), contiene disposizioni di vario tipo e con diverse finalità , non solo finalizzate, come già accaduto in precedenti interventi d'urgenza, a irrobustire il quadro prescrittivo-punitivo su obblighi, sanzioni, organi di vigilanza e controlli ma anche, ed è probabilmente la parte di maggior interesse sul piano della politica del diritto, disposizioni di promozione dei comportamenti virtuosi e finalizzate alla diffusione di una maggiore cultura della prevenzione. Data la rilevanza del tema, era dunque importante verificare la tenuta del provvedimento nella legge di conversione , ora approvata e in attesa di pubblicazione nella G.U. Orbene, l'esame del testo di legge rivela che questa tenuta c'è stata. Per il vero, non sono poche le modifiche apportate in sede di conversione, ma è anche vero che la maggior parte di esse sono di carattere formale , con interventi sostanzialmente di drafting dell'originario testo normativo, come facilmente desumibile dal raffronto dei testi prima e dopo la conversione. Non mancano però interventi più di sostanza , i più rilevanti dei quali è opportuno richiamare. In primo luogo, sul piano dell' assetto del sistema istituzionale e delle fonti , vanno evidenziate le seguenti integrazioni. La prima è data dall'inserimento, nel testo delle numerose disposizioni del decreto contenti rinvii a successive normative regolamentari (decreti ministeriali), del passaggio procedurale con le Regioni e le parti sociali ( “ … sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative…” (v. ad es. articolo 2 co. 3, articolo 3, co. 2 e 3, articolo 4 co. 6, etc.). L'integrazione non è di mera forma, in quanto si muove nel rispetto dell'impostazione sistematica, sul piano delle fonti del diritto, a suo tempo adottata dal legislatore del testo unico del 2008: rispettosa del principio della leale collaborazione con le Regioni, necessaria per tener conto delle competenze legislative di queste ultime, e con il coinvolgimento anche delle organizzazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori e delle aziende. Di analogo tenore la nuova disposizione (articolo 20-bis - clausola di salvaguardia ), in base alla quale le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 . Sempre sul piano istituzionale, va segnalato l'inserimento nei due organi nazionali previsti dal d.lgs. n. 81/08 (Comitato di indirizzo ex articolo 6 e Commissione consultiva permanente ex articolo 6) nonché nella Commissione interpelli ex articolo 12 T.U., dei rappresentanti anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Di rilievo le integrazioni apportate alle disposizioni sul campo di applicazione del TU (articolo 3 d.lgs. n. 81/08 ): a) viene inserita l' Agenzia per la cybersicurezza tra gli enti pubblici per i quali è prevista l'adozione di normative speciali per l'applicazione del TU tenendo conto delle specifiche esigenze degli stessi (articolo 5 co. 0a del decreto); b) all'articolo 18, che ha profondamente innovato la disciplina del campo di applicazione del TU per il settore del volontariato (nuovi articolo 3, co. 3 bis, e articolo 3 bis TU) viene rivisto l'assetto delle responsabilità per gli obblighi di sicurezza dei rappresentanti legali e dei volontari delle Organizzazioni di volontariato della protezione civile, escludendo nei loro confronti l'applicazione delle sanzioni penali (di cui agli articolo 55 ss. TU ) e prevedendo mere sanzioni amministrative e/o di interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile. Ciò che più rileva, per gli stessi soggetti viene esclusa per legge la possibilità di essere qualificati quali datori di lavoro, dirigenti o preposti, ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza di cui articolo 18-19 TU . Altre modifiche significative riguardano disposizioni di contenuto più tecnico . Una nuova norma (articolo 1-bis), in ragione di un ritenuto …. basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio , viene allungato (a 30 giorni) il termine di assolvimento degli obblighi di formazione e addestramento ei lavoratori nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Infine, viene rivista anche la disciplina del nuovo articolo 113 del TU (introdotta da articolo 5 d.l.) relativo alle misure di prevenzione per le scale verticali, elevando da 2 a 5 metri la misura dell'altezza che fa scattare gli obblighi. Per completezza, va menzionato anche il nuovo articolo 14-bis aggiunto in sede di conversione ( Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili ) che contiene disposizioni di modifica ed integrazione della legge sul diritto al lavoro dei disabili ( l. n. 68/99 ), di contenuto invero più attinente al primo profilo (le politiche attive) che al secondo (la sicurezza sul lavoro). In definitiva, come anticipato in premessa, la legge di conversione conferma l'impianto del decreto , cogliendo l'opportunità, da un lato, per correggere diverse imperfezioni e lacune del testo normativo; dall'altro lato, per integrare ulteriormente su più versanti (sia istituzionale sia tecnico) il quadro delle regole su salute e sicurezza del lavoro (e non solo). Quest'ultima circostanza, ossia l'ulteriore integrazione della disciplina normativa, conferma e rafforza la convinzione dell'opportunità di un più organico e sistematico intervento di revisione del Testo Unico, da preferire rispetto alla prassi della decretazione d'urgenza tipica adottata negli ultimi anni.