La sentenza esclude la sussistenza della eccepita «inutilizzabilità endoprocedimentale» o comunque di nullità della prova, rilevando che il difensore non aveva potuto esercitare il suo diritto incondizionato all’accesso alle tracce foniche non a causa del rifiuto o del ritardo o dell’omissione ingiustificata del pubblico ministero - il quale, al contrario aveva espressamente autorizzato l’ascolto diretto della conversazione indicata -, ma per una sopravvenuta impossibilità materiale, non altrimenti superabile, ovvero il «fermo applicativo dell’archivio digitale per manutenzione straordinaria del software», con previsione di test di verifica finale fissato per una data successiva all’udienza di riesame.
Il caso Il Tribunale, aveva rigettato la questione preliminare posta dalla difesa circa l'inutilizzabilità di una «conversazione a cornetta aperta» , osservando che, pur costituendo quest'ultima il «fulcro investigativo in punto di individuazione dell'odierno indagato quale responsabile dei fatti addebitatigli », il suo mancato ascolto diretto, nonostante la richiesta tempestiva e specifica avanzata al pubblico ministero, non integra una lesione del diritto difesa dell'indagato tale da comportare l'inutilizzabilità della conversazione nel giudizio cautelare. Il Pubblico ministero procedente, infatti, non ha opposto un diniego, ma, al contrario, ha autorizzato l'ascolto diretto della conversazione , che tuttavia non ha potuto avere luogo, negli stringenti termini dettati dall'attivazione della procedura di impugnazione cautelare di riesame, a causa di una situazione di impossibilità oggettiva, costituita dal fermo applicativo dell'archivio digitale per la manutenzione straordinaria del software con previsione di test di verifica finale fissato in data successiva all'udienza di riesame fissata per il 30 aprile 2025. Contro l'ordinanza di rigetto, l'indagato ha proposto ricorso in cassazione. La questione La questione verte sulle conseguenze giuridiche sulla prova a carico derivanti dall'impossibilità per il difensore di ascoltare ed estrarre copia della conversazione intercettata , posta a base dell'ordinanza cautelare, non per il rifiuto da parte del P.M., ma per un ostacolo tecnico. Le soluzioni giuridiche Due possono essere le soluzioni: la nullità della prova per omesso esercizio del diritto di difesa e conseguente inutilizzabilità nel procedimento cautelare della conversazione intercettata, oppure, al contrario, l' esclusione della nullità per causa di forza maggiore e utilizzabilità della stessa conversazione. Osservazioni Il quesito è semplice: su chi grava l'imprevedibile e imponderabile rischio del mancato funzionamento della macchina della giustizia? È costituzionalmente ammissibile che un “diritto incondizionato” del difensore, come l'ha definito la Corte costituzionale nella sentenza n.336/2008 , diventi condizionato dal mancato funzionamento dell'archivio digitale a causa della manutenzione straordinaria del software? La manutenzione straordinaria dell'archivio digitale non poteva essere programmata in tempi che non incidessero negli orari di apertura degli uffici ? Davvero il diritto di difesa è la Cenerentola che viene dopo tutte le altre esigenze di giustizia? In passato, proprio a causa delle resistenze mostrate dalla giurisprudenza, la Corte costituzionale fu costretta a ribadire, con la citata sentenza n. 336/2008, che «l'interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali. Nel caso che tali registrazioni non siano comprese tra gli atti trasmessi con la richiesta cautelare, la legittima pretesa difensiva di accedere alla prova diretta della comunicazione intercettata non è soddisfatta dal diritto di consultare gli atti depositati in cancelleria, secondo il disposto del terzo comma dell' articolo 293 c.p.p. dopo l'esecuzione del provvedimento restrittivo. Dunque, l'interesse in questione può essere assicurato con la previsione – pure prospettata dal rimettente in via subordinata – del diritto dei difensori di accedere alle registrazioni in possesso del pubblico ministero. Tale diritto deve concretarsi nella possibilità di ottenere una copia della traccia fonica» ( Corte Cost. 8.10.2008, n. 336 ). Da questa sentenza si deve trarre un insegnamento fondamentale e cioè che «il diritto incondizionato» del difensore (così lo definisce Corte cost. n. 336/2008 ) comprende non solo l'ascolto delle conversazioni, ma anche il diritto alla copia delle registrazioni : anzi precisa la Corte che «il diritto all'accesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime». E tale diritto alla copia va riconosciuto anche se le registrazioni non sono state depositate per i difensori perché sono ancora in corso le indagini preliminari e quindi, a maggior ragione, il diritto alla copia deve essere riconosciuto dopo che le indagini sono concluse, non vi è stata alcuna selezione di conversazioni irrilevanti o inutilizzabili e tutti gli atti sono depositati proprio per la difesa. Tra l'altro, la conclusione contraria porterebbe alla irragionevole soluzione per cui, dopo la sentenza n. 336/2008, il diritto di copia sarebbe garantito a seguito dell'adozione dell'ordinanza limitativa della libertà personale, per patire, invece, una compressione (non giustificata dalla lex specialis di cui all' articolo 268 c.p.p. ) nel momento di discovery cioè proprio quando tutti gli atti di indagine sono messi a disposizione della difesa. E tuttavia la giurisprudenza si mostra sempre riottosa a riconoscere i diritti della difesa , come quando, ad esempio, afferma, in tema di riesame, che il difensore che intende esercitare il diritto di accedere agli esiti dell'attività captativa in vista della presentazione della richiesta di riesame, a fronte di un provvedimento cautelare particolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numerose intercettazioni, ha l'onere di indicare i “ files ” delle captazioni di cui chiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento. Oppure quando la Corte di Cassazione, da una parte, riconosce che i files di log devono essere equiparati ai supporti contenenti le registrazioni delle comunicazioni intercettate, con conseguente obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile rispetto all'udienza del tribunale del riesame , al fine di garantire il diritto di difesa dell'indagato; ma, dall'altra, afferma che l'eccezione difensiva, che deduceva la nullità dell'ordinanza del tribunale del riesame che non aveva accolto la richiesta di poter ottenere copia dei files di log risulterebbe generica e priva di alcuna specificità, in quanto “connotata da un carattere meramente esplorativo” e ad interesse “eventuale”, e pertanto inammissibile [ Cass., Sez. III, 26.2.2025, n. 18464 , Colacino]. Vien fatto di domandarsi, infatti, come possa il difensore, prima di conoscere gli atti depositati, indicare quali siano le conversazioni d'interesse per la difesa. Oltretutto, si tenga presente che il diritto di difesa, oltre ad essere tutelato dall' articolo 24, comma 2, Cost. è elemento essenziale dell'equo processo. Infatti, la Corte e.d.u. ha ravvisato una violazione della equality of arms e quindi una violazione dell'articolo 6 Conv. e.d.u. in un caso in cui alla difesa non era stato concesso di consultare un rapporto di polizia giudiziaria (Corte e.d.u., Sez. IV, 27.4.2000, Kuopila c/Finlandia). Per concludere, non credo che la Costituzione e la Conv. e.d.u., nel tutelare i diritti fondamentali della difesa, li abbiano voluti subordinare al buon funzionamento della macchina giudiziaria.
Presidente Rocchi – Relatore Aliffi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata nel preambolo, ha rigettato l'istanza di riesame - avanzata ex articolo 309 cod. proc. pen. da Gi.An. - avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio, aggravato ex articolo 577, primo comma n. 3), cod. pen. , e di quello strumentale di porto illegale in luogo pubblico dell'arma comune da sparo utilizzata per commettere l'azione omicidiaria. Per quanto d'interesse in questa sede, il Tribunale (pagg. 3 e seg.), nel ritenere infondata la questione preliminare posta dalla difesa circa l'inutilizzabilità della conversazione a cornetta aperta di cui al RIT 376/2024 progr. 9 del 23 luglio 2024 , ha osservato che, pur costituendo quest'ultima il fulcro investigativo in punto di individuazione dell'odierno indagato quale responsabile dei fatti addebitatigli , il suo mancato ascolto diretto, nonostante la richiesta tempestiva e specifica avanzata al pubblico ministero, non integra una lesione del diritto difesa dell'indagato tale da comportare l'inutilizzabilità della conversazione nel giudizio cautelare. Il Pubblico ministero procedente, infatti, non ha opposto un diniego, ma, al contrario, ha autorizzato l'ascolto diretto della conversazione, che tuttavia non ha potuto avere luogo, negli stringenti termini dettati dall'attivazione della procedura di impugnazione cautelare di riesame, a causa di una situazione di impossibilità oggettiva, costituita dal fermo applicativo dell'archivio digitale per la manutenzione straordinaria del software con previsione di test di verifica finale fissato per il 2 maggio 2025, quindi in data successiva all'udienza di riesame fissata per il 30 aprile 2025. Secondo i Giudici del riesame l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero per consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell' articolo 268 cod. proc. pen. , l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei brogliacci di ascolto utilizzati ai fini dell'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare, non dà luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'articolo 178. Lett. c), cod. proc. pen. qualora il ritardo del pubblico ministero sia giustificato da regioni di impossibilità oggettiva. In tale peculiare situazione la lesione del diritto di difesa trova rimedio attraverso l'eventuale proposizione della richiesta di revoca della misura cautelare ai sensi dell' articolo 299 cod. proc. pen. , successivamente all'ascolto diretto delle conversazioni intercettate di interesse, e l'eventuale impugnazione del provvedimento di rigetto ai sensi dell' articolo 310 cod. proc. pen. 2. Avverso l'illustrata ordinanza Gi.An., per il tramite del difensore avv. Salvatore Maggio, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite appena ripulita e di inutilizzabilità in relazione dell'articolo 268 cod. proc. pen., con conseguente nullità ex articolo 178 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione di cui al RIT 376/2024 progr. 9 del 23 luglio 2024 e violazione del diritto di difesa. Lamenta che l'ordinanza impugnata, nel ritenere infondata l'eccezione difensiva di inutilizzabilità endoprocedimentale dei risultati della menzionata intercettazione, ha illegittimamente operato una distinzione in tema di richiesta difensiva di accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, tra l'ipotesi del rifiuto o ingiustificato ritardo da parte del pubblico ministero nel consentire l'ascolto, che dà luogo ad una causa di nullità di ordine generale a regime intermedio, e l'ipotesi in cui il ritardo del pubblico ministero sia giustificato da ragioni di impossibilità oggettiva, che invece sarebbe priva di conseguenze nell'incidente cautelare promosso dalla difesa. Così operando il Tribunale si è discostato dalla più recente giurisprudenza di legittimità - in particolare dalla sentenza della sezione sesta di questa Corte di cassazione, la n. 3371 del 2024, ampi stralci della quale sono stati riportati nel ricorso - secondo cui la nullità per mancato ascolto diretto delle conversazioni intercettate, specificamente e tempestivamente richiesto dalla difesa, ha luogo in ogni caso ed a prescindere dalla causa che lo ha determinato. In ragione dell'esigenza imprescindibile di consentire all'indagato la possibilità di esaminare tutti gli atti e le fonti di prova che sono state utilizzate dal pubblico ministero per la richiesta della misura cautelare in tempo utile per il riesame, le eventuali difficoltà organizzative non possono ricadere sulla difesa, gravata dal rispetto dei termini ristretti per procedere all'impugnazione cautelare. In tale contesto è onere dell'accusa predisporre quanto necessario per consentire l'accesso alle tracce audio una volta che la difesa ha inoltrato la richiesta tempestiva e specifica. Considerato in diritto Ritiene il Collegio che la decisione Tribunale di respingere la richiesta della difesa dell'indagato di dichiarare l'inutilizzabilità nella fase cautelare della conversazione a cornetta aperta di cui al RIT 376/2024 progr. 9 del 23 luglio 2024 sia giuridicamente ineccepibile e che, pertanto, l'unico motivo di ricorso sia infondato. 1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 268 del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. La sentenza de qua ha affermato che l'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato legislativo (articolo 268, comma 2, cod. proc. pen,), anche sommarie , e che la possibilità per il pubblico ministero di depositare solo i 'brogliacci' a supporto di una richiesta di custodia cautelare dell'indagato, se giustificata dall'esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di rito assegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa di accedere alla prova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare un provvedimento restrittivo della libertà personale . La Consulta ha aggiunto che in caso di richiesta ed applicazione di misura cautelare personale, le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono del tutto venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base del provvedimento restrittivo, il cui contenuto è stato rivelato a seguito della presentazione da parte del pubblico ministero, a corredo della richiesta, delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria : e dunque, la lesione del diritto di difesa garantito dall' articolo 24, secondo comma, Cost. , si presenta quindi nella sua interezza, giacché la limitazione all'accesso alle registrazioni non è bilanciata da alcun altro interesse processuale riconosciuto dalla legge . Ha, quindi, sottolineato che l'interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali ; ne consegue, conclusivamente, che i difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero e non presentate a corredo di quest'ultima, in quanto sostituite dalle trascrizioni, anche sommarie, effettuate dalla polizia giudiziaria ; ed il diritto all'accesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime . L' incondizionato diritto ad ottenere copia della traccia fonica è preordinato allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali , a cominciare dal più rilevante, perché direttamente incidente sulla libertà personale, ovvero il procedimento incidentale de libertate. Recependo l'impostazione della Corte costituzionale il legislatore, modificando, con l'articolo 3, comma 1, lett. g), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, l'articolo 293, comma 3, cod. proc. pen, ha sancito che il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni . 2. La giurisprudenza di legittimità, in applicazione di questi principi, ha statuito che, a seguito dell'adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di ottenere l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delle conversazioni captate, anche mediante l'ascolto delle tracce foniche, in vista del giudizio di riesame e senza che l'istanza debba essere ulteriormente circoscritta mediante l'indicazione dei RIT di riferimento (ex multis Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689-01 e -02; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv. 275868-02). Con riferimento all'ipotesi in cui la richiesta della copia è finalizzata ad esercitare il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, si è, invece, precisato che il pubblico ministero, in siffatta eventualità, ha l'obbligo di provvedere in tempo utile rispetto alla decisione del Tribunale del riesame, il quale deve decidere, senza dilazioni, incompatibili con i termini fissati dalla procedura. D'altra parte, i termini procedurali in questione sono ben noti al pubblico ministero, perché normativamente scaturiscono dal disposto dell' articolo 309, comma 1, cod. proc. pen. , che indica in dieci giorni il termine per proporre la richiesta di riesame, e dalle prescrizioni dei commi quinto e nono della stessa disposizione normativa, che regolano le susseguenti cadenze temporali. Sotto il profilo organizzativo, vi è, quindi, la necessità che il pubblico ministero, al momento di formulare la richiesta del provvedimento cautelare, si attrezzi, anche preventivamente e per tempo, per essere in grado di ottemperare così da garantendo il diritto di difesa in favore di tutti i coindagati istanti (in tal senso Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, in motivazione e più di recente Sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023 dep 2024, Policaro, Rv. 286079-01, citata dal ricorrente, secondo cui alla luce della velocizzazione delle procedure di estrazione di copia consentita dai progressi della tecnologia, non può essere valutata intempestiva la richiesta di accesso sulla base di una indicazione del tutto generica di prossimità all'udienza detta, anche laddove fossero pervenute plurime concomitanti richieste relative ad una corposa mole di materiale intercettativo ). Per converso, al fine di porre il pubblico ministero nella possibilità di adempiere il proprio obbligo, è del pari necessario che la richiesta venga proposta in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali, segnatamente, per quanto nella specie rileva, dall' articolo 309, nono comma, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino, Rv. 275065-01). 3. L'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificata omissione o ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore detto ascolto, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'articolo 178, lett. c), cod. proc. pen. in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova che, pur non inficiando il risultato probatorio, ne impedisce l'utilizzo in fase cautelare (ex multis Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689-01). Al rifiuto o all'ingiustificata omissione o all'ingiustificato ritardo non può essere equiparata, per l'evidente eterogeneità di situazioni, l'oggettiva o materiale impossibilità per il pubblico ministero di soddisfare la richiesta difensiva in tempi compatibili con i termini indilazionabili della procedura incidentale de libertate. In tale peculiare ipotesi, il pubblico ministero ha l'onere di motivare congruamente le ragioni che hanno determinato l'impossibilità del rilascio tempestivo delle copie audio richieste in modo da consentire l'esercizio del controllo del giudice della cautela, cui spetta di sindacare la persuasività delle prospettazioni poste a sostegno della decisione limitativa del diritto di difesa che possono, a soli fini esemplificativi, essere fondate sulla complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni o sulle le sopravvenute problematiche di carattere tecnico o su altri similari cause. L'adempimento di tale onere rende eccezionalmente utilizzabili nell'incidente cautelare le conversazioni intercettate anche in difetto del loro preventivo ascolto diretto da parte della difesa e della loro trasposizione su nastro magnetico, nonostante il tempestivo deposito al pubblico ministero di specifica richiesta, anche se finalizzata all'esercizio dei rimedi impugnatori previsti dagli articolo 309 e 310 cod. proc. pen. Come efficacemente osservato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, nella sentenza a Sezioni Unite n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, qualora non sia possibile ragionevolmente osservare la cadenza temporale prevista dalle disposizioni in materia di applicazione e impugnazione delle misure cautelari per essere stata la richiesta proposta in tempo non utile ad essere assolta, o a motivatamente giustificare la impossibilità di adempiere alla stessa, prima della relativa udienza camerale, anche alla stregua delle ragioni prospettate dal pubblico ministero, il Tribunale del riesame deve comunque decidere alla stregua degli atti trasmessigli nel termine impostogli dalla legge: nella precitata sentenza della Corte Costituzionale n. 192/1997 , in riferimento ai termini rapidi e vincolanti previsti per l'interrogatorio , si è osservato che né il difensore potrà pretendere, né l'autorità giudiziaria potrà concedere dilazioni di tali termini ove risulti materialmente impossibile procedere alla copia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste per l'interrogatorio e per l'udienza del riesame . D'altronde, il diritto a far valere eventuali rilievi e ragioni difensive, in termini di rilevanza probatoria o indiziaria, scaturenti dall'ascolto delle registrazioni, non rimane, in tal caso, affatto precluso all'indagato, giacché quei rilievi e quelle ragioni possono comunque essere dallo stesso fatti valere successivamente, una volta ottenuta la copia della traccia fonica richiesta . Nella stessa prospettiva è stato condivisibilmente affermato che in tema di riesame, laddove risulti materialmente impossibile soddisfare entro i termini dettati dall' articolo 309 cod. proc. pen. , la richiesta difensiva di acquisire copia della traccia fonica delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare, i termini in parola non possono essere dilazionati, ma il difensore può far valere le sue ragioni proponendo, all'esito del successivo ascolto, istanza di revoca della misura ai sensi dell' articolo 299 cod. proc. pen. ed eventuale appello ai sensi dell' articolo 310 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41362 del 11/07/2013, Drago, Rv. 257804-01). In senso contrario non depongono le argomentazioni sviluppate nella sentenza Sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023 dep 2024, Policaro, citata dal ricorrente ed in altre pronunce che, esaminando censure dal contenuto similare, si sono determinate ad annullare senza rinvio le ordinanze del Tribunale del riesame, rilevando la violazione del diritto incondizionato del difensore ad accedere alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero ottenendone copia, perché tutte relative a fattispecie in cui il pubblico ministero o non aveva dato riscontro alla richiesta o non aveva addotto alcuna giustificazione a sostento della mancata evasione della richiesta o aveva addotto giustificazioni sull'omissione o sul ritardo valutate inadeguate, illogiche, contraddittorie o non esaustive (ex multis Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, Di Paolo, Rv. 288427-01, in una fattispecie in cui il difensore aveva allegato di essersi recato più volte presso gli uffici della polizia giudiziaria delegata a dare esecuzione al provvedimento autorizzativo, senza rinvenire i supporti, rimanendo, infine, inevasa la richiesta di attestare l'omessa consegna, avanzata con pec alla segreteria del pubblico ministero ed all'archivio intercettazioni; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv. 275868-02; Sez. 6, n. 13886 del 20/12/2013, dep. 2014, Tassone, Rv. 259499-01; Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, Russo Rv. 248187-01; Sez. 6, n. 45984 del 10/10/2011, Cosentino, Rv. 251273-01; Sez. 6, n. 45880 del 10/10/2011, Ceravolo Rv. 251182-01). 4. L'ordinanza impugnata non si è discostata dagli illustrati principi. Preso atto che l'istanza con cui il difensore aveva chiesto al pubblico ministero l'ascolto diretto della conversazione di cui al RIT 376/2024 progr. 9 del 23 luglio 2024, pacificamente ritenuta decisiva ai fini della decisione, era specifica e tempestiva per essere stata depositata in data 23 aprile 2025, con l'espressa indicazione della necessità di urgente evasione entro il termine del 29 aprile 2025 al fine di consentire una compiuta partecipazione della difesa all'udienza camerale già fissata ex articolo 309 cod. proc. pen. per il giorno 30 aprile 2025 e che ciononostante non era stata evasa, il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza della eccepita inutilizzabilità endoprocedimentale o comunque di nullità della prova, rilevando che il difensore non aveva potuto esercitare il suo diritto incondizionato all'accesso alle tracce foniche negli stringenti termini dettati dall'attivazione della procedura di impugnazione cautelare di riesame non a causa del rifiuto o del ritardo o dell'omissione ingiustificata del pubblico ministero - il quale, al contrario aveva espressamente autorizzato l'ascolto diretto della conversazione indicata -, ma per una sopravvenuta impossibilità materiale, non altrimenti superabile, la cui esistenza non è stata nemmeno contestata dal ricorrente, ovvero il fermo applicativo dell'archivio digitale per manutenzione straordinaria del software, con previsione di test di verifica finale fissato per il 2 maggio 2025 . 5. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all' articolo 94 disp. att. c.p.p. , comma 1-ter. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all 'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen .