Niente assegno sociale al commerciante che non chiede la riduzione del mantenimento da versare all’ex moglie

Impossibile, secondo i Giudici, come già secondo l’INPS, ipotizzare che l’uomo si trovi in una condizione di stato di bisogno.

Scenario della vicenda è la provincia calabrese. Passaggio decisivo in appello: i giudici di secondo grado, difatti, negano ad un uomo il diritto a conseguire l’assegno sociale , osservando che egli «non ha fornito la prova del» suo « stato di bisogno », mentre è emerso che egli «ha continuato a collaborare gratuitamente ad un’attività commerciale, di cui era stato titolare, ceduta ai suoi familiari nel 2007». A completare il quadro, poi, la constatazione, da parte dei giudici d’appello, che l’uomo « non ha chiesto revoca o modifica dell’assegno di 400 euro mensili che è tenuto a versare all’ex coniuge , non dimostrando» quindi «un peggioramento delle proprie condizioni economiche, né ha presentato dichiarazione dei redditi nel periodo dal 2004 al 2013». Per i giudici di secondo grado la lettura è semplice: «la carenza di prova» in merito «al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, inferiore al limite reddituale annuo di 5mila 825 euro», consente di «presumerne l’avvenuto pagamento dal 2008 in avanti» e «denota» perciò «il possesso di redditi di ammontare indeterminato , incompatibile con lo stato di bisogno essenziale per la prestazione richiesta» all’INPS. Con il ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta l’uomo sostiene abbiano commesso un errore i giudici d’appello, in quanto essi «hanno ritenuto che dall’obbligo di versamento di 400 euro mensili (pari a 4mila 800 euro annui) all’ex moglie» del suo cliente «si potesse trarre la conseguenza della disponibilità di redditi superiori al limite reddituale per fruire dell’assegno sociale , traendo quindi la presunzione semplice d’insussistenza dello stato di bisogno, e facendone discendere l’ulteriore conseguenza che la mancanza di revoca o di riforma della disposizione patrimoniale contenuta nella sentenza di separazione coniugale potesse interpretarsi come dimostrazione di autosufficienza economica». Invece, «l’uomo non ha mai adempiuto all’obbligo, per conclamata incapienza», precisa il legale. Peraltro, «rileva lo stato di bisogno effettivo , risultante dalla comparazione fra quanto dichiarato ed il reddito effettivamente percepito, dovendosi escludere un reddito potenziale, mai attribuito o percepito», aggiunge ancora il legale. Chiara la tesi difensiva: «l’assenza di revoca dell’assegno di mantenimento» non può « equivalere ad assenza, con prova certa, dello stato di bisogno » dell’uomo . E, non a caso, «per garantire il minimo vitale agli anziani è istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto», osserva ancora il legale. A queste obiezioni, poi, l’INPS ha ribattuto osservando che «l’uomo si era posto in una condizione di non autosufficienza economica , trasferendo la propria attività produttiva nel 2007 e non provando la modifica degli accordi di mantenimento con l’ex coniuge» e «dovendo lui dimostrare la sussistenza del requisito reddituale» per l’ottenimento dell’assegno sociale. Per i magistrati di Cassazione, come già per i giudici d’appello, non ci sono dubbi: va respinta definitivamente la richiesta avanzata dall’uomo . In premessa, viene richiamata la normativa sull’assegno sociale, normativa che «prevede la sussistenza, oltre ai requisiti socio-anagrafico ed economico, anche del requisito reddituale , articolato sotto un duplice profilo, soggettivo (redditi coniugali conseguibili nell’anno solare di riferimento) ed oggettivo (alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura). Quindi, il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede che il cittadino ultrasessantacinquenne versi in uno stato di bisogno effettivo , desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge». In questo quadro, «risponde ai principi generali in ordine alla regolazione dell’onere probatorio , a carico di colui che chiede il riconoscimento di un diritto, l’affermazione che spetti al soggetto fornire i dati illustrativi dei requisiti che consentano di accedere al richiesto beneficio e che, in particolare, trattandosi di una prestazione espressiva di solidarietà sociale per sollevare dallo stato di bisogno effettivo, si richieda una prova rigorosa del possesso del requisito reddituale». Di conseguenza, «in tema di assegno sociale, spetta al soggetto che ne abbia fatto istanza l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale , determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge». In questa vicenda, invece, « non risulta che l’uomo abbia fornito la prova della sussistenza della condizione reddituale idonea ad integrare l’effettivo stato di bisogno , essendosi egli limitato ad affermare di non aver adempiuto all’obbligo di mantenimento all’ex coniuge ed a documentare l’insussistenza di redditi attraverso la certificazione dell’Agenzia delle Entrate». Evidenti, invece, i dati probatori a carico dell’uomo , alla luce di circostanze accertate. In generale, «in tema di requisito reddituale per fruire dell’assegno sociale, ci si può avvalere del criterio presuntivo onde compiere l’accertamento sul tenore di vita – del soggetto che richiede l’assegno – al fine di individuare, nel suo modo di vivere, una serie di indicatori i quali, globalmente sommati, danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo». Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame «si è ritenuto di poter trarre una presunzione di autosufficienza economica dalla circostanza di essere stato l’uomo titolare di un’attività commerciale ceduta a familiari nel 2007 e di avere proseguito a collaborare in essa gratuitamente, come accertato dalla Guardia di Finanza, e di non avere egli chiesto la revoca o la  modifica delle disposizioni patrimoniali regolatrici del rapporto fra lui l’ex moglie, disposizioni consistenti, nella specie, nell’obbligo di versamento di 400 euro mensili alla donna. Tirando le somme, per i magistrati di Cassazione è corretta e va confermata «la valutazione degli eventi che hanno preceduto la domanda amministrativa e che minano, in radice, la mancanza di mezzi di sostentamento», così da non poter affermare che «l’uomo, nel marzo 2015, versasse in condizioni di stato di bisogno non disponendo di alcun reddito». In questo quadro, come detto, sono decisive alcune circostanze, come «la prosecuzione della collaborazione nell’azienda ceduta ai familiari o comunque alla gratuità di tale prestazione » e «l’assenza di indicatori di peggioramento di condizioni economiche tali da giustificare l’inadempimento di obblighi patrimoniali verso l’ex moglie» e l’assenza di prove in merito alla «perdita di risorse economiche, ancorché non dichiarate». In sostanza, è certa «la carenza di prova di uno stato di bisogno effettivo » dell’uomo, stato di bisogno che «è condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale», cioè all’assegno sociale.

Presidente Mancino – Relatore Orio Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso di V.A. volto a conseguire l'assegno sociale ex articolo 3 comma 6 L.335/95 , per non avere fornito la prova della sussistenza dello stato di bisogno; era emerso, invero, che l'appellato richiedente avesse continuato a collaborare gratuitamente ad un'attività commerciale della quale era stato titolare, ceduta ai suoi familiari nel 2007, e che non aveva chiesto revoca o modifica dell'assegno di euro 400 mensili che era tenuto a versare all'ex coniuge non dimostrando un peggioramento delle proprie condizioni economiche, né aveva presentato dichiarazione dei redditi nel periodo dal 2004 al 2013. La Corte di merito ha ritenuto che la carenza di prova del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, inferiore al limite reddituale annuo di euro 5.825, e presumendone quindi l'avvenuto pagamento dal 2008 in avanti, denotasse il possesso di redditi di ammontare indeterminato, incompatibile con lo stato di bisogno, essenziale per la prestazione richiesta. 2. Avverso la sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati da successiva memoria, a cui INPS resiste con controricorso. 3. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 26/9/2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell' articolo 360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c. , la violazione della legge n. 335/1995, degli articolo 2697 c.c., dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., degli articolo 421, 115, 116 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che dall'obbligo di versamento di euro 400,00 mensili (pari a euro 4.800,00 annui) all'ex coniuge si potesse trarre la conseguenza della disponibilità di redditi superiori al limite reddituale, rivalutato, per fruire dell'assegno sociale previsto dall'articolo 3 comma 6, traendo quindi la presunzione semplice d'insussistenza dello stato di bisogno, e facendone discendere l'ulteriore conseguenza che la mancanza di revoca o riforma della disposizione patrimoniale contenuta nella sentenza di separazione coniugale potesse interpretarsi come dimostrazione di autosufficienza economica. Invero, il ricorrente afferma di non aver mai adempiuto all'obbligo per conclamata incapienza e che rileva lo stato di bisogno effettivo, risultante dalla comparazione fra quanto dichiarato ed il reddito effettivamente percepito, dovendosi escludere un reddito potenziale, mai attribuito o percepito. Deduce quindi l'erronea argomentazione tratta dalla impugnata sentenza per cui l'assenza di revoca dell'assegno di mantenimento equivale ad assenza, con prova certa, dello stato di bisogno. Con il secondo motivo deduce, in relazione all' articolo 360 co.1 n. 3 e n. 5 c.p.c. , la violazione degli articolo 2697 c.c. , 118 disp. att. c.p.c., e degli articolo 421, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte attribuito al richiedente la probatio diabolica del fatto negativo di non aver corrisposto l'assegno all'ex coniuge, e per avere ritenuto sufficiente la prova tratta da una presunzione semplice, laddove per giurisprudenza di legittimità (all'uopo richiama sent. n. 6570/2010) per garantire il minimo vitale agli anziani è istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto. 2. Nel controricorso l'INPS eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di chiarezza, non essendo riportate le affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata e traducendosi le dedotte violazioni di legge in un sostanziale vizio di motivazione. In punto di fatto, poi, il ricorrente, si era posto in una condizione di non autosufficienza economica trasferendo la propria attività produttiva nel 2007 e non provando la modifica degli accordi di mantenimento con l'ex coniuge, dovendo il richiedente dimostrare la sussistenza del requisito reddituale. 3. Il ricorso è infondato. 4. Preliminarmente si rammenta che la normativa sull'assegno sociale, disciplinata dall' articolo 3 comma 6 della L.335/1995 , prevede la sussistenza, oltre ai requisiti socio-anagrafico ed economico, anche del requisito reddituale articolato sotto un duplice profilo, soggettivo (redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento) ed oggettivo (alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura); il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede, quindi, che il cittadino ultrasessantacinquenne versi in uno stato di bisogno effettivo, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge (lo ricorda sent. n.24954/2021). 5. Un primo profilo da esaminare, comune ad entrambi i motivi di ricorso, riguarda la doluta violazione dell' articolo 2697 c.c. Risponde ai principi generali in ordine alla regolazione dell'onere probatorio, a carico di colui che chiede il riconoscimento di un diritto, l'affermazione che spetti all'interessato fornire i dati illustrativi dei requisiti che consentano di accedere al richiesto beneficio e che, in particolare, trattandosi di una prestazione espressiva di solidarietà sociale per sollevare dallo stato di bisogno effettivo, si richieda una prova rigorosa del possesso del requisito reddituale; da tempo è stato pacificamente osservato (cfr. Cass. sent. n.23477/2010 ) che in tema di assegno sociale, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (in tal senso, è stato ribadito, da ultimo, da Cass. ord. 14586/2025 ). 5.1 - Nel caso in esame non risulta che il ricorrente abbia fornito la prova della sussistenza della condizione reddituale idonea ad integrare l'effettivo stato di bisogno, essendosi limitato il richiedente, come si evince dalla impugnata pronuncia, ad affermare di non aver adempiuto all'obbligo di mantenimento all'ex coniuge ed a documentare l'insussistenza di redditi attraverso la certificazione dell'Agenzia delle Entrate. Per contro, i dati probatori a carico trovano fonte presuntiva nelle circostanze riportate in sentenza e richiamate in premessa. 5.2 - Orbene, in tema di requisito reddituale per fruire dell'assegno sociale, questa Corte ha di recente osservato ( Cass. ord. n. 25642/2025 ) che il giudice di merito può avvalersi del criterio presuntivo onde compiere l'accertamento sul tenore di vita del richiedente al fine di individuare, nel suo modo di vivere, una serie di indicatori i quali, globalmente sommati, danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo. La sentenza impugnata ha infatti ritenuto di poter trarre una presunzione di autosufficienza, non vinta da prova contraria, dalla circostanza di essere stato il ricorrente titolare di un'attività commerciale ceduta a familiari nel 2007 e di avere proseguito a collaborare in essa gratuitamente, come accertato dalla Guardia di Finanza, e di non avere chiesto la revoca o modifica delle disposizioni patrimoniali regolatrici del rapporto fra ex coniugi consistenti, nella specie, nell'obbligo di versamento di euro 400,00 mensili. 6. Ciò posto, si evidenzia che negli snodi argomentativi dell'impugnata sentenza non si ravvisano le doglianze di violazione di legge come illustrate nei due motivi di ricorso che, per l'intima connessione che li avvince, possono essere congiuntamente trattati, sia sotto il profilo della effettività dello stato di bisogno di cui all' articolo 3 comma 6 L. 335/95 , sia sotto il profilo, in parte già esaminato, del riparto dell'onere probatorio, sia sotto il profilo dell'obbligo motivazionale. 7. Deve osservarsi che, ove a seguito di eccepita infondatezza del diritto alla prestazione siano forniti elementi di segno contrario, volti a denegare l'esistenza della pretesa, non si verte in un'ipotesi di inversione di onere probatorio ma di corretta applicazione della dialettica processuale su oggetto e fine della prova gravante sulle parti contrapposte, ai sensi del primo e secondo comma dell' articolo 2697 c.c. , il cui malgoverno può essere denunciato allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: “1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori“ (cfr. Cass. sent. 15827/2023 ). Nessuna delle tre situazioni enunciate è rappresentata nei due motivi di ricorso, posto che la decisione procede alla valutazione degli eventi che hanno preceduto la domanda amministrativa e che minano, in radice, la mancanza di mezzi di sostentamento per poter affermare che il richiedente, nel marzo 2015, versasse in condizioni di stato di bisogno non disponendo di alcun reddito. 7.1 - Deve rilevarsi allora che, nel caso concreto, l'accertamento di fatto non è smentito, né è dedotto l'omesso esame di fatti decisivi che contrastino le circostanze relative alla prosecuzione della collaborazione nell'azienda ceduta ai familiari o comunque alla gratuità di tale prestazione, all'assenza di indicatori di peggioramento di condizioni economiche tali da giustificare l'inadempimento di obblighi patrimoniali verso l'ex coniuge, alla perdita di risorse economiche ancorché non dichiarate. Permane, dunque, la carenza di prova di uno stato di bisogno effettivo, tenuto conto che la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività ( Cass. ord. 21699/2023 ). 8. Si aggiunga che il primo motivo di ricorso è, per altro verso, anche inammissibile poiché, attraverso la doluta violazione di legge sulla disciplina dell'assegno sociale e sulla regola del riparto dell'onere probatorio, mira ad introdurre una rivisitazione degli elementi raccolti nel giudizio di merito, peraltro senza fornire neppure una chiave di lettura inequivocamente alternativa: considerato, come innanzi visto, che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che l'onere della prova della ricorrenza del requisito reddituale è a carico di colui che chiede la prestazione e che alla formazione del reddito rilevante ai fini della concessione della provvidenza invocata concorrono ...i redditi di qualsiasi natura... come previsto dall' articolo 3, sesto comma, della legge n. 335/1995 (comprensivo quindi anche di redditi non formalmente dichiarati, in quanto tali occulti), il motivo è inammissibile laddove, nonostante il formale richiamo alla violazione di legge contenuto nell'intestazione, finisce con il sollecitare una nuova valutazione del merito non consentita in questa sede (in tal senso, per un caso simile, cfr. Cass. ord. 30580/2018 ). 9. Con riguardo all'ulteriore rilievo inerente al vago ed aleatorio ricorso a presunzioni semplici (di cui si fa cenno nel secondo motivo di ricorso, benché non sia strutturato esplicitamente come violazione di cui all' articolo 2729 c.c. ) si osserva che non sono forniti elementi indicativi della illogicità delle argomentazioni svolte nella impugnata sentenza né il ricorrente introduce una ricostruzione alternativa che faccia, in tal modo, emergere la non inequivocità della presunzione di redditi occulti; sul punto, si rammenti il seguente principio affermato da questa Corte, secondo il quale In tema di giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo ( Cass. n. 5279 del 2020 e, nello stesso senso, ord. n.25924/2020). 9.1 - In definitiva, il ricorrente, nel contraddire la presunzione di autosufficienza, non ha fornito alcuna prova positiva dello stato di effettivo bisogno. 10. Da ultimo, con riferimento alla dedotta violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. riportata in entrambi i motivi di ricorso, si rammenti, come osservato in ord. n. 9731/2025, che la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime. Entrambi i rilievi non sono riscontrabili nella impugnata pronuncia. 11. Ne discende che, sotto tutti i suesposti profili, il ricorso è infondato e va respinto. Nulla si dispone in ordine alle spese a carico del soccombente in presenza di dichiarazione esonerativa ex articolo 152 disp. att. c.p.c. Segue la pronuncia sul contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.