Anche se tra i coniugi c’è un accordo per stabilire non solo la residenza formale ma anche quella effettiva nell'immobile di proprietà di uno dei due, la unilaterale rescissione di questo accordo non comporta la possibilità di procedere a esecuzione forzata in forma specifica o con il rimedio di cui all'articolo 2932 c.c. e men che mai di costituire un diritto reale sul bene.
Il caso Una donna impugnava, dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, un provvedimento con il quale il giudice di prime cure aveva respinto la sua richiesta di pronunciare una sentenza costitutiva del diritto di uso o abitazione , ex articolo 2932 cc., sull'immobile di proprietà del marito, in favore proprio e dei due figli minorenni della coppia. Sosteneva che il resistente avesse messo in vendita il bene, destinato a residenza familiare, minando in tal modo il d iritto alla comunione e solidarietà coniugale . La Corte territoriale, ritenendo il reclamo infondato, lo respingeva rilevando l'errore nella scelta del rito e l'inapplicabilità dell' articolo 2932 c.c. Avverso la pronuncia, la donna propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. In particolare, si duole del fatto che la CdA sia venuta meno al dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado. Deduce che essi coniugi, in osservanza dell' articolo 144 c.c. , avevano concordato che la famiglia avrebbe abitato nell'unità immobiliare di proprietà del marito , in Bologna. Il marito, tuttavia, aveva preso in locazione un diverso immobile per sé e messo in vendita l'altro. Pertanto, questi non aveva spontaneamente adempiuto agli obblighi derivanti dal codice civile. Il marito resiste in giudizio con controricorso. Osservazioni I giudici della Prima sezione della Corte di Cassazione osservano, innanzitutto, che alcuni dei motivi del ricorso presentano rilevanti profili di inammissibilità non avendo la ricorrente individuato, in modo specifico e puntuale, quale sarebbe il fondamento giuridico e normativo della pretesa costituzione di un diritto reale su cosa altrui, riferendosi a volte all'accordo assunto ex 144 c.c. e altre volte genericamente ai doveri matrimoniali, e infine al miglior interesse del minore, che, con i contenuti dalla stessa individuati, prevarrebbe su ogni norma di legge. L' articolo 2932 c.c. richiamato prevede espressamente che, se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte , qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso . I Supremi Giudici, tuttavia, nel caso in esame, ritengono pacifico il fatto che i coniugi non abbiano stipulato alcun contratto e che l'appartamento sul quale la ricorrente rivendica diritti è di proprietà del marito . Rilevano altresì che la ricorrente non ha dedotto che il contenuto dell'accordo fosse quello di costituire un diritto reale su cosa altrui ma soltanto quello di stabilire in quella dimora la residenza. Osservano, peraltro, che per obbligarsi al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su beni immobili avrebbe dovuto essere adottata la forma scritta, ai sensi dell' art 1351 c.c. , che invece manca nel caso di specie. Quindi l'accordo sarebbe in ogni caso nullo per vizio di forma . Per i giudici della legittimità, la donna travisa la portata dell' articolo 144 c.c. Tale norma prevede sì che i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa, ma non comporta , invece, la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare , trattandosi di comportamento incoercibile, né la possibilità di portare ad esecuzione forzata le decisioni concordate, trattandosi di accordi assunti rebus sic stantibus che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione. Pertanto, concludono affermando che la unilaterale rescissione dell'accordo , se ingiustificata, può eventualmente acquistare valore ai fini dell'addebito della separazione , e il contenuto degli accordi assunti durante la vita matrimoniale può essere di riferimento per il giudice al fine di adottare i provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli nonché di affidamento dei figli minori, ma non si tratta di accordi vincolanti alla stessa stregua di un contratto, dal momento che essi sono espressione di quella comunione materiale e morale di vita che lega i coniugi e che li porta ad elaborare un progetto di vita comune. Il contenuto dell'accordo dedotto dalla ricorrente era di per sé incoercibile in quanto prevedeva che l'intera la famiglia si stabilisse in una certa dimora, il che all'evidenza non era più possibile dopo che il marito ha deciso di andare a vivere da solo, sia pure ingiustificatamente. Dunque, anche se le parti erano d'accordo nello stabilire non solo la residenza formale ma anche quella effettiva nell'immobile di proprietà del marito, la rescissione unilaterale di questo accordo non comporta la possibilità di procedere a esecuzione forzata in forma specifica o con il rimedio di cui all' articolo 2932 c.c. e men che mai di costituire un diritto reale sul bene. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi è alcun obbligo ex lege di ciascun coniuge di costituire diritti reali o personali di godimento sui propri beni e il sistema normativo non autorizza alcun intervento limitativo del diritto di proprietà in relazione all'adempimento degli obblighi familiari se si esclude la facoltà - e non l'obbligo - per il giudice di provvedere all'assegnazione della casa familiare qualora ciò risponda all'interesse dei minori e quella casa rappresenti effettivamente l 'habitat domestico dei minori, centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia, e non semplicemente una dimora temporanea ovvero un bene familiare mai usato a tale fine. Nel caso de quo , i minori non hanno mai abitato in quella casa che, tutt'al più, sarebbe stata una dimora futura in virtù di una programmazione effettuata dai genitori. La Suprema Corte, dunque, ha condiviso le argomentazioni della CdA sulla insussistenza nel caso di specie di un obbligo di contrarre nonché di costituire il diritto reale su cosa altrui preteso dalla ricorrente , né ha ritenuto che a tal fine si possa genericamente invocare il miglior interesse del minore, la cui individuazione è un criterio che deve presiedere alle scelte del giudice in materia di affidamento e mantenimento del minore nell'ambito però di quanto previsto e consentito dalla legge. La limitazione del diritto di proprietà è consentita soltanto con riferimento alla casa familiare e solo in quanto essa abbia effettivamente costituito l' habitat domestico del figlio e non semplicemente un progetto non realizzato. I giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, dunque, rigettano il ricorso e condannano la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Presidente Giusti – Relatore Russo Fatti di causa S.D. ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Bologna con il quale è stata respinta la richiesta di pronunciare sentenza costitutiva del diritto di uso o abitazione, ex articolo 2932 cc ., sull'immobile di proprietà del marito C.C. in favore proprio e dei due figli minorenni della coppia, deducendo che il resistente aveva messo in vendita il bene, destinato a residenza familiare, così minando il diritto alla comunione e solidarietà coniugale. La Corte d'appello ha respinto il reclamo, ritenendolo palesemente infondato, rilevando l'errore nella scelta del rito e l'inapplicabilità dell' articolo 2932 c.c. che presuppone un inadempimento contrattuale insussistente nella specie, poiché i doveri nascenti dal matrimonio hanno, ove ne sia dimostrata la violazione, altra e diversa sanzione. S.D. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sette motivi; il coniuge si è difeso con controricorso. Ragioni della decisione 1.- Preliminarmente, va esaminata l'eccezione proposta dal controricorrente, il quale deduce che il provvedimento non sarebbe ricorribile per cassazione, trattandosi di pronuncia di inammissibilità e non rivestendo il carattere di decisorietà e definitività. L'eccezione è infondata, posto che il provvedimento ha carattere decisorio in quanto nega il bene della vita preteso (costituzione di diritto reale su bene) nonché attitudine al giudicato sul decisum. 2.- Con il primo motivo il decreto viene censurato per nullità ex articolo 360, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione e/o motivazione apparente, avendo la Corte d'appello, a fronte di ben otto motivi di reclamo, completamente omesso di motivare il rigetto del reclamo stesso o solo apparentemente motivato. Nella prospettazione della ricorrente ciò risulterebbe per tabulas e sarebbe contrario al granitico insegnamento della Suprema Corte che considera inesistente la motivazione espressa in termini meramente assertivi. 3. - Con il secondo motivo il decreto viene impugnato per violazione di legge ex articolo 360, n. 3, c.p.c. , segnatamente dell' articolo 112 c.p.c. , per avere la Corte d'appello di Bologna omesso di pronunciarsi su uno o più motivi di appello (in ordine a pressoché tutti gli otto motivi di reclamo). Il motivo è così illustrato: «I rilievi testé svolti sub § 1, consentono di ravvisare la sussistenza di un ulteriore grave vizio del provvedimento, in codesta sede impugnato. Invero, è innegabile che l'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello, quale sopra illustrata in ordine a pressocchè tutti gli 8 motivi di reclamo, quali sopra richiamati, concreti violazione dell'articolo 112 C.P.C., deducibile avanti il Supremo Collegio ex articolo 360, c.I, n. 4), C.P.C. » 4.- Con il terzo motivo, il decreto de quo viene censurato per violazione di legge ex articolo 360, n. 3, c.p.c. , segnatamente dell' articolo 4 D.lgs. 150/2011 , e per nullità del provvedimento ex articolo 360, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione, non avendo la Corte territoriale disposto il mutamento del rito, come per legge, senza fornire alcuna motivazione in ordine sia alla supposta erroneità della scelta del rito, sia all'omesso mutamento del rito stesso con ordinanza, come per legge. La ricorrente deduce che coniugi, del resto in osservanza al disposto di cui all' articolo 144 c.c. , avevano concordato che la famiglia sarebbe definitivamente andata ad abitare nell'unità immobiliare di proprietà del marito, in (OMISSIS), all'uopo altrettanto concordemente fissando la residenza, tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. Invece di adempiere il marito aveva preso in locazione un diverso immobile per sé e aveva messo in vendita l'immobile di via (OMISSIS). Ciò premesso in punto di fatto, lamenta che nonostante ella avesse presentato otto motivi di reclamo alcuni di essi non sono stati neppure presi in considerazione, altri sono stati presi in considerazione solo apparentemente, violando così l' articolo 112 c.p.c. e determinando la nullità del provvedimento per omessa motivazione; afferma che la motivazione in ordine alla scelta del rito rivela un approccio meramente formalistico in quanto il giudice avrebbe dovuto disporre la conversione del rito. 5.- I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili. I primi due si limitano genericamente ed apoditticamente a lamentare un difetto di motivazione e sono basati unicamente sul rilievo che la ricorrente ha presentato otto motivi di reclamo e che essi non avrebbero ricevuto considerazione dal giudicante. Di contro la ragione decisoria della Corte d'appello è ben percepibile e si fonda sulla affermazione che la eventuale violazione di doveri matrimoniali dedotta dalla ricorrente non consente il ricorso al rimedio dell'esecuzione forzata in forma specifica di cui all' articolo 2932 c.c. ma ad altri specifici rimedi espressamente previsti dalla legge. Il terzo motivo non si confronta con la ragione decisoria. La Corte d'appello, infatti, pur avendo stigmatizzato la scelta di ricorrere al rito camerale per ottenere una sentenza costitutiva, ha motivato la decisione di rigetto (e non di inammissibilità) sulla ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell' articolo 2932 del codice civile , non sussistendo tra le parti un contratto e non essendo i doveri matrimoniali tutelabili per mezzo dell'esecuzione forzata in forma specifica. Non può dirsi quindi che manchi la motivazione. Del resto il giudice non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni difensive della parte purché esprima quella che è la ragione fondamentale della decisione ed indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ( Cass. n. 12751 del 18/10/2001 ; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n. 29404 del 07/12/2017 ). 6.- Con il quarto motivo il decreto viene impugnato per violazione di legge ex articolo 360, n. 3, c.p.c. , segnatamente dell' articolo 2932 c.c. in relazione agli articolo 143, 144, 145, 147 e 148 c.c. , per avere la Corte d'appello ritenuto di doversi applicare l' articolo 2932 c.c. , solamente in presenza di un contratto e non aver riconosciuto il fondamento dell'esecuzione in forma specifica in presenza di un obbligo ex lege. La ricorrente deduce che la Corte d'appello ha macroscopicamente errato sulla portata e l'interpretazione dell'articolo 2932 c.c. in quanto ella non aveva mai fatto riferimento all'esistenza di un contratto tra le parti ma agli obblighi nascenti ex legge tra i coniugi in particolare quelli contemplati dagli articoli 143-144-145-148 c.c. Osserva che la tutela prevista dall' articolo 2932 c.c. non si applica soltanto all'obbligo di concludere un contratto derivante da un preliminare, ma in ogni altro caso in cui l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di diritto sia in relazione a un negozio unilaterale o un obbligo ex lege. 7. Con il quinto motivo il decreto viene impugnato per violazione di legge ex articolo 360, n. 3, c.p.c. , segnatamente del comb. disp. articolo 342 e 346 c.p.c. e del relativo principio di diritto, per non avere la Corte d'appello provveduto al doveroso esame di documenti prodotti e richiamati nella parte argomentativa del reclamo. La ricorrente deduce che le parti avevano concordato che la famiglia sarebbe definitivamente andata ad abitare nell'unità immobiliare di proprietà del marito, in (OMISSIS), all'uopo altrettanto concordemente fissando, tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, la residenza di tutti i membri della stessa; che il marito non aveva spontaneamente adempiuto agli obblighi derivanti dal codice civile ella aveva legittimazione ad adire il Tribunale per realizzare con il provvedimento costitutivo ex art 2932 c.c. . Lamenta che il giudice d'appello sia venuto meno al dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado. 8. Con il sesto motivo del ricorso il decreto de quo viene censurato per violazione di legge ex articolo 360, n. 3, c.p.c. , segnatamente dell' articolo 112 c.p.c. , per avere la Corte d'appello violato norme di rango costituzionale e per manifesta distonia tra il chiesto ed il pronunciato. La ricorrente deduce che la Corte d'appello ha ingiustamente misconosciuto che ella agiva nella tutela del miglior interesse dei minori e quindi avrebbe dovuto passare in secondo piano ogni ulteriore diversa valutazione basata su fondamenta di rango inferiore quali risulterebbero le norme previste dal codice civile o di procedura civile. 9.- I motivi quarto, quinto e sesto possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. In primo luogo, si osserva che i motivi presentano rilevanti profili di inammissibilità dal momento che la ricorrente non individua, in modo specifico e puntuale, quale sarebbe il fondamento giuridico e normativo della pretesa costituzione di un diritto reale su cosa altrui, talora riferendosi all'accordo assunto ex 144 c.c. e altre volte genericamente ai doveri matrimoniali, ed infine con il sesto motivo al miglior interesse del minore, che, con i contenuti da lei stessa individuati, prevarrebbe su ogni norma di legge. L' articolo 2932 c.c. si riferisce esplicitamente all'obbligo di concludere un contratto: l'obbligo di concludere il contratto può a sua volta avere fonte in un altro contratto (es. un preliminare) o in una norma che specificamente lo preveda. Nel caso di specie è pacifico che i coniugi non abbiano stipulato alcun contratto ed altrettanto pacifico che l'appartamento sul quale la ricorrente rivendica diritti è di proprietà del marito; ed è appena il caso di rilevare che per obbligarsi al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su beni immobili avrebbe dovuto essere adottata la forma scritta, ai sensi dell' art 1351 c.c. . Nella prospettazione della ricorrente i coniugi avrebbero però concordato di stabilire in quella casa la residenza effettiva della famiglia, trasferendovi nelle more la residenza anagrafica. La ricorrente non deduce che il contenuto dell'accordo fosse quello di costituire un diritto reale su cosa altrui (accordo che comunque sarebbe nullo per vizio di forma) ma soltanto di stabilire in quella dimora la residenza; già per questo la sua domanda di costituire il diritto di uso e abitazione è inconferente rispetto alla sua stessa prospettazione. In ogni caso, ella travisa la portata dell' articolo 144 c.c. dal momento che la norma impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare ad esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione. La unilaterale rescissione dell'accordo, se ingiustificata, può eventualmente acquistare valore ai fini dell'addebito della separazione, e il contenuto degli accordi assunti durante la vita matrimoniale può essere di riferimento per il giudice al fine di adottare i provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli nonché di affidamento dei figli minori, ma non si tratta di accordi vincolanti alla stessa stregua di un contratto, dal momento che essi sono espressione di quella comunione materiale e morale di vita che lega i coniugi e che li porta ad elaborare un progetto di vita comune; ed è appunto sul presupposto della vita comune che essi sono fondati. Venuta meno l'affectio e la capacità di concordare la vita comune, non resta che rivolgersi al giudice (a meno che le parti non riescano a concordare un adeguato regolamento della loro vita separata) non già per portare ad esecuzione forzata accordi oramai vanificati, ma per stabilire le modalità di adempimento dei doveri familiari, tenendo conto della nuova situazione di fatto determinatasi. Il contenuto dell'accordo dedotto dalla ricorrente era di per sé incoercibile perché prevedeva che l'intera la famiglia si stabilisse in una certa dimora, il che all'evidenza non era più possibile dopo che il marito ha deciso di andare a vivere da solo, sia pure ingiustificatamente. 10.- Pertanto, anche ammettendo che tra le parti vi fosse un accordo per stabilire non solo la residenza formale ma anche quella effettiva nell'immobile di proprietà del marito, la unilaterale rescissione di questo accordo non comporta la possibilità di procedere a esecuzione forzata in forma specifica o con il rimedio di cui all' articolo 2932 c.c. e meno che mai di costituire un diritto reale sul bene. La ricorrente appare in parte consapevole della fragilità della tesi che si richiama all' art 144 c.c. ed infatti nelle sue censure fa riferimento ad una pretesa fonte legale del suo diritto, che non viene però individuata se non con un generico riferimento ai doveri matrimoniali e nei confronti della prole. Ora, i doveri matrimoniali e i doveri verso la prole -che sono inderogabili ma anche in larga parte incoercibiliimpongono ai coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia e di collaborare nell'interesse della famiglia, nonché di assolvere agli obblighi di cura educazione, istruzione e mantenimento dei figli, ma lasciano ampia discrezionalità ai coniugi (e ai genitori) nello stabilire come si debba provvedere e con quali mezzi concreti. In difetto di accordo, le modalità dell'adempimento dei doveri coniugali e dei doveri parentali sono stabilite con provvedimento del giudice che deve essere adottato nei modi e nelle forme previste dal codice civile (ad es. sequestro dei beni ex art 156 c.c. ) e in caso di separazione e divorzio secondo le regole previste dagli articolo 156 c.c. e 337 bis e ss. c.c. (assegno periodico, assegnazione casa familiare). Non vi è -contrariamente a quanto deduce la ricorrentealcun obbligo ex lege di ciascun coniuge di costituire diritti reali o personali di godimento sui propri beni e il sistema normativo non autorizza alcun intervento limitativo del diritto di proprietà in relazione all'adempimento degli obblighi familiari se si esclude la facoltà -e non l'obbligoper il giudice di provvedere all'assegnazione della casa familiare qualora ciò risponda all'interesse dei minori e quella casa rappresenti effettivamente l'habitat domestico dei minori, centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia, e non semplicemente una dimora temporanea ovvero un bene familiare mai usato a tale fine ( Cass. n. 14553/2011 ; Cass. n. 32231/2018 ; Cass. 23501/2023 ). Nel caso di specie è pacifico che i minori non hanno mai abitato in quella casa e che si tratta – al più – di una dimora futura in virtù di una programmazione effettuata dai genitori. Di conseguenza, sono condivisibili gli argomenti esposti dalla Corte d'appello sulla insussistenza nel caso di specie di un obbligo di contrarre e segnatamente di costituire il diritto reale su cosa altrui preteso dalla ricorrente; né a tal fine si può genericamente invocare il miglior interesse del minore, la cui individuazione è un criterio che deve presiedere alle scelte del giudice in materia di affidamento e mantenimento del minore nell'ambito però di quanto previsto e consentito dalla legge. Il minore ha senz'altro diritto ad essere adeguatamente mantenuto dal genitore il quale deve provvedere anche alle sue esigenze abitative; ma come sopra si diceva la limitazione del diritto di proprietà è consentita soltanto con riferimento alla casa familiare e soltanto in quanto essa abbia effettivamente costituito l'habitat domestico del figlio e non semplicemente un progetto non realizzato; e in ogni caso con la assegnazione ex articolo 337-sexies c.c. si costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale su cosa altrui. 11. Con il settimo motivo illustrato il decreto viene censurato per violazione di legge ex articolo 360, n. 3, c.p.c. , segnatamente degli articolo 91, 92 e 96 c.p.c. e dell'articolo 13 D.P.R. 115/2002 , per avere la Corte d'appello ingiustificatamente e senza motivazione alcuna disposto condanna alle spese oltre i valori tariffari delle spese legali del secondo grado di giudizio, senza fornire motivazione alcuna ed anzi con chiaro intento punitivo, senza tenere conto né del rigetto della domanda proposta ex articolo 700 c.p.c. dal resistente né dei beni e degli interessi costituzionalmente protetti ed inviolabili in gioco. 12.- Il motivo è inammissibile. La censura è generica poiché fa riferimento ad un non meglio precisato aumento oltre i valori tariffari ma non specifica se siano stati superati i valori massimi né indica analiticamente le voci e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore ( Cass. n. 30716 del 21/12/2017 ; Cass. n. 18584 del 30/06/202). Inoltre, la parte fa rifermento al dovere di tenere conto dei beni e degli interessi costituzionalmente protetti e inviolabili che vengono in rilievo nella fattispecie, senza chiarire per quale ragione ciò consentirebbe di derogare al principio della soccombenza, applicato dalla Corte d'appello; soccombenza che in questo caso è stata totale, il che comporta ex lege la applicazione dell' art 13 comma 1-quater del DPR 115/2002 . La Corte d'appello, dichiaratamente, ha liquidato le spese in misura superiore ai parametri medi (e non ai parametri massimi), e ha reso sul punto una motivazione, il che rientra nell'ambito di discrezionalità insindacabile del giudice ( Cass. n. 14198 del 05/05/2022 ; v. Cass. n. 19989 del 13/07/2021 e Cass. 831 del 13/01/2025 ) Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in euro 3.500,00 per compensi oltre 200,00 per spese non documentabili. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.