Quando l’avvocato individua erroneamente uno scaglione di valore inferiore rispetto a quello effettivamente applicabile, il giudice, in sede di liquidazione delle spese di lite, è tenuto a correggerlo, anche riconoscendo un compenso più elevato rispetto a quello richiesto dal legale.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame, nell'ambito di una controversia relativa all' accertamento della qualità di socio di una s.r.l. da parte del ricorrente. Dopo un esito inizialmente favorevole all'attore, la Corte d'Appello ha riformato la decisione di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società, condannando l'originario attore al pagamento delle spese di giudizio; spese liquidate in misura superiore a quanto indicato nella nota dei difensori della parte vittoriosa, che avevano parametrato il compenso a uno scaglione di valore inferiore rispetto a quello corretto . Investita del ricorso, la Suprema Corte ha chiarito se il giudice possa liquidare alla parte vincitrice un importo maggiore di quello domandato , una volta accertato il corretto valore della causa e il relativo scaglione tariffario , fornendo risposta positiva. Secondo la Cassazione, infatti, una nota spese che quantifichi il compenso sulla base di un'errata individuazione del valore dell'attività professionale (giudiziale o stragiudiziale) non impedisce al giudice di procedere alla corretta determinazione di tale valore e di liquidare conseguentemente quanto effettivamente dovuto al difensore. Il Collegio evidenzia inoltre che, in presenza di condanna alle spese a carico della parte soccombente, l'impossibilità per il giudice di derogare, anche motivatamente, ai minimi tariffari, comporta che una liquidazione fondata su un valore erroneamente attribuito alla causa non può tradursi nell'attribuire al difensore un importo inferiore al minimo che gli spetterebbe sulla base del valore correttamente individuato . In conclusione, dunque, la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto : «in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice, cui compete determinare il valore della controversia alla stregua di quanto sancito dal codice di procedura civile, quantifica il compenso spettante al difensore della parte vincitrice in base ai decreti ministeriali, vigenti ratione temporis , recanti la determinazione dei relativi parametri. Pertanto, in presenza di una nota spese depositata da quel difensore ma da lui redatta previa individuazione di un valore della lite erroneo e riconducibile ad uno scaglione inferiore a quello corretto, il giudice deve riconoscere al difensore medesimo il compenso spettantegli applicando lo scaglione relativo al valore della lite correttamente individuato, anche ove tale compenso risulti maggiore di quello da lui erroneamente richiesto».
Presidente Di Marzio – Relatore Campese Fatto 1. Con atto ritualmente notificato l'11 gennaio 2016, Rosario Silenzi citò Giuseppe e Davidde Nardi innanzi al Tribunale di Ancona, assumendo di essere socio della Nardi's Car s.r.l. in quanto titolare, in forza di una scrittura privata del 1998, di n. 3.360 quote della medesima società e chiedendone il riconoscimento oltre al risarcimento, in via equitativa o previa c.t.u., dei danni cagionatigli per la cattiva gestione sociale da parte dei convenuti. Instauratosi il contraddittorio, si costituirono questi ultimi, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. Con ordinanza del 3 agosto 2018, l'istruttore invitò le parti ad interloquire, ex articolo 101, comma 2, cod. proc. civ. , in ordine alla “necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società, previa nomina di un curatore speciale, in relazione alla domanda di accertamento della qualità di socio formulata dall'attore...”. All'udienza del 20 settembre 2018 fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Nardi's Car s.r.l. (le cui quote erano oggetto di domanda di accertamento da parte dell'attore), nella stessa sede nominandosene curatrice speciale l'Avv. Sara Bazzani del Foro di Ancona. All'udienza del 27 novembre 2018 comparve, ma senza costituirsi, la menzionata curatrice, eccependo di non essere mai stata ritualmente citata dalla parte attrice (nel cui interesse era stata ordinata la integrazione del contraddittorio). All'esito del giudizio, l'adito tribunale accertò la qualità di socio della Nardi's Car s.r.l. di Rosario Silenzi, con la titolarità di n. 3.360 quote a decorrere dalla data della sentenza; dispose l'iscrizione della medesima sentenza nelle forme di legge a cura della parte interessata; dichiarò inammissibile la domanda di risarcimento del danno; compensò integralmente le spese del giudizio. 2. Pronunciando sul gravame promosso da Giuseppe e Davidde Nardi avverso questa decisione, l'adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 27 aprile/10 agosto 2021, n. 949, resa nel contraddittorio con Rosario Silenzi e la Nardi's Car s.r.l., così dispose: «In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità ex articolo 354 c.p.c. dell'impugnata sentenza e dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Ancona – Sezione Imprese; condanna Silenzi Rosario alla rifusione delle spese del grado, liquidate, in favore degli appellanti, in solido, in complessivi euro 8.000,00 (euro 2.300,00 studio, 1.700,00 introduttiva, 4.000,00 decisionale), oltre spese generali al 15 %, iva e c.p.a . come per legge, e nei confronti della Nardi's s.r.l. in complessivi euro 6.000,00 (euro 1.500,00 studio, 1.000,00 introduttiva, 3.500,00 decisionale), oltre spese generali al 15 %, i.v.a. e c.p.a . come per legge». Quella corte, ritenne che, «Dall'esame degli atti, si evince con chiarezza, contrariamente a quanto opinato dall'appellato Silenzi, che: inequivocabilmente, all'udienza del 20.9.2018, l'istruttore, preso atto delle posizioni delle parti in merito alla sussistenza di litisconsorzio necessario, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Nardi's Car s.r.l. e contestualmente designava quale curatore speciale l'avv. Sara Bazzani, ordinando “la comunicazione al curatore da parte della cancelleria entro il 2.10.2018” e rinviando, per conclusioni, all'udienza del 27.10.2018. A tale udienza il curatore speciale compariva e il giudice “sentite le parti” tratteneva la causa in decisione con rinuncia delle parti ai termini. In sentenza (pag. 6), il Tribunale dava atto che l'integrazione del contraddittorio era stata disposta d'ufficio nei confronti della società, evidentemente sul presupposto della sua necessità; contrariamente a quanto riportato in sentenza (p. 4), non vi è prova della regolare instaurazione del contraddittorio, visto che nessuna notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla società risulta essere stata operata o comunque documentata; la presenza del curatore speciale all'udienza del 27.11.2018, in assenza di un atto di costituzione, sia come parte che come interventore, nonostante la laconicità del verbale non può ritenersi sanante ai fini del contraddittorio, fra l'altro in mancanza di prova della rituale conoscenza delle domande azionate; non appare rilevante l'omessa indicazione di un termine entro il quale operare l'integrazione del contraddittorio, trattandosi di circostanza ininfluente al fine di far escludere la ritenuta ricorrenza di un litisconsorzio necessario. Ne deriva che, stante la palese violazione della disposta integrazione del contraddittorio, va dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza con rimessione degli atti al primo giudice ex articolo 354 c.p.c. Quanto motivato è assorbente rispetto ad ogni altra argomentazione sviluppata dalle parti. Le spese del grado seguono la soccombenza – considerato anche il concorrente interesse dell'appellata società all'accoglimento del gravame – e si liquidano come in dispositivo». 3. Per la cassazione di questa sentenza Rosario Silenzi ha proposto ricorso affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, Nardi's Car s.r.l. nonché Giuseppe e Davidde Nardi. È stata depositata memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. da Francesco Chimenti, in qualità di erede del Silenzi, medio tempore deceduto. Ragioni della decisione 1. Con atto ritualmente notificato l'11 gennaio 2016, Rosario Silenzi citò Giuseppe e Davidde Nardi innanzi al Tribunale di Ancona, assumendo di essere socio della Nardi's Car s.r.l. in quanto titolare, in forza di una scrittura privata del 1998, di n. 3.360 quote della medesima società e chiedendone il riconoscimento oltre al risarcimento, in via equitativa o previa c.t.u., dei danni cagionatigli per la cattiva gestione sociale da parte dei convenuti. Instauratosi il contraddittorio, si costituirono questi ultimi, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. Con ordinanza del 3 agosto 2018, l'istruttore invitò le parti ad interloquire, ex articolo 101, comma 2, cod. proc. civ. , in ordine alla “necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società, previa nomina di un curatore speciale, in relazione alla domanda di accertamento della qualità di socio formulata dall'attore...”. All'udienza del 20 settembre 2018 fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Nardi's Car s.r.l. (le cui quote erano oggetto di domanda di accertamento da parte dell'attore), nella stessa sede nominandosene curatrice speciale l'Avv. Sara Bazzani del Foro di Ancona. All'udienza del 27 novembre 2018 comparve, ma senza costituirsi, la menzionata curatrice, eccependo di non essere mai stata ritualmente citata dalla parte attrice (nel cui interesse era stata ordinata la integrazione del contraddittorio). All'esito del giudizio, l'adito tribunale accertò la qualità di socio della Nardi's Car s.r.l. di Rosario Silenzi, con la titolarità di n. 3.360 quote a decorrere dalla data della sentenza; dispose l'iscrizione della medesima sentenza nelle forme di legge a cura della parte interessata; dichiarò inammissibile la domanda di risarcimento del danno; compensò integralmente le spese del giudizio. 2. Pronunciando sul gravame promosso da Giuseppe e Davidde Nardi avverso questa decisione, l'adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 27 aprile/10 agosto 2021, n. 949, resa nel contraddittorio con Rosario Silenzi e la Nardi's Car s.r.l., così dispose: «In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità ex articolo 354 c.p.c. dell'impugnata sentenza e dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Ancona – Sezione Imprese; condanna Silenzi Rosario alla rifusione delle spese del grado, liquidate, in favore degli appellanti, in solido, in complessivi euro 8.000,00 (euro 2.300,00 studio, 1.700,00 introduttiva, 4.000,00 decisionale), oltre spese generali al 15 %, iva e c.p.a . come per legge, e nei confronti della Nardi's s.r.l. in complessivi euro 6.000,00 (euro 1.500,00 studio, 1.000,00 introduttiva, 3.500,00 decisionale), oltre spese generali al 15 %, i.v.a. e c.p.a . come per legge». Quella corte, ritenne che, «Dall'esame degli atti, si evince con chiarezza, contrariamente a quanto opinato dall'appellato Silenzi, che: inequivocabilmente, all'udienza del 20.9.2018, l'istruttore, preso atto delle posizioni delle parti in merito alla sussistenza di litisconsorzio necessario, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Nardi's Car s.r.l. e contestualmente designava quale curatore speciale l'avv. Sara Bazzani, ordinando “la comunicazione al curatore da parte della cancelleria entro il 2.10.2018” e rinviando, per conclusioni, all'udienza del 27.10.2018. A tale udienza il curatore speciale compariva e il giudice “sentite le parti” tratteneva la causa in decisione con rinuncia delle parti ai termini. In sentenza (pag. 6), il Tribunale dava atto che l'integrazione del contraddittorio era stata disposta d'ufficio nei confronti della società, evidentemente sul presupposto della sua necessità; contrariamente a quanto riportato in sentenza (p. 4), non vi è prova della regolare instaurazione del contraddittorio, visto che nessuna notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla società risulta essere stata operata o comunque documentata; la presenza del curatore speciale all'udienza del 27.11.2018, in assenza di un atto di costituzione, sia come parte che come interventore, nonostante la laconicità del verbale non può ritenersi sanante ai fini del contraddittorio, fra l'altro in mancanza di prova della rituale conoscenza delle domande azionate; non appare rilevante l'omessa indicazione di un termine entro il quale operare l'integrazione del contraddittorio, trattandosi di circostanza ininfluente al fine di far escludere la ritenuta ricorrenza di un litisconsorzio necessario. Ne deriva che, stante la palese violazione della disposta integrazione del contraddittorio, va dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza con rimessione degli atti al primo giudice ex articolo 354 c.p.c. Quanto motivato è assorbente rispetto ad ogni altra argomentazione sviluppata dalle parti. Le spese del grado seguono la soccombenza – considerato anche il concorrente interesse dell'appellata società all'accoglimento del gravame – e si liquidano come in dispositivo». 3. Per la cassazione di questa sentenza Rosario Silenzi ha proposto ricorso affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, Nardi's Car s.r.l. nonché Giuseppe e Davidde Nardi. È stata depositata memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. da Francesco Chimenti, in qualità di erede del Silenzi, medio tempore deceduto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall' articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 dicembre 2025.