Con sentenza n. 172/2025, la Corte Costituzionale torna ad occuparsi della disposizione che esclude l’esimente della particolare tenuità del fatto per il delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale e per quello di resistenza ad un pubblico ufficiale, e dichiara, questa volta, l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 131- bis , terzo comma, c.p., nella parte in cui si riferisce agli articolo 336 e 337 c.p., rendendo in tal modo applicabile la causa di non punibilità ai citati delitti.
Introduzione Già con la sentenza n. 30 del 2021 e, dopo un anno, con l'ordinanza n. 82 del 2022, la Consulta era stata investita della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131- bis c.p. nella parte in cui esclude l'applicazione della esimente della particolare tenuità del fatto al delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, previsto dall' articolo 336 c.p. , ed a quello di resistenza a pubblico, di cui all' articolo 337 c.p. In nessuna delle due occasioni, la disposizione dell'articolo 131- bis c.p. è caduta sotto la scure del giudizio di incostituzionalità, con la conseguenza che, nei casi in cui le condotte poste in essere dal reo avessero integrato gli estremi dei due delitti di violenza o minaccia e di resistenza commessi nei confronti di un pubblico ufficiale, continuava a non essere possibile (a decorrere dal 9 agosto 2019, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 2019 n. 77 di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53) applicare l'esimente della particolare tenuità del fatto, nonostante il limite edittale di pena lo consentisse . La previsione della esclusione della esimente per i delitti di cui agli articolo 336 e 337 c.p. L'esclusione della esimente della particolare tenuità del fatto con riferimento ai delitti di cui agli articolo 336 e 337 c.p. non era inizialmente prevista nel testo originario dell'articolo 131- bis c.p. inserito – in attuazione della delega contenuta nell' articolo 1, comma 1, lettera m), legge 28 aprile 2014, n. 67 - dall' articolo 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 , in base al quale la punibilità poteva essere esclusa, a ragione della particolare tenuità del fatto, nei reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni . La previsione dell'esclusione della particolare tenuità del fatto , nel testo originario, era limitata ai casi in cui l'offesa non potesse essere ritenuta di particolare tenuità, previsti dall'allora secondo comma dell'articolo 131- bis c.p., ossia quando l'autore avesse agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o avesse adoperato sevizie o profittato della minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, o quando la condotta avesse cagionato, o dalla stessa fossero derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Solo successivamente sono state previste specifiche ipotesi di reato per le quali non è possibile applicare la causa di non punibilità e, con riferimento, nello specifico, ai delitti di cui agli articolo 336 e 337 c.p. , l'esclusione è stata introdotta dall' articolo 16, comma 1, lettera b), d.l. n. 53 del 2019 , come convertito dalla legge n. 77 del 2019 (è, infatti, in sede di conversione che è stato inserito «ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341- bis , quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni»); successivamente, con l' articolo 7, comma 1, d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 , il riferimento generico al pubblico ufficiale è stato sostituito da quello specifico di «ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria ». Le precedenti pronunce della Consulta sulla questione La Consulta, prima di arrivare alla decisione in esame, aveva già, in due precedenti occasioni, escluso la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 131- bis c.p. nella parte in cui prevedeva tra le cause di esclusione dell'esimente le fattispecie di cui agli articolo 336 e 337 c.p. Con la sentenza n. 30/2021 , la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalismo rieducativo della pena, sollevate a proposito dell'esclusione della causa di non punibilità riguardo al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, osservando che la scelta legislativa non era «manifestamente irragionevole, poiché viceversa corrisponde all'individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione», e, quanto ai tertia comparationis, che essi risultavano sprovvisti dell'omogeneità necessaria ad impostare il giudizio comparativo. Si trattava, in quella questione, dei delitti di a buso d'ufficio, rifiuto di atti d'ufficio e interruzione di pubblico servizio , ritenute, tutte, fattispecie delittuose che, «per quanto incidano anch'esse sul regolare funzionamento della pubblica amministrazione, non vedono tuttavia direttamente coinvolta la sicurezza e la libertà della persona fisica esercente la funzione pubblica, intesa quale soggetto passivo del reato». Manifestamente infondata è stata dichiarata analoga questione, con l'ordinanza n. 82 del 2022: in questo caso, quali tertia comparationis erano state indicate le ipotesi di cui agli articolo 342 e 353 c.p. , ritenute entrambe dalla Consulta «palesemente eterogenei rispetto alla fattispecie delittuosa della resistenza a pubblico ufficiale, in quanto, da un lato, l'oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario non ha tra i suoi elementi costitutivi la violenza o la minaccia, dall'altro, la turbativa d'asta ha un'oggettività giuridica peculiare, circoscritta alle determinazioni negoziali della pubblica amministrazione». La dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale È solo con la sentenza n. 172/2025 che la Corte costituzionale, ritornata ad occuparsi della questione, ha ritenuto fondato il ricorso proposto dal Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica, e lo ha fatto, da un lato, in ragione del mutato quadro normativo di riferimento; dall'altro, in virtù dell'indicazione, da parte del giudice rimettente, di tertia comparationis che presentavano quei profili di omogeneità che invece difettavano nei tertia individuati nelle precedenti ordinanze di rimessione. Il mutato quadro normativo di riferimento La disciplina della causa di non punibilità dell'articolo 131 -bis c.p. è stata notevolmente incisa dalla cd. riforma Cartabia. L'articolo 1, comma 1, lettera c ), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha mutato il limite edittale di riferimento che dall'individuazione nel suo massimo (pena detentiva non superiore a cinque anni) è ora fissata (solo) nel minimo (pena detentiva non superiore a due anni), con conseguente inclusione di tutte le fattispecie (abbastanza numerose) che abbiano un minimo edittale non superiore a due anni, a prescindere dal massimo. A fronte di tale ampliamento, il legislatore, riprendendo una tecnica legislativa adottata successivamente all'entrata in vigore – nella giurisdizione ordinaria – dell'istituto in esame, ha individuato gli specifici titoli di reato espressamente esclusi , novellando il terzo comma dell'articolo 131- bis c.p., il cui numero 2), nell'indicare i nuovi titoli, ribadisce che i delitti previsti dagli articolo 336 e 337 c.p. , quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, restano esclusi dall'applicazione della causa di non punibilità. Ebbene, l' articolo 338 c.p. («Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti»), ossia uno dei titoli di reato indicato come tertium comparationis dal giudice a quo , rientra tra quei reati “nuovi” , e non espressamente esclusi, per i quali è reso possibile, dopo la riforma Cartabia, il riconoscimento della esimente della particolare tenuità del fatto: il limite di pena (da uno a sette anni di reclusione) non consentiva, prima della riforma Cartabia, il riconoscimento dell'esimente , venendo in rilievo una pena edittale massima superiore ai cinque anni di reclusione, ma una volta spostato il parametro di riferimento dalla pena massima a quella minima (che non deve, attualmente, superare i due anni di pena detentiva) questa fattispecie di reato rientra tra quelle per le quali la particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile. La comparazione con il delitto di cui all' articolo 338 c.p. «La comparazione tra le fattispecie ex articolo 336 e 337 cod. pen. , da un lato, e quella ex articolo 338 c.p., dall'altro, evidenzia un profilo di manifesta irragionevolezza , quanto all'applicabilità della causa di non punibilità, esattamente colto dal giudice rimettente»: così si esprime la Consulta che quindi passa in rassegna i profili di omogeneità tra i due titoli di reato, tali da rendere irragionevole il differente trattamento. Omogenei sono infatti gli elementi costitutivi: l'uso della violenza o minaccia in danno del pubblico ufficiale, che nel caso dell' articolo 338 c.p. è rivolta ad una autorità pubblica costituita in collegio o quando il singolo è proiezione del collegio – che giustifica il più grave trattamento sanzionatorio -, e la finalità di alterazione dell'azione amministrativa. Non diversamente, la connotazione plurioffensiva dei reati previsti dagli articolo 336 e 337 c.p. appartiene – dice la Consulta – anche all' articolo 338 c.p. , e con una pregnanza maggiore, posto che da quest'ultimo delitto possono essere lese collettivamente più persone, e incise funzioni costituzionali, come quella legislativa. Anche sotto il profilo sanzionatorio , l'omogeneità tra i titoli di reato non muta - osserva la Consulta - a seguito dell' articolo 19, comma 1, lett a) e b), d.l. 11 aprile 2025, n. 48 , convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 , che ha inserito negli articolo 336 e 337 c.p. un comma finale con il quale è previsto l'aumento della pena «fino alla metà» qualora il fatto di violenza o minaccia sia commesso nei confronti di – o per opporsi a – un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Anche ammettendo, infatti, l'aumento (che va operato, trattandosi di una aggravante ad effetto speciale), la pena edittale resterebbe comunque entro il limite dei due anni, che oggi segna la soglia oltre la quale la causa di non punibilità non può essere riconosciuta. Conclusioni Prescindendo, quindi, dagli altri raffronti prospettati dal giudice rimettente, la Consulta ha ritenuto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto fosse ammessa per il reato più grave , in danno dell'agente pubblico collegiale, e viceversa esclusa per il reato meno grave, in danno dell'agente pubblico individuale, e ciò, letto in uno alla distonia normativa che si è venuta a creare tra i titoli di reato di cui agli articolo 336 e 337 c.p. , da una parte, e quello di cui all' articolo 338 c.p. , dall'altra (che va comunque a scapito del reo – pur ammettendo un mero difetto di coordinamento – anche sul piano della funzione rieducativa della pena), ha portato il giudice delle leggi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 131- bis , terzo comma, c.p., nella parte in cui si riferisce agli articolo 336 e 337 c.p. , rendendo così applicabile ai delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale la esimente della particolare tenuità del fatto .