Irap, ripresa a tassazione: non opera il raddoppiamento dei termini per l’emanazione dell’atto impositivo

Il raddoppio dei termini non si verifica solo a seguito di denuncia o di iscrizione di notizia di reato, ma anche per emersione di fatti che fondano presupposto di rilevanza penale; ciò che, però, rende il presupposto integrato solo ex suppositione , senza l’intervento di garanzia di un atto ufficiale per una fattispecie concreta oggetto di scrutinio.

I fatti di causa riguardano il soggetto che conduce la ditta individuale operante nel settore della meccanica generale che nel giugno 2014 riceveva un avviso di accertamento sull'anno di imposta 2007, con rideterminazione del reddito a fini Irpef, Iva, Irap, per disconoscimento di costi esposti con fatture ritenute riferibili ad attività oggettivamente inesistenti. I motivi di ricorso Vengono formulati quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo si eccepisce violazione ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell'articolo 112 dello stesso codice di rito, riferibile all'omessa motivazione sull'accertamento di una notizia di reato relativa all'anno di imposta 2007. Con tale doglianza, si deduce che la sentenza d'appello non si sia pronunciata sull'eccezione della carenza di una denuncia per il 2007, giustificativa del raddoppio dei termini per l'accertamento . Con il secondo motivo, sulla base dell' articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , si censura la violazione dell' articolo 1, comma 132, l. n. 208/2016 , nonché dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, e pure dell'articolo 2697 c.c. La denuncia per fatti penalmente rilevanti era relativa all'anno 2006 e non per l'anno 2007, per cui non si poteva raddoppiare il termine per l'emissione dell'atto impositivo . Con il terzo motivo, la critica è svolta ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3, per violazione dell' articolo 24 della l. n. 4/1929 e dell' articolo 12, comma settimo, l. n. 212/2000 . Si lamenta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non adempiuto con la semplice trasmissione del questionario, e la mancata consegna di pvc, prima dell'emissione dell'atto impositivo. Con ultimo motivo la censura investe l' articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , per violazione dell'articolo 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell' articolo 2697 c.c. , per non aver posto a fondamento della decisione le circostanze dedotte in appello quale prova dell'effettività delle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti . Il dictum della Corte Trattazione congiunta dei primi due motivi in ragione della loro stretta connessione: la medesima circostanza, cioè la denuncia per il solo 2006, è vista come mancata pronuncia su motivo specifico, e riguardata come violazione di legge per applicazione ad altro anno di imposta. I due motivi interposti risultano infondati, con riserva del trattamento di Irap . La sentenza impugnata si pronuncia espressamente sul difetto di una notizia di reato per il 2007 quando risolve la questione della non necessità di una notizia di reato per giustificare il raddoppio dei termini al fine di emettere l'avviso di accertamento . E, in questo senso, risponde altresì alle doglianze circa la denuncia relativa all'anno 2006 applicata al 2007. Il collegio d'appello si limita a ricordare che una denuncia-querela espressa o inscrizione di notizia di reato non sono necessarie, bastando la sussistenza di fatti che comportano l'obbligo di denuncia , anche se questa non si concreta. Siffatto indirizzo interpretativo si salda con la lettera della legge e si allinea alla conforme giurisprudenza consolidata della S.C. Al riguardo, in materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli articolo 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis , presuppone unicamente l' obbligo di denuncia penale , ai sensi dell' articolo 331 c.p.p. , per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 , e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 . Infatti, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini scatta in coincidenza con il mero riscontro di fatti che importano l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell' articolo 331 c.p.p. , a prescindere dall'effettiva presentazione della denuncia e poi dall'esercizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, ancorché l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (cfr. Cass. T., n. 600/2025 ). Ciò che rileva è unicamente l' astratta configurabilità di un illecito penale , atteso il regime del doppio binario tra giudizio penale e procedimento tributario (cfr. Cass. V,n. 27250/2022 ). Però la ripresa a tassazione involge anche Irap, e per questo tributo - si badi - non opera il raddoppiamento dei termini per l'emanazione dell'atto impositivo , non essendo le violazioni in tema di Irap assistite da sanzione penale. Si è riconosciuto che, in tema di accertamento, il c.d. raddoppio dei termini, previsto dall'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non trova posto per l'Irap, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. Cass. T., n. 600/2025 ; VI-5, n. 10483/2018). Ne consegue che i primi due motivi sono infondati, ma la doglianza può essere accolta solo limitatamente alla ripresa a tassazione a fini Irap. Infondato è il terzo motivo, dove lamenta il deficit di contraddittorio procedimentale. La sentenza in parola richiama l'impostazione della Corte in tema di contraddittorio preventivo , per cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è sottoposta ad un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione si pone all'origine dell'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati , mentre, per quelli non armonizzati , non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015 ). Tale prova di resistenza non risulta da parte del contribuente: non sono stati riportati in seno al ricorso per cassazione gli stralci degli atti dei gradi di merito, dove emerga che il contribuente - in uno con l'eccezione di violazione del contraddittorio - abbia rappresentato il contributo o l'apporto procedimentale che avrebbe offerto se il contraddittorio si fosse svolto, dimostrando che all'esito il provvedimento finale sarebbe stato diverso. Anche di recente è stato ribadito che in tema di accertamento c.d. a tavolino , l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributi armonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non seguono una forma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti ( Cass. T., 18489/2024 ). D'altra parte, l'invalidità dell'atto impositivo emesso ante tempus discende dalla violazione del termine dilatorio a difesa del contribuente , ex articolo 12 l. n. 212/2000, previsto però unicamente per l'avviso di accertamento emesso a seguito di accesso nei locali del privato, non per l'accertamento “a tavolino”, come nel caso de quo , ove cioè la pretesa impositiva origini da un confronto cartolare con la documentazione già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o da questa richiesta. Ed infatti, il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo , di cui l' articolo 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 , richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento, e deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa, non essendo richiesta ex lege la notificazione al contribuente di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli uffici dell'ente impositore (cfr. Cass. V, n. 17818/2022 ). Sicché il motivo è infondato. Infondato è pure l'ultimo motivo, dove si lamenta che il collegio non abbia valutato ed apprezzato le circostanze offerte dalla parte in ordine all'effettività dell'operazione disconosciuta, fra cui l'effettiva iscrizione alla CCIAA della ditta il prezzo di mercato della relativa cessione, la tracciabilità del pagamento, la registrazione in contabilità. Negli ultimi due paragrafi, la sentenza dà atto dell' insussistenza delle prove offerte dalla parte contribuente , tale non essendo né il pagamento delle fatture, né la regolarità formale della contabilità, richiamando altresì precedenti della Suprema Corte, dove si ricorda che la regolarità contabile formale non è sufficiente a dimostrare la realtà dell'operazione. In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento del giudice, posto a base degli articolo 115 e 116 c.p.c. , opera interamente sul piano dell' apprezzamento di merito , insindacabile, invece, in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all' articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall' articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , come riformulato dall' articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012 , conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 ( Cass. III, n. 23940/2017 ). Né ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia, già, implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando, cioè, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, ancorché se difetti, ex actis , una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). In conclusione, il ricorso è fondato nei primi due motivi, ma limitatamente alla ripresa a tassazione Irap per la quale non vale il raddoppiamento dei termini ai fini dell'emissione dell'atto impositivo in presenza di fatti costituenti reato.

Presidente Crucitti – Relatore Fracanzani Fatti di causa Il sig. El.Os. conduce la ditta individuale Pulimetal, operante nel settore della meccanica generale e nel giugno 2014 era attinto da avviso di accertamento sull'anno di imposta 2007, con rideterminazione del reddito a fini Irpef, Iva, Irap, per disconoscimento di costi esposti con fatture ritenute riferibili ad attività oggettivamente inesistenti. Più in particolare, al contribuente portavano le indagini svolte nei confronti della ditta individuale ADLER di Ru.Du., già denunciato per usura, donde gli veniva trasmesso questionario con richiesta di documentazione. Ne seguiva l'atto impositivo sul quale il contribuente esperiva la procedura dell'accertamento con adesione, rimasta senza esito. Adiva quindi il giudice di prossimità, lamentando violazione del contraddittorio endoprocedimentale, decadenza dalla potestà impositiva per illegittimo raddoppiamento dei termini, estraneità al meccanismo fraudolento posto in essere dalla ditta ADLER ed effettività della prestazione ricevuta e regolarmente saldata con bonifico. I gradi di merito non apprezzavano le ragioni del contribuente che ricorre per cassazione agitando quattro motivi, cui replica l'Agenzia delle entrate, spiegando tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie ragioni. Ragione della decisione 1. Vengono proposti quattro motivo di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 112 dello stesso codice di rito, circa l'omessa motivazione di una notizia di reato relativa all'anno di imposta 2007. In altri termini, si afferma che la sentenza d'appello non abbia pronunciato sull'eccezione di mancanza di denuncia per il 2007, su cui appoggiare il raddoppio dei termini per l'accertamento. 1.2. Con il secondo motivo si propone doglianza ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell' articolo 1, comma 132, L. n. 208/2016 , nonché dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, nonché dell'articolo 2697 del codice civile. Nel concreto, si lamenta che vi fosse denuncia per fatti penalmente rilevanti relativa all'anno 2006, ma non per l'anno 2007, donde non si poteva raddoppiare il termine per l'emissione dell'atto impositivo. 1.3. Con il terzo motivo si deduce critica ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3 per violazione dell' articolo 24 della L. n. 4/1929 e dell' articolo 12, comma settimo, L. n. 212/2000 . Nello specifico si lamenta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non assolto con la semplice trasmissione del questionario e comunque la mancata consegna di pvc, prima dell'emissione dell'atto impositivo. 1.4. Con il quarto ed ultimo motivo si profila censura ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile , per violazione dell' articolo 38 D.P.R. n. 600/1973 e dell' articolo 2697 del codice civile , per non aver posto alla base della decisione le circostanze dedotte in appello quale prova dell'effettività delle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. 2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, riguardando l'uno la mancata pronuncia sull'eccezione di assenza di notizia di reato per l'anno 2007, l'altro come indebita estensione della denuncia sull'anno 2006 anche per l'anno 2007, consentendo il raddoppiamento dei termini per l'emissione dell'atto impositivo. Detto diversamente, la medesima circostanza, cioè della denuncia per il solo 2006, è vista ora come mancata pronuncia su motivo specifico, ora come violazione di legge per applicazione ad altro anno di imposta. I due motivi sono infondati, salvo per quanto si dirà in tema di Irap. La sentenza in scrutinio si pronuncia espressamente sulla carenza di notizia di reato per il 2007 quando risolve la questione della non necessità di una notizia di reato per consentire il raddoppio dei termini al fine di emettere l'avviso di accertamento. E, in questo senso, risponde altresì alle doglianze circa la denuncia relativa all'anno 2006 applicata al 2007. Il collegio d'appello semplicemente ricorda che una denuncia-querela espressa o inscrizione di notizia di reato non sono necessarie, essendo bastevole la sussistenza di fatti che comportano l'obbligo di denuncia, anche se questa non si concreta. Tale orientamento è coerente con la lettera della legge, come ricorda la stessa sentenza qui all'esame, e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte di legittimità. 2.1. Ed infatti, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli articolo 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis , presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell' articolo 331 c.p.p. , per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 , e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (Cass. V, n. 17586/2019 ), poiché in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell' articolo 331 c.p.p. , indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (cfr. Cass. T., n. 600/2025 ). E questo perché in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, previsti dall' articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 , nel testo vigente ratione temporis, presuppone la sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall'esito del relativo procedimento penale e nonostante l'eventuale estinzione del reato per archiviazione della denuncia, rilevando solo l'astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del doppio binario tra giudizio penale e procedimento tributario (cfr. Cass. V, n. 27250/2022 ). 2.2. Deve comunque rilevarsi che la ripresa a tassazione involge anche Irap, come evidenziato a pag. 1 del ricorso per cassazione e come si evince altresì dal frontespizio della sentenza impugnata. Per questo tributo non opera il raddoppiamento dei termini per l'emanazione dell'atto impositivo, non essendo le violazioni in tema di Irap assistite da sanzione penale. Ed infatti è stato riconosciuto che in tema di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall' articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 , non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. Cass. T., n. 600/2025 ; VI-5, n. 10483/2018). Donde i primi due motivi sono infondati, ma la doglianza può essere accolta solo limitatamente alla ripresa a tassazione a fini Irap. 3. Parimenti infondato è il terzo motivo, dove lamenta la mancanza di contraddittorio procedimentale. La sentenza in scrutinio richiama il fondamentale arresto di questa Corte in tema di contraddittorio preventivo, per cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati , mentre, per quelli non armonizzati , non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015 ). Tale prova di resistenza il contribuente non ha offerto: non risultano riportati in senso al ricorso per cassazione gli stralci degli atti dei gradi di merito, dove emerga che il contribuente -in uno con l'eccezione di violazione del contraddittorioabbia rappresentato il contributo o l'apporto procedimentale che avrebbe offerto se il contraddittorio si fosse svolto, dimostrando che all'esito il provvedimento finale sarebbe stato diverso. Peraltro, atteso che l'atto impositivo che ha dato scaturigine alla controversia contiene anche ripresa ai fini Iva, che è tributo armonizzato, giova ricordare come anche di recente è stato ribadito che in tema di accertamento cd. a tavolino, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributi armonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti ( Cass. T., 18489/2024 ). In limine, e per completezza espositiva, va precisato che l'invalidità dell'atto impositivo emesso ante tempus discende dalla violazione del termine dilatorio a difesa del contribuente, di cui all' articolo 12 L. n. 212/2000 , previsto però unicamente per l'avviso di accertamento emesso a seguito di accesso nei locali del privato, non per l'accertamento a tavolino , come nel caso che ci occupa, ove cioè la pretesa impositiva scaturisca da un confronto carolare con la documentazione già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o da questa richiesta. Ed infatti, il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di cui l' articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 , richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa, non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli uffici dell'ente impositore (cfr. Cass. V, n. 17818/2022 ). Sicché il motivo è infondato. 4. Infondato è anche il quarto ed ultimo motivo, dove si lamenta che il collegio non abbia valutato ed apprezzato le circostanze offerte dalla parte in ordine all'effettività dell'operazione disconosciuta, fra cui l'effettiva iscrizione alla CCIAA della ditta ADLER, il prezzo di mercato della relativa cessione, la tracciabilità del pagamento, la registrazione in contabilità. Negli ultimi due paragrafi, la sentenza in scrutinio dà atto dell'insussistenza delle prove offerte dalla parte contribuente, tale non essendo né il pagamento delle fatture, né la regolarità formale della contabilità, richiamando altresì precedenti di questa Suprema Corte, dove si ricorda che la regolarità contabile formale non è sufficiente a dimostrare la realtà dell'operazione. 4.1. Più radicalmente, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli articolo 115 e 116 c.p.c. , opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all' articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall' articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , come riformulato dall' articolo 54 del D.L. n. 83 del 2012 , conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 ( Cass. III, n. 23940/2017 ). Né ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011 ). 5. In definitiva, il ricorso è fondato nei primi due motivi, ma limitatamente alla ripresa a tassazione Irap per la quale non vale il raddoppiamento dei termini ai fini dell'emissione dell'atto impositivo in presenza di fatti costituenti reato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia - Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025. Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2025.