Sulla natura eterodeterminata dell’opposizione all’esecuzione

«Il principio della natura eterodeterminata dell’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c. comporta che il suo oggetto sia circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata svolte con l’atto introduttivo (e, per le opposizioni di cui al capoverso di quella norma, con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e ciò determina, altresì, i confini del thema decidendum del relativo giudizio, nonché i limiti oggettivi e soggettivi del conseguente giudicato […]».

«[…] Peraltro, con riferimento alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, dedotte dall'opponente come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, il giudicato si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni dell'azione o a quelle vicende del credito, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che – con riguardo ad esse - è inammissibile, in un successivo giudizio, la deduzione di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel  precedente giudizio». Il caso Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare , promosso dalla Banca intimata, in proprio e quale mandataria di altra S.p.A., sempre intimata, nei confronti di R.G., questi proponeva opposizione all'esecuzione ex articolo 615, comma 2, c.p.c. L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere. Investita del gravame proposto dalle eredi dell'opponente, la Corte d'Appello di Napoli prima con ordinanza dichiarava la litispendenza del giudizio di secondo grado con quello di opposizione a precetto definito con sentenza poi confermata in appello e proseguito con ricorso in cassazione dichiarato inammissibile con sentenza e contro cui pendeva giudizio revocatorio (ordinanza impugnata con regolamento di competenza e revocata con successiva ordinanza della Corte di Cassazione che ha disposto la prosecuzione del processo); dopo la Corte d'Appello di Napoli, all'esito della riassunzione del giudizio da parte di una sola delle eredi (essendo nelle more deceduta l'altra), confermava nel merito la decisione di primo grado. Contro tale decisione la ricorrente proponeva ricorso per cassazione fondato su otto motivi, mentre le intimate non svolgevano attività difensiva. La Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ( ex articolo 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002). La questione giuridica La Corte premette che risulta pregiudiziale – e assorbente – il rilievo per cui rispetto alla controversia in oggetto si è formato un giudicato esterno , sia formale che sostanziale, che preclude l'esame del merito del ricorso (e conseguentemente l'illustrazione dei motivi, tutti relativi alla fondatezza delle ragioni poste a base dell'opposizione, non più controvertibili in questa sede). Infatti, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione emessa in sede di regolamento di competenza (i cui estremi sono riportati nella sentenza) contro il provvedimento con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato la litispendenza del giudizio con quello di opposizione a precetto, confermata in appello con sentenza, proseguito con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile con sentenza e contro cui pendeva giudizio revocatorio, l'opposizione preventiva all'esecuzione, proposta ex articolo 615, comma 1, c.p.c. dal debitore intimato contro l'atto di precetto che ha preceduto l'esecuzione all'interno della quale è proposta l' opposizione c.d. successiva , ex articolo 615, comma 2, c.p.c., oggetto del presente ricorso per cassazione, è stata definita in primo grado con il rigetto della domanda; l'appello dell'opponente è stato rigettato e, in sede di legittimità, il ricorso contro la decisione di secondo grado proposta dagli eredi dell'opponente, è stato dichiarato inammissibile con sentenza della Corte. Sicché sull'oggetto dell'opposizione in questione già si era formato giudicato formale esterno , nonostante la pendenza del giudizio di revocazione proposto dalla parte opponente ( ex articolo 391- bis e 395 n. 4, c.p.c. , unica ragione per cui non era stata ritenuta conforme a diritto la dichiarazione di litispendenza. Di conseguenza, con riferimento al giudicato formale, ogni questione astrattamente deducibile è superata perché è intervenuta nel frattempo la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso per revocazione su ricordato. Sicché non è più controvertibile l'avvenuta formazione di un giudicato formale sul definitivo rigetto dell'opposizione a precetto che aveva preceduto l'esecuzione forzata, proposta dal debitore esecutato ai sensi dell' articolo 615, co. 1, c.p.c. Peraltro emerge dagli atti la totale coincidenza di oggetto tra l'opposizione a precetto e quella all'esecuzione iniziata ai sensi dell' art 615, comma 2, c.p.c. di cui al presente giudizio di cassazione. Le soluzioni giuridiche Il principio esposto nella sentenza in commento è pacifico nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, si è più volte affermato che c'è identità di oggetto tra l'opposizione a precetto, proposta ex articolo 615, co 1, c.p.c. , e la successiva opposizione all'esecuzione, proposta ex articolo 615, comma 2 c.p.c., contro lo stesso titolo esecutivo, se fondata sulle stesse ragioni di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con conseguente litispendenza dei due giudizi (da ult. Cass., sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19889 ; Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26285 e altre citate in motivazione). Nel caso di specie, le ragioni poste a base delle due opposizioni esecutive erano esattamente identiche (e sono riportate in motivazione, pag. 5). Su tali questioni si è quindi formato il giudicato sostanziale ex articolo 2909 c.c. La ricorrente deduce, tuttavia, nella memoria ex articolo 378 c.p.c., che le ragioni di carattere processuale alla base del rigetto dell'originaria opposizione a precetto, comporterebbero una limitazione degli effetti del giudicato ai profili specifici e alle circostanze specifiche di fatto poste a fondamento delle prospettazioni su cui c'è stata la decisione di merito in quella sede, ma non sui profili e sulle circostanze non esaminate perché ritenute inammissibili, poiché tardivamente introdotte nel processo le relative allegazioni. Il principio viene esposto dalla ricorrente sulla base del principio per cui il giudicato che si forma all'esito del giudizio di opposizione copre il dedotto ma non il deducibile, a causa della natura c.d. eterodeterminata del giudizio di opposizione all'esecuzione . Secondo il consolidato indirizzo della Corte, l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. è un' azione di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il cui oggetto è individuato dalle ragioni poste a base della contestazione di quel diritto, ragioni che, di conseguenza, circoscrivono il thema decidendum , precludendone qualunque modifica e determinando così i limiti del conseguente giudicato ( Cass., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478 ; Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020, n. 28387 ). Pur essendo possibile rilevare, nel corso del giudizio di opposizione, anche d'ufficio, l'eventuale sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, ciò non implica l'accoglimento dell'opposizione, ma trattandosi di una vicenda estranea all'oggetto di essa, ne comporta semmai la cessazione della materia del contendere . Non può in ogni caso affermarsi che il giudicato conseguente al rigetto dell'opposizione all'esecuzione coprirebbe il dedotto ma non il deducibile ma può risolversi la questione richiamando la tematica della concezione eterodeterminata dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. (che invero la Corte nella sentenza in commento dà per presupposta rinviando alla giurisprudenza consolidata sul punto). È opportuno, però, ricordare che è convincimento radicato nella giurisprudenza di nomofilachia la configurazione della opposizione all'esecuzione come giudizio di natura eterodeterminata , il cui oggetto è circoscritto ai motivi proposti con l'atto introduttivo. In altri termini: la causa petendi del giudizio di opposizione all'esecuzione si individua nelle contestazioni sollevate con l'atto introduttivo della controversia, ciascuna della quali è intesa come distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere, ovvero della domanda di tutela spiegata dall'opponente. Chiarissimo il principio esposto da  Cass. 20 gennaio 2011, n. 1328 : «l'opposizione all'esecuzione si connota come diretta ad ottenere l' accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per quella ragione , sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza. Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l'opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte - in quanto, naturalmente, deducibili - dall'opponente, ha natura eterodeterminata». È dunque l'atto introduttivo della controversia  ex articolo 615 c.p.c., a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice così adito: « l'opponente non può mutare la domanda , modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio» ( Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2023, n. 31363 ). Da ciò la considerazione come inammissibile domanda nuova della deduzione, operata per la prima volta con le memorie della fase di trattazione, di ragioni di insussistenza del diritto a procedere in executivis differenti da quelle svolte con l'atto introduttivo della lite (il principio, espresso anche da giurisprudenza risalente, è stato più volte ribadito, ad es. in Cass. 10/03/2013, n. 7163 ; Cass. 06/04/2022, n. 11237; Cass., Sez. U., 21/09/2021, n. 25478 ;  Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387 ; cfr., ancora,  Cass. 26/05/2020, n. 9719 ;  Cass. 03/09/2019, n. 21996 ;  Cass. 28/06/2019, n. 17441 ; più di recente in Cass. n. 31363/2023 , cit. e, dopo, da Cass. 19 aprile 2024, n. 10708 ). Osservazioni Richiamato il concetto della natura eterodeterminata del giudizio di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., la Corte precisa giustamente che le conseguenze di questo principio vanno intese nei loro effettivi limiti operativi , in rapporto alla corretta individuazione dell'oggetto del giudizio in questione; se diverso e vario è il possibile atteggiarsi dell'oggetto di essa, non può però giustificarsi una eccezione al principio generale per cui il giudicato copre “il dedotto e il deducibile”. Ove si ammettesse questa eccezione si consentirebbe di rimettere in discussione la situazione soggettiva o l'appartenenza del bene della vita, già oggetto di accertamento definitivo in altro processo, sulla base di fatti pur deducibili, ma non effettivamente dedotti in quel processo e relativi alla stessa tematica già definita in quella sede. Va quindi ribadito che il giudicato che si forma in sede di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., come avviene in ogni altro processo civile, anche di accertamento negativo, copre sia il dedotto che il deducibile , in relazione all'oggetto del giudizio e, quindi, in relazione ai diritti fatti valere nel giudizio stesso. In relazione alle nuove questioni prospettabili o comunque prospettate nel giudizio di opposizione all'esecuzione (diverse da quelle svolte con l'atto introduttivo), la Corte precisa che esse possono configurare: la proposizione di una domanda nuova quando si contestino condizioni dell'azione esecutiva o si alleghino vicende estintive, impeditive, modificative del credito portato dal titolo esecutivo completamente diverse da quelle contestate o allegate ab origine ; la mera precisazione o modificazione della domanda originaria ove, ferma restando la condizione dell'azione esecutiva originariamente contestata, o la vicenda estintiva, impeditiva, modificativa del credito portato dal titolo esecutivo originariamente allegato dall'opponente, questi si limiti a dedurre nuove argomentazioni, circostanze di fatto o questioni, sempre a sostegno della originaria allegazione o contestazione.   Nell'ipotesi sub a) , queste nuove domande non possono essere svolte nel corso del giudizio ma eventualmente poste a base di una successiva opposizione con diverso oggetto , perché non comprese nell'ambito di efficacia del giudicato che si forma all'esito della decisione del giudizio. Nell'ipotesi sub b) , invece, tale attività di modificazione o precisazione può essere svolta entro la fase preliminare del giudizio (nel rispetto dei termini di cui all'articolo 171- ter c.p.c.) e, comunque, non deve compromettere le potenzialità difensive della controparte o allungare i tempi processuali (per tutti Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310 ); nella misura in cui esse possono trovare ingresso nella causa di opposizione già pendente, di esse si deve tenere conto ai fini della decisione. Viceversa, ove siano proposte tardivamente o irregolarmente nella prima causa di opposizione , non possono essere poste a base di una successiva opposizione ex articolo 615 c.p.c. perché si resta nell'ambito del thema decidendum originario e, quindi, nell'ambito dell'efficacia di giudicato che si forma all'esito della relativa decisione.

Presidente De Stefano – Relatore Tatangelo Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da INTESA SANPAOLO Spa, in proprio e quale mandataria della S.G.A. Spa, nei confronti di Ge.Re., questi ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell' articolo 615, comma 2, c.p.c. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Investita dal gravame di coloro che si erano dichiarate eredi dell'opponente (Ge.Ro. e Gr.An.), la Corte d'Appello di Napoli, in un primo tempo, con ordinanza in data 10 maggio 2021 (n. cronol. 1359/2021), ha dichiarato la litispendenza del giudizio di secondo grado con quello di opposizione a precetto definito con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 51/2012, confermata in appello con sentenza n. 4315/2015, proseguito con ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile con sentenza n. 32137/2019 e avverso cui pende giudizio revocatorio . Tale ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza e revocata con Ordinanza n. 41505 del 24 dicembre 2021 di questa Corte, che ha disposto la prosecuzione del processo. Successivamente, la Corte d'Appello, all'esito della riassunzione del giudizio stesso, da parte della sola Ge.Ro. (nell'allegata qualità di erede pure di Gr.An., frattanto deceduta) ha confermato nel merito la decisione di primo grado. Ricorre Ge.Ro. (nell'allegata sola qualità di erede di Ge.Re.), sulla base di otto motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, alla quale la ricorrente non ha preso parte, ma per la quale ha depositato memoria ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo per cui, in ordine all'oggetto della presente controversia, si è ormai formato un giudicato esterno (formale e sostanziale) che preclude l'esame del merito della stessa, il che rende, quindi, anche superflua l'illustrazione dei singoli motivi del ricorso, il cui oggetto riguarda esclusivamente la fondatezza delle ragioni poste a base dell'opposizione, non più controvertibili nella presente sede, proprio in virtù di detto giudicato esterno. Come emerge dall'ordinanza di questa Corte n. 41505 del 24 dicembre 2021, emessa in sede di regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato la litispendenza del presente giudizio con quello di opposizione a precetto definito con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 51/2012, confermata in appello con sentenza n. 4315/2015, proseguito con ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile con sentenza n. 32137/2019 e avverso cui pende giudizio revocatorio , l'opposizione cd. preventiva all'esecuzione, ai sensi dell' articolo 615, comma 1, c.p.c. , avanzata dal debitore intimato avverso l'atto di precetto che ha preceduto l'esecuzione nell'ambito della quale risulta proposta la presente opposizione, cd. successiva, ai sensi dell' articolo 615, comma 2, c.p.c. , è stata definita in primo grado con il rigetto della domanda; l'appello dell'opponente è stato rigettato e, in sede di legittimità, il ricorso avverso la decisione di secondo grado (proposto dagli eredi dell'opponente) è stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32137 del 10/12/2019 ). Onde, sull'oggetto dell'opposizione in questione si era già formato il giudicato (formale) esterno, nonostante la pendenza del giudizio di revocazione, promosso sempre dalla parte opponente, ai sensi degli articolo 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. , unica ragione per cui era stata ritenuta non conforme a diritto la dichiarazione di litispendenza. In ogni caso, con riguardo al profilo del giudicato formale, ai sensi dell' articolo 324 c.p.c. , ogni questione astrattamente proponibile è superata poiché è, intanto, sopraggiunta (perfino prima della pubblicazione della sentenza qui impugnata) la sentenza n. 7973 del 20 marzo 2023, di questa Corte, di rigetto del ricorso per revocazione avverso la già richiamata sentenza n. 32137 del 10 dicembre 2019, sempre di questa Corte. Di conseguenza, non è più controvertibile l'avvenuta formazione di un giudicato formale sul definitivo rigetto della opposizione al precetto che aveva preceduto l'esecuzione forzata, proposta dall'esecutato ai sensi dell' articolo 615, comma 1, c.p.c. 2. Emerge, poi, dagli atti (in particolare, dalla sentenza n. 51 del 27 gennaio 2012 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Caserta, dalla sentenza n. 4315 del 4 novembre 2015 della Corte d'Appello di Napoli, nonché dalla sentenza di questa stessa Corte n. 32137 del 10 dicembre 2019), la piena coincidenza di oggetto tra l'opposizione al precetto, ai sensi dell' articolo 615, comma 1, c.p.c. , e quella all'esecuzione iniziata, ai sensi dell' articolo 615, comma 2, c.p.c. , di cui al presente giudizio, proposte dal dante causa della ricorrente, Ge.Re., in relazione all'azione esecutiva, prima minacciata e poi avviata da INTESA SANPAOLO Spa, in proprio e quale mandataria della S.G.A. Spa, nei suoi confronti (esecuzione promossa sulla base del decreto ingiuntivo n. 1304/1994 emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti della Sidas Srl, quale debitrice principale, nonché di Ge.Re. e Gr.An., quali fideiussori, opposto solo da questi ultimi e confermato nei loro confronti con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1616/1998, passata in giudicato). 2.1 È opportuno premettere, in proposito, che la giurisprudenza di questa Corte è ampiamente consolidata nel ritenere sussistente identità di oggetto tra l'opposizione al precetto, avanzata ai sensi dell' articolo 615, comma 1, c.p.c. , e la successiva opposizione all'esecuzione, avanzata ai sensi dell' articolo 615, comma 2, c.p.c. , avverso il medesimo titolo esecutivo, se fondate sulle medesime ragioni di inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, con conseguente litispendenza tra i due giudizi (per tutte: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019 ; Sez. 3, Sentenza n. 26285 del 17/10/2019; in precedenza: Sez. 3, Ordinanza n. 17037 del 20/07/2010; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019). Tale perfetta coincidenza non è stata, in verità, posta in discussione con il ricorso che ha introdotto il presente giudizio, ma viene dalla ricorrente negata nella memoria depositata ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. Va, peraltro, ribadito che siffatta coincidenza sussiste certamente e deve positivamente affermarsi, anche in questa sede. 2.2 Le ragioni poste alla base delle due opposizioni esecutive (rispettivamente, quella anteriore e quella successiva all'inizio dell'esecuzione, di cui al presente giudizio) sono costituite, in entrambi i casi: a) dalla contestazione della legittimazione attiva e, cioè, del diritto di INTESA SANPAOLO Spa, in proprio e quale mandataria di S.G.A. Spa, di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del Ge.Ro., per il credito portato dal titolo esecutivo; b) dalla pretesa estinzione di tale credito, derivante dall'estinzione dell'obbligazione del fideiussore per l'estinzione dell'obbligazione principale e, in particolare, dalla dedotta prevalenza, su quello formatosi in relazione al titolo esecutivo, di un giudicato sull'insussistenza dell'obbligazione garantita formatosi in sede fallimentare, in relazione al rigetto della domanda del Banco di Napoli Spa di ammissione al passivo del fallimento della società garantita Sidas Srl Su tali questioni, indipendentemente dalle specifiche vicende processuali che hanno determinato il corso del giudizio di merito ed il suo esito, si è formato il giudicato sostanziale, ai sensi dell' articolo 2909 c.c. , a seguito del passaggio in giudicato formale, ai sensi dell' articolo 324 c.p.c. , della sentenza n. 4315 del 4 novembre 2015 della Corte d'Appello di Napoli, di rigetto della opposizione al precetto, ai sensi dell' articolo 615, comma 1, c.p.c. 2 . 3 Nella stessa sentenza di questa Corte n. 32137 del 10/12/2019, che ha determinato il passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell'originaria opposizione a precetto, si dà atto, espressamente, che l'opponente aveva dedotto in quella sede, tra l'altro: a) che Intesa San Paolo era priva di legittimazione attiva perché non titolare del credito né mandataria del titolare come si era invece affermata ; b) che il giudicato sull'inesistenza dell'obbligazione garantita, successivo a quello proprio del titolo sotteso al precetto, aveva quindi comunque prodotto l'effetto estintivo della fideiussione . Che nel presente giudizio risultino nuovamente contestate, nei medesimi termini appena riportati, sia la indicata legittimazione attiva della banca procedente, sia la sussistenza del credito di garanzia portato dal titolo esecutivo, in virtù del giudicato intervenuto in sede fallimentare sul credito garantito, emerge, poi, chiaramente dalla stessa memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. , nella quale si legge: a pag. 3, che nel presente giudizio l'opponente ha sollevato in primis proprio il difetto di legittimazione sostanziale ovvero il difetto di titolarità del credito azionato in giudizio ed il difetto di procura e, a pag. 4, che nel presente giudizio è stata eccepita l'estinzione della fideiussione in virtù di un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo ottenuto dalla banca nei confronti del fideiussore (decreto ingiuntivo n. 1304/94 del Tribunale di Santa Maria C.V.) ovvero il giudicato (sent. n. 2384/2003 del Tribunale sammaritano confermata in appello con sent. n. 2135/2005) che ha accertato l'inesistenza del credito della stessa banca nei confronti del debitore principale . 3. È, a questo punto, necessaria una precisazione di carattere sistematico, dinanzi agli argomenti spesi dalla ricorrente nella sua memoria depositata ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. Quest'ultima sostiene che le ragioni, di carattere processuale, alla base del rigetto della sua originaria opposizione al precetto comporterebbero una limitazione degli effetti del conseguente giudicato agli specifici profili ed alle specifiche circostanze di fatto a fondamento delle prospettazioni su cui vi è stata una decisione di merito in quella sede, ma non sui profili e sulle circostanze non esaminati, per essere stati ritenuti inammissibili, in quanto tardivamente introdotte nel processo le relative allegazioni. Tale assunto, sempre nell'ottica della parte ricorrente, sarebbe fondato sul principio per cui il giudicato che si forma all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione coprirebbe il dedotto , ma non il deducibile , in virtù della cd. natura etero-determinata dell'opposizione all'esecuzione. Il predetto assunto non è, però, condivisibile. 3.1 Secondo il consolidato indirizzo di questa stessa Corte, cui intende darsi piena continuità, l'opposizione all'esecuzione di cui all' articolo 615 c.p.c. configura una azione di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il cui oggetto è individuato dalle ragioni poste a base della contestazione di quel diritto, ragioni che necessariamente, quindi, circoscrivono il thema decidendum, precludendone qualsiasi modifica e determinando, così, i limiti del conseguente giudicato (l'indirizzo in questione è stato definitivamente accolto anche in recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 ; Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, in motivazione). Resta ferma la possibilità di rilevare, nel corso del giudizio di opposizione, anche di ufficio, l'eventuale sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo: ciò che, peraltro e a conferma di quel principio, non implica l'accoglimento dell'opposizione, ma, costituendo appunto una vicenda estranea all'oggetto di questa, semmai l'eventuale cessazione della materia del contendere. 3.2 L'estensione e gli effetti del principio appena richiamato vanno, ad ogni buon conto, adeguatamente chiariti. Non può, infatti, sostenersi - come fa la ricorrente - che il giudicato conseguente al rigetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all' articolo 615 c.p.c. coprirebbe il dedotto ma non il deducibile , quale necessaria conseguenza dell'oggetto di tale giudizio, connotato in relazione ai motivi avanzati. Non è necessario, in questa sede, approfondire la complessa tematica della concezione eterodeterminata dell'opposizione all'esecuzione di cui all' articolo 615 c.p.c. (per una panoramica sulla quale basti qui un rinvio alle motivazioni di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31363 del 10/11/2023, nonché Sez. 3, Ordinanza n. 10708 del 19/04/2024 ) e le connesse, discusse, posizioni teoriche: si tratta di un approdo definitivamente consolidato e che va riaffermato anche nella presente fattispecie, sebbene occorra correttamente applicarlo. È sufficiente, invero, osservare che le conseguenze del suddetto principio vanno intese nei loro effettivi limiti operativi, in rapporto alla corretta individuazione dell'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione di cui all' articolo 615 c.p.c. Va, peraltro, precisato che le differenti problematiche che pone, invece, l'opposizione di cui all' articolo 617 c.p.c. , con cui si contesta la regolarità di singoli atti esecutivi, in considerazione del fatto che tale opposizione va avanzata in un preciso termine perentorio in relazione a bene identificati vizi formali dell'atto, consentono di mantenere fermi gli approdi già raggiunti in tema di inammissibilità di qualunque motivo nuovo, senza necessità di alcuna ulteriore specificazione. Il discorso va fatto, quindi, esclusivamente per l'opposizione prevista dall' articolo 615 c.p.c. In particolare, se diverso e vario è il possibile atteggiarsi dell'oggetto di quest'ultima, in virtù della sua struttura normativamente costruita in termini di azione di accertamento negativo, non potrebbe, però, giustificarsi un'eccezione al principio generale per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile nell'ambito dello specifico rapporto, nonché delle situazioni soggettive e vicende giuridiche che formano oggetto di ogni singolo processo. Ammettere una siffatta eccezione consentirebbe, inaccettabilmente, di rimettere in discussione la situazione soggettiva o l'appartenenza del bene della vita , già oggetto di definitivo accertamento in un precedente processo, sulla base di fatti pur deducibili, ma non dedotti, in quel processo e relativi alla stessa tematica già ivi definita. 3.3 In realtà, va ribadito che il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione di cui all' articolo 615 c.p.c. , come avviene in ogni processo civile, anche di accertamento negativo, senz'altro copre sia il dedotto che il deducibile , in relazione all'oggetto del giudizio e, cioè, in relazione ai diritti fatti valere nel giudizio stesso. Segnatamente, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, in relazione alle specifiche situazioni soggettive e vicende giuridiche, le une e le altre complessivamente intese, che assumono rilevanza in ordine al rapporto (sostanziale e processuale) oggetto del giudizio, cioè in ordine al diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto dedotte (se si tratta di fatti estintivi, impeditivi o modificativi di tale diritto) o contestate (se si tratta di fatti costitutivi del medesimo diritto) dall'opponente; mentre, semplicemente, non si estende ai profili del tutto estranei all'oggetto dell'opposizione stessa, cioè a diverse situazioni soggettive e vicende giuridiche (anche se pur esse potenzialmente incidenti sul diritto di procedere ad esecuzione forzata), che non entrano a far parte del thema decidendum dello specifico processo. È, per restare alla fattispecie in esame, certamente il caso della legittimazione attiva del soggetto che procede in via esecutiva ovvero dell'estinzione del credito di garanzia per inesistenza o estinzione di quello garantito: l'una e l'altra potendo o sussistere o non sussistere, quali che ne siano le ragioni. L'oggetto del giudizio di opposizione va, dunque, individuato nella specifica condizione dell'azione esecutiva contestata dall'opponente e/o nella specifica vicenda giuridica estintiva, impeditiva o modificativa del credito portato dal titolo dedotta in sede di opposizione, in quanto incidenti sul diritto di procedere ad esecuzione forzata; di conseguenza, in relazione a tale oggetto, da una parte, il giudicato copre anche il deducibile e, dall'altra parte, deve riconoscersi all'opponente il potere - e, correlativamente, l'onere - di dedurre tutte le circostanze di fatto e tutte le questioni rilevanti, beninteso pur sempre entro i limiti e nel rispetto delle vigenti regole sulle preclusioni processuali assertive e istruttorie. 3.4 Se il debitore intimato contesta la legittimazione attiva del soggetto che procede in via esecutiva, sostenendo che questi non sia titolare del credito azionato, né disponga del potere di rappresentanza dell'effettivo titolare, egli contesta, in effetti, la sussistenza di una specifica, positiva, condizione dell'azione esecutiva; segnatamente, contesta un fatto costitutivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata rappresentato da una determinata situazione giuridica soggettiva attiva. Il rigetto dell'opposizione, in virtù del suo stesso oggetto, come individuato dalle ragioni poste alla base di essa, impone, allora, l'accertamento che il procedente, contrariamente a quanto affermato dal debitore, è davvero il titolare del credito azionato e/o il rappresentante del suo titolare (e ciò pur senza pregiudizio in relazione a eventuali diversi fatti estintivi, impeditivi o modificativi dello stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata). In tal caso, quindi, il giudicato, all'esito del giudizio di opposizione, si formerà in ordine all'accertamento, positivo o negativo che sia, della condizione dell'azione esecutiva oggetto della contestazione, quale fatto costitutivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, cioè, in particolare, della sussistenza della legittimazione dell'opposto ad agire in via esecutiva. Ciò non toglie che l'allegazione e/o la contestazione (così come anche la prova) delle specifiche circostanze di fatto che integrano la situazione soggettiva in contestazione (tali, cioè, da determinarne la costituzione, ovvero l'estinzione o la modificazione), debba avvenire nei modi e nei tempi imposti dal regime vigente che regola le preclusioni processuali; onde, l'irregolare o intempestivo svolgimento delle relative attività ben potrà avere rilievo ai fini dell'esito del processo: ma non potrà avere l'effetto di limitare l'ambito di efficacia del relativo giudicato, essendo sempre onere delle parti, sul piano processuale, il corretto svolgimento delle suddette attività assertive ed asseverative, nonché il rispetto delle relative preclusioni (salve le specifiche eccezioni previste, in proposito, dallo stesso ordinamento processuale, in particolare con riguardo ai fatti sopravvenuti al loro maturare). 3.5 Se il debitore intimato sostiene che il credito portato dal titolo esecutivo si sarebbe estinto in virtù di una determinata vicenda avente rilevanza giuridica, di natura sostanziale o processuale, egli deduce, in effetti, un fatto estintivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Anche l'idoneità di tale vicenda ad estinguere il credito azionato e, di conseguenza, il diritto di procedere ad esecuzione forzata, deve essere oggetto di un definitivo accertamento, negativo e/o positivo, sotto ogni possibile profilo - pur senza pregiudizio in relazione a eventuali diverse vicende estintive, impeditive o modificative dello stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata - in quanto il rigetto dell'opposizione implica l'accertamento definitivo che la predetta vicenda non abbia inciso, caducandolo, sul diritto di procedere esecutivamente. Ed anche in tal caso non possono assumere rilievo, limitando l'estensione del giudicato, le eventuali preclusioni processuali determinatesi nel giudizio, in relazione all'allegazione o alla contestazione delle specifiche circostanze di fatto alla base della vicenda estintiva dedotta, nonché alla loro prova, anche se proprio tali preclusioni abbiano determinato l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione. 3.6 In altri termini, fermo restando il principio per cui l'opponente non può avanzare, nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, contestazioni del diritto di procedere ad esecuzione forzata diverse da quelle svolte con l'atto introduttivo, né il giudice può accogliere l'opposizione per ragioni diverse da quelle poste alla sua base dall'opponente stesso (ferma la possibilità del rilievo di cui sopra, al punto 3.1), va operata una distinzione sui presupposti, sulle ragioni processuali e sulle conseguenze di tale divieto, in relazione all'esatta individuazione dell'oggetto del giudizio oppositivo ed al carattere delle nuove questioni ivi prospettabili o prospettate. Infatti, l'introduzione nel corso della causa di opposizione ex articolo 615 c.p.c. , da parte dell'opponente, di ulteriori ragioni o argomenti, di fatto o di diritto, a fondamento della sua opposizione, rispetto a quelle articolate nell'atto introduttivo (che, nelle opposizioni ad esecuzione iniziata, è quello della indefettibile fase sommaria), può configurare: a) la proposizione di una vera e propria domanda nuova, laddove siano contestate condizioni dell'azione esecutiva, ovvero allegate vicende estintive, impeditive o modificative del credito portato dal titolo esecutivo, del tutto diverse da quelle, rispettivamente, contestate o allegate in origine; b) la mera precisazione o modificazione della domanda originaria, laddove, ferma la condizione dell'azione esecutiva in origine contestata, ovvero la vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito portato dal titolo esecutivo in origine allegata dall'opponente, questi si limiti a dedurre ulteriori argomenti, circostanze di fatto o questioni, ma pur sempre a sostegno dell'originaria contestazione o allegazione. Nella prima ipotesi, vengono formulate nuove ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata che esulano dall'originario oggetto del processo e che, pertanto, non possono essere svolte in corso di causa, ma potranno essere poste a base di una successiva opposizione, con diverso oggetto, non essendo ricomprese nel thema decidendum e, quindi, nell'ambito di efficacia del giudicato che si forma all'esito della decisione. Nella seconda ipotesi, non vengono avanzate nuove ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata che esulano dall'originario oggetto del processo, restando ferme la condizione dell'azione esecutiva ovvero la vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito portato dal titolo esecutivo che costituiscono il thema decidendum. Con riguardo a tale seconda ipotesi, va, peraltro, ricordato che, in generale, anche la mera precisazione e modificazione della domanda costituisce attività soggetta a limiti e a preclusioni. Senza approfondire il tema, ampiamente controverso, basti rilevare, in questa sede, che tale attività può essere operata, di regola, esclusivamente entro la fase preliminare del giudizio (nel rispetto dei limiti temporali previsti, fino al 2023, dall' articolo 183 c.p.c. e, oggi, dall' articolo 171-ter c.p.c. , fatte salve le sopravvenienze) e che la stessa eventuale deduzione di nuovi fatti storici o di nuove qualificazioni giuridiche, anche laddove e nei limiti in cui la si ritenga possibile, deve comunque avvenire nell'ambito della vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr., in generale, sul tema: Cass., Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015 ). Ne consegue che, nella misura in cui le suddette nuove ragioni, argomentazioni o questioni possono legittimamente trovare ingresso nella causa di opposizione ex articolo 615 c.p.c. già pendente, perché avanzate nel rispetto dei limiti e termini sopra ricordati, di esse dovrà tenersi conto ai fini della decisione. In caso contrario, però, a differenza di quanto avviene nel caso della domanda nuova, le nuove ragioni di contestazione, svolte tardivamente o irregolarmente (o, comunque, inammissibilmente) nella prima causa di opposizione ex articolo 615 c.p.c. , non potranno essere poste a base di una successiva opposizione, restandosi nell'ambito del thema decidendum di quella originaria e, quindi, nell'ambito di efficacia del giudicato che si forma all'esito della relativa decisione. In definitiva, laddove il giudice dell'opposizione all'esecuzione di cui all' articolo 615 c.p.c. ritenga preclusa, per ragioni processuali, la deduzione di nuove ragioni o nuove questioni a fondamento dell'opposizione, nel corso del giudizio (e, per questo, non le esamini), ciò non implica sempre e necessariamente (come parrebbe ipotizzare la ricorrente) la facoltà, per l'opponente, di proporre, in ogni caso, una nuova opposizione fondata su tali ragioni: ciò sarà possibile esclusivamente nel caso in cui le nuove ragioni dedotte abbiano ecceduto l'oggetto dell'originaria opposizione di cui all' articolo 615 c.p.c. 3.7 Non è, quindi, proponibile una nuova opposizione per contestare la medesima condizione dell'azione esecutiva o per far valere la medesima vicenda estintiva, impeditiva o modificativa, incidente sul diritto di procedere ad esecuzione forzata, già oggetto di definitivo accertamento giudiziale (in negativo o in positivo), neanche sulla base di circostanze di fatto non allegate, o non allegate correttamente e tempestivamente (o, addirittura, non provate), ovvero di questioni non prese in esame nel primo giudizio. Con riferimento a tali condizioni e a tali vicende e, più precisamente, alla loro idoneità ad incidere sul legittimo corso del processo esecutivo (minacciato o iniziato), infatti, il giudicato sostanziale copre sempre non solo il dedotto, ma - così intesa la conclusione dell'immodificabilità della domanda nelle opposizioni esecutive - pure il deducibile, a questo ricondotta ogni diversa circostanza di fatto, argomentazione o questione a sostegno della tesi della negazione della condizione dell'azione o della affermazione della sopravvenuta vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito azionato. Pertanto, a sostegno di dette tesi, deve potersi riconoscere alla parte opponente la facoltà, e al tempo stesso l'onere, di dedurre tutto ciò che è deducibile, ma pur sempre nei limiti delle preclusioni assertive e istruttorie, sotto pena appunto, di successiva preclusione da giudicato. Tale conclusione è diretta conseguenza del principio per cui l'oggetto del giudizio civile, all'esito del quale si forma il giudicato, non è, e non può essere (salve le eccezioni espressamente previste dalla legge), che l'accertamento di concrete situazioni giuridiche soggettive, anche in esito alle loro vicende. Nel caso dell'opposizione all'esecuzione di cui all' articolo 615 c.p.c. , quindi, oggetto del giudizio deve ritenersi, almeno, la condizione dell'azione esecutiva contestata dall'opponente, ovvero la specifica vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito portato dal titolo esecutivo da questi dedotta, in quanto incidenti sul diritto di procedere ad esecuzione forzata (e non, invece, le singole circostanze di fatto, le norme o le argomentazioni giuridiche alla base dell'opposizione). Di conseguenza, il giudicato si formerà sempre - e quanto meno - in ordine alla sussistenza della condizione dell'azione esecutiva contestata e/o in ordine alla idoneità della dedotta vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito azionato in via esecutiva ad incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata, ed il relativo esito (positivo o negativo) non potrà essere rimesso in discussione in successivi giudizi, neanche sotto profili diversi da quelli specificamente dedotti ed esaminati nel primo. Va, in definitiva, enunciato il seguente principio di diritto: il principio della natura eterodeterminata dell'opposizione all'esecuzione di cui all' articolo 615 c.p.c. comporta che il suo oggetto sia circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata svolte con l'atto introduttivo (e, per le opposizioni di cui al capoverso di quella norma, con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e ciò determina, altresì, i confini del thema decidendum del relativo giudizio, nonché i limiti oggettivi e soggettivi del conseguente giudicato; peraltro, con riferimento alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, dedotte dall'opponente come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, il giudicato si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni dell'azione o a quelle vicende del credito, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che - con riguardo ad esse - è inammissibile, in un successivo giudizio, la deduzione di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio . 3.8 Orbene, nella specie, sia sulla sussistenza della situazione giuridica soggettiva costituita dalla legittimazione attiva di INTESA SANPAOLO Spa a procedere in via esecutiva, in proprio e/o quale mandataria del titolare del credito azionato, sia sulla inidoneità ad estinguere il diritto di questa a procedere ad esecuzione forzata della dedotta vicenda estintiva del credito di garanzia portato dal titolo esecutivo, costituita dal giudicato negativo formatosi in sede fallimentare sul credito garantito, si è formato il giudicato, a seguito del definitivo rigetto della prima opposizione proposta dal debitore per contestarle, indipendentemente dalle ragioni, anche processuali, che hanno determinato tale rigetto. Ciò impedisce la rivalutazione delle relative questioni - sotto qualunque altro profilo, benché non espressamente addotto o chiarito dall'opponente fin dall'instaurazione della prima delle opposizioni dispiegate - nell'ambito del presente giudizio. 4. Tanto chiarito, la Corte d'Appello non avrebbe dovuto e potuto, in nessun caso, valutare nel merito le ragioni poste a base della presente opposizione, mentre avrebbe, al contrario, dovuto rigettare l'appello di parte opponente per l'unica assorbente ragione della sussistenza di un giudicato esterno: della quale non era più possibile dubitare, una volta intervenuta (con la citata sentenza di questa Corte n. 7973 del 20 marzo 2023) la reiezione della revocazione avverso la pronuncia di questa Corte sul ricorso contro la sentenza di merito sull'opposizione al precetto. Ciò nonostante, la decisione impugnata, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte nella sua motivazione - e, precisamente, per le ragioni sin qui illustrate - risulta conforme a diritto nel suo dispositivo finale di rigetto dell'appello e di conferma della decisione di primo grado (che aveva disatteso l'opposizione), onde si procede ad una mera correzione della motivazione stessa, ai sensi dell' articolo 384, comma 4, c.p.c. 5. Il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell' articolo 384, comma 4, c.p.c. , secondo quanto fin qui precisato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo le società intimate svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto) di cui all' articolo 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , introdotto dall' articolo 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 . P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all 'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11 5, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 25 novembre 2025. Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2025.