Gli effetti della giustizia riparativa sulla pena: interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 62, comma 1, n. 6, c.p.

Ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante dell’articolo 62, n. 6, e della valutazione agli effetti della pena ai sensi dell’articolo 133 c.p. (quest’ultimo richiamato dall’articolo 58, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022), deve essere considerato dal giudice, non solo lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa che si sia concluso con esito riparativo, ma anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa che non si sia concluso con esito riparativo per fatto indipendente dalla volontà della persona indicata come autore dell’offesa.

La terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' articolo 61, comma 1, n. 6, c.p. e alla determinazione della pena nel caso in cui l'imputato abbia avanzato richiesta di intraprendere un percorso di giustizia riparativa che tuttavia non sia stato possibile concludere con esito riparatorio per cause indipendenti dalla sua volontà . Nel caso di specie, il ricorrente – condannato in primo e secondo grado per il delitto di violenza sessuale di gruppo aggravata dall'aver commesso il fatto con uso di sostanze alcoliche – aveva avanzato richiesta di intraprendere un percorso di giustizia riparativa cui tuttavia la vittima non aveva inteso partecipare e in relazione al quale non era stato possibile individuare una vittima aspecifica . A fronte dell'impossibilità di intraprendere e quindi di concludere con esito positivo il percorso di giustizia riparativa, i giudici di merito non hanno riconosciuto in favore del ricorrente la predetta circostanza attenuante né hanno preso in considerazione la volontà manifestata dall'imputato ai fini della determinazione della pena. Avverso la sentenza l'imputato ha presentato, al pari degli altri coimputati, ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell' articolo 62, comma 1, n. 6) c.p. , per non avere i giudici di prime cure riconosciuto l'attenuante in questione a fronte dell'avvio del percorso da parte del ricorrente, non conclusosi con esito positivo per ragioni allo stesso non imputabili, nonché la violazione dell' articolo 133 c.p . , in relazione all'articolo 58 d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia, avendo i medesimi omesso di tenere in considerazione la richiesta di accesso al percorso di giustizia riparativa nella determinazione della pena irrogata. Con riferimento all' articolo 62, comma 1, n. 6, c.p. , la difesa del ricorrente ha altresì sollevato eccezione di incostituzionalità della norma, per violazione degli articolo 3 e 27, comma 3, Cost. , nella parte in cui non consente di valorizzare la volontà di accesso ai percorsi di giustizia riparativa che non si siano tuttavia conclusi con esito riparatorio per circostanze indipendenti dalla volontà dell'imputato. La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, procedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione . In particolare, è stato sostenuto dai giudici di legittimità che occorre assegnare rilievo alla volontà dell'imputato di accedere al percorso di giustizia riparativa nonché alla sua effettiva e proficua partecipazione al relativo percorso, prescindendo invece dall'esito riparatorio dello stesso quando ciò sia dipeso da fattori non dipendenti dalla sua volontà . Nel caso di specie, ciò era stato dovuto al rifiuto della persona offesa di prendere parte al percorso e all' impossibilità in concreto di individuare una c.d. vittima aspecifica che potesse intervenire nel percorso di giustizia riparativa. Alla luce di tale interpretazione, la Corte ha quindi annullato , in relazione alla posizione del ricorrente, la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello, ai fini della rideterminazione della pena , previa adeguata valutazione del comportamento dell'imputato in relazione al riconoscimento dell'attenuante ex articolo 62, comma 1, n. 6) c.p. e alla determinazione della pena ex articolo 133 c.p., in combinato disposto con l' articolo 58 d.lgs. n. 150/2022 .

Presidente Di Nicola - Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 gennaio 2023 pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis) ha riconosciuto la responsabilità penale per la parte che qui interessa di Me.Ed. Ca.St. Ma.Gi. e Vi.Sa. perché, dopo aver condotto Be.Vi. all'interno dell'abitazione sita in (Omissis) l'avevano indotta ad assumere sostanze alcoliche, per poi approfittare dello stato di alterazione in cui versava quest'ultima ed abusarne sessualmente, con abuso delle condizioni di inferiorità della persona offesa e con l'uso di sostanze alcoliche (articolo 609-octies e 609-ter, primo comma, n. 2, cod. pen. )È stata concessa l'attenuante del risarcimento del danno, ritenuta equivalente alla riconosciuta aggravante dell'avere commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche e, in applicazione della diminuzione di pena per la scelta del rito, gli imputati sono stati condannati alla pena di anni sei di reclusione, oltre a pene accessorie. 2. Con sentenza dell'I 1 dicembre 2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione e ha rimodulato le pene accessorie per Ca.St. e Ma.Gi. avendo riconosciuto la prevalenza della circostanza attenuante per la giustizia riparativa ( articolo 62, n. 6, cod. pen. ), unitamente alla già concessa circostanza attenuante per il risarcimento del danno, sull'aggravante contestata. Nel resto, ha confermato la condanna e ordinato il pagamento delle maggiori spese del grado per Me.Ed. e Vi.Sa. 3. Avverso la sentenza di secondo grado, Me.Ed. mediante difensore, ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi di impugnazione, e ha presentato note d'udienza con cui ha proposto questione di legittimità costituzionale dell' articolo 62, n. 6), cod. pen. 3.1. Con il primo motivo, la difesa ricorrente censura l'omessa valutazione di alcuni elementi probatori da cui sarebbe disceso un travisamento del fatto e vizi motivazionali. Ci si duole dell'attribuzione di attendibilità alla persona offesa e del diniego di riconoscimento di credibilità agli imputati, con l'obiettivo di svalutare la condotta degli agenti e attribuire un ruolo attivo alla persona offesa nell'organizzazione della serata e nel compimento degli atti sessuali e, di conseguenza, considerare i fatti contestati il frutto di una scelta assunta con leggerezza - ma con consapevolezza - da parte di quest'ultima. Specificamente, in primo luogo, la difesa lamenta l'omessa valutazione dei verbali di sommarie informazioni della persona offesa del 15 maggio e del 16 giugno 2020 e dei verbali di interrogatorio degli imputati Me.Ed. e Ma.Gi. datati 28 maggio 2020, oltre che del verbale di trascrizione di conversazione telefonica del 3 febbraio 2020, dalla cui più attenta considerazione - a parere della difesa ricorrente - si evincerebbe la volontà e la manifestazione di libera determinazione di Be.Vi. a bere alcolici, anche eccedendo i limiti dell'opportunità, e l'iniziativa di quest'ultima per il gioco alcolico con gli imputati. In secondo luogo, lamentando sempre l'erronea valutazione dei verbali di sommarie informazioni della persona offesa del 16 giugno 2020 e di interrogatorio di Me.Ed. del 28 maggio 2020, il ricorrente evidenzia il fatto che tutti erano a digiuno, anche gli imputati, e questi ultimi non si sarebbero resi conto dello stato di malessere fisico in cui si trovava la vittima e, non avrebbero neppure potuto immaginarlo, poiché questa non lo avrebbe mai comunicato e loro non avrebbero avuto motivi per intenderlo. In terzo luogo, la difesa ricorrente contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in ragione di asserite variazioni della ricostruzione dei fatti e lacune emerse nel corso delle indagini, soprattutto se poste a raffronto con le dichiarazioni degli imputati ed in considerazione del fatto che non sarebbero ancorate ad alcun elemento oggettivo. Le lacune della Be.Vi. sarebbero state erroneamente giustificate dal giudice di merito, senza considerare le argomentazioni scientifiche del consulente tecnico di parte, dott.ssa Si.Br. secondo le quali la memoria non subisce alterazioni continue se non sulla base di suggerimenti e suggestioni. In quarto luogo, la difesa evidenzia che dai video agli atti non sarebbe possibile negare la volontaria partecipazione della persona offesa alle effusioni e, di conseguenza, che quest'ultima, con tale comportamento, avrebbe ingenerato un lecito equivoco circa il suo consenso a quanto stava accadendo. In ultimo, la difesa si duole della rilevanza attribuita alla relazione del consulente, il dott. Camillo Smacchia, che sarebbe stata redatta unicamente sulla base della visione dei filmati girati nella notte della commissione del fatto e senza vagliare le osservazioni rassegnate dai consulenti tecnici di parte. Nel dettaglio, diversamente da quanto prospettato dai consulenti tecnici di parte e in assenza di elementi oggettivi a sostegno, la relazione del consulente Smacchia avrebbe mal valutato lo stato di ebbrezza delle parti e mal interpretato la gestualità della persona offesa nel compimento degli atti sessuali, al punto da non ritenere sussistente il consenso di quest'ultima. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce l'erronea applicazione della contestata aggravante di cui all' articolo 609-ter, primo comma, n. 2), cod. pen. Richiamando la giurisprudenza in materia, la parte sottolinea la differenza tra l'ipotesi in cui gli autori del reato di violenza sessuale abbiano indotto lo stato di ubriachezza della vittima al preciso scopo di abusarne sessualmente, dallo scenario in cui sia stata la vittima a provocare volontariamente il suo stato di ubriachezza, del quale gli autori del reato avrebbero poi approfittato per il compimento degli atti sessuali. A parere della difesa, il caso di specie è sovrapponibile a tale secondo scenario, poiché dagli atti risulta che la vittima ha prestato il proprio consenso a bere, ha espresso la preferenza per gin e vodka per la serata e ha proposto il gioco di carte alcolico; mentre gli imputati al momento dell'invito della Be.Vi. per la serata avevano solo due birre in frigo e, essendo tutti a digiuno, si sarebbero preoccupati di ordinare pizze. In aggiunta, secondo la prospettazione difensiva, la vittima, almeno la prima volta, si sarebbe recata autonomamente in bagno per provvedere ai propri bisogni fisiologici. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato e considerando che la Corte di appello - a parere della difesa - avrebbe omesso qualsiasi motivazione su tali elementi, il punto della motivazione in cui viene riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'articolo 609-ter, primo comma, n. 2), cod pen. sarebbe viziato da manifesta illogicità e contraddittorietà. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa dell'imputato Me.Ed. censura il diniego del riconoscimento della circostanza di cui all' articolo 62, n. 6), cod. pen. e vizi della motivazione sul punto, poiché l'imputato ha attivato il percorso di giustizia riparativa ed ha completato tutti i passaggi previsti dalla procedura - quali la partecipazione al primo colloquio informativo e a tre colloqui preliminari di avvìo del percorso - e l'esito negativo del percorso non è dunque derivato da un comportamento dello stesso, bensì dal rifiuto della Be.Vi. a partecipare all'incontro o a qualsiasi altro strumento riparativo e dall'incapacità della cooperativa scelta per il percorso di individuare una vittima aspecifica per ovviare a tale situazione. Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la portata dell'istituto. In aggiunta, la difesa lamenta l'assimilazione della posizione dell'imputato Me.Ed. a quella del Vi.Sa. il quale non ha chiesto di avviare alcun percorso di giustizia riparativa, né ha dimostrato alcun segno di resipiscenza. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si denunciano l'erronea applicazione della legge penale relativamente al trattamento sanzionatorio, soprattutto rispetto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e la conseguente eccessività della pena irrogata, da cui discendono vizi motivazionali. In primo luogo, in merito alla gravità del fatto, si sostiene l'inconferenza della sentenza rispetto alla prospettazione difensiva, che aveva sottolineato la partecipazione e la proattività della vittima nell'organizzazione e nello svolgimento della serata. In secondo luogo, rispetto alla spregiudicatezza e all'insensibilità della violenza posta in essere e la sussistenza di accordi tra gli imputati per la ricostruzione dei fatto - elementi valutati dei giudici in senso negativo - la difesa deduce l'assenza di effettiva prova. In terzo luogo, la difesa sottolinea la paura dell'imputato Me.Ed. dettata dalla sua giovane età, che spiegherebbe il suo comportamento, erroneamente valutato dai giudici di merito come tentativo di far ritrattare la persona offesa. In quarto luogo, la difesa contesta la rilevanza negativa attribuita dai giudici a pretesi accordi tra gli imputati per l'eliminazione di alcuni filmati, richiamando la bassa qualità e della casualità di questi ultimi, nonché l'avvenuta conservazione degli altri. Infine, il ricorrente censura l'assenza di motivazione circa gli elementi a favore della concessione del beneficio, quali la giovane età, l'incensuratezza, il corretto comportamento processuale, la richiesta di accesso e il percorso di giustizia riparativa. Per altro verso, rispetto al mancato riconoscimento del minimo edittale, la difesa sostiene la contraddittorietà della motivazione, per motivi analoghi a quelli relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.5. Con il quinto motivo di doglianza, la difesa lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' articolo 609-bis, terzo comma, cod. pen. e richiama l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 4 febbraio 2025 del Tribunale per i minorenni di Milano, relativamente alla mancata previsione di attenuanti specifiche che possano essere riconosciute in casi - che la difesa ritiene analoghi al presente - in cui il bene giuridico della libertà sessuale venga leso in modo lieve da una violenza sessuale di gruppo. 3.6. Con note d'udienza, oggetto di illustrazione nel corso della discussione orale, la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell' articolo 62, n. 6), cod. pen. -nella parte in cui non prevede il riconoscimento della circostanza attenuante anche a colui che, pur partecipando al programma di giustizia riparativa, non raggiunge l'esito riparativo per circostanze non dipendenti dalla persona indicata come autore dell'offesa - in riferimento agli articolo 3 e 27, terzo comma, Cost. La difesa evidenzia che, in caso di applicazione letterale della disposizione censurata, la persona indicata come autore del reato che abbia aderito ai principi ispiratori della giustizia riparativa, dimostrando un concreto impegno di partecipazione al programma, ma non abbia conseguito l'esito positivo del percorso per cause a sé non imputabili, sarebbe automaticamente equiparata a chi, al contrario, non abbia manifestato alcuna volontà di aderire ai programmi di giustizia riparativa, negandosi, in entrambi i casi, qualsivoglia mitigazione del trattamento sanzionatorio. Tale assimilazione - nella prospettazione difensiva - determina un'ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento in danno di chi, pur avendo manifestato una reale volontà di partecipare al percorso di giustizia riparativa, non abbia potuto completarlo per ragioni non dipendenti dal suo comportamento, sia rispetto a coloro che non aderiscono alla giustizia riparativa, sia rispetto a coloro che riescono a completare il percorso riparativo senza incontrare alcun ostacolo esterno. In quest'ottica la difesa evidenzia che la sola adesione al percorso dovrebbe essere comunque oggetto di valutazione positiva da parte del giudice di cognizione, sia per il riconoscimento della circostanza attenuante che per l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'individuazione della pena ritenuta di giustizia. Ciò, in ossequio al principio rieducativo, secondo cui le pene non possono essere finalizzate unicamente alla punizione del reo, ma devono essere orientate alla sua risocializzazione, al fine di scongiurare la commissione di nuovi reati, e nel rispetto del principio di uguaglianza, che impone di trattare in modo uguale casi analoghi e di ammettere trattamenti diversi solo se giustificati da differenze ragionevoli e non arbitrarie. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello anche l'imputato Casa rotto, mediante difensore, ha proposto ricorso per cassazione, che consta di tre motivi, 4.1. Con la prima censura, la difesa eccepisce l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, da un lato, non sarebbe stato dimostrato se la persona offesa fosse in grado di prestare o revocare il consenso agli atti sessuali e, dall'altro, non sarebbe stato possibile accertare se l'imputato potesse comprendere tale circostanza. Più nel dettaglio, la difesa ricorda che l'affermazione della responsabilità penale degli imputati per il fatto a loro ascritto si basa sul riconoscimento dello stato di alterazione alcolica della vittima al momento del compimento degli atti sessuali, dal quale discenderebbe l'impossibilità per la stessa di prestare validamente il proprio consenso. Tuttavia, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare l'esame al pronto soccorso - dal quale non emergerebbe l'assunzione di alcool - ed avrebbe erroneamente interpretato le dichiarazioni della parte civile, che sarebbero contraddittorie, deviate e frutto di suggestioni, ma fondanti la valutazione del giudice, e degli imputati, che sarebbero realistiche e genuine, ma ritenute poco attendibili. La difesa si duole, poi, dell'interpretazione degli atti sessuali effettuata dalla Corte di merito, giacché non darebbe conto del fatto che - dalle registrazioni, come rilevato anche dai consulenti tecnici - alcuni atti sessuali compiuti dalla Be.Vi. sarebbero stati spontanei; e tale circostanza troverebbe conferma nel referto del pronto soccorso, dal quale non emergerebbe alcuna lesione della vagina, che è invece chiaro sintomo di atti sessuali non voluti. In aggiunta, la difesa sostiene la tesi secondo cui gli atti eseguiti da una persona in stato di ebbrezza, seppure automatici, corrispondono pur sempre alla volontà di quest'ultima. Il ricorrente sottolinea la successione temporale degli eventi, al fine di offrire una diversa prospettazione sulla consapevolezza degli imputati rispetto all'assenza di consenso della Be.Vi. al compimento degli atti sessuali, e insiste nel negare la prova dello stato di ebrezza di quest'ultima. Si richiamano le dichiarazioni della persona offesa, per evidenziare la loro contraddittorietà quanto al quantitativo di alcol assunto e quanto alla descrizione della successione dei fatti, al fine di contestare la tesi della sentenza impugnata secondo cui alcune azioni nelle quali questa mostrava partecipazione ai rapporti sessuali sarebbero spiegabili come meri automatismi dati dal suo stato di incoscienza. 4.2. Con il secondo motivo di doglianza, si deducono vizi motivazionali e di violazione di legge, in merito al riconoscimento della circostanza aggravante per l'uso di sostanze alcoliche, in quanto tale circostanza sarebbe stata erroneamente interpretata dalla Corte di appello. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il riconoscimento della circostanza muoverebbe dal presupposto che, dopo il gioco alcolico e nel compimento degli atti sessuali, la vittima versava in stato di ebrezza alcolica. Tuttavia, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, in ipotesi come quella in esame, in cui è stata la stessa vittima a mettersi in tale condizione, il riconoscimento dell'aggravante contestata non può essere giustificato, non emergendo un'induzione da parte degli imputati al consumo di alcol. 4.3. Con il terzo motivo, la difesa contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all' articolo 62-bis cod. pen. , in ragione del fatto che l'esito positivo del percorso di giustizia riparativa sarebbe stato posto a fondamento del riconoscimento dell'attenuante di cui all' articolo 62, n. 6), cod. pen. , ma non sarebbe stato valutato quale elemento altrettanto positivo per il riconoscimento di tali attenuanti. Secondo la ricostruzione difensiva l'eventuale diniego avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata motivazione, mancante nel caso di specie. 5. La sentenza è stata impugnata anche da Ma.Gi. mediante difensore, con ricorso articolato in due motivi, con cui se ne chiede l'annullamento. 5.1. Con il primo motivo di doglianza, la difesa ricorrente si duole di vizi motivazionali relativamente all'affermazione della responsabilità dell'imputato - sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo - e della violazione degli articolo 609-octies , 609-ter , secondo comma, e 47, primo comma, cod. pen. La difesa sostiene che la Corte distrettuale avrebbe motivato la propria decisione su circostanze non dimostrate o non dimostrabili. In primo luogo, avrebbe erroneamente posto a fondamento della responsabilità degli imputati per i fatti accaduti, l'amnesia - erroneamente equiparata a mancanza di coscienza - riportata dalla Be.Vi. derivante dal fatto che quest'ultima versava in uno stato di intossicazione alcolica grave. Tuttavia, la circostanza dell'avere bevuto non viene supportata da alcun elemento probatorio oggettivo e certo - ma al più probabile, come emerge dalla perizia agli atti - e, anzi, viene posta sia come premessa che come conclusione logica necessaria dell'amnesia riportata dalla persona offesa. In aggiunta, la sentenza avrebbe mal considerato la successione temporale dei fatti, che sarebbe invece di rilevante importanza per valutare l'evoluzione dell'asserita intossicazione alcolica della persona offesa, anche in ragione del fatto che sarebbe poco realistica un'amnesia riguardante l'intera serata. In secondo luogo, la Corte di merito avrebbe suffragato la tesi dello stato di ebbrezza alcolica grave, sulla considerazione negativa effettuata dalla persona offesa dopo l'accadimento dei fatti relativamente ai rapporti plurimi, senza mai mettere in discussione il comportamento tenuto da quest'ultima e assumendo erroneamente che ognuno si comporti sempre e solo in modo coerente con i propri principi. In terzo luogo, la difesa censura la superficialità dell'analisi svolta in merito all'amnesia, in ragione del fatto che, nel corso delle sommarie assunzioni datate 28 gennaio e 15 maggio 2020, la Be.Vi. sembrerebbe ricordare lo svolgimento dei fatti ad eccezione delle attività sessuali e, di conseguenza, l'asserita amnesia sembrerebbe meno grave. I vizi motivazionali della sentenza impugnata sarebbero poi ancor più evidenti se si raffrontassero le ricostruzioni dei fatti e gli elementi a fondamento delle due decisioni, soprattutto perché il Tribunale - diversamente dalla Corte di appello - avrebbe ancorato la propria decisione alla perizia, seppure erroneamente traducendo la mera compatibilità dei comportamenti della persona offesa emergenti dalle registrazioni in certezza assoluta. La difesa prosegue nel contestare la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato sulla prestazione del consenso agli atti sessuali. Il giudice di secondo grado non avrebbe preso in considerazione né la questione della riconoscibilità dello stato di ebbrezza della persona offesa, né quella del consenso apparente al rapporto sessuale; profili sui quali, invece, avrebbe dovuto interrogarsi anche in ragione delle risultanze probatorie relative all'assunzione dell'alcool e all'interazione della Be.Vi. negli atti sessuali. Inoltre, con il ricorso ci si duole dell'asserita credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di merito avrebbe altresì omesso di considerare l'errore in cui sarebbe incorso l'imputato relativamente al consenso della persona offesa agli atti sessuali, dovuto al momento della successione temporale degli eventi in cui lo stesso si inserisce negli atti sessuali e al comportamento tenuto dalla persona offesa nei suoi confronti, risultando pacifico dalle dichiarazioni degli altri imputati e dalle registrazioni che l'imputato arriva in bagno quando gli atti sessuali sono già iniziati ed è destinatario di un'iniziativa della Be.Vi. In ultimo, la difesa smentisce la preordinazione del Ma.Gi. nel far bere la persona offesa, poiché l'imputato si sarebbe limitato ad assecondare i desideri di questa. In definitiva, il ricorso censura la carenza di valutazioni individualizzate rispetto all'imputato Ma.Gi. 5.2. Con il secondo motivo di doglianza, la difesa ricorrente censura il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante speciale della minore gravità, quanto all' articolo 609-octies cod. pen. , nonché al riconoscimento dell'aggravante speciale del delitto di violenza sessuale di cui all' articolo 609-ter, primo comma, n. 2), cod. pen. In riferimento alla sussistenza dell'aggravante, la difesa prospetta un'erronea applicazione della legge, sul presupposto che, di regola, la stessa viene riconosciuta quando il fatto viene commesso con l'uso di sostanze alcoliche. Se invece - come nel caso di specie - la vittima si pone autonomamente in una condizione di inferiorità, l'agente viene punito per essersi approfittato dello stato di inferiorità con autonoma fattispecie di reato, ossia quella di violenza sessuale per approfitta mento. Relativamente alla determinazione della pena base, la difesa deduce una radicale carenza di motivazione, sul rilievo che, con apposito motivo di appello, si era criticata la scelta del giudice di primo grado, in quanto basata su elementi costitutivi del reato -anziché sui criteri dettati dall' articolo 133 cod. pen. La Corte di appello, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe escluso ogni considerazione sul punto. Per quanto concerne il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, la difesa eccepisce la contraddittorietà tra la conclusione della Corte d'Appello e le evidenze probatorie. Specificamente, la difesa sottolinea il fatto che il giudice di merito avrebbe negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale della violenza sessuale argomentando, in parte, con formule di stile - riferite a spregiudicatezza e insensibilità nella commissione della violenza e tentato convincimento della vittima a fornire una versione maggiormente favorevole - e, in parte, con circostanze smentite negli atti difensivi e nella stessa sentenza di appello, ovvero il tentativo di concordare la versione dei fatti ed eliminare le registrazioni connesse. 6. Avverso la sentenza sopra individuata, mediante difensore, ha infine presentato ricorso anche Vi.Sa. con sette motivi di doglianza. 6.1. In primo luogo, si lamentano vizi motivazionali della sentenza pronunciata dalla Corte di appello, in quanto quest'ultima avrebbe saldato la propria decisione a quella del giudice di primo grado, senza confrontarsi con le censure mosse dalla difesa nell'atto di appello in merito al travisamento di specifiche risultanze probatorie - ossia la perizia e le osservazioni dei consulenti tecnici - su cui si sarebbe poi fondato il giudizio relativo all'assenza di un consenso consapevole della persona offesa al momento dei fatti. Nel dettaglio, la difesa sostiene che il giudice di appello - così come il Tribunale -avrebbe erroneamente fatto discendere dalla mera compatibilità dell'ipotesi che la persona offesa si potesse trovare in uno stato crepuscolare riportata dai periti, una certezza circa tale stato, su cui si è poi fondata la responsabilità penale degli imputati. 6.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole dell'erronea applicazione dell' articolo 609-ter cod. pen. e della manifesta illogicità della motivazione sulla consumazione del reato. In particolare, la Corte di appello si sarebbe limitata a valutare la strumentalizzazione sessuale della persona offesa sul presupposto che quest'ultima, dalla registrazione visionata dai giudici merito, non avrebbe partecipato con consenso agii atti, senza fornire ulteriori spiegazioni sulla massima di esperienza o sulla regola di copertura scientifica di cui si è servita e senza esplicitare l'/'ter logico sotteso a tale deduzione. In aggiunta, la difesa sottolinea che, essendo l'attività sessuale per sua natura bilaterale, l'assenza di partecipazione della persona offesa non può provare il dissenso di quest'ultima. L'illogicità della motivazione sarebbe ancor di più evidente dal momento che la predetta mancanza di partecipazione della Be.Vi. sarebbe stata valutata erroneamente dai giudici di merito, in quanto non troverebbe riscontro nelle risultanze probatorie. Infine, dal provvedimento impugnato, secondo la prospettazione difensiva, non emergerebbe alcun accertamento della lesività materiale della condotta. 6.3. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce il travisamento dell'atteggiamento della persona offesa. Le scelte terminologiche effettuate dalla Corte di appello nella motivazione farebbero emergere un profilo remissivo della Be.Vi. ma le prove in atti - ossia i verbali di sommarie informazioni datati 22 gennaio, 15 maggio e 16 giugno 2020 - delineerebbero un comportamento attivo e proattivo di quest'ultima. La Corte di appello non avrebbe poi considerato i seguenti elementi probatori, portati all'attenzione nell'atto di appello della difesa ricorrente, da cui discenderebbero evidenti vizi motivazionali: il lasso temporale in cui si diluì l'assunzione dell'alcool, le dichiarazioni della vittima sulla sua abitudine a bere, l'antecedenza temporale delle registrazioni rispetto al raggiungimento del picco alcolemico, la cessazione di ogni attività sessuale all'avvicinarsi del picco. D'altro canto, la Corte territoriale avrebbe valutato come genuina e rilevante la telefonata intercorsa tra la Be.Vi. e il Me.Ed. il 3 febbraio 2020, la quale, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stata pilotata, in quanto tenutasi presso gli uffici della questura, con ciò perdendo ogni efficacia probatoria a carico degli imputati. 6.4. Con il quarto motivo, la difesa contesta l'erronea applicazione della circostanza aggravante dell'uso di sostanze alcoliche nella commissione del fatto, poiché l'imputato non avrebbe in alcun modo agevolato la Be.Vi. a bere essendo stato comprato l'alcool per soddisfare la voglia della vittima e non avendovi provveduto l'imputato personalmente. 6.5. Con il quinto motivo, la difesa si duole di vizi della motivazione relativamente al diniego della circostanza attenuanti di cui all' articolo 62, n. 6), cod. pen. , poiché la Corte avrebbe valutato la richiesta pervenuta tramite l'atto di appello come ridondante. La difesa, invece, con l'atto di appello auspicava un incremento della riduzione della pena già riconosciuta. 6.6. Con il sesto motivo, la difesa eccepisce la mancanza di motivazione in merito alla richiesta di fissazione della pena base nel minimo edittale. 6.7. Con il settimo motivo, si denuncia la manifesta illogicità della motivazione rispetto al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A parere della Corte l'imputato non avrebbe mostrato alcun segno di resipiscenza o di presa di distanza da quanto occorso. Tuttavia, secondo la difesa, tale valutazione non sarebbe corretta, poiché l'imputato non rilasciò alcuna dichiarazione, né fu mai interrogato, né partecipò al giudizio di primo grado, e fu presente silenziosamente nel giudizio di secondo grado. La Corte avrebbe quindi dovuto valorizzare o quantomeno vagliare tale positivo comportamento processuale. Considerato in diritto 1. Il ricorso presentato dalla difesa di Me.Ed. è fondato limitatamente al terzo e al quarto motivo, nei sensi di cui in motivazione, mentre è complessivamente infondato nel resto. Va premesso che le censure attinenti alla responsabilità penale - all'esame delle quali si procederà anche con riferimento alle posizioni degli altri imputati - sono inammissibili perché dirette, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Nella maggior parte dei casi, a fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, i ricorrenti non offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Inoltre, deve ricordarsi, che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (explurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). Va anche rimarcato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dell'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (explurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui la difesa eccepisce l'omessa valutazione di elementi probatori, quali le sommarie informazioni rese dalla persona offesa, le dichiarazioni degli imputati, le argomentazioni scientifiche del consulente tecnico di parte, dott.ssa Si.Br. le registrazioni della serata e la relazione del consulente, dott. Smacchia, per contestare, in via preliminare, il diniego di riconoscimento di credibilità agli imputati e l'attendibilità della persona offesa e, in ultima analisi, l'asserita mancanza di consapevolezza di quest'ultima agli atti sessuali - è inammissibile, in quanto volto a sollecitare, come anticipato, una diversa ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, preclusa in sede di legittimità. In particolare, è pacifico - da pag. 2 delle sommarie informazioni della persona offesa datate 15 maggio 2020 - che l'iniziativa di comprare alcolici sia stata della persona offesa, così come è riconosciuto che quest'ultima abbia accettato di assumere bevande alcoliche e abbia prestato consapevolmente consenso al gioco alcolico (pag. 13 della sentenza d'appello). Tuttavia, l'affermazione della difesa ricorrente secondo cui la proposta di fare il gioco alcolico sarebbe venuta dalla Be.Vi. non trova riscontro nelle risultanze probatorie, poiché (sempre secondo quanto riportato a pag. 2 delle sommarie informazioni della persona offesa datate 15 maggio 2020) risulta essere pervenuta dall'imputato Vi.Sa. ed è il Me.Ed. a tentare di attribuire alla persona offesa tale iniziativa nella conversazione telefonica avvenuta in data 3 febbraio 2020. In ogni caso, deve osservarsi, coerentemente con le valutazioni dei giudici di merito, che, ai fini della sussistenza del reato contestato è irrilevante chi abbia provocato lo stato di inferiorità della vittima. La prospettazione difensiva sul malessere fisico della persona offesa deve essere poi svalutata, in quanto - secondo le corrette valutazioni dei giudici di primo e secondo grado - deve essere ritenuto irrilevante il fatto che i presenti fossero tutti a digiuno; mentre è vero che la prima volta la Be.Vi. si era recata spontaneamente in bagno e non si era sentita male né aveva vomitato; ma quest'ultima ha dichiarato (pag. 2 delle sommarie informazioni datate 15 maggio 2020) che da quel momento non ricordava cosa fosse successo, fino a ritrovarsi poi in camera da letto. Ne deriva che il fatto che la ragazza si fosse recata spontaneamente in bagno senza accusare uno specifico malessere è tanto pacifico quanto irrilevante, perché è fin da allora che vi è stato l'approfittamento da parte degli imputati del suo stato di ebbrezza alcolico. Sull'attendibilità della persona offesa, la Corte d'Appello, contrariamente all'assunto difensivo, argomenta - a pag. 19 della sentenza impugnata - in modo adeguato, logico e congruo, ancorando la propria decisione alla costanza della Be.Vi. nel riportare il nucleo centrale della vicenda, all'assenza di significative contraddizioni nelle dichiarazioni le quali hanno anche trovato riscontro negli elementi probatori agli atti - all'ammissione delle proprie amnesie, ai dubbi sulle proprie azioni e alla mancanza di acrimonia o di volontà vendicativa. Si sottolinea che le amnesie riportate dalla vittima hanno avuto ad oggetto elementi secondari della serata, sono state poi svelate nel corso del tempo, man mano che i ricordi sono riaffiorati, e sono state adeguatamente spiegate dalla Corte di appello. E deve ricordarsi che il giudizio di attendibilità della persona offesa è precluso in sede di legittimità, salvo che il giudice di merito non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575), che non si ravvisano nel caso in esame. In ogni caso, va ribadito che la Corte territoriale - contrariamente a quanto asserito dalle difese degli imputati - ha riconosciuto lo stato di obnubilamento della Be.Vi. in altri due elementi, che riscontrano le dichiarazioni della ragazza, quali la perizia d'ufficio e i video della serata. Proprio la visione diretta delle registrazioni ha restituito la chiara rappresentazione della vittima, utilizzata come un mero strumento per trarne piacere, senza alcuna sua partecipazione. Per quanto riguarda la perizia d'ufficio, risulta esserci stata una valutazione comparata, seppure sintetica, di quest'ultima con la consulenza di parte. Tuttavia, la perizia d'ufficio è stata ritenuta più convincente, come diffusamente spiegato anche dal Tribunale (pagg. 11-15 della sentenza di primo grado). In particolare dei filmati, si notava una differenza molto evidente tra i comportamenti della persona offesa, che aveva difficoltà a mantenere la stazione eretta e a coordinarsi sotto il profilo motorio, e quelli degli imputati, che invece si accordavano e parlavano fra di loro, agendo in sinergia per perseguire il loro scopo. Mancava anche una interazione della persona offesa con l'ambiente circostante, viste: la ridotta mimica facciale, la sostanziale inespressività fisica, la passività dei movimenti, nonché l'instabilità posturale, che costringeva gli agenti ad adoperarsi per mantenerla nelle posizioni da loro volute. In questo quadro, la circostanza che la persona offesa accarezzi il viso dell'imputato Me.Ed. quando pratica un rapporto orale al Vi.Sa. trova idonea spiegazione negli automatismi dettati dallo stato di obnubilameneto in cui versava e nella simpatia che nutriva per il ragazzo - come chiarito dai periti e dalle sentenze dei giudici di merito (pag. 16 della sentenza della Corte di appello e pag. 15 della sentenza del Tribunale). Tale fase si colloca, peraltro, alla fine dell'escalation e, dunque, non esclude che la persona offesa versasse fin dall'inizio in stato di incoscienza, come emerge con chiarezza dal fatto che in uno dei primi filmati questa fosse accasciata a terra in bagno; posizione che escludeva in radice la possibilità di presumere la sussistenza di un suo consenso, anche solo implicito, ad eventuali atti sessuali. Invece, la circostanza che la persona offesa abbia più volte chiesto agli imputati di fermarsi e nonostante questo essi abbiano proseguito nella condotta non pare trovare conferma in atti: in un primo momento questa aveva dichiarato di aver manifestato il suo dissenso, poi nelle sommarie informazioni testimoniali del 15 maggio 2020 e in quelle del successivo 16 giugno, prima non aveva confermato e poi aveva espressamente ritrattato questo punto, precisando di non avere detto ai ragazzi di fermarsi, ma solo che doveva andare in bagno a vomitare. In ogni caso, la circostanza in questione deve essere ritenuta irrilevante su un piano logico, poiché, nella fattispecie in esame, non rileva il compimento degli atti sessuali con violenza o minaccia di cui al primo comma dell' articolo 609-bis cod. pen. , ma si tratta di una violenza sessuale con induzione mediante l'approfitta mento dello stato di inferiorità, di cui al secondo comma dello stesso articolo. 1.2. Il secondo motivo di doglianza - riferito alla pretesa sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo di sostanze alcoliche ( articolo 609-ter, primo comma, n. 2, cod. pen. ), in ragione del fatto che nei casi in cui l'assunzione di tali sostanze avvenga per volontà della stessa persona offesa, come nel caso in esame, la configurabilità della circostanza debba essere esclusa - è infondato. Infatti, il caso in esame riguarda una violenza sessuale in cui l'assunzione di sostanze alcoliche è stata agevolata dagli autori del reato durante il gioco di carte ed è stata funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali, come dimostrano le modalità complessive dei fatti, anche rappresentati dai video e caratterizzati da un dispregio della persona offesa. La condotta agevolativa posta in essere dagli imputati è sufficiente ai fini della configurazione dell'aggravante contestata, che secondo la giurisprudenza di questa Corte non comprende il solo caso in cui l'assunzione delle sostanze alcoliche sia determinata dall'agente contro la volontà della vittima, ma ammette una qualche compartecipazione della persona offesa nella determinazione all'assunzione delle sostanze alcoliche (Sez. 3, n. 10596 del 19/03/2020, Rv. 278768). Inoltre, la disposizione in parola deve essere interpretata nel senso che ricomprende nell'ambito di applicazione della circostanza aggravante, oltre all'uso di armi, anche quello di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, delle quali si presume la lesività sulla base della semplice composizione chimica, oltre ad altri strumenti o sostanze - non definite nella disposizione - a condizione che queste ultime siano gravemente lesive della salute della persona offesa. L'eventuale prova di una compartecipazione della persona offesa e quella della lesività delle sostanze alcoliche - sulle quali insistono le prospettazioni difensive -sono, dunque, irrilevanti. 1.3. Il terzo motivo di ricorso, riguardante il diniego del riconoscimento della circostanza di cui all' articolo 62, n. 6), cod. pen. e il quarto motivo avente ad oggetto la mancata valutazione del percorso riparativo ai fini della determinazione della pena ex articolo 133 cod. pen. , logicamente connessi tra loro e alla questione di legittimità costituzionale sollevata con note d'udienza, sono invece fondati, nei limiti di quanto si preciserà. Per ragioni di chiarezza espositiva si rende necessario premettere brevi cenni sull'istituto che è alla base dei motivi di doglianza. 1.3.1. La giustizia riparativa è stata introdotta nell'ordinamento dal D.Lgs. n. 150 del 2022 al fine di recepire la Direttiva 2012/29/UE e viene definita dall'articolo 42 di tale decreto come ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore . In questo contesto, giustizia riparativa si fonda sulla concezione del reato non solo come violazione di una norma, ma anche quale frattura sociale determinata dall'incrinarsi della fiducia del reo e dalla violazione di valori condivisi dalla comunità. Pertanto, in via complementare e trasversale rispetto al sistema giudiziario tradizionale, l'istituto non si preoccupa di punire la persona indicata quale autore del reato, quanto piuttosto della sua responsabilizzazione, promuovendo la rielaborazione del conflitto e dei motivi che hanno portato alla sua realizzazione, al punto da far crescere nell'individuo un concetto di responsabilità verso la vittima e fargli avvertire l'esigenza di riparare all'offesa cagionata nella sua dimensione globale. In quest'ottica, viene favorita la reintegrazione dell'individuo, impedita la commissione di nuovi reati e, di conseguenza, viene anche garantita una maggiore sicurezza della comunità. Ai sensi dell' articolo 58 del D.Lgs. n. 150 del 2022 , l'esito positivo del percorso di giustizia riparativa è valutato nell'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, ex articolo 133 cod. pen. e, per espressa previsione dell' articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150 del 2022 , comporta la riduzione della pena in applicazione della circostanza attenuante ex articolo 62, n. 6), cod. pen. L'eventuale mancata partecipazione al programma, la sua interruzione o il mancato conseguimento di un esito riparativo, invece, non determinano effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa ( articolo 58 del D.Lgs. n. 150 del 2022 ). Nella logica dell'istituto, attraverso il dialogo e l'incontro tra le parti coinvolte, anche la vittima - oltre alla persona indicata quale autore del reato nel procedimento - assume un ruolo centrale per la rimozione della frattura causata dall'illecito e riceve una riparazione dal danno subito. Tra i principi ispiratori della giustizia riparativa, infatti, si rammentano il consenso - libero, personale, consapevole, informato ed espresso - alla partecipazione attiva e volontaria ai programmi, che deve sussistere tanto in capo all'indicato autore dell'offesa quanto in capo alla vittima del reato e di altre persone eventualmente interessate, e l'equa considerazione degli interessi degli attori coinvolti (articolo 43 e 48 del D.Lgs. n. 150 del 2022 ). I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e l' articolo 53 del D.Lgs. n. 150 del 2022 , che non ne fornisce un elenco tassativo, tenendo conto della costante evoluzione in atto, individua: a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, estesa anche ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede; b) il dialogo riparativo; c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa. Dunque, per quanto rileva in questa sede in riferimento alla mediazione, nel caso in cui la vittima (specifica) non acconsenta o non possa partecipare al percorso, l'incontro può avvenire tra autore e vittima di un reato diverso (vittima aspecifica o surrogata). 1.3.2. I programmi di giustizia riparativa si svolgono nei Centri per la giustizia riparati va, ossia strutture pubbliche territoriali a cui sono devolute le attività necessarie per l'organizzazione, la gestione, l'erogazione e lo svolgimento dei programmi in collaborazione con la magistratura, gli enti locali e il terzo settore (la cui disciplina è prevista agli articolo 63 e ss. del D.Lgs. n. 150 del 2022 ). Affinché i principi di giustizia riparativa previsti dalla riforma Cartabia trovino concreta attuazione è necessario mettere in funzione e accreditare i Centri e i mediatori esperti. Un passo significativo in tal senso sarà compiuto il 22 ottobre 2025 con la firma dei protocolli di intesa con Regioni, Province e Comuni per la gestione e l'istituzione di 36 Centri per la giustizia riparativa distribuiti su tutto il territorio nazionale; si tratterà, però, del riconoscimento formale di realtà in larga parte già esistenti e operative. Prima di tale momento, è stato comunque disposto l'invio di imputati e di condannati ad alcuni di tali Centri, già esistenti ed operativi per la partecipazione al programma, e la giustizia riparativa ha iniziato comunque a spiegare i propri effetti. Difatti, anche nel procedimento in esame, gli imputati Ca.St. e Ma.Gi. hanno partecipato a percorsi di giustizia riparativa, raggiungendo esito positivo, e la Corte di appello di Venezia ha conseguentemente rimodulato la pena, dando attuazione al predetto decreto n. 150 del 2022, attraverso l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 6), ultima parte, cod. pen. che, unitamente a quella già applicata, ha comportato un giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata. Pertanto, la mancata istituzione formale dei Centri non rappresenta, né ha rappresentato nel caso di specie, un ostacolo per l'applicazione dei benefici conseguenti alla partecipazione del programma di giustizia riparativa, dovendosi dare prevalenza come ha fatto la Corte territoriale con i coimputati ad una concezione sostanzialistica della giustizia riparativa. 1.3.3. Le contestazioni difensive contenute terzo e del quarto motivo di doglianza, sopra richiamati, si riferiscono agli articolo 62, n. 6). e 133 cod. pen. , nonché all' articolo 58 del D.Lgs. n. 150 del 2022 , e si basano sull'illogicità della mancanza di valutazione, ai fini della circostanza attenuante e della determinazione della pena, del mancato conseguimento dell'esito riparativo per cause non dipendenti dall'imputato. La questione di legittimità costituzionale, invece, ha ad oggetto solo la disposizione di cui all'articolo 62, n. 6), cod. pen, introdotta - come visto - dall' articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150 del 2022 , nella parte in cui non prevede il riconoscimento della circostanza attenuante anche a colui che, pur partecipando al programma di giustizia riparativa, non raggiunge l'esito riparativo per circostanze non dipendenti da lui, in riferimento agli articolo 3 e 27, terzo comma, Cost. 1.3.4. Ad avviso di questa Corte, è possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni rilevanti, nel senso che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante dell'articolo 62, n. 6), e della valutazione agli effetti della pena ai sensi dell' articolo 133 cod. pen. (quest'ultimo richiamato dall' articolo 58, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2022 ), deve essere considerato dal giudice, non solo lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa che si sia concluso con esito riparativo, ma anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa che non si sia concluso con esito riparativo per fatto indipendente dalla volontà della persona indicata come autore dell'offesa, come, ad esempio, nel caso di specie, per il mancato reperimento di una vittima aspecifica . Non è ragionevole, al contrario, un'interpretazione del quadro normativo che equipari l'esito non riparativo del percorso determinato da circostanze dipendenti dalla persona indicata come autore dell'offesa, come anche la sua mancata adesione ai principi fondanti la giustizia riparativa e ai percorsi stessi, al non conseguimento dell'esito riparativo per fattori non dipendenti dalla persona indicata come autore dell'offesa. Deve darsi dunque rilievo alla volontà della persona indicata come autore dell'offesa e alla sua effettiva e proficua partecipazione al programma di giustizia riparativa, quale presupposti per l'applicazione della circostanza attenuante e della valutazione agli effetti della pena. E ciò, nel quadro della finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio, che si pone alla base dell'istituto. 1.3.5. Nel caso in esame, risulta dagli atti richiamati nel ricorso che l'imputato ha avviato il programma di giustizia riparativa, ma non ha conseguito l'esito positivo del percorso per circostanze non dipendenti da luì - quale il rifiuto di partecipare della vittima specifica e la mancata individuazione di vittima aspecifica da parte del Centro individuato per lo svolgimento del programma - e alla luce di ciò il giudice di merito non ha effettuato alcuna valutazione del suo percorso, né ai fini dell'applicazione dell' articolo 62, n. 6), cod. pen. né per la determinazione della pena ex articolo 133 cod. pen. , come richiesto dall'articolo 58 del D.Lgs. n. 250 del 2022. In attuazione del principio di diritto appena enunciato, il programma - per come svoltosi e in relazione alla volontà e all'effettiva partecipazione del ricorrente alle iniziative di mediazione proposte - avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata valutazione, ai fini dell'applicazione degli articolo 62, n. 6), e 133 cod. pen. 1.3.6. Ne deriva la fondatezza del terzo e - per questa parte - del quarto motivo di ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai punti relativi al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' articolo 62, n. 6), cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio ex articolo 133 cod. pen. , con rinvio, per nuovo giudizio su tali aspetti, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. 1.4. Il quarto motivo è invece infondato quanto al resto delle censure. Appare infatti sufficientemente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giacché non può darsi seguito, a tal fine, ad una prospettazione difensiva che trova puntuale smentita negli atti di causa, essendo basata sul rilievo arbitrariamente attribuito ad elementi la cui insussistenza o irrilevanza è già stata compiutamente affermata dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, ovvero: il comportamento della persona offesa, asseritamente partecipativo, ma in realtà frutto di un obnubilamento indotto dagli imputati con l'uso di alcolici; la mancanza di spregiudicatezza degli imputati, evidentemente smentita dal loro comportamento complessivo, dal carattere non protetto dei rapporti sessuali, dalla realizzazione di video; la mancanza di prova delle sussistenza di accordi tra questi sulla ricostruzione del fatto e sulla distruzione di alcuni filmati, con mantenimento di altri, contraddetta dalla tanto spregiudicata quanto maldestra strategia degli imputati di far ritrovare i soli video ritenuti meno compromettenti; l'età e la personalità dell'imputato, nonché la sua incensuratezza, di per sé poco significative e comunque recessive di fronte alla gravità del fatto. 1.5. Il quinto motivo di ricorso, con cui la difesa richiama l'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 4 febbraio 2025 del Tribunale per i minorenni di Milano, relativamente alla mancata previsione di un'attenuante specifica che possa essere riconosciuta in casi - che per la difesa sono analoghi al presente - in cui il bene giuridico viene leso in modo lieve, è inammissibile. L'ordinanza in questione si riferisce al dubbio di legittimità costituzionale dell' articolo 609-octies cod. pen. , nella parte in cui non prevede che, nei casi ritenuti di minori gravità, la pena possa essere dal giudice diminuita in misura non eccedente i due terzi, per violazione degli articolo 3 e 27 Cost. La fattispecie descritta Tribunale per i minorenni di Milano è, però, radicalmente diversa da quella per la quale qui si procede, poiché in quel caso l'offeso non è stato denudato e palpeggiamenti sono avvenuti sopra i vestiti, per un tempo limitatissimo , non ha avuto necessità di cure mediche e non risulta che abbia avuto in seguito la necessità di supporto psicologico. Per tali ragioni, il Tribunale rimettente ritiene, allo stato degli atti al suo esame, che possa trattarsi di ipotesi di minore gravità, assimilabile a quelle degli articolo 609-bis , terzo comma, e 609-quater, sesto comma, cod. pen. , considerata l'entità lieve del pregiudizio alla libertà sessuale della vittima. Nel caso qui in esame, invece, la prospettazione difensiva prescinde del tutto da un'analisi della gravità del fatto, la quale emerge invece con chiarezza dalle sue modalità, viste la durata, la pluralità e l'invasività dei rapporti sessuali e le loro conseguenze sulla persona offesa. A prescindere da ogni considerazione sulla sua non manifesta infondatezza, la dedotta questione di legittimità costituzionale è, dunque, irrilevante, per la riconosciuta gravità del fatto, logicamente, incompatibile con qualsivoglia circostanza attenuante che sia collegata ad una sua asserita minore gravità. 2. Il ricorso di Ca.St. è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2.1. Con il primo motivo, anche la difesa di Ca.St. come quella degli altri imputati contesta la sentenza imouanata auanto alla credibilità della persona offesa e, conseguentemente, alla perdita di consapevolezza di quest'ultima al momento dei fatti. Rispetto ai coimputati, la difesa di Casarotto, sottolinea che sono stati proprio gli imputati ad aver prodotto i video in chiave difensiva, poiché essi non restituiscono movimenti incompatibili con uno stato di perdita di coscienza. È sufficiente richiamare, sul punto le considerazioni già svolte per l'imputato Me.Ed. sub 1.1. Inoltre, non si riscontrano le asserite contraddizioni sulla tipologia degli alcolici assunti - emergendo, dalla deposizione della vittima, solo marginali incertezze - e sulla situazione in cui versava la persona offesa al momento in cui è andata in bagno. Come ben chiarito dai giudici di merito (sub 1.1.), è stato accertato che: la persona offesa ha bevuto durante il gioco quantitativi e tipologie di alcolici descritti nelle varie sommarie informazioni testimoniali in modo sostanzialmente coerente; è andata in bagno una prima volta in un momento in cui non si sentiva ancora male; sono poi cominciati i rapporti sessuali, svolti in bagno e anche sul letto, sui quali non vi è un ricordo netto, per lo stato di obnubilamento della vittima; poi la persona offesa si è sentita male e, dal letto, è andata in bagno a vomitare; è molto probabile che questa non abbia chiesto agli imputati di fermarsi, ma ciò è spiegabile perché si trovava in situazione di obnubilamento, cosicché questa sua mancata richiesta non può far essere fatta valere come consenso implicito agli atti sessuali. La dedotta mancanza di lesioni vaginali è poi irrilevante, poiché il caso di specie riguarda una violenza sessuale con induzione mediante approfittamento dello stato di inferiorità di cui al secondo comma dell' articolo 609-bis cod. pen. , nel quale tali lesioni sono normalmente assenti, e non una violenza sessuale mediante violenza fisica. 2.2. Il secondo motivo proposto da Ca.St. a cui devono essere assimilati, per analogia, parte del secondo motivo di Ma.Gi. e il quarto motivo di Vi.Sa. avente ad oggetto il riconoscimento della circostanza aggravante per l'uso di sostanze alcoliche, è anche esso infondato, per le ragioni già esposte sub 1.2. 2.3. Il terzo motivo di Casarotto, parte del secondo motivo di Ma.Gi. e il sesto e il settimo motivo di Vi.Sa. che possono trattarsi congiuntamente, poiché basati sulle medesime argomentazioni quanto alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche - sono inammissibili. 2.3.1. Deve ricordarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all' articolo 133 cod. pen. con espressioni del tipo: pena congrua , pena equa o congruo aumento , come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall' articolo 133 cod. pen. , quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). In terzo luogo, va ribadito che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (ex plurimis, Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904 - 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011). 2.3.2. Tali principi trovano applicazione anche nel caso in esame, in cui le difese ricorrenti non si confrontano adeguatamente con la sentenza di appello, ove il diniego delle circostanze attenuanti generiche trova coerente motivazione nell'indicazione degli elementi che il giudice ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti (gravità del fatto, durata e pluralità dei rapporti non protetti, insensibilità e spregiudicatezza degli imputati, accordi per una versione concordata, realizzazioni di video, selezione dei file che avrebbero potuto dimostrare la partecipazione della vittima agli atti). Analoghe considerazioni valgono per la quantificazione della pena (pagg. 21-22 della sentenza impugnata, il cui contenuto è già stato sopra richiamato). In questo quadro - lo si ribadisce - la consegna spontanea dei video da parte degli imputati non può ritenersi logicamente idonea a dimostrare alcunché, perché preordinata, anzi, nella loro strategia autodifensiva, a fornire elementi a sostegno della pretesa esistenza di un consenso della persona offesa ai rapporti sessuali, anche attraverso la selezione dei video da mostrare, fra i tanti girati. 3. Anche il ricorso di Ma.Gi. deve essere rigettato, perché complessivamente infondato quanto alle censure contenute nel secondo motivo, già sopra esaminate, e inammissibile per il resto, come di seguito argomentato. Il primo motivo, con cui la difesa si duole del riconoscimento della responsabilità penale degli imputati è diretto ad ottenere una rivalutazione del quadro istruttorio, già correttamente apprezzato dai giudici di primo e secondo grado, i quali hanno evidenziato che la prova della responsabilità penale deriva da molteplici elementi: le dichiarazioni della persona offesa, la dimostrata compatibilità dell'assenza di alcol nel sangue al momento del controllo in ospedale con l'assunzione di alcol 18 ore prima, la perizia sul suo atteggiamento passivo che risulta dai video, le circostanze del caso e il fatto che i rapporti sono stati non protetti, la verosimiglianza dell'escalation come descritta e l'inverosimiglianza del fatto che la persona offesa avesse prestato un valido consenso agli atti sessuali posti in essere. Più in particolare, in merito allo stato di ebbrezza e all'amnesia della persona offesa, vale quanto già dedotto rispetto ai ricorsi presentati dagli altri coimputati; mentre, in riferimento alla partecipazione della persona offesa all'attività sessuale, si deve rigettare la richiesta di effettuare una nuova valutazione dei video, essendo preclusa in sede di legittimità e considerato che è già stata disposta una perizia sul punto. Come già visto, tale perizia spiega con l'automatismo delle azioni, in modo sufficientemente chiaro ed adeguato e con un linguaggio tutt'altro che ipotetico -contrariamente a quanto vorrebbe far intendere la difesa - le ragioni per cui la persona offesa non era inizialmente reattiva, ma lo era apparentemente diventata in un secondo momento. La prospettazione difensiva relativa al gesto della persona offesa di abbassare i pantaloni dell'imputato è, in questo quadro, un'interpretazione rivalutativa, che non tiene conto dello stato di obnubilamento in cui gli atti si sono svolti. In questo quadro, non assume rilevanza né positiva né negativa la telefonata tra la persona offesa e Me.Ed. , la cui valenza in chiave accusatoria deve essere ridimensionata, essendosi questa svolta sotto il controllo della polizia giudiziaria; la prova della responsabilità penale è comunque ampiamente sussistente, in forza dei molteplici e convergenti elementi già sopra richiamati. Infine, sulla mancanza di individualizzazione della motivazione, quanto alla posizione di Ma.Gi. deve rilevarsi che questa è smentita dalla stessa prospettazione difensiva, che riporta passi degli atti processuali da cui emerge con chiarezza qual è stato il suo ruolo. Devono richiamarsi, inoltre, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, valutate dai giudici di primo e secondo grado, e l'analitica descrizione dei video riportata alle pagg. 10 -11 della sentenza di primo grado. Quanto alla rilevante gravità della violenza sessuale e alla motivazione circa il trattamento sanzionatolo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente richiamare quanto già sopra osservato, oltre alle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, che evidenziano, fra l'altro, l'irrilevanza della consegna spontanea dei video, la quale - secondo quanto riportato dalla difesa del ricorrente (nota 23 di pag. 37) - è stata effettuata, non da Ma.Gi. ma da parte di Ca.St. e Vi.Sa. 4. Anche il ricorso di Vi.Sa. i cui motivi 4), 6), 7) sono già stati trattati sub 2.2. e 2.3. - è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 4.1. In merito al primo motivo di doglianza, avente ad oggetto la perizia, è sufficiente fare rinvio a quanto già evidenziato per gli altri coimputati, circa l'accertamento dello stato di obnubilamento della persona offesa e la compatibilità del mancato rinvenimento di tracce di alcolici all'esito di una visita medica espletata molte ore dopo fatti; mentre la tesi secondo cui la perizia non si sarebbe espressa in termini di sufficiente certezza non tiene conto delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado sul punto e rappresenta un tentativo di rivalutazione della prova, non ammesso in sede di legittimità. 4.2. Il secondo motivo di ricorso volto a contestare la mancanza di consenso all'atto sessuale della persona offesa, per cui si evidenzia che la mancanza di partecipazione non equivale a mancanza di consenso all'atto, è anch'esso puntualmente smentito dalla perizia e dalla valutazione delle sentenze di primo e secondo grado, che spiegano adeguatamente l'automatismo e la passività dei comportamenti della Be.Vi. come diffusamente già evidenziato. 4.3. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, è sufficiente fare rinvio a quanto già affermato rispetto agli altri imputati, sull'asserita proattività della persona offesa nell'assunzione degli alcolici; potendosi qui, aggiungere che le considerazioni difensive relative alla successione temporale dell'assunzione degli alcolici rispetto agli atti sessuali e al livello di ebrezza della persona offesa sono del tutto speculative, non trovando riscontro in alcun elemento probatorio. 4.4. Del tutto congetturale è, infine, il quinto motivo di ricorso, riferito alla circostanza attenuante di cui all' articolo 62, n. 6), cod. pen. , con cui la difesa lamenta la mancanza di motivazione circa la prevalenza di tale circostanza sulla circostanza aggravante; prevalenza non richiesta espressamente con l'atto di appello e, comunque, ragionevolmente riconosciuta dalla Corte di secondo grado solo per quegli imputati che, a differenza di Vi.Sa. hanno svolto con successo il programma di giustizia riparativa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Me.Ed. limitatamente al punto concernente l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 6), ultima parte, cod. pen., e al punto concernente il trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso di Me.Ed. Rigetta i ricorsi di Ca.St. Ma.Gi. e Vi.Sa. condannando i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 ottobre 2025. Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2025.