In tema di sequestro di prevenzione di somme di denaro, è necessario il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 159/2011 e d.m. n. 127/2009, con possibilità di rivalutazione per colpevole ritardo nella restituzione.
Interessi dovuti sul denaro sottoposto a sequestro di prevenzione È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza in esame. La vicenda trae origine dal sequestro di prevenzione ex d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice antimafia ) di un appartamento. Alla ricorrente era stata restituita la disponibilità del bene e di una somma di 21.424,32 euro, corrispondente ai canoni di locazione riscossi nel periodo 2010‑2019, ma il Tribunale aveva negato la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria su tale importo, ritenendo che si trattasse di “frutti dei frutti” dell'immobile e che, pertanto, nulla fosse ulteriormente dovuto. La Corte di Cassazione qualifica tale ricostruzione come erronea sotto il duplice profilo fattuale e giuridico. In primo luogo, rileva che i 21.424,32 euro costituivano il saldo di un conto corrente già intestato alla ricorrente, sottoposto a sequestro di prevenzione nel 2019, e non semplicemente il valore civilistico dei frutti di un cespite immobiliare sequestrato: la natura di bene mobile ex articolo 812, comma 3, c.c., infatti, comporta che il denaro giacente sul conto rientri a pieno titolo tra i “beni mobili” di cui all' articolo 40, comma 5- ter e 5- quinquies , d.lgs. n. 159/2011 , per i quali il legislatore prevede espressamente un regime speciale di restituzione comprensivo dei proventi versati al Fondo Unico Giustizia, «oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 ». La Corte richiama, quindi, l'articolo 40, comma 5- quinquies , d.lgs. n. 159/2011, che impone – in caso di mancata confisca – la restituzione non solo del bene, ma anche degli interessi maturati secondo i criteri fissati dall' articolo 2, comma 3, d.m. 30 luglio 2009, n. 127 . Tale norma prevede che, per le risorse fruttifere oggetto di restituzione, è dovuto un interesse pari alla media dei tassi attivi applicati, nel periodo compreso tra la data di intestazione delle risorse e quella della restituzione, dalle maggiori banche sui conti correnti (con rinvio alle pubblicazioni ufficiali di Bankitalia sui depositi overnight presso l'Eurosistema), al netto delle spese di conservazione, amministrazione, commissioni, bolli e spese correlate al rapporto con gli operatori. Ne deriva che l'obbligo di corresponsione degli interessi sul denaro in sequestro di prevenzione è un effetto legale automatico del mancato consolidamento della confisca, non rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Rivalutazione monetaria, responsabilità dello stato e colpevole ritardo nell'esecuzione del dissequestro Il secondo profilo affrontato dalla sentenza riguarda la diversa, e più delicata, questione della rivalutazione monetaria della somma in sequestro , richiesta dalla proprietaria non già per l'intero periodo del vincolo cautelare, ma unicamente per l'intervallo compreso tra il provvedimento di dissequestro (4 giugno 2020) e la data della effettiva restituzione materiale (24 aprile 2024). La Corte ricostruisce con precisione i termini della domanda originaria, rilevando come essa fosse circoscritta allo “ iato temporale ” tra decisione restitutoria e rientro in possesso . Muovendo dalla qualificazione civilistica dell'obbligo di restituzione dei frutti civili, la Cassazione ribadisce che la rivalutazione monetaria non opera automaticamente, ma può essere riconosciuta solo a titolo di maggior danno da ritardo ex articolo 1224, comma 2, c.c., in presenza di una responsabilità risarcitoria del debitore e della prova, da parte del creditore, di un pregiudizio ulteriore non compensato dagli interessi. Tuttavia, la sentenza sottolinea come, nel caso concreto, la pretesa di rivalutazione non fosse riferita al periodo fisiologico del sequestro di prevenzione – per il quale effettivamente non è configurabile una responsabilità dello Stato legata al mero mutamento di esito – bensì al lasso di tempo di quasi quattro anni intercorso tra il decreto di dissequestro e l'effettivo rientro in possesso della somma. In questo segmento temporale, osserva la Corte, la verifica deve concentrarsi sulla possibile “ colpevolezza del ritardato pagamento ”, categoria che, in astratto, può integrare un illecito civile produttivo di responsabilità risarcitoria ai sensi dell' articolo 1224, comma 2, c.c. , come già riconosciuto dalla giurisprudenza civile di legittimità. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Corte enuncia i seguenti principi di diritto : la corresponsione degli interessi sul denaro in sequestro di prevenzione spetta per legge per il “periodo intercorrente tra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione”, e deve essere effettuata secondo i criteri previsti dall' articolo 2, comma 3, del d.m. n. 127 del 2009 ; il riconoscimento della rivalutazione monetaria sul denaro in sequestro di prevenzione presuppone l'individuazione di una responsabilità di tipo risarcitorio in capo allo Stato, che deve essere esclusa per il periodo intercorrente tra la data del sequestro di prevenzione e quella del rigetto dell'istanza di confisca e di pedissequa restituzione del bene, ma è, invece, astrattamente ipotizzabile, salva verifica nel caso concreto, per il periodo intercorrente tra la data del decreto di restituzione e quella di materiale esecuzione dello stesso, in caso di colpevole ritardo nella esecuzione della restituzione; il riconoscimento della rivalutazione monetaria sul denaro in sequestro di prevenzione è soggetto all'onere della prova da parte del creditore di aver subito un maggior danno, nei termini di cui all' articolo 1224, comma 2, cod. civ. ; l'individuazione della consistenza dei frutti è una competenza del giudice della prevenzione (Sez. 2, n. 38439 del 12/07/2023); per la quantificazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, e per la verifica della sussistenza del maggior danno, il giudice della prevenzione può avvalersi dei poteri istruttori attribuiti al giudice dell'esecuzione dall' articolo 666, comma 5, cod. proc. pen. e dall'articolo 185 disp. att. cod. proc. pen., atteso che la procedura dell'incidente di esecuzione è richiamata più volte nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione ( articolo 7, comma 9, articolo 48, comma 7-ter e 15-quater.1, d. lgs. n. 159 del 2011 ).
Presidente Rocchi – Relatore Russo Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 14 maggio 2025 il Tribunale di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, ha respinto l'istanza di D.M.A. di corresponsione alla stessa degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma di 21.424,32 euro, che le era stata sequestrata con decreto del Tribunale n. 14 del 2019 , e restituita con decreto dello stesso Tribunale n. 131 del 2020 . In particolare, il giudice del merito ha ritenuto che non potessero esseri riconosciuti i frutti sulla somma in sequestro, perché essa era costituita dai canoni di locazione di un appartamento in (OMISSIS), di proprietà della ricorrente, sequestrato, e poi restituito, nell'ambito del procedimento di prevenzione; i 21.424,32 euro erano, pertanto, essi stessi frutti; non sarebbe dovuta, pertanto, la somma ulteriore a titolo di interessi e rivalutazione, perché l'oggetto dell'ablazione non era il denaro, ma solo l'immobile. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la proprietaria del bene, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice del merito ha assunto un provvedimento peggiorativo di quello che era stato opposto, che aveva riconosciuto gli interessi ma non la rivalutazione, e perché il giudice del merito ha omesso di considerare che nel caso in esame il bene è stato sottoposto ad un doppio sequestro, in quanto in un primo momento il bene era stato sequestrato ex articolo 240-bis cod. pen. nel corso di un procedimento penale, solo all'esito della definizione dello stesso il bene era stato sottoposto anche a sequestro di prevenzione, poi revocato; la somma di 21.424,32 euro era pari ai canoni di locazione del periodo in cui era stata disposta la confisca ex articolo 240-bis cod. pen. , ma non copriva anche i canoni di locazione del periodo del sequestro di prevenzione, che erano pari ad ulteriori 2.800 euro; in definitiva, anche sulla somma di 21.424,32 euro, che era preesistente al sequestro di prevenzione, andavano computati interessi e rivalutazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per le ragioni che si spiegano di seguito. 1. Il ricorso deduce, anzitutto, che alla ricorrente illegittimamente non sono stati riconosciuti gli interessi sulla somma di 21.424,32 euro, sequestrata e poi restituita. Il decreto ha negato gli interessi su tale somma ritenendo che i 21.424,32 euro fossero essi stessi frutti (in quanto canoni di locazione) dell'immobile sequestrato, e poi restituito, per cui non potevano essere riconosciuti i frutti sui frutti. Il ricorso deduce che, in realtà, la somma di 21.424,32 euro era stata sequestrata in sé, e non quali frutti dell'immobile di (OMISSIS), a sua volta sequestrato e poi restituito con il medesimo provvedimento. L'argomento è fondato. Nel dispositivo del decreto del 4 giugno 2020, con cui il Tribunale di Napoli ha disposto la restituzione alla ricorrente di quanto era stato sottoposto a sequestro di prevenzione, infatti, si legge, tra l'altro, quanto segue: “Dispone il dissequestro e la restituzione del saldo del conto corrente acceso dall'amministratore giudiziario sin dal tempo del sequestro in cui afferiscono i fitti dell'immobile sito a (OMISSIS) alla via panoramica locato a di G. C. ammontante all'epoca del sequestro ad euro 21.424,32”. Con il successivo decreto del 27 gennaio 2025, in parziale accoglimento dell'istanza della difesa della ricorrente, il Tribunale di Napoli ha poi disposto integrarsi il dispositivo del provvedimento del 4 giugno del 2020 precisando che “dove è scritto ammontante all'epoca del sequestro ad euro 21.424,32, si legga ammontante all'epoca del sequestro ad euro 21.424,32, oltre gli interessi maturati sui medesimi proventi, computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 127 del 2009 ”. Con il decreto impugnato il Tribunale ha nuovamente modificato il provvedimento di restituzione, eliminando gli interessi maturati sui proventi, e, quindi, in definitiva facendo ritornare la situazione a quella indicata nel dispositivo del provvedimento del 4 giugno 2020. Dalla lettura della sequenza dei provvedimenti si comprende, pertanto, che, come deduce correttamente il ricorso, i 21.424,32 euro, su cui la ricorrente insiste nel chiedere interessi e rivalutazione, sono il saldo giacente su un conto corrente della ricorrente al momento del sequestro di prevenzione avvenuto nel 2019. Soltanto come origine storica, pertanto, essi possono essere considerati i frutti, relativi al periodo tra il 2010 il 2019, dell'immobile di (OMISSIS), già sequestrato ex articolo 240-bis cod. pen. nel corso del procedimento penale, e poi risequestrato di nuovo nel procedimento di prevenzione, perché in tale secondo procedimento essi erano stati sequestrati, in realtà, quale saldo di un conto corrente già di proprietà della prevenuta. Pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato contiene un primo errore perché ha ritenuto che l'oggetto dell'ablazione non fosse il denaro, ma l'immobile, e che i frutti fossero stati già restituiti con il decreto del 4 giugno 2020, consistessero proprio nei 21.424,32 euro citati, e null'altro fosse dovuto. L'errore in cui è incorso il Tribunale comporta anche l'esistenza di una violazione di legge, in quanto conseguentemente il provvedimento impugnato non ha riconosciuto alla ricorrente i frutti sulla somma giacente sul conto sequestrato. L' articolo 40, comma 5-quinquies, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , dispone, infatti, che “se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 ”. I beni di cui al comma 5-ter sono i beni mobili sottoposti a sequestro di prevenzione, tra cui, in base al principio generale ricavabile dall' articolo 812, comma 3, cod. civ. , deve ritenersi ricompreso anche il bene costituito dal denaro giacente su un conto corrente. L' articolo 2, comma 3, del d.m. n. 127 del 2009 dispone, a sua volta, che “per le risorse oggetto di restituzione suscettibili di produrre interessi, per le quali l'avente titolo alla restituzione non intratteneva rapporti con gli Operatori anteriormente al provvedimento di sequestro ovvero per le quali interviene la revoca della confisca, è riconosciuto all'avente titolo un interesse pari alla media dei tassi di interesse attivi applicati, nel periodo intercorrente tra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione, dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alle apposite pubblicazioni ufficiali di riferimento Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonché delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori”. Nel senso che l'obbligo di restituzione di un bene fruttifero sottoposto a sequestro di prevenzione, e poi dissequestrato, comporti anche l'obbligo di corresponsione degli interessi è anche la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che “la restituzione, anche parziale, dei beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, deve essere disposta ed eseguita considerando la consistenza attuale degli stessi, comprensiva degli eventuali incrementi di natura economica derivanti dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione diverse da quelle relative al pagamento dei compensi e dei rimborsi in favore dell'amministratore giudiziario e del coadiutore da lui nominato (Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, Rv. 260644; conforme Sez. 1, n. 14528 dell'11/03/2021, Carboni, Rv. 281184). Per previsione della norma di legge, integrata da quella del regolamento applicativo, pertanto, i beni mobili in sequestro di prevenzione suscettibili di produrre interessi devono essere restituiti insieme agli interessi, di cui la norma regolamentare prevede anche il criterio speciale di calcolo. Non averli riconosciuti costituisce, quindi, violazione di legge in cui è incorsa il provvedimento impugnato, deducibile nel giudizio di legittimità. 2. Il ricorso deduce, inoltre, che illegittimamente il provvedimento impugnato avrebbe negato la rivalutazione monetaria sui 21.424,32 euro giacenti sul conto corrente al momento del sequestro. Il ricorso precisa anche che la richiesta di rivalutazione monetaria ha ad oggetto il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di dissequestro e la data in cui è avvenuta materialmente la restituzione. Lo si legge chiaramente a pag. 9 del ricorso: “con l'istanza genetica ci si doleva sostanzialmente dello iato temporale intercorso tra il momento dispositivo della restituzione ed il momento materiale dell'effettivo rientro in possesso da parte dell'avente diritto”. La questione di diritto proposta con l'istanza genetica, e poi ulteriormente coltivata con il ricorso, ha ad oggetto, pertanto, la possibilità di riconoscere o meno la rivalutazione monetaria sulle somme giacenti sul conto corrente sequestrato nel periodo tra la data del provvedimento di dissequestro e la data in cui è avvenuta materialmente la restituzione della somma. Precisata in questi termini la istanza che aveva proposto la difesa della proprietaria del denaro in sequestro, il ricorso è fondato, perché la risposta che ha dato il Tribunale di Napoli con il decreto impugnato si rivela non corretta. Il punto di partenza per la soluzione della questione è che l'obbligo di restituzione dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa integra ab origine un debito di valuta, soggetto, in quanto tale, al principio nominalistico, e non suscettibile di per sé di rivalutazione automatica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, 30/07/2021, n. 21906 , Rv. 661955 – 02; conformi, tra le altre, Cass. civ., Sez. 2, 04/06/2018, n. 14289 , Rv. 648837 – 03; Cass. civ., Sez. L., 20/06/2003, n. 9910 , Rv. 564456 - 01), che può essere riconosciuta ai sensi dell' articolo 1224 cod. civ. a titolo risarcitorio soltanto qualora il creditore dimostri di aver subito un maggior danno (Sez. 1, n. 6290 del 05/11/2021, dep. 2022, Nocerino, Rv. 282657 – 02, in motivazione). L'obbligo di corresponsione della rivalutazione monetaria presuppone, pertanto, l'esistenza di una responsabilità di tipo risarcitorio in capo al debitore, e la prova di un maggior danno, non coperto dal pagamento degli interessi, da parte del creditore. Nel caso in esame, il decreto impugnato ha negato l'esistenza di una responsabilità di tipo risarcitorio, rilevando che il sequestro era stato imposto per decisione dell'autorità giudiziaria in base a norma di legge che ne autorizzava l'ablazione, ed il sequestro era stato revocato all'esito di provvedimento intervenuto nel dibattimento; la differenza negli esiti tra il provvedimento che ha disposto il sequestro ed il provvedimento di merito che ha deciso di non applicare la confisca non comporterebbe alcuna forma di responsabilità pubblica. In diritto, la risposta che ha dato il Tribunale di Napoli è corretta, e costituisce applicazione coerente dell'indirizzo della Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “l'esercizio del potere decisorio in senso difforme rispetto al contenuto di un provvedimento cautelare o di una decisione di primo grado è frutto della maggior ampiezza cognitiva (cautela/decisione di primo grado) della diversa interpretazione dei dati rilevanti o comunque dell'esercizio del potere di controllo circa la fondatezza in ogni suo aspetto della prima decisione, in applicazione delle diverse norme regolatrici, e pertanto non comporta - in quanto tale - una qualificazione in termini di «illiceità» (nè in senso penalistico, nè in senso civilistico) di quanto realizzato nelle precedenti fasi del procedimento medesimo (sia cautelare che decisoria di primo grado)” (Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, Rv. 260644 – 01, in motivazione; conforme Sez. 1, n. 24212 del 05/04/2022, Cena, n.m.). In fatto, però, il difensore della proprietaria non aveva chiesto la rivalutazione monetaria della somma giacente sul conto corrente per il periodo tra il momento in cui era stato disposto il sequestro di prevenzione (2019) ed il momento in cui, all'esito del giudizio di prevenzione, era stata assunta la decisione di non procedere alla confisca e di disporre la restituzione del conto corrente (2020), ma, come abbiamo visto sopra, la rivalutazione della somma giacente sul conto corrente per il periodo “intercorso tra il momento dispositivo della restituzione ed il momento materiale dell'effettivo rientro in possesso da parte dell'avente diritto”, e quindi, in definitiva, per il periodo tra il 4 giugno 2020 (data del provvedimento di dissequestro) ed il 24 aprile 2024 (data in cui è avvenuto materialmente la restituzione della somma). Rispetto a questa richiesta la risposta del Tribunale di Napoli secondo cui non è ipotizzabile la responsabilità risarcitoria dello Stato per l'esito difforme della fase cautelare rispetto al merito del giudizio si rivela inconferente, perché ciò che avrebbe dovuto valutare il Tribunale di Napoli, invece, è se nella circostanza che la disponibilità del conto corrente sia stata restituita alla proprietaria, in concreto, circa quattro anni dopo il provvedimento di dissequestro, potessero essere rinvenuti profili di responsabilità civile che giustificavano la corresponsione del maggior danno di cui all' articolo 1224, comma 2, cod. civ. La “colpevolezza del ritardato pagamento” può, infatti, in astratto, e salva verifica nel caso concreto, costituire fonte di responsabilità per danni ex articolo 1224, comma 2, cod. civ. (v. sempre Cass. civ, Sez. 2, 30/07/2021, n. 21906 , Rv. 661955 – 02); la valutazione di questo possibile profilo di responsabilità manca, in effetti, nel provvedimento impugnato, che, pertanto, è incorso in una ulteriore violazione di legge nel momento in cui ha dato una risposta non conferente alla domanda della parte istante di ottenere la rivalutazione monetaria sulla somma in sequestro. 3. Per tutte queste ragioni il decreto impugnato non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Nel giudizio di rinvio il giudice del merito dovrà decidere sull'istanza della ricorrente di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma giacente sul conto corrente al momento del sequestro di prevenzione applicando i seguenti principi di diritto: - la corresponsione degli interessi sul denaro in sequestro di prevenzione spetta per legge per il “periodo intercorrente tra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione”, e deve essere effettuata secondo i criteri previsti dall' articolo 2, comma 3, del d.m. n. 127 del 2009 ; - il riconoscimento della rivalutazione monetaria sul denaro in sequestro di prevenzione presuppone l'individuazione di una responsabilità di tipo risarcitorio in capo allo Stato, che deve essere esclusa per il periodo intercorrente tra la data del sequestro di prevenzione e quella del rigetto dell'istanza di confisca e di pedissequa restituzione del bene, ma è, invece, astrattamente ipotizzabile, salva verifica nel caso concreto, per il periodo intercorrente tra la data del decreto di restituzione e quella di materiale esecuzione dello stesso, in caso di colpevole ritardo nella esecuzione della restituzione; - il riconoscimento della rivalutazione monetaria sul denaro in sequestro di prevenzione è soggetto all'onere della prova da parte del creditore di aver subito un maggior danno, nei termini di cui all' articolo 1224, comma 2, cod. civ. ; - la individuazione della consistenza dei frutti è una competenza del giudice della prevenzione (Sez. 2, n. 38439 del 12/07/2023, Lala, n.m.); - per la quantificazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, e per la verifica della sussistenza del maggior danno, il giudice della prevenzione può avvalersi dei poteri istruttori attribuiti al giudice dell'esecuzione dall' articolo 666, comma 5, cod. proc. pen. e dall'articolo 185 disp. att. cod. proc. pen., atteso che la procedura dell'incidente di esecuzione è richiamata più volte nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione ( articolo 7, comma 9, articolo 48, comma 7-ter e 15-quater.1, d. lgs. n. 159 del 2011 ). P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.