Necessario un nuovo pronunciamento sull'opposizione di un cittadino tunisino al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura.
Scenario della vicenda è l’Abruzzo. Riflettori puntati, nello specifico, su un uomo di origini tunisine, destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia, emesso dalla Prefettura e fondato, soprattutto, sui precedenti penali a suo carico. Importanti, però, sono soprattutto le date: il decreto di espulsione è datato 6 dicembre 2023; il 22 dicembre, però, lo straniero sposa, secondo rito civile, una donna italiana . Proprio per quest’ultimo dettaglio, l’uomo ritiene illegittimo il suo allontanamento dall’Italia. Per la Prefettura, però, a pesare, più di tutto, è la pericolosità sociale dello straniero, come testimoniato da numerosi e gravi precedenti penali, anche in materia di stupefacenti. Di conseguenza, «l’espulsione è un atto obbligatorio», secondo la Prefettura, e su questa punto concorda il Giudice di pace, che respinge le obiezioni sollevate dallo straniero. Nello specifico, per il Giudice di pace «è prevalente l’interesse alla sicurezza pubblica rispetto al diritto» dello straniero «alla vita familiare»: in sostanza, nello specifico caso, «procedendo al delicato bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e il sacrificio del diritto individuale, è sicuramente preminente il primo. Ciò, in ragione del fatto che i carichi pendenti a carico dello straniero sono assai gravi», mette nero su bianco il Giudice di pace. Di parere differente, invece, i magistrati di Cassazione, i quali accolgono le obiezioni sollevate dal legale che rappresenta il cittadino tunisino, obiezioni centrate su diritto alla vita privata e alla vita familiare , da un lato, e «bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritti fondamentali», dall’altro. Prima di esaminare la vicenda, però, viene ribadito che «il diritto alla vita privata e alla vita familiare rientra nel catalogo dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona, tutelati dalla Costituzione e dalla ‘Convenzione europea dei diritti dell’uomo’, diritti che non possono essere compressi mediante automatismi ma solo attraverso un bilanciamento concreto con esigenze di sicurezza nazionale od ordine pubblico». Proprio per questo, è evidente, secondo i magistrati di Cassazione, l’errore compiuto dal Giudice di pace e consistito nel ritenere l’espulsione, a fronte dei dettagli della vicenda relativa al cittadino tunisino, «un atto obbligatorio e vincolato sulla base dei precedenti penali» dello straniero, «senza valutarne la situazione familiare già consolidata ». Ampliando l’orizzonte, «in tema di espulsione del cittadino straniero, la norma secondo cui è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il Paese d’origine, si applica – con valutazione caso per caso – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari in Italia, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare», e ciò «in linea con la nozione di diritto all’unità familiare». E proprio con riferimento alla disciplina relativa al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare è stato tracciato il principio secondo cui «nell’ambito delle relazioni interpersonali, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro soggetto ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché la decisione sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero e dei suoi familiari». Tornando alla vicenda in esame, il Giudice di pace «non risulta aver tenuto conto in concreto della vita privata dello straniero e del fatto che le pubblicazioni del matrimonio fossero avvenute prima dell’emanazione del provvedimento espulsivo», osservano i magistrati di Cassazione, ma si è limitato ad «una non motivata valutazione di soccombenza delle ragioni ostative all’espulsione allegate e provate dallo straniero». Necessaria , quindi, una nuova decisione del Giudice di pace , il quale, alla luce delle indicazioni fornite dai magistrati di Cassazione, dovrà rivalutare la posizione del cittadino tunisino, svolgendo «un concreto ed attuale bilanciamento dell’interesse alla sicurezza con il rispetto effettivo della vita privata dello straniero».
Presidente Tricomi – Relatore Casadonte Rilevato che: 1.Il ricorso per cassazione è stato proposto da B.M.A., cittadino tunisino, avverso l'ordinanza del Giudice di Pace de L'Aquila che aveva respinto la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto il 6 dicembre 2023. 2. B.M.A. aveva chiesto l'annullamento dell'espulsione assumendo che in data ( omissis ) aveva contratto matrimonio con la sig.ra D.V.M., cittadina italiana, secondo rito civile, ed evidenziando che la pubblicazione di matrimonio era avvenuta in data precedente a quella di notifica del decreto di espulsione. 3.La Prefettura si era opposta, evidenziando la pericolosità sociale del ricorrente per i numerosi e gravi precedenti penali, anche in materia di stupefacenti, ritenendo l'espulsione un atto obbligatorio e vincolato ai sensi del D.Lgs. 159/2011 . Il Giudice di Pace ha confermato questa impostazione, ritenendo prevalente l'interesse alla sicurezza pubblica rispetto al diritto alla vita familiare così esprimendosi ”Nel caso in parola, procedendo al delicato bilanciamento tra la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale e il sacrificio del diritto individuale nel caso in parola, si ritiene sicuramente preminente il primo. Ciò, in ragione del fatto che i carichi pendenti a carico del ricorrente, come detto, sono assai gravi”. 4.La cassazione del decreto impugnato è chiesta con ricorso notificato il 29.10.2024 ed articolato in cinque motivi. 5.L'amministrazione è rimasta intimata. Considerato che: 6. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme nazionali e sovranazionali (articolo 5 TUI, articolo 8 CEDU ) in materia di espulsione, che tutelano il diritto alla vita privata e familiare. 7.Con il secondo motivo si deduce la violazione del diritto all'unità familiare, non adeguatamente considerato dal Giudice di pace. 8.Con il terzo motivo si deduce il contrasto con giurisprudenza di legittimità e di merito, che impone un bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritti fondamentali, senza automatismi. 9.Con il quarto motivo si deduce il difetto di motivazione e erroneo bilanciamento tra principi costituzionali e norme ordinarie: il giudice ha dato prevalenza assoluta alla sicurezza senza valutare la concreta situazione familiare e sociale del ricorrente. 10.Con il quinto motivo si censura l'errata applicazione di norme gerarchicamente sovraordinate, ignorando che il diritto alla vita familiare è tutelato da fonti superiori (Costituzione, CEDU ). 11.I motivi di censura possono essere esaminati insieme e sono fondati. 12.La Cassazione (SS.UU. n. 24413/2021 ) ha chiarito che il diritto alla vita privata e familiare rientra nel catalogo dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona, tutelati dalla Costituzione e dall'articolo 8 CEDU . Questi diritti non possono essere compressi mediante automatismi, ma solo attraverso un bilanciamento concreto con esigenze di sicurezza nazionale o ordine pubblico. 13.Rispetto a questa consolidata interpretazione il giudice di pace ha ritenuto l'espulsione un atto “obbligatorio e vincolato” sulla base dei precedenti penali, senza valutare la situazione familiare già consolidata. 14.Inoltre, come considerato in un caso analogo (cfr. Cass. 23017/2025 ), questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 7695/2023 ) che, in tema di espulsione del cittadino straniero, l' articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine) si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'articolo 8 CEDU (cfr., ex plurimis, pronuncia aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. (cfr. Cass. n. 781 del 2019 , richiamata, in motivazione, anche dalla più recente Cass. n. 11955 del 2020 ). 15.Deve, al riguardo, tenersi conto di un fondamentale passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell' articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 , che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull'altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'articolo 8 della CEDU , come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all' articolo 117, primo comma, Cost. ». 16.Nel caso di specie tali principi risultano violati in quanto la scarna motivazione a sostegno del rigetto dell'opposizione non risulta aver tenuto conto in concreto della vita privata del ricorrente, del fatto che le pubblicazioni del matrimonio fossero avvenute prima dell'emanazione del provvedimento espulsivo, risolvendosi in una non motivata valutazione di soccombenza delle ragioni ostative all'espulsione allegate e provate dal ricorrente. 17.Pertanto, il Giudice di pace dovrà riesaminare il ricorso alla luce dei principi interpretativi sopra richiamati e svolgere un concreto ed attuale bilanciamento dell'interesse alla sicurezza con il rispetto effettivo della vita privata del ricorrente. 18.Il ricorso è dunque fondato e l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Giudice di pace de L'Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace de L'Aquila, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di B.M.A. e M. D. V. ivi riportati.