Eccesso di velocità: l’impugnazione del verbale congela l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente

Vittoria definitiva per il soggetto, proprietario del mezzo, destinatario della multa dovuta al superamento del limite di velocità da parte della vettura.

Scenario della vicenda è la provincia di Salerno. In quel territorio, difatti, viene registrato l’ eccesso di velocità di una vettura. Multa inevitabile per il proprietario del mezzo, non essendo stato possibile identificare il conducente. A seguire, poi, gli arriva anche la beffa di una ulteriore sanzione pecuniaria – per una cifra pari a 301 euro e 62 centesimi – per non avere comunicato per tempo , cioè entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati della persona alla guida. Il proprietario del mezzo deduce di avere «ottemperato all’intimazione, comunicando tempestivamente , in ossequio alla circolare ministeriale del 2011, il giustificato motivo della mancata indicazione dei dati del conducente, rappresentato dal fatto di avere impugnato il verbale, presupposto di contestazione dell’infrazione al ‘Codice della strada’, innanzi al competente Giudice di pace, ai fini dell’annullamento». Per i giudici di merito, però, l’obiezione sollevata dal proprietario del veicolo è priva di fondamento. In particolare, il giudice del Tribunale spiega che «la proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al ‘Codice della strada’ non sospendeva o interrompeva in alcun modo il termine perentorio per la comunicazione dei dati del conducente», soprattutto perché la normativa «individua la definitività della contestazione (a sua volta possibile nel caso in cui fossero stati definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione) come dies a quo solo ed esclusivamente per la comunicazione dei dati del trasgressore da parte dell’organo di polizia che procedeva all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e non anche da parte del soggetto intimato (proprietario del veicolo od obbligato in solido) all’organo accertatore». In sostanza, per il giudice del Tribunale non «è possibile perciò assumere che la proposizione dell’impugnazione valesse» in questa vicenda «come contestazione dell’infrazione». Per i magistrati di Cassazione, però, il ragionamento seguito in Tribunale non è condivisibile. Ciò perché «in materia di illeciti stradali, la violazione consistente nella mancata comunicazione , nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo, prima di allora, alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il soggetto che impugna il verbale, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per il soggetto sanzionato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze» previste dalla norma, ossia la comunicazione dei dati del conducente, «mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione» prevista in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente. Tornando alla vicenda in esame, è evidente, sanciscono i giudici di Cassazione accogliendo le obiezioni sollevate dal soggetto multato, l’errore compiuto in Tribunale, laddove «non si è tenuto conto che la mancata comunicazione dei dati del conducente era stata giustificata proprio dalla pendenza del procedimento di opposizione avverso il verbale di contestazione dell’infrazione – eccesso di velocità – al ‘Codice della strada’», procedimento conclusosi, peraltro, favorevolmente, almeno in primo grado, al soggetto multato. Tirando le somme, è nullo il verbale relativo alla omessa comunicazione tempestiva dei dati del conducente, chiosano i magistrati di Cassazione.

Presidente Carrato – Relatore Trapuzzano Fatti di causa 1.– Con ricorso proposto ai sensi degli articolo 204-bis del c.d.s. e 7 del d.lgs. n. 150/2011, E.M. proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Salerno, avverso il verbale n. ( omissis ) del 1° settembre 2016, notificato il 15 settembre 2016, con cui gli era stata contestata la violazione dell' articolo 126-bis, secondo comma, c.d.s. , con l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 301,62, comprensiva di spese. Al riguardo, l'opponente deduceva che aveva ottemperato all'intimazione, comunicando tempestivamente, in ossequio alla circolare ministeriale n. 300/A/7157/11/109/16 del 5 settembre 2011, il giustificato motivo della mancata indicazione dei dati del conducente, rappresentato dal fatto di avere impugnato il verbale presupposto di contestazione dell'infrazione al c.d.s. innanzi al competente Giudice di Pace di Nocera Inferiore, ai fini dell'annullamento dello stesso. Rimaneva contumace la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di ( omissis ), benché ritualmente evocata in causa. Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1775/2017, depositata il 31 marzo 2017, rigettava l'opposizione e confermava il verbale impugnato. 2.– Proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure E.M., il quale lamentava: 1) che l'indagine del giudice di merito avrebbe dovuto essere limitata alla verifica dell'effettiva avvenuta comunicazione del giustificato motivo della mancata indicazione dei dati richiesti; 2) che la comunicazione dei dati del conducente sarebbe divenuta obbligatoria solo in seguito alla definizione del procedimento di impugnazione avverso il verbale presupposto di contestazione dell'infrazione nel frattempo pendente. Rimaneva contumace anche nel giudizio di gravame la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di ( omissis ). Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di ( omissis ), con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al c.d.s. non sospendeva o interrompeva in alcun modo il termine perentorio per la comunicazione dei dati di cui all' articolo 126-bis c.d.s. ; b) che parimenti il dato letterale di cui allo stesso articolo 126-bis, secondo comma, c.d.s. , come riformulato nel 2006, appariva inequivocabile laddove individuava la definitività della contestazione (a sua volta possibile nel caso in cui fossero stati definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione) come dies a quo solo ed esclusivamente per la comunicazione dei dati del trasgressore da parte dell'organo di polizia che procedeva all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e non anche da parte del soggetto intimato (proprietario del veicolo od obbligato in solido) all'organo accertatore; c) che tantomeno e per le ragioni esposte era possibile perciò assumere che la proposizione dell'impugnazione valesse come contestazione dell'infrazione. 3.– Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, E.M.. É rimasta intimata la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di ( omissis ). Ragioni della decisione 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c. , la violazione dell' articolo 112 c.p.c. , per avere il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, esteso la propria indagine oltre i limiti della mera verifica della fondatezza della contestazione riportata nel verbale impugnato, quanto all'asserita omessa ottemperanza all'invito ad effettuare la comunicazione di cui all' articolo 126-bis, secondo comma, c.d.s. Osserva il ricorrente che sarebbe stato esaustivo, ai fini dell'annullamento del verbale opposto, il contenuto della PEC dell'11 maggio 2016, con la quale l'E.M. aveva comunicato all'ente accertatore, in linea con le direttive del Ministero dell'Interno, il giustificato motivo previsto dall' articolo 126-bis c.d.s. della mancata comunicazione dei dati del conducente, motivo rappresentato dal fatto di avere impugnato il verbale presupposto di contestazione dell'infrazione al c.d.s. davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, ai fini del suo annullamento. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 126-bis c.d.s. , per avere il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, ritenuto che la comunicazione in ordine all'impugnazione del verbale presupposto di contestazione dell'infrazione al c.d.s. non costituisse giustificato motivo ai fini della sospensione o interruzione dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente. Obietta il ricorrente che non sarebbe stato rilevato l'accoglimento del ricorso proposto avverso il verbale contenente l'irrogazione della sanzione principale presupposta, come risultante dalla prodotta sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, procedimento necessariamente correlato con l'obbligo di comunicazione previsto dalla citata disposizione. 3.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono fondati. Ed invero, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall' articolo 126-bis, secondo comma, c.d.s. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022 ; Sez. 6-2, Sentenza n. 20974 del 06/10/2014; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 425 del 08/01/2025 ; Sez. 2, Ordinanza n. 28951 dell'11/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 26553 dell'11/10/2024). Nella fattispecie il Tribunale non ha tenuto conto che la mancata comunicazione di tali dati era stata giustificata proprio dalla pendenza del procedimento di opposizione avverso il verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada n. SCV0004706251 del 30 marzo 2016 per violazione dell' articolo 142, ottavo comma, c.d.s. commessa il 18 marzo 2016, in ordine al veicolo targato DW469GG, come comprovata dall'esito favorevole di tale opposizione, risultante dalla prodotta sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 6192/2017, depositata il 6 febbraio 2017 (priva dell'attestazione relativa al suo passaggio in giudicato). 4.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, la pronuncia impugnata va cassata e, decidendo nel merito – poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c. –, l'opposizione avverso il verbale n. (OMISSIS) del 1° settembre 2016, notificato il 15 settembre 2016 – con cui era contestata all'E.M. la violazione dell' articolo 126-bis, secondo comma, c.d.s. –, deve essere accolta, con il conseguente annullamento del suddetto verbale. Le spese di lite dei gradi di merito e del giudizio di legittimità devono essere dichiarate irripetibili – ai sensi dell' articolo 92, secondo comma, c.p.c. (alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 ) – in ragione del pregresso contrasto della giurisprudenza di questa Corte (come rilevato da Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22874 del 27/07/2023) – ancora esistente al momento della proposizione dell'appello –, contrasto che è stato superato solo con le successive richiamate pronunce a decorrere dal 2022 in poi. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, annulla il verbale opposto. Dichiara irripetibili le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.