Approvato in via definitiva dalla Camera il Decreto Sicurezza sul lavoro

Con 143 voti favorevoli e 105 contrari, il Dl 31 ottobre 2025, n. 159, recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», è ora legge. Il provvedimento introduce interventi strutturali in materia di vigilanza, formazione e prevenzione degli infortuni, rafforzando la capacità ispettiva e riformando strumenti quali la patente a crediti e il sistema informativo SIISL.

La riforma risponde a una duplice esigenza: da un lato, rafforzare l’azione di prevenzione degli infortuni da parte del Governo, dall’altro, assicurare la continuità dello stato di emergenza nei territori danneggiati da eventi meteorologici estremi. Vediamo insieme le principali novità derivanti dalla conversione. Premi INAIL e settore agricolo L’articolo 1 introduce un criterio meritocratico nella gestione tariffaria INAIL. A partire dal 1° gennaio 2026 , l’Istituto potrà rivedere le aliquote relative all’oscillazione del premio per andamento infortunistico (il cosiddetto “bonus”). Restano esclusi da tali benefici i datori di lavoro che, nel biennio precedente, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Per il comparto agricolo, l’articolo 2 irrigidisce i presupposti per l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità: l’assenza di condanne penali o di sanzioni amministrative per violazioni in materia di salute e sicurezza diventa condizione essenziale per l’iscrizione. Inoltre, una quota delle risorse INAIL sarà vincolata specificamente alle imprese iscritte alla Rete, per finanziare progetti di investimento e iniziative formative. Vigilanza, appalti e patente a crediti Uno dei pilastri della riforma è il potenziamento dell’attività di vigilanza, disciplinato dall’articolo 3, con focus sul sistema degli appalti e subappalti, ambito caratterizzato da un rischio infortunistico più elevato. Tra le principali novità: liste di conformità : l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dovrà concentrare i controlli, in via prioritaria, sui datori di lavoro che operano in subappalto, ai fini del rilascio degli attestati di iscrizione alle liste di conformità; identificazione dei lavoratori : nei cantieri edili e nei settori ad alto rischio (che saranno individuati con decreto) sarà obbligatoria una tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione; inasprimento delle sanzioni sulla patente a crediti : la sanzione per l’assenza della patente a crediti viene raddoppiata, passando da 6.000 a 12.000 euro; contrasto al lavoro irregolare : dal 2026, la decurtazione dei crediti (5 o 6, a seconda della gravità) si applicherà per ogni singolo lavoratore irregolare individuato, indipendentemente dalla durata dell’illecito.   Rafforzamento della capacità ispettiva Per rendere effettive le nuove disposizioni, l’articolo 4 prevede un piano di potenziamento del personale ispettivo: l’INL è autorizzato ad assumere 300 nuove unità nel triennio 2026-2028, con contestuale incremento delle posizioni dirigenziali. Contestualmente, il contingente dei Carabinieri assegnato al Ministero del Lavoro sarà aumentato da 710 a 810 unità, con nuove assegnazioni distribuite tra il 2026 e il 2027. Formazione, prevenzione e cultura della sicurezza Gli articoli 5 e 6 intervengono sul versante formativo e culturale . Dal 2026 l’INAIL trasferirà ogni anno 35 milioni di euro al Fondo occupazione e formazione, destinati a promuovere la cultura della sicurezza nelle scuole, nelle università e nei percorsi di alta formazione. Particolarmente rilevante per le imprese è la disciplina della formazione dei neoassunti : l’articolo 1- bis (introdotto nel corso dell’esame al Senato) stabilisce che, nei settori della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, l’addestramento specifico debba essere completato entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro . L’accreditamento dei soggetti formatori sarà poi disciplinato da un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, con l’obiettivo di uniformare i criteri qualitativi su tutto il territorio nazionale. Tutela degli studenti e sostegno ai superstiti La legge chiarisce l’ambito di applicazione della tutela INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro. L’articolo 7, attraverso una norma di interpretazione autentica, precisa che l’assicurazione copre anche gli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro ( infortuni in itinere ). È vietato inoltre l’impiego degli studenti in lavorazioni ad alto rischio. Per quanto riguarda i superstiti , l’articolo 8 istituisce borse di studio annuali, esenti da imposizione fiscale, di importo compreso tra 3.000 e 7.000 euro, destinate ai figli dei lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale, fino al limite di età previsto per la rendita vitalizia. Innovazione digitale e controlli sanitari L’innovazione tecnologica si concretizza nell’obbligo di utilizzo del sistema SIISL. Dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro dovranno pubblicare sulla piattaforma le posizioni vacanti, condizione necessaria per poter beneficiare degli sgravi contributivi. Il sistema servirà anche per verificare i dati autocertificati dai lavoratori e per gestire le comunicazioni obbligatorie. In ambito sanitario , l’articolo 17 introduce importanti novità. Computo orario : i controlli sanitari obbligatori (fatta eccezione per quelli preassuntivi) devono essere conteggiati come ore di lavoro; Prevenzione oncologica : si configura un nuovo obbligo in capo al medico competente. Controlli alcol/droga : si prevede la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica immediata in presenza di un “ragionevole motivo” di sospetta alterazione psicofisica. Estensione delle competenze di controllo : non solo i medici del lavoro, ma tutto il personale sanitario dei servizi di prevenzione potrà effettuare controlli alcolemici.   Protezione civile e stato di emergenza Sul fronte della protezione civile, l’articolo 18 inserisce nel Testo unico sulla salute e sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) una disciplina specifica dedicata ai volontari della protezione civile . Di rilievo politico e sociale è poi l’articolo 20, che proroga fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per le province toscane di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca, colpite dagli eventi meteorologici del 2023. Tale proroga supera i normali limiti temporali previsti dal Codice della protezione civile, per assicurare la prosecuzione delle attività di soccorso e ricostruzione. Per un ulteriore approfondimento, si veda la news: “ La sicurezza sul lavoro nel decreto n. 159/25. Nuove misure tra sanzioni e premialità ”.